CIRCOLARE MINISTERO DELL'AMBIENTE 30 DICEMBRE 1993, N.0029/93/032/CCL
(G.U. 20-1-1994, n.15)
CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE,
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ, DEL
23 DICEMBRE 1993, PROT. N.0025/93/032/MIN, SU OSSERVANZA
DELLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI ALLA DETENZIONE
E ALL'UTILIZZO DI SOSTANZE PERICOLOSE PREVISTE DAL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17-5-1988,
N.175, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.
Con riferimento all'applicazione del decreto ministeriale
20-5-1991, emanato dal Ministro dell'ambiente, in recepimento
della direttiva CEE n.88/610, relativa alla seconda
modifica della direttiva CEE n.82/501, sui rischi di
incidenti rilevanti connessi con determinate attività
industriali, si specifica quanto segue.
1. DEPOSITI FISSI ASSOGGETTATI AL DECRETO MINISTERIALE
20-5-1991
Il decreto ministeriale 20-5-1991 modifica sostanzialmente
l'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica
17-5-1988, n.175, che in passato riguardava "depositi
separati", e interessa tutti i depositi di sostanze
e/o preparati pericolosi, con l'esclusione di quelli
nei quali siano presenti sostanze elencate nell'allegato
III e che siano connessi ad un impianto di processo
indicato nell'allegato I.
Da ciò ne consegue che ricadono nella nuova disposizione
sia i depositi non connessi ad alcuna attività
di processo sia quelli connessi ad un impianto di cui
all'allegato I, purché le sostanze pericolose
non risultino presenti nell'allegato III.
Circa gli obblighi consequenziali si rileva che nel
caso di depositi non funzionalmente connessi ad alcun
impianto di processo si applicano le disposizioni del
decreto ministeriale 20-5-1991 per stabilire i casi
in cui ricorra l'obbligo della notifica o della dichiarazione
ai sensi degli artt. 4 o 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 17-5-1988, n.175.
Per i depositi funzionalmente connessi ad un impianto
dell'allegato I, viceversa, fatta salva l'esclusione
di cui sopra, si intende che in linea generale continuano
ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 31-3-1989
con l'unica variante che qualora si raggiungano le
soglie quantitative riportate nella colonna di destra
del nuovo allegato II, parte I e II, scatta l'obbligo
di notifica, ai sensi dell'art.4 del decreto del Presidente
della Repubblica 17-5-1988, n.175, caso non contemplato
dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 31-3-1989.
2. APPLICABILITÀ DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
DELLE SOSTANZE E DI PREPARATI PERICOLOSI
L'estensione del decreto ministeriale 20-5-1991 alle
sostanze e preparati pericolosi implica necessariamente
l'uso del sistema di classificazione che in ultima
edizione fa riferimento ai decreti del Ministero della
sanità del 28-1-1992 per i preparati pericolosi
e del 16-2-1993 per le sostanze pericolose.
Al fine di tenere in debito conto le disposizioni del
citato sistema di classificazione il decreto 23-12-1993
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanità, indica che per le attività
esistenti, che vengono ad essere soggette per la prima
volta agli obblighi di cui agli artt. 4 o 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n.175, in
conseguenza della emanazione dei due citati decreti
ministeriali 28-1-1992 e 16-2-1993, il fabbricante
sarà tenuto a presentare alle autorità
competenti la notifica o la dichiarazione entro un
anno dalla data di entrata in vigore del decreto 23-12-1993.
Resta inteso che nel caso in cui una singola sostanza
elencata nella parte prima dell'allegato II, così
come modificato dal decreto ministeriale 20-5-1991,
è contenuta in un preparato incluso in una categoria
della parte seconda, si applicano le quantità
indicate nella parte prima del citato allegato II.
3. DEPOSITI DIVERSI ASSOGGETTATI AL DECRETO MINISTERIALE
20-5-1991
L'attuazione del decreto ministeriale 20-5-1991, comporta
inoltre l'estensione del concetto di attività
a rischio di incidente rilevante a depositi di sostanze
e preparati pericolosi comunque costituiti.
Quando in un qualsiasi luogo si vengono ad immagazzinare
sostanze (o categorie) elencate negli allegati al decreto
ministeriale in quantità superiori alle soglie
prestabilite, il deposito, anche se di tipo temporaneo,
viene considerato attività a rischio di incidente
rilevante a tutti gli effetti e quindi soggetto agli
obblighi previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 17-5-1988, n.175.
4. SCADENZA NELLA PRESENTAZIONE DELLE NOTIFICHE O DELLE
DICHIARAZIONI
Il decreto ministeriale 20-5-1991 difformemente dal
sistema adottato in precedenza dal decreto del Presidente
della Repubblica 17-5-1988, n.175, ha sdoppiato in
due fasi temporali gli adempimenti relativi alla notifica
o alla dichiarazione. Ciò premesso, gli obblighi
di cui agli artt. 4, 5 e 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 17-5-1988, n.175, si intenderanno
regolarmente soddisfatti qualora le aziende ricadenti
nel campo di applicazione del decreto ministeriale
20-5-1991, abbiano formalmente presentato alle autorità
competenti la notifica o la dichiarazione completata
dal rapporto o dello studio di sicurezza, entro la
data limite del 1o luglio 1994. E' evidente che decorso
tale termine troveranno applicazione le disposizioni
a carico degli inadempienti previste dall'art.21 del
decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988,
n.175, per omessa notifica o per omessa dichiarazione.
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