DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N.297
(G.U. 19-5-1994, n.115, supplemento)
APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE
DI OGNI ORDINE E GRADO.
(Si riportano soltanto gli articoli relativi all'edilizia
scolastica);
Titolo IV
EDILIZIA E ATTREZZATURE SCOLASTICHE
Art.83. COMPETENZE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA
1. Le funzioni amministrative in materia di lavori pubblici
concernenti le opere di edilizia scolastica sono esercitate,
per il rispettivo territorio, dalle regioni a statuto
ordinario.
2. Tra le opere di edilizia scolastica di cui al primo
comma sono comprese quelle relative ai licei artistici
e agli istituti d'arte.
Art.84. COMPETENZE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE
IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA
1. A norma dell'art.1 del decreto del Presidente della
Repubblica 14-5-1985, n.246 nel territorio della regione
siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici
dello Stato in materia di edilizia scolastica sono
esercitate dall'amministrazione regionale.
2. A norma dell'art.1 del decreto del Presidente della
Repubblica 19-6-1979 n.348 nel territorio della regione
Sardegna le funzioni amministrative in materia di edilizia
scolastica sono esercitate dall'amministrazione regionale.
3. A norma rispettivamente dell'art.26 del decreto del
Presidente della Repubblica 25-11-1975, n.902 e dell'art.1
della legge 16-5-1978, n.196 si applicano alla regione
Friuli-Venezia Giulia e alla regione Valle d'Aosta
le disposizioni contenute nell'art.83 in ordine al
trasferimento delle funzioni amministrative in materia
di edilizia scolastica.
4. A norma dell'art.5 del decreto del Presidente della
Repubblica 1-11-1973, n.687 sono esercitate dalle province
di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio,
le attribuzioni degli organi centrali e periferici
dello Stato in materia di edilizia scolastica.
Art.85. COMPETENZE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE IN MATERIA
DI EDILIZIA SCOLASTICA
1. Il comune esercita in materia di edilizia scolastica
i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale
che sono connessi alla istruzione materna, elementare
e media.
2. La provincia esercita in materia di edilizia scolastica
i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale
che sono connessi alla istruzione secondaria superiore
e alla formazione professionale.
3. La materia dell'edilizia scolastica nella scuola
elementare e media comprende altresì gli oneri
per l'arredamento e per le attrezzature.
4. Gli edifici per le scuole materne statali possono
essere annessi ad edifici per scuole elementari statali.
Art.86. PRINCIPI FONDAMENTALI PER L'ESECUZIONE DELLE
OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA
1. Le regioni, comprese quelle a statuto speciale, emanano
norme legislative per l'affidamento e l'esecuzione
delle opere di edilizia scolastica, nei limiti dei
principi fondamentali che seguono e di quelli stabiliti
dalla legge quadro in materia di lavori pubblici 11-2-1994,
n.109:
a) dovrà essere previsto che per l'esecuzione
delle opere gli enti obbligati, province e comuni e
consorzi costituiti tra tali enti, operino, ove possibile
con piani organici, per incentivare i processi di industrializzazione
edilizia;
b) dovranno essere previsti i tempi per l'acquisizione
delle aree occorrenti da parte degli enti competenti
e dovrà essere garantita l'osservanza delle
norme tecniche di cui al successivo art.90, sesto comma;
c) dovranno essere previsti i tempi per la progettazione,
approvazione ed esecuzione delle opere, nonché
le procedure surrogatorie regionali per i casi di inadempienza.
Art.87. PATRIMONIO INDISPONIBILE
1. Le opere realizzate ai sensi dell'art.86 appartengono
al patrimonio indisponibile degli enti competenti con
destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti
oneri di manutenzione.
Art.88. AREE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA
1. Per l'individuazione di aree da destinare all'edilizia
scolastica, non conformi alle previsioni degli strumenti
urbanistici, si applicano le disposizioni di cui all'art.10
della legge 5-8-1975, n.412.
2. In ogni caso vanno osservate le norme tecniche relative
alla edilizia scolastica e agli indici minimi di funzionalità
didattica, edilizia e urbanistica stabiliti con il
decreto di cui al sesto comma dell'art.90.
Art.89. EDIFICI SCOLASTICI, PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI
1. I nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre
e di impianti sportivi, devono essere distribuiti sul
territorio e progettati in modo da realizzare un sistema
a dimensioni e localizzazioni ottimali il quale:
a) configuri ogni edificio scolastico come struttura
inserita in un contesto urbanistico e sociale che garantisca
a tutti gli alunni di formarsi nelle migliori condizioni
ambientali ed educative e, compatibilmente con la preminente
attività didattica della scuola, consenta la
fruibilità dei servizi scolastici, educativi,
culturali e sportivi da parte della comunità,
secondo il concetto dell'educazione permanente e consenta
anche la piena attuazione della partecipazione alla
gestione della scuola;
b) favorisca l'integrazione tra più scuole di
uno stesso distretto scolastico, assicurando il coordinamento
e la migliore utilizzazione delle attrezzature scolastiche
e dei servizi, nonché la interrelazione tra
le diverse esperienze educative;
c) consenta una facile accessibilità alla scuola
per le varie età scolari tenendo conto, in relazione
ad esse, delle diverse possibilità di trasporto
e permetta la scelta tra i vari indirizzi di studi
indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali;
d) permetta la massima adattabilità degli edifici
scolastici per l'attuazione del tempo pieno e lo svolgimento
delle attività integrative, in relazione al
rinnovamento e aggiornamento delle attività
didattiche o di ogni altra attività di tempo
prolungato.
2. Tutti gli edifici scolastici devono comprendere un'area
per le esercitazioni all'aperto.
3. Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione
secondaria e artistica devono essere dotati di una
palestra coperta, quando non superino le 20 classi,
e di due palestre quando le classi siano più
di 20. Alla palestra devono essere annessi i locali
per i relativi servizi.
4. Le aree e le palestre sono considerate locali scolastici
agli effetti della manutenzione, della illuminazione,
della custodia, della somministrazione del riscaldamento
e della provvista di acqua da parte degli enti locali.
5. Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante
dell'arredamento scolastico.
6. Sono privilegiati i progetti volti a realizzare impianti
sportivi polivalenti di uso comune a più scuole
e aperti alle attività sportive delle comunità
locali e delle altre formazioni sociali operanti nel
territorio. A tal fine il Ministero della pubblica
istruzione definisce i criteri tecnici a cui devono
corrispondere gli impianti sportivi polivalenti, nonché
lo schema di convenzione da stipulare tra le autorità
scolastiche competenti e gli enti locali interessati
per la utilizzazione integrata degli impianti medesimi.
7. A norma dell'art.24 della legge 5-2-1992, n.104 gli
edifici scolastici, e relative palestre e impianti
sportivi, devono essere realizzati in conformità
alle norme dirette alla eliminazione ed al superamento
delle barriere architettoniche.
Art.90. CENTRO STUDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA
(Abrogato dalla L.23/96, art.12 comma 4)
Art.91. EDILIZIA SPERIMENTALE
(Abrogato dalla L.23/96, art.12 comma 4)
Art.92. OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA SPERIMENTALE
(Abrogato dalla L.23/96, art.12 comma 4)
Art.93. RILEVAZIONE NAZIONALE SULL'EDILIZIA SCOLASTICA
(Abrogato dalla L.23/96, art.12 comma 4)
Art.94. PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
E USO DELLE ATTREZZATURE
1. ;2. ;3. ;4. (Commi abrogati dalla L.23/96, art.12
comma 4)
5. Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso
delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole
che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività
didattiche durante l'orario scolastico, semprechè
non si pregiudichino le normali attività della
scuola. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce
i criteri generali per il coordinamento dell'uso e
dell'organizzazione dei servizi necessari.
Art.95. USO DELLE SEDI E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE
NEI RAPPORTI TRA SCUOLA E REGIONI
1. Per la realizzazione delle attività di formazione
professionale le regioni possono utilizzare le sedi
degli istituti di istruzione secondaria superiore e
le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme
previste dai commi quarto e quinto, dell'art.96.
2. Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono
a disposizione del sistema scolastico attrezzature
e personale idonei allo svolgimento di attività
di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della
scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
Art.96. USO DELLE ATTREZZATURE DELLE SCUOLE PER ATTIVITÀ
DIVERSE DA QUELLE SCOLASTICHE
1. Per lo svolgimento delle attività rientranti
nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni
ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e
delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici
dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione,
secondo i criteri generali deliberati dai consigli
scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'art.22.
2. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra
le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti
organi dello Stato.
3. In esse sono stabiliti le procedure per l'utilizzazione
dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili
e le spese a carico della regione per il personale,
le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei
servizi strumentali.
4. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono
essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico
per attività che realizzino la funzione della
scuola come centro di promozione culturale, sociale
e civile; il comune o la provincia hanno facoltà
di disporne la temporanea concessione, previo assenso
dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto
dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.
5. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta,
per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato
formale istanza e devono stabilire le modalità
dell'uso e le conseguenti responsabilità in
ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia
del patrimonio.
6. Nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari
non dedicati all'attività istituzionale o nel
periodo estivo, possono essere attuate, a norma dell'art.1
della legge 19-7-1991, n.216, iniziative volte a tutelare
e favorire la crescita, la maturazione individuale
e la socializzazione della persona di età minore
al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento
dei minori in attività criminose.
Art.97. FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA
E DELLE SPESE PER L'ARREDAMENTO SCOLASTICO
1. Per il finanziamento delle opere di edilizia scolastica
e delle spese per l'arredamento concernenti scuole
statali di ogni ordine e grado si osservano le disposizioni
della legge 23-12-1991, n.430 nei limiti dei relativi
stanziamenti e con le modalità ivi stabilite.
Parte II
Ordinamento scolastico
Titolo I
LA SCUOLA MATERNA STATALE
Capo I
FINALITÀ E ORDINAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA
Art.107. ONERI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE E GESTIONE
DELLE SCUOLE MATERNE STATALI, ALLE LORO ATTREZZATURE
ED EDILIZIA
1. La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali
di gestione e la custodia degli edifici delle scuole
materne statali sono a carico del comune ove hanno
sede le scuole. E' ugualmente a carico del comune il
personale di custodia.
2. Gli oneri per l'attrezzatura, l'arredamento e il
materiale di gioco delle scuole materne statali sono
a carico dello Stato. Le attrezzature, l'arredamento
ed il materiale forniti dallo Stato restano in proprietà
dei comuni per essere utilizzati unicamente secondo
l'originaria destinazione.
Capo VI
MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Art.159. ONERI A CARICO DEI COMUNI
1. Spetta ai comuni provvedere al riscaldamento, alla
illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole
e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione,
il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi
scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per
le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici
e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti
per tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole
annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili
dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell'art.139.
2. Sono inoltre a carico dei comuni le spese per l'arredamento,
l'illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la
pulizia delle direzioni didattiche nonché la
fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti
di cancelleria.
Art.160. CONTRIBUTI DELLO STATO
1. Lo Stato contribuisce, ai sensi e con i criteri di
cui agli artt.7 e 8 della legge 16-9-1960, n.1014 e
successive modificazioni, alle spese per l'istruzione
statale di pertinenza dei comuni e delle province.
Titolo IV
LA SCUOLA MEDIA
Capo VI
GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Art.190. ONERI A CARICO DEI COMUNI E CONTRIBUTI DELLO
STATO
1. I comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei,
l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione,
il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria,
e a provvedere all'eventuale adattamento e ampliamento
dei locali stessi.
2. Analoghi oneri sono posti a carico dei comuni nei
quali abbiano sede le classi e i corsi distaccati di
cui al quarto comma dell'art.56.
3. Lo Stato contribuisce ai sensi e con i criteri di
cui agli artt.7 e 8 della legge 16-9-1960 n.1014 e
successive modificazioni, alle spese per l'istruzione
statale di pertinenza dei comuni e delle province.
Titolo V
ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Capo VII
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE ARTISTICA
Art.262. LOCALI E ARREDAMENTO
1. I fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione per spese di uffici e di
locali e di rappresentanza, per acquisto e conservazione
di materiale artistico e didattico e per le altre esigenze
di funzionamento sono ripartiti annualmente tra gli
istituti.
2. I progetti dei lavori e forniture per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili
destinati a sede di accademie, istituti superiori per
le industrie artistiche, conservatori e licei artistici
e per i quali sono contratti mutui, sono approvati
dal Ministro della pubblica istruzione, ferma restando
l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia
di tutela storico-artistica, ambientale e di difesa
del suolo.
3. L'approvazione del progetto dei lavori equivale a
dichiarazione di pubblica utilità.
Art.263. USO DEI LOCALI E PROVENTI DEI LAVORI ESEGUITI
NELLE OFFICINE
1. Il consiglio di amministrazione è autorizzato
a concedere a privati l'uso di locali dell'istituto
per fini analoghi a quelli dell'istituto stesso e l'uso
di strumenti a scopo di studio.
2. Gli eventuali proventi di tali concessioni sono inscritti
nel bilancio dell'istituto per l'esercizio seguente.
3. I lavori eseguiti nelle officine degli istituti d'arte
possono essere venduti al pubblico a profitto del bilancio
dell'istituto.
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