REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA PROGETTAZIONE, L'INSTALLAZIONE,
L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
DEGLI EDIFICI AI FINI DEI CONTENIMENTO DEI CONSUMI
DI ENERGIA, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 4, QUARTO COMMA,
DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10.
(G.U. 14-10-1993, n. 242 - suppl.)
Art. 7.
Termoregolazione e contabilizzazione
Fermo restando che gli edifici la cui concessione edilizia
sia stata rilasciata antecedentemente all'entrata in
vigore del presente decreto devono disporre dei sistemi
di regolazione e controllo previsti dalle precedenti
normative, le disposizioni contenute nel presente articolo
si applicano agli impianti termici di nuova installazione
e nei casi di ristrutturazione degli impianti termici.
Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento
ambientale per una pluralità di utenze, qualora
la potenza nominale del generatore di calore o quella
complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore
a 35 kW, è prescritta l'adozione di un gruppo
termoregolatore dotato di programmatore che consenta
la regolazione della temperatura ambiente almeno su
due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24
ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato
da una sonda termometrica dì rilevamento della
temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature
di mandata e di ritorno del fluido termovettore devono
essere misurate con una incertezza non superiore a
+o- 2C.
Ai sensi del sesto comma dell'art. 26 della legge 9-1-1991,
n. 10, gli impianti di riscaldamento al servizio di
edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia
sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di
entrata in vigore di detto art. 26, devono essere progettati
e realizzati in modo tale da consentire l'adozione
di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione
del calore per ogni singola unità immobiliare.
Il sistema di termoregolazione di cui al secondo comma
del presente articolo può essere dotato di un
programmatore che consenta la regolazione su un solo
livello di temperatura ambiente qualora in ogni singola
unità immobiliare sia effettivamente installato
e funzionante un sistema di contabilizzazione del calore
e un sistema di termoregolazione pilotato da una o
più onde di misura della temperatura ambiente
dell'unità immobiliare e dotato di programmatore
che consenta la regolazione di questa temperatura almeno
su due livelli nell'arco delle 24 ore.
Gli edifici e le porzioni di edificio che in relazione
alla loro destinazione d'uso sono normalmente soggetti
ad una occupazione discontinua nel corso della settimana
o del mese devono inoltre disporre di un programmatore
settimanale o mensile che consenta lo spegnimento del
generatore di calore o l'intercettazione o il funzionamento
in regime di attenuazione del sistema di riscaldamento
nei periodi di non occupazione.
Gli impianti termici per singole unità immobiliari
destinati, anche se non esclusivamente, alla climatizzazione
invernale devono essere parimenti dotati di un sistema
di termoregolazione pilotato da una o più sonde
di misura della temperatura ambiente con programmatore
che consenta la regolazione di questa temperatura su
almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24
ore.
Al fine di non determinare sovrariscaldamento nei singoli
locali di una unità immobiliare per effetto
degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni
è opportuna l'installazione di dispositivi per
la regolazíone automatica della temperatura
ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi
caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi. L'installazione
di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai
sistemi di regolazione di cui ai precedenti commi 2,
4, 5 e 6, ove tecnicamente compatibile con l'eventuale
sistema di contabilizzazione, ed è prescritta
nei casi in cui la somma dell'apporto termico solare
mensile, calcolato nel mese a maggiore insolazione
tra quelli interamente compresi nell'arco,del periodo
annuale di esercizio dell'impianto termico, e degli
apporti gratuiti interni convenzionali sia superiore
al 20% del fabbisogno energetico complessivo calcolato
nello stesso mese.
L'eventuale non adozione dei sistemi di cui al settimo
comma deve essere giustificata in sede di relazione
tecnica di cui al primo comma dell'art.28 della legge
9-1-1991, n. 10; in particolare la valutazione degli
apporti solari e degli apporti gratuiti interni deve
essere effettuata utilizzando la metodologia indicata
dalle norme tecniche UNI di cui al terzo comma dell'art.
8.
Nel caso di installazione in centrale termica di più
generatori di calore, il loro funzionamento deve essere
attivato in maniera automatica in base al carico termico
dell'utenza.
Art. 8.
Valori limite del fabbisogno energetico normalizzato
per la climatizzazione invernale
Ai fini dell'applicazione del presente decreto il fabbisogno
energetico convenzionale per la climatizzazione invernale
è la quantità di energia primaria globalmente
richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli
ambienti riscaldati la temperatura al valore costante
di 20' C con un adeguato ricambio d'aria durante una
stagione di riscaldamento il cui periodo è convenzionalmente
fissato:
a) per le zone climatiche A, B, C, D, E dal secondo
comma dell'art. 9 del presente decreto;
b) per la zona climatica F in 200 giorni a partire dal
5 di ottobre, senza che ciò determini alcuna
limitazione dell'effettivo periodo annuale di esercizio.
Il fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione
invernale (FEN) è il fabbisogno energetico convenzionale
di cui al precedente primo comma diviso per il volume
riscaldato e i gradi giorno della località.
L'unità di misura utilizzata è il kJ/ml
GG.
(si omette il seguito dellart.8)
Art. 9.
Limiti di esercizio degli impianti termici
Gli impianti termici destinati alla climatizzazione
invernale degli ambienti devono essere condotti in
modo che, durante il loro funzionamento, non vengano
superati i valori massimi di temperatura fissati dall'art.
4 del presente decreto.
L'esercizio degli impianti termici è consentito
con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale
di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera
di attivazione:
- Zona A: ore 6 giornaliere dal 1o dicembre al 15 marzo;
- Zona B: ore 8 giornaliere dal 1o dicembre al 31 marzo;
- Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
- Zona D: ore 12 giornaliere dal 1o novembre al 15 aprile;
- Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
- Zona F: nessuna limitazione.
Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono
essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche
che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una
durata giornaliera non superiore alla metà di
quella consentita a pieno regime.
E consentito il frazionamento dell'orario giornaliero
di riscaldamento in due o più sezioni.
La durata di attivazione degli impianti non ubicati
nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore
5 e le ore 23 di ciascun giorno.
Le disposizioni di cui ai commi secondo e quarto, relative
alla limitazione del periodo annuale di esercizio ed
alla durata giornaliera di attivazione non si applicano:
a) agli edifici rientranti nella categoria E.3;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di
organizzazioni internazionali, che non siano ubicate
in stabili condominiali;
c) agli edifici rientranti nella categoria E.7, solo
se adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici rientranti nella categoria E. 1 (3),
adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
e) agli edifici rientranti nella categoria E.6 (1),
adibiti a piscine saune e assimilabili;
f) agli edifici rientranti nella categoria E.8, nei
casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
Le disposizioni di cui ai commi secondo e quarto non
si applicano, limitatamente alla sola durata giornaliera
di attivazione degli impianti termici per il riscaldamento
degli edifici, nei seguenti casi:
a) edifici rientranti nella categoria E.2 ed E.5, limitatamente
alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera
delle attività;
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente
da centrali di cogenerazione con produzione combinata
di elettricità e calore;
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento
di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o più
edifici dotati di circuito primario, al solo fine di
alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste
al quinto comma, di produrre acqua calda per usi igienici
e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura
dell'acqua nel circuito primario al valore necessario
a garantire il funzionamento dei circuiti secondari
nei tempi previsti;
e) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza,
dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi
valori minimi di rendimento non inferiori a quelli
richiesti per i generatori di calore installati dopo
l'entrata in vigore del presente regolamento e dotati
di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di
rilevamento della temperatura esterna con programmatore
che consenta la regolazione almeno su due livelli della
temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi
impianti possono essere condotti in esercizio continuo
purché il programmatore giornaliero venga tarato
e sigillato per il raggiungimento di una temperatura
degli ambienti pari a 16' C + 2' C di tolleranza nelle
ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione
di cui al secondo comma del presente articolo;
f) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza,
dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi
valori minimi di rendimento non inferiori a quelli
richiesti per i generatori di calore installati dopo
l'entrata in vigore del presente regolamento e nei
quali sia installato e funzionante, in ogni singola
unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione
del calore ed un sistema di termoregolazione della
temperatura ambiente dell'unità immobiliare
stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione
almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco
delle 24 ore;
g) impianti termici per singole unità immobiliari
dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi
valori minimi di rendimento non inferiori a quelli
richiesti per i generatori di calore installati dopo
l'entrata in vigore del presente regolamento e dotati
di un sistema di termoregolazione della temperatura
ambiente con programmatore giornaliero che consenta
la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli
nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento
del generatore di calore sulla base delle necessità
dell'utente;
h) impianti termici condotti mediante contratti di servizio
energia i cui corrispettivi siano essenzialmente correlati
al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti
consentiti dal presente regolamento, purché
si provveda, durante le ore al di fuori della durata
di attivazione degli impianti consentita dal secondo
comma ad attenuare la potenza erogata dall'impianto
nei limiti indicati alla lettera e).
In caso di fabbricato in condominio ciascun condomino
o locatario può richiedere che, a cura delle
Autorità competenti di cui all'art. 31 terzo
comma della legge 9-1-1991, n. 10 e a proprie spese,
venga verificata l'osservanza delle disposizioni del
presente regolamento.
In tutti gli edifici di cui all'art. 3 l'amministratore
e, dove questo manchi, il proprietario o i proprietari
sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto termico
centralizzato al servizio di una pluralità di
utenti, una tabella concernente:
a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto
termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto
nei limiti di quanto disposto dal presente articolo;
b) le generalità e il domicilio del soggetto
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto
termico.
Art. 10.
Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito
ai limiti di esercizio degli impianti termici
In deroga a quanto previsto dall'art. 9, i sindaci,
su conforme delibera immediatamente esecutiva della
giunta comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate
esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata
giornaliera di attivazione degli impianti termici,
sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili.
I sindaci assicurano l'immediata informazione della
popolazione relativamente ai provvedimenti adottati
ai sensi del primo comma.
Art. 11.
Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli
relativi
L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici
sono affidati al proprietario, definito come alla lettera
j) dell'art. 1 primo comma, o per esso a un terzo,
avente i requisiti definiti alla lettera o) dell'art.
1, primo comma, che se ne assume la responsabilità.
Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti
termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi
titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra,
per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario,
nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal
presente regolamento e nelle connesse responsabilità
limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto
termico ed alle verifiche periodiche di cui al dodicesimo
comma.
Nel caso di impianti termici centralizzati con potenza
nominale superiore a 350 kW ed in ogni caso qualora
gli impianti termici siano esclusivamente destinati
ad edifici di proprietà pubblica od esclusivamente
ad edifici adibiti ad uso pubblico, il possesso dei
requisiti richiesti al terzo responsabile dell'esercizio
e della manutenzione dell'impianto termico è
dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali
tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti
per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei
costruttori - categoria gestione e manutenzione degli
impianti termici di ventilazione e di condizionamento,
oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti
delle Comunità Europee, oppure mediante accreditamento
del soggetto ai sensi delle norme UNI EN 29.000.
Le operazioni di manutenzione dell'impianto termico
devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle
vigenti normative UNI e CEI e devono essere effettuate
almeno una volta l'anno salvo indicazioni più
restrittive delle suddette normative.
Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della
manutenzione degli impianti termici deve essere riportato
in evidenza sul libretto di centrale o sul libretto
di impianto prescritto dal nono comma.
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico appone la firma sul libretto
di centrale o sul libretto d'impianto di cui al nono
comma per accettazione della funzione che lo impegna,
tra l'altro, quale soggetto delle sanzioni amministrative
previste dal quinto comma dell'art. 34 della legge
9-1-1991, n. 10
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione
degli impianti termici è tra l'altro tenuto:
- al rispetto del periodo annuale di esercizio;
- all'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della
durata giornaliera di attivazione consentita dall'art.
9;
- al mantenimento della temperatura ambiente entro i
limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'art.
4.
Nel caso di impianti termici individuali è fatto
obbligo all'occupante l'unità immobiliare di
affidare la manutenzione dell'impianto a persona fisica
o giuridica che risponda ai requisiti di cui alla lettera
o) dell'art. 1, qualora non possegga esso stesso i
requisiti ivi richiesti. Tali requisiti, nel caso specifico
di impianti termici individuali, si intende sussistano,
tra l'altro, per i soggetti abilitati alla manutenzione
degli impianti di cui all'art. 1, primo comma, lettera
c), della legge 5-3-1990, n. 46 (v. in VAR). La figura
del responsabile dell'esercizio e della manutenzione
si identifica con l'occupante o, su delega di questo,
con il soggetto cui è affidata la manutenzione
dell'impianto, fermo restando che l'occupante medesimo
assume in maniera esclusiva le responsabilità
di cui al settimo comma. Al termine dell'occupazione
è fatto obbligo all'occupante di consegnare
al proprietario o al subentrante il libretto di impianto
prescritto al nono comma.
Gli impianti termici con potenza nominale superiore
o uguale a 35 kW devono essere muniti di un libretto
di centrale conforme all'allegato F al presente regolamento;
gli impianti termici con potenza nominale inferiore
a 35 kW devono essere muniti di un libretto di impianto
conforme all'allegato G al presente regolamento.
I modelli dei libretti di centrale e dei libretti d'impianto
di cui al nono comma possono essere aggiornati dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
con proprio decreto.
La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti
termici di nuova installazione o da ristrutturare e,
per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione
di generatori di calore, deve essere effettuata da
un installatore che possegga i requisiti richiesti
per l'installazione e manutenzione degli impianti di
cui all'art. 1, primo comma, lettera c) della legge
5-3-1990, n. 46 (v. in VAR). La compilazione iniziale
del libretto per impianti esistenti all'atto dell'entrata
in vigore del presente regolamento nonché la
compilazione per le verifiche periodiche previste dal
presente regolamento è effettuata dal responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.
Gli elementi da sottoporre a verifica periodica sono
quelli riportati sul libretto di centrale o sul libretto
di impianto di cui al nono comma. Le suddette verifiche
vanno effettuate almeno una volta l'anno, normalmente
all'inizio del periodo di riscaldamento, per i generatori
di calore con potenza nominaIe superiore o uguale a
35 kW e almeno con periodicità biennale per
i generatori di calore con potenza nominale inferiore,
ferma restando la periodicità almeno annuale
delle operazioni di manutenzione prescritte al quarto
comma.
Per le centrali termiche dotate di generatore di calore
o di generatori di calore con potenza termica nominale
complessiva maggiore o uguale a 350 kW è inoltre
prescritta una seconda determinazione del solo rendimento
di combustione da effettuare normalmente alla metà
del periodo di riscaldamento.
Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle
verifiche di cui ai commi 12 e 13, misurato al valore
nominale della potenza termica del focolare, in conformità
a norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro
il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato entro i successivi
trenta giorni, deve risultare:
a) per i generatori di calore ad acqua calda installati
antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente regolamento: non inferiore a quattro punti
percentuali rispetto al valore minimo del rendimento
termico utile alla potenza nominale indicato al punto
1 dell'allegato E;
b) per i generatori di calore ad acqua calda installati
dopo l'entrata in vigore del presente regolamento:
non inferiore a un punto percentuale rispetto al valore
minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale
indicato al punto 1 dell'allegato E;
c) per generatori di calore ad aria calda installati
antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente regolamento: non inferiore a sei punti percentuali
rispetto al valore minimo del rendimento di combustione
alla potenza nominale indicato al punto 2 dell'allegato
E;
d) per generatori di calore ad aria calda installati
dopo l'entrata in vigore del presente regolamento:
non inferiore a tre punti percentuali rispetto al valore
minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale
indicato al punto 2 dell'allegato E.
Qualora i generatori di calore installati antecedentemente
alla data di entrata in vigore del presente regolamento
non possano essere ricondotti mediante operazioni di
manutenzione ai valori di rendimento di combustione
indicati alle lettere a) e c) del quattordicesimo comma
è prescritta la loro sostituzione entro i termini
appresso indicati:
Potenza nominaleTermini
350 kW e oltreentro il 30 settembre 1994
inferiore a 350 kW per zone cli-entro il 30 settembre
1995
matiche E, F
inferiore a 350 kW per le restantientro il 30 settembre
1996
zone climatiche
I generatori di calore installati successivamente alla
data di entrata in vigore del presente regolamento
per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio,
siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori
a quelli indicati alle lettere b) e d) del quattordicesimo
comma, non riconducibili a tali valori mediante operazioni
di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300
giorni solari a partire dalla data della verifica.
I generatori di calore per i quali, durante le operazioni
di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti
di combustione inferiori a quelli indicati alle lettere
b) e d) del quattordicesimo comma, sono comunque esclusi
dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle
lettere e), f), g) ed h) del sesto comma dell'art.
9.
Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione
invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante
l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori
di calore, macchine e sistemi quali ad esempio le pompe
di calore, le centrali di cogenerazione al servizio
degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio
delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli
impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi
solari attivi, devono essere muniti di libretto di
centrale predisposto, secondo la specificità
del caso, dall'installatore dell'impianto ovvero, per
gli impianti esistenti, dal responsabile dell'esercizio
e della manutenzione; detto libretto dovrà contenere
oltre alla descrizione dell'impianto stesso, l'elenco
degli elementi da sottoporre a verifica, i limiti di
accettabilità di detti elementi in conformità
alle leggi vigenti, la periodicità prevista
per le verifiche; un apposito spazio dovrà inoltre
essere riservato all'annotazione degli interventi di
manutenzione straordinaria. Per la parte relativa ad
eventuali generatori di calore il libretto di centrale
si atterrà alle relative disposizioni già
previste nel presente regolamento.
Ai sensi dell'art. 31, terzo comma della legge 10/1991,
i comuni con più di quarantamila abitanti e
le province per la restante parte del territorio effettuano,
con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli
utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi
specifica competenza tecnica, i controlli necessari
ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di
esercizio dell'impianto termico. 1 risultati dei controlli
eseguiti sugli impianti termici con potenza superiore
o uguale a 35 kW devono essere segnati nel libretto
di centrale utilizzando gli spazi appositamente previsti.
In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli
di cui al diciottesimo comma, i comuni e le province
competenti dovranno stipulare con detti organismi apposite
convenzioni, previo accertamento che gli stessi non
svolgano nel contempo funzione di responsabile dell'esercizio
e della manutenzione degli impianti termici sottoposti
a controllo. L'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma
con il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato,
fornisce agli Enti locali che ne facciano richiesta
assistenza per l'accertamento dell'idoneità
tecnica dei predetti organismi.
In una prima fase transitoria di applicazione del presente
regolamento, in alternativa alle procedure di controllo
di cui ai commi 18 e 19, gli Enti di cui al diciottesimo
comma possono, con proprio provvedimento, reso noto
alle popolazioni interessate, al Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato e all'ENEA, stabilire
che i controlli ordinari biennali si intendano effettuati
nei casi in cui i proprietari degli impianti termici
o i terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione
degli stessi trasmettano, entro termini stabiliti dal
provvedimento medesimo, apposita dichiarazione, con
firma autenticata e con connessa assunzione di responsabilità,
attestante il rispetto delle norme del presente regolamento,
con particolare riferimento ai risultati dell'ultima
delle verifiche periodiche di cui al dodicesimo comma.
Gli Enti, qualora ricorrano a tale forma di controllo,
devono comunque effettuare verifiche a campione ai
fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni
pervenute, devono altresì provvedere per tutti
gli impianti termici per i quali risulti omessa la
dichiarazione di cui sopra a controlli nei termini
previsti dal diciottesimo comma. La fase transitoria
di cui al presente comma non deve di norma superare
i due anni per gli impianti termici con potenza superiore
o uguale a 350 kW, i quattro anni per gli impianti
termici centralizzati di potenza inferiore a 350 kW
ed i sei anni per gli impianti termici per singole
unità immobiliari.
Art. 12.
Entrata in vigore
Il presente regolamento, salvo quanto disposto al secondo
comma, entra in vigore il 29 ottobre 1993.
Le disposizioni di cui agli artt. 5, 7, 8 e 11 hanno
effetto dal novantesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di recepimento delle normative UNI previste dall'art.
5, secondo comma, dall'art. 8, terzo comma, dall'art.
11, quattordicesimo comma, e dall'allegato B e, in
ogni caso, a decorrere dalI'agosto 1994.
Allegato A
|