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DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 18 APRILE 1994, N.420
(G.U. 30-6-1994, n.151)
REGOLAMENTO RECANTE SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI CONCESSIONE PER
L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI LAVORAZIONE O DI
DEPOSITO DI OLI MINERALI.
Art.1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina le procedure di concessione e
autorizzazione per l'installazione di impianti di
lavorazione o di deposito di oli minerali.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per "Ministero", il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art.2. OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE
1. Ai sensi dell'art.16, primo comma, della legge 9-1-1991, n.9, sono
soggette a concessione da parte del Ministero la costruzione e la gestione
di:
a) nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli
minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto;
b) nuovi impianti che amplino la capacità di lavorazione stabilita dal
decreto di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a) già
esistenti;
c) nuovi depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto, di
capacità superiore a 100.000 metri cubi,
non compresi nei decreti di concessione degli stabilimenti di cui alla
lettera a);
d) nuove opere che incrementino la capacità di stoccaggio dei depositi
di cui alla lettera c) già esistenti, in misura superiore al 30 per
cento della capacità autorizzata anche se l'ampliamento è
realizzato per fasi. Sono comunque soggetti a
concessione gli impianti per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto il biodiesel è
assimilabile agli oli minerali.
Art.3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE
1. Con decreto ministeriale, da adottarsi entro quindici giorni dalla entrata in vigore
del presente regolamento, il Ministero disciplinerà le modalità
di presentazione della domanda di concessione e di autorizzazione e
specificherà il contenuto delle stesse nonché i documenti che
dovranno essere allegati.
Art.4. PROCEDURA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE
1. Il Ministero, dopo un preliminare esame della domanda di concessione,
entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, provvede
ad inviarne copia alle amministrazioni ed agli enti, tra quelli
indicati nei commi da 2 a
8 del presente articolo, di cui sia necessario acquisire il parere, sulla
base dei criteri indicati. Dell'avvio del procedimento viene
data notizia all'interessato. In caso di domanda incompleta o irregolare, il
termine di trenta giorni decorre dal ricevimento della documentazione
integrativa richiesta.
2. Il Ministero delle finanze emette un parere circa gli aspetti fiscali
connessi con la realizzazione o l'ampliamento degli impianti di cui
all'art.2. Il parere del Ministero delle finanze è vincolante ai fini
dell'adozione del decreto di concessione di cui al successivo dodicesimo
comma.
3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione esprime il proprio parere
in merito alla installazione e all'ampliamento degli
impianti di cui all'art.2 qualora gli stessi siano costieri secondo la
definizione dell'art.44 del R.D. 20-7-1934, n.1303 (esecutivo del R.D.
2-11-1933, n.1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito
e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui).
4. Il Ministero dell'interno esprime il proprio parere sulla sicurezza delle
opere di cui all'art.2 ai sensi della normativa concernente i servizi di
prevenzione di vigilanza antincendi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29-7-1982, n.577. In particolare, per le attività a rischio
di incidente rilevante soggette all'obbligo di notifica di cui all'art.9 del
decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n.175, e successive
modificazioni, il parere in materia di sicurezza si intende acquisito una
volta pervenuto il nulla osta di fattibilità espresso dal comitato
tecnico regionale di cui all'art.20 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 29-7-1982, n.577. A tal fine il comitato è integrato da un
funzionario del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, un funzionario tecnico designato dalla regione e un esperto
indicato dal Ministero dell'ambiente.
5. Il Ministero della difesa esprime parere di competenza nei casi di cui
all'art.2, lettere a) e c). Nei casi di cui all'art.2, lettere b) e d), il
Ministero della difesa esprime il proprio parere secondo gli accordi conclusi
ai sensi del successivo undicesimo comma.
6. Il Ministero dell'ambiente e il Ministero della
sanità esprimono il parere di competenza ai sensi degli artt. 15 e 17
del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.203, solo con
riguardo all'installazione o all'ampliamento degli impianti di lavorazione di
cui all'art.2, primo comma, lettere a) e b).
7. La regione interessata dalla installazione o
dall'ampliamento degli impianti di cui all'art.2 esprime il proprio parere
con riguardo agli aspetti territoriali ed ambientali, ed in tutti i casi in
cui detto parere sia chiesto da specifiche disposizioni di legge. In caso di impianti destinati al contenimento delle emissioni
inquinanti in atmosfera tale parere non è previsto; delle relative
autorizzazioni il Ministero tuttavia dà comunicazione alla regione.
8. Il comune esprime una valutazione di conformità dei progetti di
costruzione degli impianti alle previsioni dei piani regolatori. Nelle opere
previste dall'art.2, lettere b) e d), il parere di conformità verrà richiesto qualora le stesse comportino
occupazione di nuove aree. L'eventuale temporanea indisponibilità del
suolo non costituisce pregiudizio nel proseguimento dell'iter istruttorio. La
concessione verrà tuttavia rilasciata solo
quando sia comprovata la disponibilità del suolo stesso. Il parere del
comune costituisce valutazione preliminare ai fini del rilascio delle
autorizzazioni previste dall'art.216 del regio decreto 27-7-1934,
n.1265 (testo unico delle leggi sanitarie) e dalla legge 10-5-1976, n.319, e
successive modificazioni.
9. Le amministrazioni e gli enti interessati devono perfezionare gli atti
procedimentali di propria competenza ai sensi dell'art.2, nono comma, lettera
b), della legge 9-1-1991, n.9, entro centoventi giorni dal ricevimento della
richiesta di parere. Tale termine è prorogato di ulteriori
sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione delle integrazioni richieste
ovvero dalla sua prima scadenza, ove l'amministrazione o l'ente interessato
dia comunicazione motivata al Ministero rispettivamente di ulteriori esigenze
istruttorie o di eventuali impedimenti. Decorso il termine suindicato, i
pareri si intendono acquisiti in senso favorevole.
10. Qualora pervengano pareri discordanti o negativi e risulti opportuno
effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel
procedimento di concessione, il Ministero, anche su richiesta delle
amministrazioni interessate, indice una conferenza di servizi secondo le
modalità previste dall'art.14 della legge 7-8-1990, n.241, così
come modificato dall'art.2, commi 12 e 13 della legge 24-12-1993, n.537.
11. Il Ministero può concludere accordi con le amministrazioni e gli
enti interessati per la definizione comune di fasi istruttorie, secondo
quanto stabilito dall'art.15 della legge 7-8-1990, n.241.
12. Il Ministero emana il decreto di concessione, salvo il caso di
indisponibilità del suolo previsto all'ottavo comma, entro nove mesi
dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa
richiesta ai sensi del primo comma.
Art.5. OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE
1. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della legge 9-1-1991, n.9, sono soggette ad
autorizzazione da parte del Ministero, la costruzione e la gestione di nuovi
impianti che non amplino la capacità di
lavorazione di oli minerali stabilita nel decreto di concessione relativo ad
uno stabilimento esistente, di nuovi serbatoi di stoccaggio annessi a
stabilimenti esistenti, nonché le opere di cui all'art.2, lettere c) e
d), di dimensioni inferiori a quelle ivi previste.
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, il Ministero individua con proprio decreto tutte le
opere minori non specificate all'art.16, comma 2, della legge 9-1-1991, n.9,
per le quali, fatti salvi gli eventuali obblighi fiscali, di sicurezza ed
ambientali, nonché gli altri adempimenti previsti dalla normativa
vigente, è sufficiente l'autorizzazione da parte del Ministero senza
richiesta di pareri preventivi alle altre amministrazioni o enti.
3. Nel medesimo decreto di cui al secondo comma sono indicati gli elementi
che devono essere contenuti nelle relative domande, i termini per l'adozione
dei relativi provvedimenti finali e le semplificazioni procedurali, ivi
compresi gli eventuali casi di autorizzazione tacita per mero decorso del
termine, di inizio di attività a seguito di denuncia, ai sensi
dell'art.2, comma 10, della legge 24-12-1993, n.537, nonché i casi di
esenzione dal collaudo di cui all'art.11, comma 1.
Art.6. PROCEDURE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE
1. Il Ministero esamina la domanda, richiede entro trenta giorni il parere
del Ministero delle finanze e, qualora sia necessario, quello di altre amministrazioni o enti tra quelli di cui ai commi
da 3 a 8
del precedente art.4. Dell'avvio del procedimento viene data notizia
all'interessato. In caso di domanda incompleta o irregolare, il termine di
trenta giorni decorre dal ricevimento della documentazione integrativa
richiesta.
2. Ai fini dell'acquisizione dei pareri richiesti si applica la procedura di
cui ai commi 9 e 10 dell'art.4, con i termini ridotti di un terzo.
3. Il Ministero può concludere accordi con le
amministrazioni e gli enti interessati per la definizione comune di fasi del
procedimento istruttorio, secondo quanto stabilito dall'art.15 della legge
7-8-1990, n.241.
4. Il Ministero emana il decreto di autorizzazione, salvo il caso di
indisponibilità del suolo previsto dal comma 8 dell'art.4, entro sette
mesi dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione
integrativa richiesta ai sensi del primo comma.
Art.7. SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE PETROLIFERA
1. E' soppressa la commissione interministeriale per la disciplina
petrolifera di cui al decreto ministeriale 10-1-1953
e successive modificazioni.
Art.8. TERMINI DEI PROCEDIMENTI
1. Il Ministro, entro quindici giorni dall'entrata in vigore
del presente regolamento provvede alla rettifica del decreto ministeriale
26-3-1993, n.329, di attuazione degli artt. 2 e 4
della legge 7-8-1990, n.241, indicando i termini previsti dal presente
regolamento.
2. Resta salva la facoltà del Ministro, ai sensi dell'art.2 della
legge 7-8-1990, n.241, di stabilire ulteriori
riduzioni dei termini previsti dal presente regolamento.
Art.9. AUTORIZZAZIONE PER INIZIO LAVORI
1. In attesa del perfezionamento del provvedimento
di concessione di cui all'art.2 o del provvedimento di autorizzazione di cui
all'art.5, completata la fase istruttoria, il Ministero, su richiesta
dell'interessato, può autorizzare l'inizio dei lavori di costruzione o
di modifica dell'impianto di lavorazione o di deposito di oli minerali e gas
di petrolio liquefatti (G.P.L.), nonché delle installazioni di gas
naturali liquefatti (G.N.L.).
2. Ultimati i lavori di costruzione, il Ministero può autorizzare un
periodo di prova semestrale, eventualmente rinnovabile, finalizzato alla
messa a punto degli impianti ed all'espletamento delle verifiche previste
dagli altri organi locali di controllo, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza
ed ambientali.
Art.10. ESERCIZIO PROVVISORIO
1. Il Ministero, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali,
può autorizzare l'esercizio provvisorio degli impianti o delle
modifiche realizzate.
2. I prodotti ottenuti in fase di prova o di esercizio
provvisorio possono essere immessi in consumo, ove corrispondano alle
caratteristiche merceologiche previste dalla normativa vigente o fissate da
commissioni tecniche nazionali e recepite con decreto del Ministero.
3. Nei casi di rinnovo della concessione o autorizzazione e nei casi di
voltura, il Ministero, su istanza dell'interessato, contestualmente all'avvio
dell'istruttoria, e in attesa del relativo provvedimento, può
autorizzare la prosecuzione dell'esercizio degli impianti di lavorazione o di
deposito degli oli minerali e di gas di petrolio liquefatti, ovvero delle
installazioni di gas naturale liquefatto.
Art.11. COLLAUDO
1. I titolari di concessione o autorizzazione di cui al presente decreto non
possono condurre in via definitiva la gestione dei propri impianti o delle
modifiche degli stessi prima che questi siano stati collaudati o verificati
dagli organi designati nell'atto di concessione o autorizzazione.
2. Ai collaudi ed alle verifiche di cui al primo comma provvede il Ministero
ai sensi dell'art.4 della legge 10-3-1986, n.61
(modificativa del R.D. 2-11-1933, n.1741).
3. Il collaudo è volto a verificare la rispondenza delle opere
realizzate al progetto di massima approvato.
4. Restano fermi i controlli ed i collaudi delle altre autorità competenti
in base alle singole specifiche discipline.
Art.12. COMPETENZA DEI PREFETTI
1. Restano salve le competenze dei prefetti di cui alla legge 21-3-1958,
n.327 e 2-2-1973, n.7, per il rilascio della concessione relativa
ai depositi di gas di petrolio liquefatti, e di quelle di cui alla
legge 7-5-1965, n.460, per il rilascio dell'autorizzazione relativa ai
depositi di oli minerali.
Art.13. NORME TRANSITORIE
1. Il presente regolamento si applica anche alle
domande pervenute prima della data di entrata in vigore
dello stesso, ancorché la relativa istruttoria sia stata completata.
Ove l'istruttoria non sia stata completata, per i pareri non ancora pervenuti
a tale data, il termine di cui all'art.4, comma 9 e all'art.6, comma 2
decorre dal primo sollecito formulato ai sensi delle nuove disposizioni.
2. Ai fini dell'attuazione del primo comma, il riesame dei procedimenti
istruttori ancora in corso è effettuato entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento. Da tale scadenza decorrono in ogni caso i termini
di cui all'art.4, comma 12, ed all'art.6, comma 4.
Art.14. ABROGAZIONE E MODIFICAZIONE DI NORME
1. Ai sensi dell'art.2, ottavo comma, della legge 24-12-1993, n.537, dalla
data di entrata in vigore
del presente regolamento sono da intendersi abrogati gli artt. 13, 14, 16
primo comma, 19, 22 commi 1, 2, 3, 4 e 6, 23, 28, 41 commi 1 e 2, e 46 del
regio decreto 20-7-1934, n.1303, in quanto risultino
incompatibili con le disposizioni del presente decreto in relazione alle
materie da esso disciplinate.
2. Il secondo comma dell'art.17 del decreto del Presidente della Repubblica
24-5-1988, n.203, ai fini delle concessioni e delle autorizzazioni
disciplinate dal presente regolamento, deve intendersi modificato nel senso
che le stesse sono rilasciate sentita la regione interessata, nonché,
limitatamente alle opere di cui all'art.2, comma 1, lettera a) e b) del
presente regolamento, previo parere dei Ministeri dell'ambiente e della
sanità.
3. Limitatamente alle procedure di concessione e di autorizzazione
disciplinate dal presente regolamento, non si applicano le norme che
prevedono l'acquisizione del parere della Commissione consultiva per le
sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'interno, di cui
all'art.49 del R.D. 18-6-1931, n.773.
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