LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 85
(G.U. 4-2-1994, n.28)
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1992,
N. 179, RECANTE NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 1
(Si omette perché modificativo della L.179/92).
Art.2
1. (Si omette perché modificativo della L.179/92).
2. Le regioni hanno la facoltà di differire,
entro e non oltre il 31 dicembre 1994, il termine per
la presentazione del piano di cessione di cui all'art.18,
secondo comma, lettera g), della legge 17-2-1992, n.179.
Art.3
(Si omette perché modificativo del D.L.398/93).
Art.4
(Si omette perché modificativo del D.L.398/93).
Art.5
1. Le economie sui fondi di cui all'art.5, primo comma,
lettera b), del decreto legge 29-10-1986, n.708, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23-12-1986, n.899, ripartiti
dal comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia
residenziale (CER) con delibera 16-1-1987, in favore
dei comuni individuati nella tabella allegata alla
delibera suddetta, a qualunque titolo giacenti, all'entrata
in vigore della presente legge, presso le tesorerie
provinciali o comunali, possono essere utilizzate dagli
stessi comuni, previa autorizzazione del comitato esecutivo
del CER, per le finalità previste dall'art.3,
primo comma, lettera q), della legge 5-8-1978, n.457,
ovvero per eventuali maggiori oneri derivanti dai programmi
già finanziati ai sensi dello stesso art.3,
primo comma, lettera q).
La presente legge entra in vigore il 19 febbraio 1994.
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