DECRETO 4 GIUGNO 1993, N.248 MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO (stralcio)
(G.U. 23-7-1993, n.171)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 28 MARZO 1991,
N.112, CONCERNENTE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE
(Si riportano solo gli articoli di interesse tecnico)
Art.1. DEFINIZIONI
1. Agli effetti del presente decreto per "legge"
si intende la legge 28-3-1991, n.112; per "registro"
il registro di cui alla legge 11-6-1971, n.426, ivi
incluso l'annesso elenco speciale previsto dall'art.9
di tale legge; per "autorizzazione" si intende
l'autorizzazione di cui all'art.2 della legge; per
"aree pubbliche" si intendono strade, canali,
piazze, comprese quelle di proprietà privata
gravate da servitù di pubblico passaggio, ed
ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso
pubblico; per "posteggio" si intende la parte
di "area pubblica", o di area privata di
cui il comune abbia la disponibilità, che viene
data in concessione al titolare dell'attività
disciplinata dalla legge; per "somministrazione
di alimenti e bevande" si intende la vendita di
tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione
di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti
di consumare sul posto i prodotti acquistati; per "fiera
locale" o "mercato locale" o "fiera"
o "mercato" si intende l'afflusso, anche
stagionale, nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò
destinate di cui all'art.1, comma 1, della legge, di
operatori autorizzati ad esercitare l'attività
disciplinata della legge; per "fiere - mercato
o sagre" si intendono fiere o mercati locali che
si svolgono in occasione di festività locali
o circostanze analoghe; per "numero di presenze"
in una fiera o mercato o area demaniale marittima si
intende il numero delle volte che l'operatore si è
presentato in tale fiera o mercato o area e si prescinde
dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
per "società di persone" si intendono
le società in nome collettivo e le società
in accomandita semplice iscritte nel registro delle
imprese; per "vendita a domicilio" si intende
la vendita di prodotti al consumatore effettuata non
solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali
di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi
di cura o di intrattenimento e svago o di consumo di
alimenti e bevande; per "settore merceologico"
si intende l'insieme dei prodotti o alimentari (settore
alimentare) o non alimentari (settore non alimentare)
o degli uni e degli altri (settore misto); per "specializzazioni
merceologiche" si intendono le tabelle merceologiche
stabilite ai sensi dell'art.37 della legge 11-6- 1971,
n.426, o categorie di prodotti; per UPICA si intende
l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio
e dell'artigianato; per camera di commercio, la camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art.5. DETERMINAZIONE DELLE AREE AI SENSI DELL'ART.3,
COMMA 4, DELLA LEGGE
1. L'ampiezza delle aree destinate all'esercizio dell'attività
di cui all'art.1, comma 2, lettera a), della legge
è stabilita dal consiglio comunale ai sensi
dell'art.3, comma 4 della legge stessa indicando la
superficie destinata ai vari posteggi nel suo complesso.
Allo stesso modo è stabilita, l'ampiezza complessiva
delle aree destinate all'esercizio dell'attività
di cui all'art.1, comma 2, lettera b), della legge.
2. La suddivisione in posteggi delle aree destinate
all'esercizio dell'attività disciplinata dalla
legge può essere effettuata sulla base delle
dimensioni di superficie stabilite per ciascun posteggio.
Nell'ambito della fiera o mercato i posteggi possono
essere dislocati dal sindaco secondo criteri di ordine
merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento
alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni
igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa
superficie dei posteggi stessi, fermo restando quanto
disposto dall'art.3, comma 11, secondo periodo, della
legge.
3. Possono essere previste aree da destinare esclusivamente
all'esercizio stagionale dell'attività di cui
all'art.1, comma 2, lettere a) e b), della legge, con
la medesima procedura stabilita dall'art.3, comma 4,
della legge stessa. Anche in tal caso si applica il
comma 5 di tale articolo.
4. Le aree di cui all'art.2, comma 7, e quelle di cui
all'art.3, comma 6 della legge non fanno parte delle
aree previste dall'art.1, comma 2, lettere a) e b),
della legge stessa e sono stabilite dal consiglio comunale
con il provvedimento di istituzione delle fiere o mercati
relativi.
5. Le aree demaniali marittime, quelle degli aeroporti,
delle stazioni e delle autostrade non fanno parte delle
aree determinate ai sensi dell'art.3, comma 4, della
legge, considerato il disposto dell'art.3, commi 14
e 15, della legge stessa.
6. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente
a disposizione del comune un'area privata, attrezzata
o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività
di cui all'art.1, comma 2, lettera a), della legge,
o di quella di cui alla lettera b) dello stesso articolo
e comma, essa può essere inserita fra le aree
corrispondenti all'una o all'altra di tali attività
e i soggetti stessi hanno titolo a che siano loro assegnati,
secondo le norme sulla concessione delle aree pubbliche
previste dalla legge e nel rispetto dell'art.3, comma
11, della legge stessa, i posteggi che richiedono sull'area
offerta. Nella locazione di tale area debbono essere
rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici,
nonché le limitazioni e i divieti posti ai sensi
dell'art.3, comma 13, della legge a tutela delle aree
aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale
e ai sensi del successivo art.17, commi 1 e 2, per
motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario
o per altri motivi di pubblico interesse.
7. Le aree destinate all'esercizio dell'attività
di cui all'art.1, comma 2, lettere a) e b), della legge,
possono consistere in un insieme di posteggi contigui
o di un insieme di posteggi situati in zone diverse
del territorio comunale.
Art.6. AREE DI CUI ALL'ART.2, COMMA 7 E ALL'ART.3, COMMA
6, DELLA LEGGE
1. Le aree destinate allo svolgimento delle fiere o
mercati di cui all'art.2, comma 7, e all'art.3, comma
6, della legge sono riservate ai titolari dell'autorizzazione
di cui all' art.2 della legge stessa.
2. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 del precedente
art.5 si applicano anche per le aree suddette.
Tuttavia il consiglio comunale può stabilire
che una parte di tali aree o tutte possano essere utilizzate
solo per determinate specializzazioni merceologiche,
qualora la fiera o il mercato corrispondente siano
stati istituiti come fiera o mercato di determinati
prodotti.
3. Le disposizioni previste dai commi 6 e 7 del precedente
art.5 si applicano anche alle aree oggetto del presente
articolo.
4. La concessione del posteggio nelle aree suddette
non ha durata decennale, ma limitata ai giorni di fiera
o mercato. Essa non può essere disposta sulla
base di criteri che discriminino i soggetti non italiani
o aventi la residenza o la sede in altri comuni.
5. Hanno titolo di priorità nell'assegnazione
dei posteggi nelle aree suddette i titolari dell'autorizzazione
di cui all' art.2, comma 4, della legge e fra questi,
come fra tutti gli altri, coloro che hanno il più
alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui
trattasi. La graduatoria è affissa nell'albo
comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento
della fiera o mercato.
6. Le domande di concessione del posteggio debbono essere
presentate al comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento
della fiera o mercato.
7. Nelle fiere o mercati di cui all'art.2, comma 7,
della legge il titolo di priorità suddetto può
essere fatto valere dai titolari dell'autorizzazione
di cui allo stesso art.2, comma 4, solo quando si tratti
di autorizzazione ottenuta per conversione di quella
prevista dalla legge 19-5-1976, n.398 (legge che disciplina
il commercio ambulante), ferma restando comunque l'assegnazione
dei posteggi secondo il criterio del numero più
alto di presenze.
8. Il possesso del titolo di priorità suindicato
nell'assegnazione dei posteggi è attestato dall'organo
comunale competente in materia di concessione del suolo
pubblico. Per coloro per i quali non possa essere documentato
il numero di presenze sulla fiera o mercato la graduatoria
è formata dando la precedenza a chi ha iniziato
prima l'attività. La data di inizio dell'attività
è attestata attraverso il registro delle ditte
di cui al regio decreto 20-9-1934, n.2011.
Art.7. POSTEGGI
1. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere
una superficie tale da poter essere utilizzati anche
dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita.
Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali
autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia
insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se
impossibile, che gli venga concesso, se disponibile,
un altro posteggio più adeguato, a sua scelta,
fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche,
nonché delle limitazioni e dei divieti posti
ai sensi dell'art.3, comma 13, della legge a tutela
delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico
e ambientale e ai sensi del successivo art.17, commi
1 e 2, per motivi di polizia stradale o di carattere
igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
2. Il sindaco deve mettere a disposizione del richiedente
l'autorizzazione comunale una planimetria continuamente
aggiornata, dei relativi posteggi esistenti nel territorio
del comune od indicare il numero, la superficie e la
localizzazione dei posteggi disponibili. Lo stesso
obbligo sussiste per l'organo che rilascia l'autorizzazione
regionale di cui all'art.2, comma 3, della legge, con
riferimento ai relativi posteggi esistenti nell'intero
territorio della regione in cui opera.
3. L'organo comunale competente comunica immediatamente
alla regione di appartenenza del comune ogni variazione
che si verifichi nella situazione dei posteggi esistenti
nel territorio comunale per l'esercizio dell'attività
di cui all'art.1, comma 2, lettera b), della legge.
4. L'uso quotidiano del posteggio per tutta la settimana
da parte del titolare dell'autorizzazione per l'esercizio
dell'attività di cui all'art.1, comma 2, lettera
a), della legge consiste nel poter disporre della superficie
concessa per almeno 5 giorni della settimana.
5. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare
della relativa concessione, quale che sia la fiera
o mercato, è prioritariamente assegnato, per
la durata del periodo di non utilizzazione da parte
del titolare, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione
per l'esercizio dell'attività di cui all'art.1,
comma 2, lettera c), della legge e fra questi, come
fra tutti gli altri, a chi ha il più alto numero
di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi,
quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità.
L'area in concessione suindicata non può essere
assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale
o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate
stabilmente al suolo di proprietà del titolare
della concessione.
6. Il possesso del titolo di priorità previsto
dal precedente comma 5 e dal precedente art.6, comma
5, è attestato ai sensi del comma 8 di tale
articolo.
7. Il divieto per l'operatore di utilizzare più
di un posteggio contemporaneamente, posto dall'art.3,
comma 11, della legge, non si applica a chi, al momento
dell'entrata in vigore della legge, fosse titolare
di più posteggi nella stessa fiera o mercato
e alla società di persone cui siano conferite
aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
operanti nella stessa fiera o mercato.
8. Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi
non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività
di trasferirsi in uno di essi è accolta solo
se alla data di presentazione, con lettera raccomandata,
della richiesta stessa non risulti essere stata presentata
alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività
che riguardi il posteggio richiesto.
Art.11. COMMISSIONE COMUNALE - COMPOSIZIONE
1. La commissione comunale di cui all'art.4, comma 1,
della legge è composta:
- di un rappresentante del comune, competente per materia,
che la presiede;
- del direttore dell'ufficio comunale addetto al traffico
e alla viabilità o del comandante del Corpo
di polizia municipale;
- del direttore dell'ufficio comunale addetto all'urbanistica
e al territorio;
- di due rappresentanti delle organizzazioni del commercio
su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello
provinciale;
- di due rappresentanti delle organizzazioni a carattere
generale del commercio al dettaglio maggiormente rappresentative
a livello provinciale;
- di un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione
maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- di un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori
agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello
provinciale;
- di tre esperti di problemi della distribuzione.
2. Nei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione
residente non inferiore a 50.000 abitanti la commissione
comunale suddetta è altresì composta,
ai sensi dell'art.4, comma 4, della legge, del direttore
dell'UPICA, appartenente o meno al ruolo dei direttori
di tale ufficio, o, in caso di sua assenza o impedimento,
di altro funzionario dello stesso ufficio da lui delegato.
Art.22. NORME IGIENICO-SANITARIE
1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è
soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie
in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti
alimentari e non alimentari, sia di somministrazione
di alimenti e bevande.
2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari
deve essere esercitato con le modalità e le
attrezzature necessarie a garantire che siano protetti
da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera
adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro
caratteristiche; tali modalità ed attrezzature
sono stabilite dal Ministero della sanità con
apposita ordinanza.
3. Qualora l'attività di cui al comma 2 sia esercitata
mediante veicoli, essi debbono avere le caratteristiche
stabilite dal Ministero della sanità con apposita
ordinanza.
4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari
deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata,
quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati,
è consentito solo nelle aree provviste almeno
di allacciamento alla rete elettrica o se è
garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature
di conservazione dei prodotti o se l'attività
è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi
le caratteristiche di cui al comma 3.
5. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di
ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante
l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree
che non siano provviste di allacciamento alla rete
idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in
cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli
aventi le caratteristiche di cui al comma 3.
6. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di
ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma
itinerante è vietato, salvo che sia effettuato
con i veicoli aventi le caratteristiche di cui al terzo
comma e secondo i criteri previsti con apposita ordinanza
dal Ministero della sanità.
7 Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non
può essere esercitato nello stesso posteggio
in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti
alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere
esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria
e di tutela del benessere degli animali.
8 Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 hanno
effetto a partire dal 1o ottobre 1993. Sino a tale
data è fatto salvo in ogni caso il rispetto
delle misure igienico-sanitarie attualmente previste
in materia sia di vendita di prodotti alimentari e
non alimentari, sia di somministrazione di alimenti
e bevande.
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