DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N.297

(G.U. 19-5-1994, n.115, supplemento)

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO.

(Si riportano soltanto gli articoli relativi all'edilizia scolastica);

Titolo IV
EDILIZIA E ATTREZZATURE SCOLASTICHE

Art.83. COMPETENZE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA
1. Le funzioni amministrative in materia di lavori pubblici concernenti le opere di edilizia scolastica sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle regioni a statuto ordinario.
2. Tra le opere di edilizia scolastica di cui al primo comma sono comprese quelle relative ai licei artistici e agli istituti d'arte.

Art.84. COMPETENZE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA
1. A norma dell'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 14-5-1985, n.246 nel territorio della regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia scolastica sono esercitate dall'amministrazione regionale.
2. A norma dell'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 19-6-1979 n.348 nel territorio della regione Sardegna le funzioni amministrative in materia di edilizia scolastica sono esercitate dall'amministrazione regionale.
3. A norma rispettivamente dell'art.26 del decreto del Presidente della Repubblica 25-11-1975, n.902 e dell'art.1 della legge 16-5-1978, n.196 si applicano alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Valle d'Aosta le disposizioni contenute nell'art.83 in ordine al trasferimento delle funzioni amministrative in materia di edilizia scolastica.
4. A norma dell'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 1-11-1973, n.687 sono esercitate dalle province di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia scolastica.

Art.85. COMPETENZE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA
1. Il comune esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione materna, elementare e media.
2. La provincia esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione secondaria superiore e alla formazione professionale.
3. La materia dell'edilizia scolastica nella scuola elementare e media comprende altresì gli oneri per l'arredamento e per le attrezzature.
4. Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi ad edifici per scuole elementari statali.

Art.86. PRINCIPI FONDAMENTALI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA
1. Le regioni, comprese quelle a statuto speciale, emanano norme legislative per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica, nei limiti dei principi fondamentali che seguono e di quelli stabiliti dalla legge quadro in materia di lavori pubblici 11-2-1994, n.109:
a) dovrà essere previsto che per l'esecuzione delle opere gli enti obbligati, province e comuni e consorzi costituiti tra tali enti, operino, ove possibile con piani organici, per incentivare i processi di industrializzazione edilizia;
b) dovranno essere previsti i tempi per l'acquisizione delle aree occorrenti da parte degli enti competenti e dovrà essere garantita l'osservanza delle norme tecniche di cui al successivo art.90, sesto comma;
c) dovranno essere previsti i tempi per la progettazione, approvazione ed esecuzione delle opere, nonché le procedure surrogatorie regionali per i casi di inadempienza.

Art.87. PATRIMONIO INDISPONIBILE
1. Le opere realizzate ai sensi dell'art.86 appartengono al patrimonio indisponibile degli enti competenti con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

Art.88. AREE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA
1. Per l'individuazione di aree da destinare all'edilizia scolastica, non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, si applicano le disposizioni di cui all'art.10 della legge 5-8-1975, n.412.
2. In ogni caso vanno osservate le norme tecniche relative alla edilizia scolastica e agli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica stabiliti con il decreto di cui al sesto comma dell'art.90.

Art.89. EDIFICI SCOLASTICI, PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI
1. I nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di impianti sportivi, devono essere distribuiti sul territorio e progettati in modo da realizzare un sistema a dimensioni e localizzazioni ottimali il quale:
a) configuri ogni edificio scolastico come struttura inserita in un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative e, compatibilmente con la preminente attività didattica della scuola, consenta la fruibilità dei servizi scolastici, educativi, culturali e sportivi da parte della comunità, secondo il concetto dell'educazione permanente e consenta anche la piena attuazione della partecipazione alla gestione della scuola;
b) favorisca l'integrazione tra più scuole di uno stesso distretto scolastico, assicurando il coordinamento e la migliore utilizzazione delle attrezzature scolastiche e dei servizi, nonché la interrelazione tra le diverse esperienze educative;
c) consenta una facile accessibilità alla scuola per le varie età scolari tenendo conto, in relazione ad esse, delle diverse possibilità di trasporto e permetta la scelta tra i vari indirizzi di studi indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali;
d) permetta la massima adattabilità degli edifici scolastici per l'attuazione del tempo pieno e lo svolgimento delle attività integrative, in relazione al rinnovamento e aggiornamento delle attività didattiche o di ogni altra attività di tempo prolungato.
2. Tutti gli edifici scolastici devono comprendere un'area per le esercitazioni all'aperto.
3. Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica devono essere dotati di una palestra coperta, quando non superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano più di 20. Alla palestra devono essere annessi i locali per i relativi servizi.
4. Le aree e le palestre sono considerate locali scolastici agli effetti della manutenzione, della illuminazione, della custodia, della somministrazione del riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali.
5. Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell'arredamento scolastico.
6. Sono privilegiati i progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune a più scuole e aperti alle attività sportive delle comunità locali e delle altre formazioni sociali operanti nel territorio. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione definisce i criteri tecnici a cui devono corrispondere gli impianti sportivi polivalenti, nonché lo schema di convenzione da stipulare tra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la utilizzazione integrata degli impianti medesimi.
7. A norma dell'art.24 della legge 5-2-1992, n.104 gli edifici scolastici, e relative palestre e impianti sportivi, devono essere realizzati in conformità alle norme dirette alla eliminazione ed al superamento delle barriere architettoniche.

Art.90. CENTRO STUDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA
(Abrogato dalla L.23/96, art.12 comma 4)

Art.91. EDILIZIA SPERIMENTALE
(Abrogato dalla L.23/96, art.12 comma 4)

Art.92. OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA SPERIMENTALE
(Abrogato dalla L.23/96, art.12 comma 4)

Art.93. RILEVAZIONE NAZIONALE SULL'EDILIZIA SCOLASTICA
(Abrogato dalla L.23/96, art.12 comma 4)

Art.94. PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E USO DELLE ATTREZZATURE
1. ;2. ;3. ;4. (Commi abrogati dalla L.23/96, art.12 comma 4)
5. Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, semprechè non si pregiudichino le normali attività della scuola. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e dell'organizzazione dei servizi necessari.

Art.95. USO DELLE SEDI E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE NEI RAPPORTI TRA SCUOLA E REGIONI
1. Per la realizzazione delle attività di formazione professionale le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dai commi quarto e quinto, dell'art.96.
2. Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

Art.96. USO DELLE ATTREZZATURE DELLE SCUOLE PER ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE SCOLASTICHE
1. Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'art.22.
2. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.
3. In esse sono stabiliti le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.
4. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.
5. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.
6. Nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo, possono essere attuate, a norma dell'art.1 della legge 19-7-1991, n.216, iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose.

Art.97. FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA E DELLE SPESE PER L'ARREDAMENTO SCOLASTICO
1. Per il finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle spese per l'arredamento concernenti scuole statali di ogni ordine e grado si osservano le disposizioni della legge 23-12-1991, n.430 nei limiti dei relativi stanziamenti e con le modalità ivi stabilite.

Parte II
Ordinamento scolastico

Titolo I
LA SCUOLA MATERNA STATALE

Capo I
FINALITÀ E ORDINAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA

Art.107. ONERI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE STATALI, ALLE LORO ATTREZZATURE ED EDILIZIA
1. La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del comune ove hanno sede le scuole. E' ugualmente a carico del comune il personale di custodia.
2. Gli oneri per l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di gioco delle scuole materne statali sono a carico dello Stato. Le attrezzature, l'arredamento ed il materiale forniti dallo Stato restano in proprietà dei comuni per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione.

Capo VI
MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Art.159. ONERI A CARICO DEI COMUNI
1. Spetta ai comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell'art.139.
2. Sono inoltre a carico dei comuni le spese per l'arredamento, l'illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria.

Art.160. CONTRIBUTI DELLO STATO
1. Lo Stato contribuisce, ai sensi e con i criteri di cui agli artt.7 e 8 della legge 16-9-1960, n.1014 e successive modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.

Titolo IV
LA SCUOLA MEDIA

Capo VI
GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Art.190. ONERI A CARICO DEI COMUNI E CONTRIBUTI DELLO STATO
1. I comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e a provvedere all'eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi.
2. Analoghi oneri sono posti a carico dei comuni nei quali abbiano sede le classi e i corsi distaccati di cui al quarto comma dell'art.56.
3. Lo Stato contribuisce ai sensi e con i criteri di cui agli artt.7 e 8 della legge 16-9-1960 n.1014 e successive modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.

Titolo V
ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Capo VII
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE ARTISTICA

Art.262. LOCALI E ARREDAMENTO
1. I fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per spese di uffici e di locali e di rappresentanza, per acquisto e conservazione di materiale artistico e didattico e per le altre esigenze di funzionamento sono ripartiti annualmente tra gli istituti.
2. I progetti dei lavori e forniture per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili destinati a sede di accademie, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori e licei artistici e per i quali sono contratti mutui, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, ferma restando l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di tutela storico-artistica, ambientale e di difesa del suolo.
3. L'approvazione del progetto dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Art.263. USO DEI LOCALI E PROVENTI DEI LAVORI ESEGUITI NELLE OFFICINE
1. Il consiglio di amministrazione è autorizzato a concedere a privati l'uso di locali dell'istituto per fini analoghi a quelli dell'istituto stesso e l'uso di strumenti a scopo di studio.
2. Gli eventuali proventi di tali concessioni sono inscritti nel bilancio dell'istituto per l'esercizio seguente.
3. I lavori eseguiti nelle officine degli istituti d'arte possono essere venduti al pubblico a profitto del bilancio dell'istituto.