LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 85

(G.U. 4-2-1994, n.28)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1992, N. 179, RECANTE NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 1
(Si omette perché modificativo della L.179/92).

Art.2
1. (Si omette perché modificativo della L.179/92).
2. Le regioni hanno la facoltà di differire, entro e non oltre il 31 dicembre 1994, il termine per la presentazione del piano di cessione di cui all'art.18, secondo comma, lettera g), della legge 17-2-1992, n.179.

Art.3
(Si omette perché modificativo del D.L.398/93).

Art.4
(Si omette perché modificativo del D.L.398/93).

Art.5
1. Le economie sui fondi di cui all'art.5, primo comma, lettera b), del decreto legge 29-10-1986, n.708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23-12-1986, n.899, ripartiti dal comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER) con delibera 16-1-1987, in favore dei comuni individuati nella tabella allegata alla delibera suddetta, a qualunque titolo giacenti, all'entrata in vigore della presente legge, presso le tesorerie provinciali o comunali, possono essere utilizzate dagli stessi comuni, previa autorizzazione del comitato esecutivo del CER, per le finalità previste dall'art.3, primo comma, lettera q), della legge 5-8-1978, n.457, ovvero per eventuali maggiori oneri derivanti dai programmi già finanziati ai sensi dello stesso art.3, primo comma, lettera q).
La presente legge entra in vigore il 19 febbraio 1994.