(G.U. 4-12-1993, n.285)
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N.398 CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ED IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA.
(*) Le modificazioni ed integrazioni sono riportate fra virgolette; inoltre, della presente legge, si riportano solo gli articoli e i commi di specifico interesse.
Art.1. PROGRAMMI DI INVESTIMENTO 1993-1995
<<1. Ai fini del sostegno dell'occupazione, il
CIPE, anche mediante modifica delle proprie procedure,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, riesamina i programmi d'intervento
previsti dalla normativa vigente al fine di verificare
l'esecutività dei singoli progetti, di confermarne
le priorità e di accelerarne l'attuazione. Il
CIPE, in sede di verifica, tiene conto, nella determinazione
delle priorità, del grado di effettiva esecutività
dei progetti, della loro conformità agli strumenti
urbanistici vigenti nonché dell'importanza degli
interventi per la funzionalità di opere esistenti
e non completate. Il CIPE, nello stesso termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, ha facoltà di deliberare la
revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con
decreto del Ministro competente, dei finanziamenti
per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non
sia stata avviata o la cui prosecuzione risulti non
conveniente e di destinare le somme disponibili, ad
eccezione di quelle destinate ad interventi di tutela
ambientale di cui all'art.13, secondo comma, del presente
decreto, ad opere affidabili per l'esecuzione entro
centottanta giorni dalla data della delibera del CIPE
stesso, con priorità per quelle dislocate nelle
aree di crisi di cui all'art.1, primo comma, del decreto
legge 20-5-1993, n.148 (tale articolo riguardante:
"Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione"
stabiliva per gli anni 1993-1995 misure straordinarie
intese a sostenere i livelli occupazionali nelle aree
individuate e nelle zone con rilevante squilibrio tra
domanda ed offerta di lavoro, ai sensi del D.L. 120/1989
convertito nella legge 181/1989.), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19-7-1993, n.236, e nelle
aree colpite dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre
1993. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue,
di massima, il criterio di compensare temporalmente,
nel triennio 1993-1995, le eventuali modificazioni
settoriali e territoriali della spesa inizialmente
prevista>>.
2.(questo comma dispone che restino validi gli atti,
i provvedimenti, gli effetti ed i rapporti giuridici
sorti sulla base dei D.L. 8-4-1993, n.101; 7-6-1993,
n.180 e 6-8-1993, n.280, non convertiti in legge).
3. Gli importi derivanti dalle revoche di cui al primo
comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro,
su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica, ai pertinenti capitoli di spesa. <<I
mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base
a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale
carico dello Stato sono revocati, qualora gli enti
locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori
entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato
la impossibilità alla esecuzione dell'opera,
con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione
economica, adottato di concerto con il Ministro competente
per materia. Le risorse che si renderanno disponibili
per effetto delle revoche di cui al periodo precedente
possono essere riassegnate, con decreto del Ministro
del bilancio e il Ministro del tesoro, a comuni, province
e comunità montane, per l'esecuzione di opere
pubbliche urgenti, nei limiti temporali e finanziari
residui sui mutui revocati, previa restituzione da
parte degli originari mutuatari delle somme eventualmente
erogate>>.
4. Si omette in quanto sostitutivo dei commi 1 e 3 dell'art.8
del D. Leg. 3-4-1993, n.96
5. Si omette in quanto modificativo dell'art.12 della
legge 23-12-1992, n.498.
Art.2. INVESTIMENTI INDUSTRIALI NELLE AREE TERREMOTATE
DELLA CAMPANIA, BASILICATA E DEL BELICE
1. In attuazione dell'art.2, quarto comma, lettera c),
della legge 23-1-1992, n.32, è autorizzata l'utilizzazione
della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire
130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per
ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità
di cui agli artt. 27 e 39 del testo unico delle leggi
per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata,
Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del
novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982,
approvato con decreto legislativo 30-3-1990, n.76.
2. La disponibilità di cui al primo comma è
destinata:
a) <<alla liquidazione del saldo dei contributi
concessi, ai sensi dell'art.39, secondo comma, del
testo unico approvato con decreto legislativo 30-3-1990,
n.76, nonché alla liquidazione dell'aggiornamento
dei contributi concessi, ai sensi dell'art.39, terzo
comma, del medesimo testo unico, a condizione, in entrambi
i casi, che l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli
occupazionali medi previsti in sede di concessione
dei contributi>>;
b) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi
per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli
stabilimenti industriali e delle attrezzature di cui
all'art.27 del testo unico approvato con decreto legislativo
30-3-1990, n.76;
c) alla liquidazione degli oneri per espropri e collaudi,
nonché all'esecuzione di opere di completamento
indispensabili per la funzionalità delle infrastrutture
realizzate.
3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'art.39,
undicesimo comma, del testo unico approvato con decreto
legislativo 30-3-1990, n.76, è elevato, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
a ventiquattro mesi, prorogabili per un periodo non
superiore a mesi dieci per cause non imputabili alla
volontà del beneficiario, sempreché l'investimento
totale sia in fase di effettivo completamento ed abbia
già raggiunto la misura del settantacinque per
cento.
4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'art.39
del testo unico approvato con decreto legislativo 30-3-1990,
n.76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre
dodici mesi e tuttora non utilizzati, sono ceduti per
l'ampliamento di iniziative già insediate nell'agglomerato
industriale, a condizione che le iniziative stesse
abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto
originario e che l'ampliamento programmato determini
ulteriori incrementi dei livelli occupazionali. La
disposizione di cui al periodo precedente si applica
anche alle iniziative di cui all'art.39 del testo unico
approvato con decreto legislativo 30-3-1990, n.76,
localizzate nei piani di insediamento produttivo di
cui all'art.34, terzo comma, lettera b), del medesimo
testo unico. Il prezzo di cessione del lotto è
determinato in misura pari al costo sostenuto o da
sostenere per l'esproprio <<nonché per
le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria>>
e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto
dall'art.5-bis del decreto legge 11-7-1992, n.333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8-8-1992,
n.359, e successive modificazioni.
5. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con
contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi
previsti all'art.39 del testo unico approvato con decreto
legislativo 30-3-1990, n.76, per la mancata osservanza
delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione,
il lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti
ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-economico,
con preferenza per i titolari di iniziative in attività
nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente
realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla
base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della
spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura
di tecnico abilitato designato da parte del presidente
del tribunale territorialmente competente, che curerà
il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi
della Guardia di finanza.
6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto
dall'art.3 del testo unico approvato con decreto legislativo
30-3-1990, n.76, tuttora disponibile presso i comuni,
è utilizzato esclusivamente per il ripristino
del patrimonio edilizio privato danneggiato, nel rispetto
delle priorità sancite dall'art.3 della legge
23-1-1992, n.32. In deroga ad ogni diversa disposizione
contenuta nel testo unico approvato con decreto legislativo
30-3-1990, n.76, è fatto divieto alle pubbliche
amministrazioni interessate di dar corso ad appalti
per nuove opere pubbliche gravanti sul fondo di cui
all'art.3 del medesimo testo unico. Il Ministro del
bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione
del CIPE, può autorizzare l'utilizzo delle risorse
assegnate, <<sulla base di una verifica di congruità
e funzionalità anche economica degli interventi
effettuata da apposito comitato tecnico già
previsto nella deliberazione del CIPE del 3-8-1993,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.216 del 14-9-1993,
con vincolo di destinazione>> per il completamento
di opere pubbliche in corso, per la esecuzione di nuove
opere solo se strettamente connesse e funzionali al
ripristino del patrimonio edilizio pubblico danneggiato
dagli eventi sismici, nel rispetto delle norme vigenti
in materia di appalti pubblici e con esclusione di
affidamenti a mezzo di appalti concorso, trattativa
privata o concessione e con divieto di esecuzione dei
lavori in sub-appalto. <<I componenti del comitato
tecnico di cui al precedente periodo sono individuati
con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione
economica nel quale è fissato anche il relativo
rimborso spese>>. Per ogni ulteriore necessità
finanziaria per il ripristino di opere pubbliche programmate,
le amministrazioni pubbliche interessate provvedono,
in deroga ad ogni diversa disposizione, con assoluta
priorità, utilizzando gli ordinari stanziamenti
di bilancio. Resta fermo il divieto previsto dall'art.34,
ventitreesimo comma, del testo unico approvato con
decreto legislativo 30-3-1990, n.76, di assegnazione
di nuovi fondi in favore dei comuni tuttora privi di
strumenti urbanistici previsti ed approvati ai sensi
del medesimo testo unico.
7-9. Si omettono in quanto modificativi del Decreto
Legislativo 30-3-1990, n.76.
8. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'art.2,
commi primo e secondo, della legge 31-5-1990, n.128,
per l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione
ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,
è ulteriormente differito al 31 dicembre 1994.
10. Per consentire la prosecuzione degli interventi
di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata
e delle connesse opere di urbanizzazione primaria nelle
zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, è
autorizzata l'ulteriore spesa di lire 36 miliardi per
ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del tesoro.
11. <<Sono trasferite alla regione siciliana le
funzioni statali relative a tutte le operazioni e le
procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento
con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle
domande di voltura catastale degli immobili e beni
espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria
e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonché
degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice
colpite dagli eventi sismici del gennaio 1968. Sono
altresì trasferite alla regione siciliana le
funzioni statali attinenti l'istruttoria delle pratiche
relative a contributi concessi, per la ricostruzione
privata nelle predette zone della Valle del Belice,
sulla base di norme antecedenti alla data di entrata
in vigore della legge 27-3-1987, n.120>> (quest'ultima,
entrata in vigore il 28 marzo 1987, ha convertito in
legge il D.L. 8/1987).
Art.3. IMPUTAZIONE DELLE SPESE DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
1. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli
delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le
amministrazioni competenti possono destinare una quota
non superiore al 3 per cento degli stanziamenti stessi
alle spese necessarie alla stesura di programmi di
investimento ed ai relativi progetti preliminari, di
massima e progettazioni esecutive, incluse indagini
geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale
o altre rilevazioni, nonché gli studi per il
finanziamento di progetto. Analoghi criteri adottano,
per i propri bilanci, le regioni e le province autonome,
qualora non vi abbiano già provveduto, nonché
i comuni e le province o loro consorzi.
2. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro
consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito,
l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare
anche le quote relative alle spese di cui al primo
comma, anche se già anticipate dall'ente mutuatario.
Art.4. PROCEDURE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE
"
<<1. In assenza di legislazione regionale, si
applicano le disposizioni del presente articolo ai
sensi dell'art.29 della legge 7-8-1990, n.241. Sono
fatte salve le disposizioni di cui alle leggi 1-6-1939,
n.1089, e successive modificazioni, e 29-6-1939, n.1497,
e successive modificazioni, e del decreto legge 27-6-1985,
n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8-8-1985,
n.431, e successive modificazioni.
2. Al momento della presentazione della domanda di concessione
edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica
al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento
di cui agli artt. 4 e 5 della legge 7-8-1990, n.241.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda
di concessione, il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente
non abbia l'onere di allegare, redige e trasmette alla
commissione edilizia comunale la relazione per il parere
di competenza. Il termine di cui al presente comma
può essere interrotto una sola volta se il responsabile
del procedimento chiede all'interessato una integrazione
della documentazione da allegare alla domanda di concessione.
Tale termine decorre nuovamente per intero dalla data
della presentazione della documentazione integrativa.
4. La commissione edilizia comunale, tenuto conto dell'ordine
cronologico di presentazione della domanda, deve esprimersi
nei termini previsti dai regolamenti comunali o, in
mancanza, entro trenta giorni dalla scadenza del termine
di cui al terzo comma, in ordine agli aspetti di propria
competenza. Decorso il termine di cui al presente comma,
si applicano le disposizioni di cui all'art.16 della
legge 7-8-1990, n.241.
5. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di
cui al quarto comma, il responsabile del procedimento
formula una motivata proposta all'autorità competente
ad emanare il provvedimento.
6. Il provvedimento conclusivo è adottato entro
i trenta giorni successivi alla scadenza del termine
di cui al quarto comma. Di esso è data immediata
notizia all'interessato.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al sesto comma,
l'interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale
giudiziario o in piego raccomandato con avviso di ricevimento,
può richiedere al sindaco di adempiere entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Decorso altresì inutilmente il termine intimato
di cui al settimo comma, il responsabile del procedimento
e il soggetto competente all'adozione del provvedimento
rispondono per i danni arrecati per il loro comportamento
inadempiente e l'interessato può inoltrare istanza
al presidente della giunta regionale competente, il
quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, in caso
di accoglimento dell'istanza, nomina entro i trenta
giorni successivi un commissario ad acta che, nel termine
perentorio di sessanta giorni, nel rispetto dei piani
urbanistici, delle norme e dei regolamenti, adotta
il provvedimento che ha i medesimi effetti dell'atto
amministrativo abilitativo alla edificazione. Gli oneri
finanziari relativi all'attività del commissario
di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.
9. Il commissario di cui all'ottavo comma esercita i
poteri di accesso sui luoghi e presso gli uffici dell'amministrazione,
con i medesimi poteri attribuiti al responsabile del
procedimento ed al sindaco.
10. I controlli da effettuare ai fini del rilascio dei
certificati di abitabilità e di agibilità,
estesi all'accertamento della conformità urbanistico-edilizia,
sono eseguiti dagli uffici comunali. In caso di inadempienza
protratta per oltre sessanta giorni, il certificato
può essere sostituito, in via provvisoria, da
una dichiarazione redatta ai sensi della legge 4-1-1968,
n.15, e successive modificazioni, sotto la propria
responsabilità da un professionista abilitato>>
(quest'ultimo comma è stato abrogato - limitatamente
alla disciplina per il rilascio del certificato di
abitabilità - a partire dal 29-12-1994, ai sensi
dell'articolo 5 del D.P.R. 22-4-1944, n.425).
Art.5. FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA
1. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'art.1,
terzo comma, della legge 23-12-1991, n.430 è
differito al <<31 dicembre 1994>>.
2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine
di cui all'art.11, decimo comma, del decreto legge
1-7-1986, n.318 (tale comma dispone che <<gli
enti interessati inoltreranno la richiesta di finanziamento
del progetto esecutivo approvato alla Cassa Depositi
e Prestiti, entro il termine di novanta giorni dalla
data del decreto ministeriale di cui al comma 5>>),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9-8-1986,
n.488 alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione
della documentazione relativa alla predetta richiesta
entro il termine stabilito dalla Cassa depositi e prestiti
nell'atto di adesione al finanziamento, ovvero all'affidamento
delle opere entro novanta giorni dalla comunicazione
della concessione di mutuo, ai relativi adempimenti
provvede un commissario ad acta nominato dalla regione;
ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni,
il commissario ad acta è nominato dal commissario
del Governo.
<<2-bis. Nel termine di cui al primo comma le
regioni possono, con provvedimento motivato, proporre
che un finanziamento, già concesso per la realizzazione
di un'opera di edilizia scolastica con mutuo a carico
dello Stato, venga destinato al compimento parziale
dell'opera stessa, purché funzionalmente idonea>>.
Art. 6.
Si omette.
Art.7. EDILIZIA SOVVENZIONATA E AGEVOLATA
1. Si omette in quanto modificativo dell'art.3 della
legge 179/1992.
2. Il segretario generale del CER comunica al presidente
della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, le informazioni,
i dati ed ogni altro elemento utile ad individuare
lo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale
già avviati, nonché gli eventuali ritardi
nella programmazione e nella realizzazione degli interventi.
3. Le disposizioni di cui ai commi settimo, ottavo e
ottavo-bis dell'art.3 della legge 17-2-1992, n.179,
come modificato dal primo comma del presente articolo,
si applicano anche agli interventi ricompresi nei programmi
già approvati e i relativi termini <<decorrono
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto>> (la legge di conversione
è entrata in vigore il 19 dicembre 1993).
4. Le regioni interessate da eventi sismici, nell'ambito
delle disponibilità loro attribuite, riservano
una quota non inferiore al 5 per cento fino alla completa
eliminazione delle baracche o di altri locali adibiti
ad abitazione, occupati in via provvisoria a seguito
di eventi sismici o di altri eventi straordinari. Le
regioni provvedono contemporaneamente alle assegnazioni
dei nuovi alloggi, alla rimozione delle baracche e
degli altri locali anzidetti.
<<Art.7-bis. PARERI REGIONALI SU PROGETTI DI OPERE
PUBBLICHE
1. <<La regione è tenuta ad esprimere entro
novanta giorni dal ricevimento della richiesta i pareri
sui progetti di opere pubbliche sottoposti alla valutazione
di organi regionali. Qualora la regione e i comitati
tecnici regionali non ottemperino a tale obbligo, la
commissione per il controllo sugli atti regionali provvede
a nominare un commissario ad acta con il compito di
sostituire gli organi regionali nel rilascio dei relativi
pareri>>.
Art.8. EDILIZIA PER LA MOBILITA' DEL PERSONALE PUBBLICO
ED EDILIZIA SPERIMENTALE
1. Il presidente della giunta regionale, nel caso di
proposte di intervento di edilizia residenziale predisposte
in attuazione dell'art.18 del decreto legge 13-5-1991,
n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12-7-1991,
n.203, al fine di adottare i provvedimenti di cui al
quinto comma del citato art.18, promuove la conclusione
di un accordo di programma ai sensi dell'art.27 della
legge 8-6-1990, n.142, da adottare nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione di cui al quarto comma del
presente articolo.
2. Il presidente della giunta regionale, qualora il
comune nel cui territorio sono localizzate proposte
di interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia
di cui all'art.2, primo comma, lettera f), della legge
5-8-1978, n.457, e successive modificazioni, non rilasci
le concessioni di edificazione entro novanta giorni
<<dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto>>, provvede
in via sostitutiva nei successivi centoventi giorni,
anche mediante la nomina di un commissario <<ad
acta>>.
3. Alla scadenza dei termini di cui ai commi primo e
secondo, gli affidamenti sono revocati di diritto.
4. Il segretario generale del CER comunica al presidente
della giunta regionale, entro sessanta giorni <<dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto>> gli elenchi delle proposte
di intervento di cui ai commi primo e secondo <<e
gli elenchi dei soggetti attuatori>>.
Art.9. NUOVI CONTRIBUTI IN MATERIA EDILIZIA
<<1. I fondi di cui alla legge 14-2-1963, n.60,
e successive modificazioni, possono essere destinati
a parziale copertura del costo convenzionale degli
interventi di recupero edilizio realizzati dai comuni,
dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione,
da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti
suddetti>> (comma così sostituito dall'art.4
della legge 28-1-1994, n.85).
<<2. Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione
per un periodo non inferiore a otto anni e sono soggetti
alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell'art.8
della legge 17-2-1992, n.179.
3. Il CER definisce modalità e criteri generali
per la determinazione dell'ammontare dei contributi,
per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso,
nonché per l'individuazione dei locatari>>.
Art.10. CONTRIBUTI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
1. Per provvedere al pagamento dei conguagli di cui
all'art.16, secondo comma, della legge 27-5-1975, n.166,
nonché di quelli dovuti in applicazione degli
artt. 2 e 10 della legge 8-8-1977, n.513, il Ministro
dei lavori pubblici è autorizzato a utilizzare,
fino al limite di <<centosettanta miliardi>>,
le risorse disponibili di cui all'art.4-bis del decreto
legge 12-9-1983, n.462, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10-11-1983, n.637, e non impegnate per
le finalità originarie. La predetta somma di
lire <<centosettanta miliardi>> è
versata all'entrata del bilancio dello Stato.
2. I prelevamenti sono disposti in favore degli istituti
di credito mutuanti nella misura anticipata fino ad
un massimo dell'80 per cento dei crediti bancari dichiarati.
Art.12.
Si omette in quanto relativo a disposizioni modificative
della legge 183/1989.
Art.13. PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI DI PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE
1. Per assicurare la realizzazione delle opere e delle
attività di salvaguardia ambientale, il presidente
di ciascuna regione o provincia autonoma interessata
può procedere, su conforme delibera della giunta
e sentito il Ministro dell'ambiente, alla nomina di
un commissario <<ad acta, che esercita i poteri
specificatamente attribuitigli con il provvedimento
di nomina. Per tutti gli altri poteri e funzioni rimangono
ferme le competenze degli enti competenti in via ordinaria>>.
Ai fini dell'acquisizione delle necessarie intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati
di altre amministrazioni pubbliche, il commissario
<<può convocare>> apposite conferenze
di servizi ai sensi dell'art.14 della legge 7-8-1990,
n.241, che devono pronunciarsi entro trenta giorni
dalla prima convocazione. <<L'approvazione assunta
all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli
atti di competenza delle singole amministrazioni e
comporta, altresì, dichiarazione di pubblica
utilità, urgenza e indifferibilità dei
lavori>>.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il CIPE approva, su proposta
del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti commissioni
parlamentari sulla priorità, sul riparto delle
risorse e sulle procedure di spesa, sentita altresì
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome sulla individuazione
dei singoli interventi, il programma triennale dell'azione
pubblica per la tutela ambientale relativo alle risorse
disponibili anche in conto residui e non impegnate
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
<<Con lo stesso programma sono riassegnate le
somme già destinate ad interventi di tutela
ambientale, revocate ai sensi dell'art.1, primo comma,
del presente decreto. A tal fine gli importi derivanti
dalle revoche sono riassegnati ai pertinenti capitoli
di spesa con decreto del Ministro del tesoro, su proposta
del Ministro dell'ambiente>>.
3. Le regioni interessate ai decreti di deroga ai sensi
degli artt. 16 e 17, terzo comma, e 18, del decreto
del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, nonché
le regioni nel cui territorio vi siano zone dichiarate,
per gravi motivi di inquinamento idropotabile, in stato
di emergenza ai sensi e per l'effetto di cui all'art.5
della legge 24-2-1992, n.225, individuano gli interventi
urgenti ed inderogabili da ultimare entro il 31 dicembre
1994 volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile
conforme ai requisiti di qualità stabiliti dall'allegato
I del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988,
n.236. Entro il 31 dicembre 1993 le regioni trasmettono
ai Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici la
relazione sullo stato di attuazione dei singoli interventi.
Art. 14.
Si omette, in quanto inerente provvedimenti a favore
dell'A.N.A.S.
Art. 15. DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
1. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare
con propri decreti le variazioni di bilancio, anche
nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione
del presente decreto.
Art. 16. ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente decreto entra in vigore il 6 ottobre
1993.