REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA PROGETTAZIONE, L'INSTALLAZIONE,
L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
DEGLI EDIFICI AI FINI DEI CONTENIMENTO DEI CONSUMI
DI ENERGIA, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 4, QUARTO COMMA,
DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10.
(G.U. 14-10-1993, n. 242 - suppl.)
Art. 1.
Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si
intende:
a) per edificio, un sistema costituito dalle strutture
edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono
detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici
ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie
esterna che delimita un edificio può confinare
con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno,
il terreno, altri edifici;
b) per edificio di proprietà pubblica, un edificio
di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli
Enti Locali, nonché di altri Enti Pubblici,
anche economici, destinato sia allo svolgimento delle
attività dell'Ente, sia ad altre attività
o usi, compreso quello di abitazione privata;
c) per edificio adibito ad uso pubblico, un edificio
nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività
istituzionale di Enti pubblici;
d) per edificio di nuova costruzione, salvo quanto previsto
dall'art.7 terzo comma, un edificio per il quale la
richiesta di concessione edilizia sia stata presentata
successivamente alla data di entrata in vigore del
regolamento stesso;
e) per climatizzazione invernale, l'insieme di funzioni
atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio
dell'impianto termico consentito dalle disposizioni
del presente regolamento, il benessere degli occupanti
mediante il controllo, all'interno degli ambienti,
della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei,
della umidità, della portata di rinnovo e della
purezza dell'aria;
f) per impianto termico, un impianto tecnologico destinato
alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione
di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola
produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi
usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione
e utilizzazione del calore nonché gli organi
di regolazione e di controllo; sono quindi compresi
negli impianti termici gli impianti individuali di
riscaldamento, mentre non sono considerati impianti
termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori
individuali, scaldacqua unifamiliari;
g) per impianto termico di nuova installazione, un impianto
termico installato in un edificio di nuova costruzione
o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente
privo di impianto termico;
h) per manutenzione ordinaria dell'impianto termico,
le operazioni specificamente previste nei libretti
d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti
che possono essere effettuate in luogo con strumenti
ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti
stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e
di materiali di consumo d'uso corrente;
i) per manutenzione straordinaria dell'impianto termico,
gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto
a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa
vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a
mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi
di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi
o componenti dell'impianto termico;
j) per proprietario dell'impianto termico, chi è
proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico;
nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati
amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi
dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità
posti a carico del proprietario dal presente regolamento
sono da intendersi riferiti agli Amministratori;
l) per ristrutturazione di un impianto termico, gli
interventi rivolti a trasformare l'impianto termico
mediante un insieme sistematico di opere che comportino
la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione
che di distribuzione del calore; rientrano in questa
categoria anche la trasformazione di un impianto termico
centralizzato in impianti termici individuali nonché
la risistemazione impiantistica nelle singole unità
immobiliari o parti di edificio in caso di installazione
di un impianto termico individuale previo distacco
termico centralizzato;
m) per sostituzione di un generatore di calore, la rimozione
di un vecchio generatore e l'installazione di un altro
nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime
utenze;
n) per esercizio e manutenzione di un impianto termico,
il complesso di operazioni che comporta l'assunzione
di responsabilità finalizzata alla gestione
degli impianti includente: conduzione, manutenzione
ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto
delle norme in materia di sicurezza, di contenimento
dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
o) per terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico, la persona fisica o giuridica
che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle
normative vigenti e comunque di idonea capacità
tecnica, economica, organizzativa, è delegata
dal proprietario ad assumere la responsabilità
dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione
delle misure necessarie al contenimento dei consumi
energetici;
p) per contratto servizio energia, l'atto contrattuale
che disciplina lerogazione dei beni e servizi necessari
a mantenere le condizioni di comfort negli edifici
nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso
razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia
dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento
del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
q) per valori nominali delle potenze e dei rendimenti
di cui ai punti successivi, quelli dichiarati e garantiti
dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;
r) per potenza termica del focolare di un generatore
di calore, il prodotto del potere calorifico inferiore
del combustibile impiegato e della portata di combustibile
bruciato; l'unità di misura utilizzata è
il kW;
s) per potenza termica convenzionale di un generatore
di calore, la potenza termica del focolare diminuita
della potenza termica persa al camino; l'unità
di misura utilizzata è il kW;
t) per potenza termica utile di un generatore di calore,
la quantità di calore trasferita nell'unità
di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla
potenza termica del focolare diminuita della potenza
termica scambiata dall'involucro del generatore con
l'ambiente e della potenza termica persa al camino;
l'unità di misura utilizzata è il kW;
u) per rendimento di combustione, sinonimo di rendimento
termico convenzionale di un generatore di calore, il
rapporto tra la potenza termica convenzionale e la
potenza termica del focolare;
v) per rendimento termico utile di un generatore di
calore, il rapporto tra la potenza termica utile e
la potenza termica del focolare;
w) per temperatura dell'aria in un ambiente, la temperatura
dell'aria misurata secondo le modalità prescritte
dalla norma tecnica UNI 5364;
z) per gradi giorno di una località, la somma,
estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale
di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere
tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente
fissata a 20' C, e la temperatura media esterna giornaliera;
l'unità di misura utilizzata è il grado
giorno (GG).
Art. 2.
Individuazione della zona climatica e dei gradi giorno
Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti
sei zone climatiche in funzione dei gradi giorno,
indipendentemente dalla ubicazione geografica:
- Zona A: comuni che presentano un numero di gradi -
giorno non superiore a 600;
- Zona B: comuni che presentano un numero di gradi -
giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;
- Zona C: comuni che presentano un numero di gradi giorno
maggiore di 900 e non superiore a 1400;
- Zona D: comuni che presentano un numero di gradi -
giorno maggiore di 1400 e non superiore a 2100;
- Zona E: comuni che presentano un numero di gradi -
giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3000;
- Zona F: comuni che presentano un numero di gradi -
giorno maggiore di 3000.
La tabella in allegato A, ordinata per regioni e province,
riporta per ciascun comune l'altitudine della casa
comunale, i gradi giorno e la zona climatica di appartenenza.
Detta tabella può essere modificata ed integrata,
con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato, anche in relazione all'istituzione
di nuovi comuni o alle modificazioni dei territori
comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA
ed in conformità ad eventuali metodologie che
verranno fissate dall'UNI.
I comuni comunque non indicati nell'allegato A o nelle
sue successive modificazioni ed integrazioni adottano,
con provvedimento del Sindaco, i gradi giorno riportati
nella tabella suddetta per il comune più vicino
in linea d'aria, sullo stesso versante, rettificati,
in aumento o in diminuzione, di una quantità
pari ad un centesimo del numero di giorni di durata
convenzionale del periodo di riscaldamento di cui all'art.
9 secondo comma per ogni metro di quota sul livello
del mare in più o in meno rispetto al comune
di riferimento. Il provvedimento è reso noto
dal Sindaco agli abitanti del Comune con pubblici avvisi
entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento stesso
e deve essere comunicato al Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato ed all'ENEA ai fini
delle successive modifiche dell'allegato A.
I Comuni aventi porzioni edificate dal proprio territorio
a quota superiore rispetto alla quota della casa comunale,
quota indicata nell'allegato A, qualora detta circostanza,
per effetto della rettifica dei gradi giorno calcolata
secondo le indicazioni di cui al terzo comma, comporti
variazioni della zona climatica, possono, mediante
provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente
a dette porzioni del territorio una zona climatica
differente da quella indicata in allegato A. Il provvedimento
deve essere notificato al Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato e all'ENEA e diventa
operativo qualora entro 90 giorni dalla notifica di
cui sopra non pervenga un provvedimento di diniego
ovvero un provvedimento interruttivo del decorso del
termine da parte del Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato. Una volta operativo il
provvedimento viene reso noto dal Sindaco agli abitanti
mediante pubblici avvisi e comunicato per conoscenza
alla regione ed alla provincia di appartenenza.
Art. 3.
Classificazione generale degli edifici per categorie
Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione
d'uso nelle seguenti categorie:
E. 1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili.
E. 1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere
continuativo, quali abitazioni civili e rurali, conventi,
collegi, case di pena, caserme;
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione
saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e
simili;
E. 1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività
similari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici
o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite
anche ad attività artigianali o industriali,
purchè siano da tali costruzioni scorporabili
agli effetti dell'isolamento termico;
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura
e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero
o cura di minori o anziani fionchè le strutture
protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti
e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative
o di culto e assimilabili:
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per
congressi;
EA (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di
culto;
EA (3) quali ristoranti, bar, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e
assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso
o al minuto, supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili;
E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a
tutti i livelli e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed
artigianali e assimilabili.
Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili
come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono
essere considerate separatamente e cioè ciascuna
nella categoria che le compete.
Art. 4.
Valori massimi della temperatura ambiente
Durante il periodo in cui è in funzione l'impianto
di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle
temperature dell'aria dei singoli ambienti degli edifici,
definite e misurate come indicato al primo comma lettera
w) dell'art. 1, non deve superare i seguenti valori
con le tolleranze a fianco indicate:
a) 180 C + 20 C di tolleranza per gli edifici rientranti
nella categoria E.8;
b) 200 C + 20 C di tolleranza per gli edifici rientranti
nelle categorie diverse da E.8.
Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti
entro i limiti fissati al primo comma deve essere ottenuto
con accorgimenti che non comportino spreco di energia.
Per gli edifici classificati E.3, ed E.6 (1), le autorità
comunali, con le procedure di cui al quinto comma,
possono concedere deroghe motivate al limite massimo
del valore della temperatura dell'aria negli ambienti
durante il periodo in cui è in funzione l'impianto
di climatizzazione invernale, qualora elementi oggettivi
legati alla destinazione d'uso giustifichino temperature
più elevate di detti valori.
Per gli edifici classificati come E.8 sono concesse
deroghe al limite massimo della temperatura dell'aria
negli ambienti, durante il periodo in cui è
in funzione l'impianto di climatizzazione invernale,
qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano
temperature superiori al valore limite;
b) l'energia termica per il riscaldamento ambiente derivi
da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro
modo.
Ferme restando le deroghe già concesse per gli
edifici esistenti in base alle normative vigenti all'epoca,
i valori di temperatura fissati in deroga ai sensi
dei commi 3 e 4 devono essere riportati nella relazione
tecnica di cui all'art. 28 della legge 9-1-1991, n.
10 assieme agli elementi tecnici di carattere oggettivo
che li giustificano. Prima dell'inizio lavori le autorità
comunali devono fornire il benestare per l'adozione
di tali valori di temperatura; qualora il consenso
non pervenga entro 60 giorni dalla presentazione della
relazione tecnica suddetta, questo si intende accordato,
salvo che non sia stato notificato prima della scadenza
un provvedimento interruttivo o di diniego riguardante
le risultanze della relazione tecnica.
Art. 5.
Requisiti e dimensionamento degli impianti termici
Gli impianti termici di nuova installazione nonchè
quelli sottoposti a ristrutturazione devono essere
dimensionati in modo da assicurare, in relazione a:
- il valore massimo della temperatura interna previsto
dall'art. 4;
- le caratteristiche climatiche della zona;
- le caratteristiche termofisiche dell'involucro edilizio;
- il regime di conduzione dell'impianto in base agli
obblighi di intermittenza- attenuazione previsti dall'art.
9 del presente decreto, un rendimento globale medio
stagionale, definito al successivo secondo comma, non
inferiore al seguente valore: (omissis)
Il rendimento globale medio stagionale dell'impianto
termico è definito come rapporto tra il fabbisogno
di energia termica utile per la climatizzazione invernale
e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa
l'energia elettrica ed è calcolato con riferimento
al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9.
Ai fini della conversione dell'energia elettrica in
energia primaria si considera l'equivalenza: 10 MJ
= 1 kWh. Il rendimento globale medio stagionale risulta
dal prodotto dei seguenti rendimenti medi stagionali:
- rendimento di produzione;
- rendimento di regolazione;
- rendimento di distribuzione;
- rendimento di emissione, e deve essere calcolato secondo
le metodologie e le indicazioni riportate nelle norme
tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre
1993 e recepite dal Ministero dell'industria del commercio
e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni.
Nella sostituzione di generatori di calore il dimensionamento
del o dei generatori stessi deve essere effettuato
in modo tale che il rendimento di produzione medio
stagionale definito come il rapporto tra l'energia
termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione
e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa
l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo
annuale di esercizio di cui all'art. 9, risulti non
inferiore al seguente valore: (omissis)
Il rendimento di produzione medio stagionale deve essere
calcolato secondo le metodologie e le indicazioni riportate
nelle norme tecniche UNI di cui al secondo comma.
Negli impianti termici ad acqua calda per la climatizzazione
invernale con potenza nominale superiore a 350 kW,
la potenza deve essere ripartita almeno su due generatori
di calore. Alla ripartizione di cui sopra è
ammessa deroga nel caso di sostituzione di generatore
di calore già esistente, qualora ostino obiettivi
impedimenti di natura tecnica o economica quali ad
esempio la limitata disponibilità di spazio
nella centrale termica.
Negli impianti termici di nuova installazione, nonché
in quelli sottoposti a ristrutturazione, la produzione
centralizzata dell'energia termica necessaria alla
climatizzazione invernale degli ambienti ed alla produzione
di acqua calda per usi igienici e sanitari per una
pluralità di utenze, deve essere effettuata
con generatori di calore separati, fatte salve eventuali
situazioni per le quali si possa dimostrare che l'adozione
di un unico generatore di calore non determini maggiori
consumi di energia o comporti impedimenti di natura
tecnica o economica. Gli elementi tecnico-economici
che giustificano la scelta di un unico generatore vanno
riportati nella relazione tecnica di cui all'art. 28
della legge 9-1-1991, n. 10. L'applicazione della norma
tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento
dell'acqua, è prescritta, nei limiti e con le
specifiche indicate nella norma stessa, per gli impianti
termici di nuova installazione con potenza complessiva
superiore o uguale a 350 M
Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli
sottoposti a ristrutturazione, i generatori di calore
destinati alla produzione centralizzata di acqua calda
per usi igienici e sanitari per una pluralità
di utenze di tipo abitativo devono essere dimensionati
secondo le norme tecniche UNI 9182, devono disporre
di un sistema di accumulo dell'acqua calda di capacità
adeguata, coibentato in funzione del diametro dei serbatoi
secondo le indicazioni valide per tubazioni di cui
all'ultima colonna dell'allegato B e devono essere
progettati e condotti in modo che la temperatura dell'acqua,
misurata nel punto di immissione della rete di distribuzione,
non superi i 48 C, + 5' C di tolleranza.
Negli impianti termici di nuova installazione, nella
ristrutturazione degli impianti termici nonché
nella sostituzione di generatori di calore destinati
alla produzione di energia per la climatizzazione invernale
o per la produzione di acqua calda sanitaria, per ciascun
generatore di calore deve essere realizzato almeno
un punto di prelievo dei prodotti della combustione
sul condotto tra la cassa dei fumi del generatore stesso
ed il camino allo scopo di consentire l'inserzione
di sonde per la determinazione del rendimento di combustione
e della composizione dei gas di scarico ai fini del
rispetto delle vigenti disposizioni.
Gli edifici multipiano costituiti da più unità
immobiliari devono essere dotati di appositi condotti
di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco
sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta
dalle norme tecniche UNI 7129, nei seguenti casi:
- nuove installazioni di impianti termici, anche se
al servizio delle singole unità immobiliari;
- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati;
- ristrutturazioni della totalità degli impianti
termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio;
- trasformazioni da impianto termico centralizzato a
impianti individuali;
- impianti termici individuali realizzati dai singoli
previo distacco dall'impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese
quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro
successive modificazioni, le disposizioni del presente
comma possono non essere applicate nei seguenti casi:
- mera sostituzione di generatori di calore individuali;
- singole ristrutturazioni degli impianti termici individuali
già esistenti, siti in stabili plurifamiliari,
qualora nella versione iniziale non dispongano già
di sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione
con sbocco sopra il tetto dell'edificio.
Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo
l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati
impianti termici in base all'art. 1, primo comma letteraf),
quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua
unifamiliari.
In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione
dell'impianto termico che comportino l'installazione
di generatori di calore individuali, esclusi i casi
di mera sostituzione di questi ultimi, è prescritto
l'impiego di generatori isolati rispetto all'ambiente
abitato, da realizzare ad esempio mediante apparecchi
di tipo C [secondo classificazione delle norme tecniche
UNI 7129 oppure apparecchi di qualsiasi tipo se installati
all'esterno o in locali tecnici adeguati. Le disposizioni
del presente comma non si applicano nei casi di incompatibilità
con il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione
già esistente. In ogni caso i generatori di
calore di tipo 131 (secondo classificazione della suddetta
normativa UNI 7129) devono essere muniti all'origine
di un dispositivo di controllo dell'evacuazione dei
prodotti della combustione, secondo quanto indicato
nel foglio aggiornamento UNI 7271 FA-2 del dicembre
1991.
Negli impianti termici di nuova installazione e nelle
opere di ristrutturazione degli impianti termici, la
rete di distribuzione deve essere progettata in modo
da assicurare un valore del rendimento medio stagionale
di distribuzione compatibile con le disposizioni di
cui al primo comma relative al rendimento globale medio
stagionale. In ogni caso, come prescrizione minimale,
tutte le tubazioni di distribuzione del calore, comprese
quelle montanti in traccia o situate nelle intercapedini
delle tamponature a cassetta, anche quando queste ultime
siano isolate termicamente, devono essere installate
e coibentate, secondo le modalità riportate
nell'allegato B al presente decreto. La messa in opera
della coibentazione deve essere effettuata in modo
da garantire il mantenimento delle caratteristiche
fisiche e funzionali dei materiali coibenti e di quelli
da costruzione. Tubazioni portanti fluidi a temperature
diverse, quali ad esempio le tubazioni di mandata e
ritorno dell'impianto termico, devono essere coibentate
separatamente.
Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli
sottoposti a ristrutturazione, qualora siano circoscrivibili
zone di edificio a diverso fattore di occupazione (ad
esempio singoli appartamenti ed uffici, zone di guardiania,
uffici amministrativi nelle scuole), è prescritto
che l'impianto termico per la climatizzazione invernale
sia dotato di un sistema di distribuzione a zone che
consenta la parzializzazione di detta climatizzazione
in relazione alle condizioni di occupazione dei locali.
Negli impianti termici di nuova installazione e nei
casi di ristrutturazione dell'impianto termico, qualora
per il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati
sistemi a ventilazione meccanica controllata, è
prescritta l'adozione di apparecchiature per il recupero
del calore disperso per rinnovo dell'aria ogni qual
volta la portata totale dell'aria di ricambio G ed
il numero di ore annue di funzionamento M dei sistemi
di ventilazione siano superiori ai valori limite riportati
nell'allegato C del presente decreto.
L'installazione nonché la ristrutturazione degli
impianti termici deve essere effettuata da un soggetto
in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 della
legge 5-3-1990, n. 46, attenendosi alle prescrizioni
contenute nella relazione tecnica di cui all'art. 28
della legge 9-1-1991, n. 10.
Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti
ad uso pubblico è fatto obbligo, ai sensi del
settimo comma dell'art. 26 della legge 9-1-1991, n.
10, di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo
il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate
ai sensi dell'art. 1 terzo comma della legge 10 stessa,
salvo impedimenti di natura tecnica od economica. Per
quanto riguarda gli impianti termici, tale obbligo
si determina in caso di nuova installazione o di ristrutturazione.
Gli eventuali impedimenti di natura tecnica od economica
devono essere evidenziati nel progetto e nella relazione
tecnica di cui al primo comma dell'art. 28 della legge
stessa relativi all'impianto termico, riportando le
specifiche valutazioni che hanno determinato la non
applicabilità del ricorso alle fonti rinnovabili
o assimìlate.
Ai fini di cui al quindicesimo comma il limite di convenienza
economica, per gli impianti di produzione di energia
di nuova installazione o da ristrutturare, che determina
l'obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili di energia
o assimilate è determinato dal recupero entro
un periodo di otto anni degli extracosti dell'impianto
che utilizza le fonti rinnovabili o assimilate rispetto
ad un impianto convenzionale; il recupero, calcolato
come tempo di ritorno semplice, è determinato
dalle minori spese per l'acquisto del combustibile,
o di altri vettori energetici, valutate ai costi di
fornitura all'atto della compilazione del progetto,
e dagli eventuali introiti determinati dalla vendita
della sovrapproduzione di energia elettrica o termica
a terzi. Il tempo di ritorno semplice è elevato
da otto a dieci anni per edifici siti nei centri urbani
dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti,
al fine di tener conto della maggiore importanza dell'impatto
ambientale.
Nel caso l'impianto per produzione di energia venga
utilizzato oltre che per la climatizzazione invernale
e per la produzione di acqua calda per usi igienici
e sanitari anche per altri usi, compreso l'utilizzo
di energia meccanica e l'utilizzo o la vendita a terzi
di energia elettrica, le valutazioni comparative tecniche
ed economiche di cui ai commi quindicesimo e sedicesimo
vanno effettuate globalmente tenendo conto anche dei
suddetti utilizzi e vendite.
L'allegato D al presente decreto individua alcune tecnologie
di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o assimilate
elettivamente indicate per la produzione di energia
per specìfiche categorie di edifici. L'adozione
di dette tecnologie per dette categorie di edifici
deve essere specificatamente valutata in sede di progetto
e di relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge
9-1-1991, n. 10 senza che tale adempimento esoneri
il progettista dal valutare la possibilità al
ricorso ad altre tecnologie d'utilizzo di fonti rinnovabili
di energia o assimilate, da lui ritenute valide.
Art. 6.
Rendimento minimo dei generatori di calore
Negli impianti termici di nuova installazione, nella
ristrutturazione degli impianti termici nonché
nella sostituzione di generatori di calore, i generatori
di calore ad acqua calda devono avere un rendimento
termico utile ed i generatori di calore ad aria calda
devono avere un rendimento di combustione non inferiore
ai rispettivi valori riportati nell'allegato E al presente
decreto.
Alle disposizioni di cui al primo comma non sono soggetti:
a) i generatori di calore alimentati a combustibili
solidi;
b) i generatori di calore appositamente concepiti per
essere alimentati con combustibili le cui caratteristiche
si discostano sensibilmente da quelle dei combustibili
liquidi o gassosi comunemente commercializzati, quali
ad esempio gas residui di lavorazioni, biogas;
c) i generatori di calore policombustibili limitatamente
alle condizioni di funzionamento con combustibili di
cui alla lettera b).
Art. 7.
Termoregolazione e contabilizzazione
continua
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