Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 26 AGOSTO 1993, N. 412
REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA PROGETTAZIONE, L'INSTALLAZIONE, L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI AI FINI DEI CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 4, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10.
(G.U. 14-10-1993, n. 242 - suppl.)

Art. 7.
Termoregolazione e contabilizzazione

Fermo restando che gli edifici la cui concessione edilizia sia stata rilasciata antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto devono disporre dei sistemi di regolazione e controllo previsti dalle precedenti normative, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione degli impianti termici.
Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica dì rilevamento della temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a +o- 2C.
Ai sensi del sesto comma dell'art. 26 della legge 9-1-1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di entrata in vigore di detto art. 26, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
Il sistema di termoregolazione di cui al secondo comma del presente articolo può essere dotato di un programmatore che consenta la regolazione su un solo livello di temperatura ambiente qualora in ogni singola unità immobiliare sia effettivamente installato e funzionante un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione pilotato da una o più onde di misura della temperatura ambiente dell'unità immobiliare e dotato di programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore.
Gli edifici e le porzioni di edificio che in relazione alla loro destinazione d'uso sono normalmente soggetti ad una occupazione discontinua nel corso della settimana o del mese devono inoltre disporre di un programmatore settimanale o mensile che consenta lo spegnimento del generatore di calore o l'intercettazione o il funzionamento in regime di attenuazione del sistema di riscaldamento nei periodi di non occupazione.
Gli impianti termici per singole unità immobiliari destinati, anche se non esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati di un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.
Al fine di non determinare sovrariscaldamento nei singoli locali di una unità immobiliare per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni è opportuna l'installazione di dispositivi per la regolazíone automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi. L'installazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui ai precedenti commi 2, 4, 5 e 6, ove tecnicamente compatibile con l'eventuale sistema di contabilizzazione, ed è prescritta nei casi in cui la somma dell'apporto termico solare mensile, calcolato nel mese a maggiore insolazione tra quelli interamente compresi nell'arco,del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico, e degli apporti gratuiti interni convenzionali sia superiore al 20% del fabbisogno energetico complessivo calcolato nello stesso mese.
L'eventuale non adozione dei sistemi di cui al settimo comma deve essere giustificata in sede di relazione tecnica di cui al primo comma dell'art.28 della legge 9-1-1991, n. 10; in particolare la valutazione degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni deve essere effettuata utilizzando la metodologia indicata dalle norme tecniche UNI di cui al terzo comma dell'art. 8.
Nel caso di installazione in centrale termica di più generatori di calore, il loro funzionamento deve essere attivato in maniera automatica in base al carico termico dell'utenza.

Art. 8.
Valori limite del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale

Ai fini dell'applicazione del presente decreto il fabbisogno energetico convenzionale per la climatizzazione invernale è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura al valore costante di 20' C con un adeguato ricambio d'aria durante una stagione di riscaldamento il cui periodo è convenzionalmente fissato:
a) per le zone climatiche A, B, C, D, E dal secondo comma dell'art. 9 del presente decreto;
b) per la zona climatica F in 200 giorni a partire dal 5 di ottobre, senza che ciò determini alcuna limitazione dell'effettivo periodo annuale di esercizio.
Il fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale (FEN) è il fabbisogno energetico convenzionale di cui al precedente primo comma diviso per il volume riscaldato e i gradi giorno della località. L'unità di misura utilizzata è il kJ/ml GG.
(si omette il seguito dellart.8)

Art. 9.
Limiti di esercizio degli impianti termici

Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non vengano superati i valori massimi di temperatura fissati dall'art. 4 del presente decreto.
L'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione:
- Zona A: ore 6 giornaliere dal 1o dicembre al 15 marzo;
- Zona B: ore 8 giornaliere dal 1o dicembre al 31 marzo;
- Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
- Zona D: ore 12 giornaliere dal 1o novembre al 15 aprile;
- Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
- Zona F: nessuna limitazione.
Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime.
E consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.
La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
Le disposizioni di cui ai commi secondo e quarto, relative alla limitazione del periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione non si applicano:
a) agli edifici rientranti nella categoria E.3;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici rientranti nella categoria E.7, solo se adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici rientranti nella categoria E. 1 (3), adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
e) agli edifici rientranti nella categoria E.6 (1), adibiti a piscine saune e assimilabili;
f) agli edifici rientranti nella categoria E.8, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
Le disposizioni di cui ai commi secondo e quarto non si applicano, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici, nei seguenti casi:
a) edifici rientranti nella categoria E.2 ed E.5, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, al solo fine di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al quinto comma, di produrre acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
e) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16' C + 2' C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al secondo comma del presente articolo;
f) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
g) impianti termici per singole unità immobiliari dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
h) impianti termici condotti mediante contratti di servizio energia i cui corrispettivi siano essenzialmente correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dal secondo comma ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).
In caso di fabbricato in condominio ciascun condomino o locatario può richiedere che, a cura delle Autorità competenti di cui all'art. 31 terzo comma della legge 9-1-1991, n. 10 e a proprie spese, venga verificata l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
In tutti gli edifici di cui all'art. 3 l'amministratore e, dove questo manchi, il proprietario o i proprietari sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto termico centralizzato al servizio di una pluralità di utenti, una tabella concernente:
a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto nei limiti di quanto disposto dal presente articolo;
b) le generalità e il domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.

Art. 10.
Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici

In deroga a quanto previsto dall'art. 9, i sindaci, su conforme delibera immediatamente esecutiva della giunta comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili.
I sindaci assicurano l'immediata informazione della popolazione relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi del primo comma.

Art. 11.
Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi

L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario, definito come alla lettera j) dell'art. 1 primo comma, o per esso a un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera o) dell'art. 1, primo comma, che se ne assume la responsabilità.
Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche di cui al dodicesimo comma.
Nel caso di impianti termici centralizzati con potenza nominale superiore a 350 kW ed in ogni caso qualora gli impianti termici siano esclusivamente destinati ad edifici di proprietà pubblica od esclusivamente ad edifici adibiti ad uso pubblico, il possesso dei requisiti richiesti al terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e di condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti delle Comunità Europee, oppure mediante accreditamento del soggetto ai sensi delle norme UNI EN 29.000.
Le operazioni di manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle vigenti normative UNI e CEI e devono essere effettuate almeno una volta l'anno salvo indicazioni più restrittive delle suddette normative.
Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici deve essere riportato in evidenza sul libretto di centrale o sul libretto di impianto prescritto dal nono comma.
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico appone la firma sul libretto di centrale o sul libretto d'impianto di cui al nono comma per accettazione della funzione che lo impegna, tra l'altro, quale soggetto delle sanzioni amministrative previste dal quinto comma dell'art. 34 della legge 9-1-1991, n. 10
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici è tra l'altro tenuto:
- al rispetto del periodo annuale di esercizio;
- all'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9;
- al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 4.
Nel caso di impianti termici individuali è fatto obbligo all'occupante l'unità immobiliare di affidare la manutenzione dell'impianto a persona fisica o giuridica che risponda ai requisiti di cui alla lettera o) dell'art. 1, qualora non possegga esso stesso i requisiti ivi richiesti. Tali requisiti, nel caso specifico di impianti termici individuali, si intende sussistano, tra l'altro, per i soggetti abilitati alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, primo comma, lettera c), della legge 5-3-1990, n. 46 (v. in VAR). La figura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione si identifica con l'occupante o, su delega di questo, con il soggetto cui è affidata la manutenzione dell'impianto, fermo restando che l'occupante medesimo assume in maniera esclusiva le responsabilità di cui al settimo comma. Al termine dell'occupazione è fatto obbligo all'occupante di consegnare al proprietario o al subentrante il libretto di impianto prescritto al nono comma.
Gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW devono essere muniti di un libretto di centrale conforme all'allegato F al presente regolamento; gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere muniti di un libretto di impianto conforme all'allegato G al presente regolamento.
I modelli dei libretti di centrale e dei libretti d'impianto di cui al nono comma possono essere aggiornati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto.
La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione o da ristrutturare e, per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione di generatori di calore, deve essere effettuata da un installatore che possegga i requisiti richiesti per l'installazione e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, primo comma, lettera c) della legge 5-3-1990, n. 46 (v. in VAR). La compilazione iniziale del libretto per impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento nonché la compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente regolamento è effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.
Gli elementi da sottoporre a verifica periodica sono quelli riportati sul libretto di centrale o sul libretto di impianto di cui al nono comma. Le suddette verifiche vanno effettuate almeno una volta l'anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per i generatori di calore con potenza nominaIe superiore o uguale a 35 kW e almeno con periodicità biennale per i generatori di calore con potenza nominale inferiore, ferma restando la periodicità almeno annuale delle operazioni di manutenzione prescritte al quarto comma.
Per le centrali termiche dotate di generatore di calore o di generatori di calore con potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.
Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle verifiche di cui ai commi 12 e 13, misurato al valore nominale della potenza termica del focolare, in conformità a norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni, deve risultare:
a) per i generatori di calore ad acqua calda installati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore a quattro punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale indicato al punto 1 dell'allegato E;
b) per i generatori di calore ad acqua calda installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore a un punto percentuale rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale indicato al punto 1 dell'allegato E;
c) per generatori di calore ad aria calda installati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore a sei punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato al punto 2 dell'allegato E;
d) per generatori di calore ad aria calda installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore a tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato al punto 2 dell'allegato E.
Qualora i generatori di calore installati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non possano essere ricondotti mediante operazioni di manutenzione ai valori di rendimento di combustione indicati alle lettere a) e c) del quattordicesimo comma è prescritta la loro sostituzione entro i termini appresso indicati:

Potenza nominaleTermini

350 kW e oltreentro il 30 settembre 1994
inferiore a 350 kW per zone cli-entro il 30 settembre 1995
matiche E, F
inferiore a 350 kW per le restantientro il 30 settembre 1996
zone climatiche
I generatori di calore installati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del quattordicesimo comma, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data della verifica.
I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del quattordicesimo comma, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) ed h) del sesto comma dell'art. 9.
Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, macchine e sistemi quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi, devono essere muniti di libretto di centrale predisposto, secondo la specificità del caso, dall'installatore dell'impianto ovvero, per gli impianti esistenti, dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione; detto libretto dovrà contenere oltre alla descrizione dell'impianto stesso, l'elenco degli elementi da sottoporre a verifica, i limiti di accettabilità di detti elementi in conformità alle leggi vigenti, la periodicità prevista per le verifiche; un apposito spazio dovrà inoltre essere riservato all'annotazione degli interventi di manutenzione straordinaria. Per la parte relativa ad eventuali generatori di calore il libretto di centrale si atterrà alle relative disposizioni già previste nel presente regolamento.
Ai sensi dell'art. 31, terzo comma della legge 10/1991, i comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano, con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico. 1 risultati dei controlli eseguiti sugli impianti termici con potenza superiore o uguale a 35 kW devono essere segnati nel libretto di centrale utilizzando gli spazi appositamente previsti.
In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui al diciottesimo comma, i comuni e le province competenti dovranno stipulare con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli stessi non svolgano nel contempo funzione di responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici sottoposti a controllo. L'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma con il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, fornisce agli Enti locali che ne facciano richiesta assistenza per l'accertamento dell'idoneità tecnica dei predetti organismi.
In una prima fase transitoria di applicazione del presente regolamento, in alternativa alle procedure di controllo di cui ai commi 18 e 19, gli Enti di cui al diciottesimo comma possono, con proprio provvedimento, reso noto alle popolazioni interessate, al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e all'ENEA, stabilire che i controlli ordinari biennali si intendano effettuati nei casi in cui i proprietari degli impianti termici o i terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione degli stessi trasmettano, entro termini stabiliti dal provvedimento medesimo, apposita dichiarazione, con firma autenticata e con connessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme del presente regolamento, con particolare riferimento ai risultati dell'ultima delle verifiche periodiche di cui al dodicesimo comma. Gli Enti, qualora ricorrano a tale forma di controllo, devono comunque effettuare verifiche a campione ai fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni pervenute, devono altresì provvedere per tutti gli impianti termici per i quali risulti omessa la dichiarazione di cui sopra a controlli nei termini previsti dal diciottesimo comma. La fase transitoria di cui al presente comma non deve di norma superare i due anni per gli impianti termici con potenza superiore o uguale a 350 kW, i quattro anni per gli impianti termici centralizzati di potenza inferiore a 350 kW ed i sei anni per gli impianti termici per singole unità immobiliari.

Art. 12.
Entrata in vigore

Il presente regolamento, salvo quanto disposto al secondo comma, entra in vigore il 29 ottobre 1993.
Le disposizioni di cui agli artt. 5, 7, 8 e 11 hanno effetto dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di recepimento delle normative UNI previste dall'art. 5, secondo comma, dall'art. 8, terzo comma, dall'art. 11, quattordicesimo comma, e dall'allegato B e, in ogni caso, a decorrere dalI'agosto 1994.

Allegato A


Torna alla HomePage Mail to WebStaff