CIRCOLARE MINISTERO DELL'AMBIENTE 30 DICEMBRE 1993, N.0029/93/032/CCL

(G.U. 20-1-1994, n.15)

CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ, DEL 23 DICEMBRE 1993, PROT. N.0025/93/032/MIN, SU OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI ALLA DETENZIONE E ALL'UTILIZZO DI SOSTANZE PERICOLOSE PREVISTE DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17-5-1988, N.175, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Con riferimento all'applicazione del decreto ministeriale 20-5-1991, emanato dal Ministro dell'ambiente, in recepimento della direttiva CEE n.88/610, relativa alla seconda modifica della direttiva CEE n.82/501, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, si specifica quanto segue.

1. DEPOSITI FISSI ASSOGGETTATI AL DECRETO MINISTERIALE 20-5-1991
Il decreto ministeriale 20-5-1991 modifica sostanzialmente l'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n.175, che in passato riguardava "depositi separati", e interessa tutti i depositi di sostanze e/o preparati pericolosi, con l'esclusione di quelli nei quali siano presenti sostanze elencate nell'allegato III e che siano connessi ad un impianto di processo indicato nell'allegato I.
Da ciò ne consegue che ricadono nella nuova disposizione sia i depositi non connessi ad alcuna attività di processo sia quelli connessi ad un impianto di cui all'allegato I, purché le sostanze pericolose non risultino presenti nell'allegato III.
Circa gli obblighi consequenziali si rileva che nel caso di depositi non funzionalmente connessi ad alcun impianto di processo si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 20-5-1991 per stabilire i casi in cui ricorra l'obbligo della notifica o della dichiarazione ai sensi degli artt. 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n.175.
Per i depositi funzionalmente connessi ad un impianto dell'allegato I, viceversa, fatta salva l'esclusione di cui sopra, si intende che in linea generale continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31-3-1989 con l'unica variante che qualora si raggiungano le soglie quantitative riportate nella colonna di destra del nuovo allegato II, parte I e II, scatta l'obbligo di notifica, ai sensi dell'art.4 del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n.175, caso non contemplato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31-3-1989.

2. APPLICABILITÀ DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE E DI PREPARATI PERICOLOSI
L'estensione del decreto ministeriale 20-5-1991 alle sostanze e preparati pericolosi implica necessariamente l'uso del sistema di classificazione che in ultima edizione fa riferimento ai decreti del Ministero della sanità del 28-1-1992 per i preparati pericolosi e del 16-2-1993 per le sostanze pericolose.
Al fine di tenere in debito conto le disposizioni del citato sistema di classificazione il decreto 23-12-1993 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, indica che per le attività esistenti, che vengono ad essere soggette per la prima volta agli obblighi di cui agli artt. 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n.175, in conseguenza della emanazione dei due citati decreti ministeriali 28-1-1992 e 16-2-1993, il fabbricante sarà tenuto a presentare alle autorità competenti la notifica o la dichiarazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto 23-12-1993.
Resta inteso che nel caso in cui una singola sostanza elencata nella parte prima dell'allegato II, così come modificato dal decreto ministeriale 20-5-1991, è contenuta in un preparato incluso in una categoria della parte seconda, si applicano le quantità indicate nella parte prima del citato allegato II.

3. DEPOSITI DIVERSI ASSOGGETTATI AL DECRETO MINISTERIALE 20-5-1991
L'attuazione del decreto ministeriale 20-5-1991, comporta inoltre l'estensione del concetto di attività a rischio di incidente rilevante a depositi di sostanze e preparati pericolosi comunque costituiti.
Quando in un qualsiasi luogo si vengono ad immagazzinare sostanze (o categorie) elencate negli allegati al decreto ministeriale in quantità superiori alle soglie prestabilite, il deposito, anche se di tipo temporaneo, viene considerato attività a rischio di incidente rilevante a tutti gli effetti e quindi soggetto agli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n.175.

4. SCADENZA NELLA PRESENTAZIONE DELLE NOTIFICHE O DELLE DICHIARAZIONI
Il decreto ministeriale 20-5-1991 difformemente dal sistema adottato in precedenza dal decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n.175, ha sdoppiato in due fasi temporali gli adempimenti relativi alla notifica o alla dichiarazione. Ciò premesso, gli obblighi di cui agli artt. 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n.175, si intenderanno regolarmente soddisfatti qualora le aziende ricadenti nel campo di applicazione del decreto ministeriale 20-5-1991, abbiano formalmente presentato alle autorità competenti la notifica o la dichiarazione completata dal rapporto o dello studio di sicurezza, entro la data limite del 1o luglio 1994. E' evidente che decorso tale termine troveranno applicazione le disposizioni a carico degli inadempienti previste dall'art.21 del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n.175, per omessa notifica o per omessa dichiarazione.