DECRETO LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N.398
(G.U. 5-10-1993, n.234)
DISPOSIZIONI PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
ED A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE
DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA
(Si riportano tra virgolette le modifiche e le integrazioni
dovute alla legge di conversione del 4 dicembre 1993,
n.493)
Art.1. PROGRAMMI DI INVESTIMENTO 1993-1995
<<1. Ai fini del sostegno dell'occupazione, il
CIPE, anche mediante modifica delle proprie procedure,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, riesamina i programmi d'intervento
previsti dalla normativa vigente al fine di verificare
l'esecutività dei singoli progetti, di confermarne
le priorità e di accelerarne l'attuazione. Il
CIPE, in sede di verifica, tiene conto, nella determinazione
delle priorità, del grado di effettiva esecutività
dei progetti, della loro conformità agli strumenti
urbanistici vigenti nonché dell'importanza degli
interventi per la funzionalità di opere esistenti
e non completate. Il CIPE, nello stesso termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, ha facoltà di deliberare la
revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con
decreto del Ministro competente, dei finanziamenti
per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non
sia stata avviata o la cui prosecuzione risulti non
conveniente e di destinare le somme disponibili, ad
eccezione di quelle destinate ad interventi di tutela
ambientale di cui all'art.13, secondo comma, del presente
decreto, ad opere affidabili per l'esecuzione entro
180 giorni dalla data della delibera del CIPE stesso,
con priorità per quelle dislocate nelle aree
di crisi di cui all'art.1, primo comma, del decreto
legge 20-5-1993, n.148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19-7-1993, n.236, e nelle aree colpite
dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 1993.
Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di
massima, il criterio di compensare temporalmente, nel
triennio 1993-1995, le eventuali modificazioni settoriali
e territoriali della spesa inizialmente prevista>>
(così modificato dalla legge di conversione).
2. Le deliberazioni del CIPE di cui al comma 1, vengono
trasmessi alle camere. In apposita sezione della relazione
al disegno di legge finanziaria per il 1994 viene data
analitica indicazione delle variazioni apportate al
bilancio per il 1993 e per il triennio 1993-95 in esecuzione
del presente decreto.
3. Gli importi derivanti dalle revoche di cui al comma
1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro,
su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica, ai pertinenti capitoli di spesa. <<I
mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base
a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale
carico dello Stato sono revocati, qualora gli enti
locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori
entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato
la impossibilità alla esecuzione dell'opera,
con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione
economica, adottato di concerto con il Ministro competente
per materia. Le risorse che si renderanno disponibili
per effetto delle revoche di cui al periodo precedente
possono essere riassegnate, con decreto del Ministro
del bilancio e il Ministro del tesoro, a comuni, province
e comunità montane, per l'esecuzione di opere
pubbliche urgenti, nei limiti temporali e finanziari
residui sui mutui revocati, previa restituzione da
parte degli originari mutuatari delle somme eventualmente
erogate>> (così integrato dalla legge
di conversione).
4. Si omette perché sostitutivo dei commi 1 e
3 dell'art.8 del D.Leg.96/93.
5. Si omette in quanto modificativo dell'art.12 della
L.498/92.
Art.2. INVESTIMENTI INDUSTRIALI NELLE AREE TERREMOTATE
DELLA CAMPANIA, BASILICATA E DEL BELICE
1. In attuazione dell'art.2, quarto comma, lettera c),
della legge 23-1-1992, n.32, è autorizzata l'utilizzazione
della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire
130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per
ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità
di cui agli artt. 27 e 39 del testo unico delle leggi
per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata,
Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del
novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982,
approvato con decreto legislativo 30-3-1990, n.76.
2. La disponibilità di cui al comma 1 è
destinata:
<<a) alla liquidazione del saldo dei contributi
concessi, ai sensi dell'art.39, secondo comma, del
testo unico approvato con decreto legislativo 30-3-1990,
n.76, nonché alla liquidazione dell'aggiornamento
dei contributi concessi, ai sensi dell'art.39, terzo
comma, del medesimo testo unico, a condizione, in entrambi
i casi, che l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli
occupazionali medi previsti in sede di concessione
dei contributi>>;
b) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi
per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli
stabilimenti industriali e delle attrezzature di cui
all'art.27 del testo unico approvato con decreto legislativo
30-3-1990, n.76;
c) alla liquidazione degli oneri per espropri e collaudi,
nonché all'esecuzione di opere di completamento
indispensabili per la funzionalità delle infrastrutture
realizzate.
3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'art.39,
undicesimo comma, del testo unico approvato con decreto
legislativo 30-3-1990, n.76, è elevato, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
a ventiquattro mesi, prorogabili per un periodo non
superiore a mesi dieci per cause non imputabili alla
volontà del beneficiario, sempreché l'investimento
totale sia in fase di effettivo completamento ed abbia
già raggiunto la misura del 75%.
<<4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi
dell'art.39 del testo unico approvato con decreto legislativo
30-3-1990, n.76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati
da oltre dodici mesi e tuttora non utilizzati, sono
ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate
nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative
stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel
progetto originario e che l'ampliamento programmato
determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica
anche alle iniziative di cui all'art.39 del testo unico
approvato con decreto legislativo 30-3-1990, n.76,
localizzate nei piani di insediamento produttivo di
cui all'art.34, terzo comma, lettera b), del medesimo
testo unico. Il prezzo di cessione del lotto è
determinato in misura pari al costo sostenuto o da
sostenere per l'esproprio nonché per le relative
opere di urbanizzazione primaria e secondaria"
e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto
dall'art.5-bis del decreto legge 11-7-1992, n.333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8-8-1992,
n.359, e successive modificazioni>>.
5. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con
contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi
previsti all'art.39 del testo unico approvato con decreto
legislativo 30-3-1990, n.76, per la mancata osservanza
delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione,
il lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti
ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-economico,
con preferenza per i titolari di iniziative in attività
nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente
realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla
base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della
spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura
di tecnico abilitato designato da parte del presidente
del tribunale territorialmente competente, che curerà
il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi
della Guardia di finanza.
6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto
dall'art.3 del testo unico approvato con decreto legislativo
30-3-1990, n.76, tuttora disponibile presso i comuni,
è utilizzato esclusivamente per il ripristino
del patrimonio edilizio privato danneggiato, nel rispetto
delle priorità sancite dall'art.3 della legge
23-1-1992, n.32. In deroga ad ogni diversa disposizione
contenuta nel testo unico approvato con decreto legislativo
30-3-1990, n.76, è fatto divieto alle pubbliche
amministrazioni interessate di dar corso ad appalti
per nuove opere pubbliche gravanti sul fondo di cui
all'art.3 del medesimo testo unico. Il Ministro del
bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione
del CIPE, può autorizzare l'utilizzo delle risorse
assegnate, sulla base di una verifica di congruità
e funzionalità anche economica degli interventi
effettuata da apposito comitato tecnico già
previsto nella deliberazione del CIPE del 3-8-1993,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.216 del 14-9-1993,
con vincolo di destinazione per il completamento di
opere pubbliche in corso, per la esecuzione di nuove
opere solo se strettamente connesse e funzionali al
ripristino del patrimonio edilizio pubblico danneggiato
dagli eventi sismici, nel rispetto delle norme vigenti
in materia di appalti pubblici e con esclusione di
affidamenti a mezzo di appalti concorso, trattativa
privata o concessione e con divieto di esecuzione dei
lavori in sub-appalto. I componenti del comitato tecnico
di cui al precedente periodo sono individuati con decreto
del Ministro del bilancio e della programmazione economica
nel quale è fissato anche il relativo rimborso
spese. Per ogni ulteriore necessità finanziaria
per il ripristino di opere pubbliche programmate, le
amministrazioni pubbliche interessate provvedono, in
deroga ad ogni diversa disposizione, con assoluta priorità,
utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio.
Resta fermo il divieto previsto dall'art.34, ventitreesimo
comma, del testo unico approvato con decreto legislativo
30-3-1990, n.76, di assegnazione di nuovi fondi in
favore dei comuni tuttora privi di strumenti urbanistici
previsti ed approvati ai sensi del medesimo testo unico.
7. Si omette perché aggiuntivo del comma 1-bis
all'art.15, D.L. 20-11-1978, n.474.
8. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'art.2,
commi primo e secondo, della legge 31-5-1990, n.128,
per l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione
ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,
è ulteriormente differito al 31 dicembre 1994.
9. Si omette perché modificativo del D.Leg.76/90.
10. Per consentire la prosecuzione degli interventi
di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata
e delle connesse opere di urbanizzazione primaria nelle
zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, è
autorizzata l'ulteriore spesa di lire 36 miliardi per
ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del tesoro.
<<11. Sono trasferite alla regione siciliana le
funzioni statali relative a tutte le operazioni e le
procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento
con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle
domande di voltura catastale degli immobili e beni
espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria
e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonché
degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice
colpite dagli eventi sismici del gennaio 1968. Sono
altresì trasferite alla regione siciliana le
funzioni statali attinenti l'istruttoria delle pratiche
relative a contributi concessi, per la ricostruzione
privata nelle predette zone della Valle del Belice,
sulla base di norme antecedenti alla data di entrata
in vigore della legge 27-3- 1987, n.120>>.
Art.3. IMPUTAZIONE DELLE SPESE DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
<<1. A valere sugli stanziamenti iscritti nei
capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello
Stato, le amministrazioni competenti possono destinare
una quota non superiore al 3% degli stanziamenti stessi
alle spese necessarie alla stesura di programmi di
investimento ed ai relativi progetti preliminari, di
massima e progettazioni esecutive, incluse indagini
geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale
o altre rilevazioni, nonché gli studi per il
finanziamento di progetto. Analoghi criteri adottano,
per i propri bilanci, le regioni e le province autonome,
qualora non vi abbiano già provveduto, nonché
i comuni e le province o loro consorzi>>.
2. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro
consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito,
l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare
anche le quote relative alle spese di cui al primo
comma, anche se già anticipate dall'ente mutuatario.
Art.4. PROCEDURE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE
<<1. In assenza di legislazione regionale, si
applicano le disposizioni del presente articolo ai
sensi dell'art.29 della legge 7-8-1990, n.241. Sono
fatte salve le disposizioni di cui alle leggi 1-6-1939,
n.1089, e successive modificazioni, e 29-6-1939, n.1497,
e successive modificazioni, e del decreto legge 27-6-1985,
n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8-8-1985,
n.431, e successive modificazioni.
2. Al momento della presentazione della domanda di concessione
edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica
al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento
di cui agli artt. 4 e 5 della legge 7-8-1990, n.241.
3. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda
di concessione, il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente
non abbia l'onere di allegare, redige e trasmette alla
commissione edilizia comunale la relazione per il parere
di competenza. Il termine di cui al presente comma
può essere interrotto una sola volta se il responsabile
del procedimento chiede all'interessato una integrazione
della documentazione da allegare alla domanda di concessione.
Tale termine decorre nuovamente per intero dalla data
della presentazione della documentazione integrativa.
4. La commissione edilizia comunale, tenuto conto dell'ordine
cronologico di presentazione della domanda, deve esprimersi
nei termini previsti dai regolamenti comunali o, in
mancanza, entro trenta giorni dalla scadenza del termine
di cui al terzo comma, in ordine agli aspetti di propria
competenza. Decorso il termine di cui al presente comma,
si applicano le disposizioni di cui all'art.16 della
legge 7-8-1990, n.241.
5. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di
cui al quarto comma, il responsabile del procedimento
formula una motivata proposta all'autorità competente
ad emanare il provvedimento.
6. Il provvedimento conclusivo è adottato entro
i trenta giorni successivi alla scadenza del termine
di cui al quarto comma. Di esso è data immediata
notizia all'interessato.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al sesto comma,
l'interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale
giudiziario o in piego raccomandato con avviso di ricevimento,
può richiedere al sindaco di adempiere entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Decorso altresì inutilmente il termine intimato
di cui al settimo comma, il responsabile del procedimento
e il soggetto competente all'adozione del provvedimento
rispondono per i danni arrecati per il loro comportamento
inadempiente e l'interessato può inoltrare istanza
al presidente della giunta regionale competente, il
quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, in caso
di accoglimento dell'istanza, nomina entro i trenta
giorni successivi un commissario ad acta che, nel termine
perentorio di sessanta giorni, nel rispetto dei piani
urbanistici, delle norme e dei regolamenti, adotta
il provvedimento che ha i medesimi effetti dell'atto
amministrativo abilitativo alla edificazione. Gli oneri
finanziari relativi all'attività del commissario
di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.
9. Il commissario di cui all'ottavo comma esercita i
poteri di accesso sui luoghi e presso gli uffici dell'amministrazione,
con i medesimi poteri attribuiti al responsabile del
procedimento ed al sindaco>> (così modificato
dalla legge di conversione).
10. (Si omette perché abrogato dall'art.5, D.P.R.425/94).
Art.5. FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA
1. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'art.1,
terzo comma, della legge 23-12-1991, n.430 è
differito al 31 dicembre 1994.
2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine
di cui all'art.11, decimo comma, del decreto legge
1-7-1986, n.318, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9-8-1986, n.488 (termine definito: novanta giorni
dalla data del decreto ministeriale), alla richiesta
di mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione
relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito
dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione
al finanziamento, ovvero all'affidamento delle opere
entro novanta giorni dalla comunicazione della concessione
di mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario
ad acta nominato dalla regione; ove la regione non
provveda nel termine di trenta giorni, il commissario
ad acta è nominato dal commissario del Governo.
<<2-bis. Nel termine di cui al comma 1 le regioni
possono, con provvedimento motivato, proporre che un
finanziamento, già concesso per la realizzazione
di un'opera di edilizia scolastica con mutuo a carico
dello Stato, venga destinato al compimento parziale
dell'opera stessa, purché funzionalmente idonea>>.
Art.7. EDILIZIA SOVVENZIONATA E AGEVOLATA
1. (Si omette perché modificativo dell'art.3
della legge 179/1992).
2. Il segretario generale del CER comunica al presidente
della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, le informazioni,
i dati ed ogni altro elemento utile ad individuare
lo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale
già avviati, nonché gli eventuali ritardi
nella programmazione e nella realizzazione degli interventi.
<<3. Le disposizioni di cui ai comma 7, 8 e 8-bis
dell'art.3 della legge 17-2-1992, n.179, come modificato
dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche
agli interventi ricompresi nei programmi già
approvati e i relativi termini decorrono dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto (19 dicembre 1993)>>.
4. Le regioni interessate da eventi sismici, nell'ambito
delle disponibilità loro attribuite, riservano
una quota non inferiore al 5% fino alla completa eliminazione
delle baracche o di altri locali adibiti ad abitazione,
occupati in via provvisoria a seguito di eventi sismici
o di altri eventi straordinari. Le regioni provvedono
contemporaneamente alle assegnazioni dei nuovi alloggi,
alla rimozione delle baracche e degli altri locali
anzidetti.
<<Art.7-bis. PARERI REGIONALI SU PROGETTI DI OPERE
PUBBLICHE
1. La regione è tenuta ad esprimere entro novanta
giorni dal ricevimento della richiesta i pareri sui
progetti di opere pubbliche sottoposti alla valutazione
di organi regionali. Qualora la regione e i comitati
tecnici regionali non ottemperino a tale obbligo, la
commissione per il controllo sugli atti regionali provvede
a nominare un commissario ad acta con il compito di
sostituire gli organi regionali nel rilascio dei relativi
pareri>>.
Art.8. EDILIZIA PER LA MOBILITA' DEL PERSONALE PUBBLICO
ED EDILIZIA SPERIMENTALE
1. Il presidente della giunta regionale, nel caso di
proposte di intervento di edilizia residenziale predisposte
in attuazione dell'art.18 del decreto legge 13-5-1991,
n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12-7-1991,
n.203, al fine di adottare i provvedimenti di cui al
comma 5 del citato art.18, promuove la conclusione
di un accordo di programma ai sensi dell'art.27 della
legge 8-6-1990, n.142, da adottare nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 del presente
articolo.
2. Il presidente della giunta regionale, qualora il
comune nel cui territorio sono localizzate proposte
di interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia
di cui all'art.2, primo comma, lettera f), della legge
5-8-1978, n.457, e successive modificazioni, non rilasci
le concessioni di edificazione entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, provvede in via sostitutiva nei
successivi centoventi giorni, anche mediante la nomina
di un commissario <<ad acta>>.
3. Alla scadenza dei termini di cui ai comma 1 e2, gli
affidamenti sono revocati di diritto.
<<4. Il segretario generale del CER comunica al
presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto gli elenchi delle proposte di
intervento di cui ai commi primo e secondo e gli elenchi
dei soggetti attuatori>>.
Art.9. NUOVI CONTRIBUTI IN MATERIA EDILIZIA
1. I fondi di cui alla legge 14-2-1963, n.60, e successive
modificazioni, possono essere destinati a parziale
copertura del costo convenzionale degli interventi
di recupero edilizio realizzati dai comuni, dagli IACP,
da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di
costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti (Comma
così sostituito dall'art.4 della legge 28-1-1994,
n.85).
2. Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione
per un periodo non inferiore a otto anni e sono soggetti
alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell'art.8
della legge 17-2-1992, n.179.
<<3. Il CER definisce modalità e criteri
generali per la determinazione dell'ammontare dei contributi,
per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso,
nonché per l'individuazione dei locatari>>.
Art.10. CONTRIBUTI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
<<1. Per provvedere al pagamento dei conguagli
di cui all'art.16, secondo comma, della legge 27-5-1975,
n.166, nonché di quelli dovuti in applicazione
degli artt. 2 e 10 della legge 8-8-1977, n.513, il
Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a
utilizzare, fino al limite di 170 miliardi, le risorse
disponibili di cui all'art.4-bis del decreto legge
12-9-1983, n.462, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10-11-1983, n.637, e non impegnate per le finalità
originarie. La predetta somma di lire novanta miliardi
è versata all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnata al pertinente capitolo 8249
dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici per l'anno 1993>>.
2. I prelevamenti su detto capitolo 8249 sono disposti
in favore degli istituti di credito mutuanti nella
misura anticipata fino ad un massimo dell'80% dei crediti
bancari dichiarati.
<<2-bis>>. Si omette perché sostitutivo
del comma 2 dell'art. 2, L.179/92.
Art.12
(Si omette perché modificativo della L.183/89).
Art.13. PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI DI PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE
1. Per assicurare la realizzazione delle opere e delle
attività di salvaguardia ambientale, il presidente
di ciascuna regione o provincia autonoma interessata
può procedere, su conforme delibera della giunta
e sentito il Ministro dell'ambiente, alla nomina di
un commissario "ad acta", che esercita i
poteri specificatamente attribuitigli con il provvedimento
di nomina. Per tutti gli altri poteri e funzioni rimangono
ferme le competenze degli enti competenti in via ordinaria.
Ai fini dell'acquisizione delle necessarie intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati
di altre amministrazioni pubbliche, il commissario
può convocare apposite conferenze di servizi
ai sensi dell'art.14 della legge 7-8-1990, n.241, che
devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L'approvazione assunta all'unanimità
sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza
delle singole amministrazioni e comporta, altresì,
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e
indifferibilità dei lavori.
<<2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il CIPE approva, su
proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti
commissioni parlamentari sulla priorità, sul
riparto delle risorse e sulle procedure di spesa, sentita
altresì la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome sulla
individuazione dei singoli interventi, il programma
triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale
relativo alle risorse disponibili anche in conto residui
e non impegnate nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente. Con lo stesso programma sono riassegnate
le somme già destinate ad interventi di tutela
ambientale, revocate ai sensi dell'art.1, primo comma,
del presente decreto. A tal fine gli importi derivanti
dalle revoche sono riassegnati ai pertinenti capitoli
di spesa con decreto del Ministro del tesoro, su proposta
del Ministro dell'ambiente>>.
3. Le regioni interessate ai decreti di deroga ai sensi
degli artt. 16 e 17, terzo comma, e 18, del decreto
del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, nonché
le regioni nel cui territorio vi siano zone dichiarate,
per gravi motivi di inquinamento idropotabile, in stato
di emergenza ai sensi e per l'effetto di cui all'art.5
della legge 24-2-1992, n.225, individuano gli interventi
urgenti ed inderogabili da ultimare entro il 31 dicembre
1994 volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile
conforme ai requisiti di qualità stabiliti dall'allegato
I del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988,
n.236. Entro il 31 dicembre 1993 le regioni trasmettono
ai Ministeri dell' ambiente e dei lavori pubblici la
relazione sullo stato di attuazione dei singoli interventi.
14. A.N.A.S.
1. Per assicurare correttezza negli interventi da realizzare
nel settore stradale, l'ANAS è autorizzata ad
assumere impegni pluriennali in relazione a capitoli
iscritti nel proprio stato di previsione della spesa,
la cui dotazione finanziaria viene assicurata, totalmente
o parzialmente mediante ricorso ad operazioni finanziarie
effettuate ai sensi e per gli effetti di cui alla legge
7-2-1961, n.59, e successive modificazioni, e ciò
anche in pendenza del perfezionamento dei contratti
di erogazione dei relativi mutui.
2. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato
ad istruire, con propri decreti, gli occorrenti capitoli
nel bilancio dell'ANAS
<<3. Alla stipula ed alla approvazione dei contratti
di appalto di lavori dell'ANAS che abbiano formato
oggetto di consegna ai sensi dell'articolo 337, secondo
comma, della legge 20 marzo 1865, n.2248, allegato
F, si procede previa verifica della congruità
dei prezzi da parte della competente direzione tecnica
entro il 28-2-1994>>.
4. E' autorizzata l'erogazione, alle società
concessionarie di autostrade dei contributi previsti
per l'esecuzione delle opere di cui al decreto legge
1o-4- 1989, n. 121, convertito con modificazioni, dalla
legge 29-5-1989, n. 205, anche in pendenza della formalizzazione
dei relativi strumenti convenzionali.
<<5. Per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità,
in pendenza della formalizzazione degli atti convenzionali,
sono autorizzate l'esecuzione delle opere di adeguamento
dell'autostrada Torino - Savona, nonché l'erogazione
dei relativi contributi già in essere dell'ANAS
nel limite di 200 miliardi di lire>>.
Art.15 DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE.
1. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare
con propri decreti le variazioni di bilancio, anche
nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione
del presente decreto.
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