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CIRCOLARE MINISTERO DELL'INDUSTRIA 12 APRILE 1994, N.233/F (G.U. 19-4-1994, n.90) ART. 11 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 AGOSTO 1993, N.412, RECANTE NORME PER LA PROGETTAZIONE, L'INSTALLAZIONE, L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI. INDICAZIONI INTERPRETATIVE E DI CHIARIMENTO
La maggior parte delle disposizioni per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento
dei consumi di energia, con particolare riferimento
a quelle inerenti i limiti di esercizio degli impianti
termici, hanno già avuto effetto con l'ordinanza
entrata in vigore del regolamento recepito con il decreto
del Presidente della Repubblica 26-8-1993, n.412. A. Requisiti del terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico
1) La legge 9-1-1991, n.10, ha previsto all'art.31,
commi 1 e 2, la possibilità di delegare ad un
soggetto terzo la responsabilità dell'esercizio
e della manutenzione degli impianti termici per il
riscaldamento degli edifici.
2) Nel decreto del Presidente della Repubblica 26-8-1993,
n.412, sono stati precisati, fra l'altro, i requisiti
che debbono essere posseduti dall'eventuale terzo responsabile
nominato dal proprietario. 3) Il regolamento, in generale, lascia piena discrezionalità ai soggetti proprietari nella valutazione della sussistenza di tali requisiti, precisando tuttavia all'ottavo comma dell'art.11 che per gli impianti termici individuali si intende che essi sussistano per i soggetti abilitati alla manutenzione ai sensi della legge 5-3-1990 n.46; tale precisazione non costituisce peraltro un vincolo aggiuntivo in quanto, una volta chiarito che sia la legge n.10/1991 che il predetto regolamento richiedono che la delega di responsabilità sia esercitata nei confronti di un soggetto che possa provvedere direttamente alla conduzione e manutenzione degli impianti, è la stessa legge n.46/1990 che individua i requisiti minimi che già debbono essere posseduti dal soggetto che effettua tali interventi di manutenzione, anche nell'ipotesi che il proprietario ne conservi la relativa responsabilità.
4) L'abilitazione alla manutenzione degli impianti ai
sensi della legge n.46/1990 risulta pertanto un requisito
minimo per l'assunzione della responsabilità
di esercizio e manutenzione di qualsiasi impianto termico,
e non solo per gli impianti unifamiliari.
5) Solo per gli impianti termici centralizzati con potenza
nominale superiore a 350 kW o comunque destinati esclusivamente
ad edifici di proprietà pubblica o adibiti ad
uso pubblico l'art.11, terzo comma, del predetto regolamento
prescrive che il possesso dei requisiti richiesti al
"terzo responsabile" sia dimostrato <<
mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla
pubblica amministrazione e pertinenti per categoria
quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori
- categoria gestione e manutenzione degli impianti
termici, di ventilazione e di condizionamento - oppure
mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti delle
Comunità europee, oppure mediante accreditamento
del soggetto ai sensi delle norme UNI EN 29.000 >>.
6) La previsione di requisiti di qualificazione per
il terzo responsabile è coerente con le finalità
proprie della norma primaria in quanto è da
ritenere che tale possibilità di delega di responsabilità
sia stata prevista a favore del proprietario, non certo
per permettergli di sottrarsi alle proprie responsabilità
dirette trasferendole ad un qualsiasi altro soggetto
(il che potrebbe al limite favorire l'elusione delle
prescrizioni della legge), bensì per consentirgli
di ricondurre la responsabilità degli interventi
concernenti il risparmio di energia nell'esercizio
e nella manutenzione dell'impianto termico ad un soggetto
idoneo a meglio effettuare e disporre tali interventi,
quando egli stesso non ritenga di possedere capacità
adeguate per effettuarli o disporli personalmente mantenendone
in proprio le connesse responsabilità. 7) Gli incarichi di esercizio o di manutenzione degli impianti termici, ovvero i connessi incarichi professionali per misurazioni, perizie, consulenze e direzione dei lavori, possono peraltro continuare ad essere attribuiti anche a soggetti privi delle specifiche caratteristiche individuate nel regolamento in argomento per il terzo responsabile, ferma restando naturalmente la necessità del possesso dei requisiti previsti dalle altre norme vigenti per l'esercizio di tali attività, con particolare riferimento ai requisiti di cui alla legge n.46/1990 per le attività di manutenzione. Ciò è infatti possibile tutte le volte che il proprietario dell'impianto non si avvalga della nuova facoltà prevista dalla legge di trasferire a tali soggetti terzi le connesse responsabilità e le mantenga in proprio, ovvero quando tali attività siano esercitate a titolo di subcommessa su disposizione del terzo responsabile a ciò delegato.
8) Quanto ai più stringenti requisiti individuati
dal regolamento per assumere la responsabilità
degli impianti centralizzati con potenza superiore
a 350 kW o comunque destinati ad edifici di proprietà
pubblica o adibiti ad uso pubblico, si tratta di una
prescrizione coerente con le finalità della
norma. Ciò in relazione, da un lato, alla particolare
rilevanza degli impianti di maggiori dimensioni (gli
impianti centralizzati oltre i 350 kW sono riferibili,
indicativamente, a condomini di almeno trenta appartamenti)
ai fini del contenimento dei consumi e, dall'altro,
al particolare ruolo che il piano energetico nazionale
e le sue norme di attuazione attribuiscono ai comportamenti
della pubblica amministrazione in quanto consumatore
di energia. B. Sostituzione dei generatori di calore con rendimenti di combustione inferiori a quelli prescritti 1) L'art.6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.412/1980, già entrato in vigore lo scorso 29 ottobre 1993, prescrive il rendimento termico minimo per i generatori di calore da installare a decorrere da tale data.
2) L'art.11, commi 14 e 15, del medesimo regolamento
dispone la sostituzione dei generatori di calore il
cui rendimento di combustione, misurato nel corso delle
verifiche periodiche, risulti inferiore a determinati
valori, a meno che i predetti generatori non siano
riconducibili mediante operazioni di manutenzione ai
livelli di rendimento minimo ammessi. Tale sostituzione,
per i generatori installati a decorrere dal 29 ottobre
1993, deve avvenire entro trecento giorni solari a
partire dalla data delle verifiche mentre, per i generatori
installati anteriormente al 29 ottobre 1993, deve essere
effettuata entro date predeterminate. 3) Con riferimento alla previsione del citato art.11, quattordicesimo comma, secondo cui la misurazione del rendimento di combustione deve essere effettuata in conformità a norme tecniche UNI che dovranno essere recepite dal Ministero dell'industria, si precisa che fino al recepimento di dette norme, tale misurazione può essere effettuata sulla base di quanto previsto dall'allegato 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.1052/1977 che, anche per questo aspetto, ai sensi dell'art.37, terzo comma, della legge n.10/1991, deve ritenersi applicabile fino alla piena efficacia delle corrispondenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n.412/1993 e delle norme tecniche ivi richiamate. 4) Anche per i generatori installati anteriormente al 29-10-1993, si ritiene applicabile il generale termine di sostituzione di trecento giorni dalla data della verifica ove la diminuzione di rendimento sia successiva alle specifiche date di sostituzione previste o comunque sia rilevabile solo dopo tali date in conseguenza dei nuovi metodi di misurazione che saranno indicati nelle richiamate norme tecniche UNI. 5) Salvo quanto chiarito per le disposizioni relative alla sostituzione dei generatori di calore, le altre innovazioni contenute negli artt. 5, 7, 8 e 11 del regolamento per la progettazione e l'installazione degli impianti termici, avendo effetto solo a decorrere dal 1o agosto 1994, non comportano interventi di modifica e sostituzione per gli impianti esistenti installati nel rispetto della normativa precedente e si applicano solo agli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione degli impianti stessi.
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