| DECRETO LEGGE 22 OTTOBRE 1992, n.415 |
MODIFICHE ALLA LEGGE 1° MARZO 1986, N. 64, IN TEMA
DI DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO
NEL MEZZOGIORNO E NORME PER L'AGEVOLAZIONE DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE.
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(G.U. 22-10-1992, n. 249)
convertito, con modificazioni e integrazioni in:
LEGGE 19 DICEMBRE 1992, N. 488
(G.U. 21-12-1992, n. 299)
Art. 1.
In attesa della trasformazione dell'intervento straordinario
attraverso un graduale passaggio ad una gestione ordinaria
degli interventi per le aree depresse del territorio
nazionale, anche attraverso il ripristino della dotazione
finanziaria di cui alla legge 1-3-1986, n. 64, garantendo
la continuità di sviluppo dei territori meridionali,
è autorizzata la spesa di lire 13.800 miliardi
per il finanziamento degli incentivi alle attività
produttive di cui alla legge 1-3-1986, n. 64, in ragione
di lire 2.125 miliardi per 1'anno 1992, lire 2.350
miliardi per 1'anno 1993 e lire 3.075 miliardi per
1'anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo
di lire 6.250 miliardi per gli anni successivi si provvede
con legge finanziaria. Gli impegni di spesa possono
essere assunti anche in eccedenza alle predette quote
annuali.
"Per gli interventi di cui al decreto legge 30-12-1985,
n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge
28-2-1986, n. 44, e successive modificazioni, è
autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi
per 1'anno 1994.
Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per
il coordinamento della politica industriale (CIPI),
nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, previa determinazione
di indirizzo del Consiglio dei ministri, definiscono
le disposizioni per la concessione delle agevolazioni,
sulla base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente
sovvenzione netto" secondo i criteri e nei limiti
massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità
economica europea (CEE) in materia di concorrenza e
di aiuti regionali;
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere
effettuata secondo un'articolazione territoriale e
settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri
l'intervento straordinario nelle aree economicamente
depresse del territorio nazionale, nei settori a maggiore
redditività anche sociale identificati nella
stessa delibera;
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando
meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività
delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino
duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima
trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico
nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di
monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni,
maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi
di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione
dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti
per le agevolazioni industriali con provvedimento di
concessione provvisoria non potranno essere aumentati
in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziato
risultanti in sede di consuntivo".
Restano ferme le disposizioni della legge 1-3-1986,
n. 64, per gli interventi di agevolazione alle attività
produttive che alla data di entrata in vigore del decreto
legge 14-8-1992, n. 363, risultavano:
a) inseriti nei contratti di programma già approvati
dal CIPI o negli accordi di programma stipulati ai
sensi dell'art. 7 della legge 1-3-1986, n. 64;
b) deliberati in linea tecnica dall'Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno;
c) relativi a centri di ricerca e progetti di ricerca,
non inclusi nei contratti di programma, per i quali
è stato emanato il provvedimento di ammissibilità;
"d) deliberati dalle regioni meridionali o dagli istituti di credito convenzionati con le regioni stesse ai sensi dell'art. 9, quattordicesimo comma, della legge 1-3-1986, n. 64, fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi dello stanziamento previsto dal primo comma del presente articolo;
e) richiesti con domanda acquisita dagli organismi abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 14-8-1992, n. 363, ivi comprese quelle riferite ad iniziative indotte dalla realizzazione dei contratti di programma e degli accordi di programma, purché siano stati avviati a realizzazione gli investimenti alla predetta data ovvero riguardino investimenti per i quali risulta stipulato il contratto di locazione finanziaria con le società convenzionate, quelli deliberati o approvati dagli istituti di credito abilitati.
Gli interventi richiesti con domanda acquisita dagli
istituti abilitati anteriormente alla data di entrata
in vigore del decreto legge 14-8-1992, n. 363, che
non rientrano in quelli di cui alle lettere a), b),
c), d) ed e) del terzo comma, sono regolati dalle norme di cui al secondo comma.
In ogni caso il provvedimento di concessione per gli
interventi di cui al terzo comma, lettera e), ha durata
limitata a ventiquattro mesi, termine entro il quale
il programma di investimento deve essere completato;
detto termine può essere eccezionalmente prorogato per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore".
Gli stanziamenti già individuati dal CIPI per
la realizzazione dei singoli contratti di programma
e gli impegni assunti dall'Agenzia per le agevolazioni
industriali, con provvedimento di concessione provvisoria, non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziato risultanti in sede di consuntivo.
Ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali della
Comunità europea sono assicurate le risorse
di cassa disponibili, necessarie per far fronte al
finanziamento delle quote di competenza nazionale.
A tal fine l'Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno provvede alle relative erogazioni con
priorità rispetto ad ogni altra destinazione.
Per agevolare l'utilizzo dei finanziamenti diretti
alla realizzazione degli interventi cofinanziati dalla
CEE, il CIPE, entro la data del 31 gennaio di ciascun
anno, individua le risorse della legge 1-3-1986, n.
64, destinate dalle regioni ai medesimi interventi.
Dette risorse affluiscono al Fondo di rotazione di
cui all'art. 5 della legge 16-4-1987, n. 183, per il
successivo trasferimento alle regioni secondo le norme
in vigore.
Si omette il sesto comma, relativo a norme di bilancio.
Le risorse dei fondi strutturali comunitari programmate
per gli esercizi 1989, 1990, 1991 e 1992 e non ancora
impegnate al 31 dicembre 1992, sono proposte dalle
competenti amministrazioni dello Stato, sentite le
regioni interessate, per la revoca da parte della Commissione CEE per essere destinate al cofinanziamento di altri interventi con priorità nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati. Le risorse impegnate al 31 dicembre 1991 in relazione ai programmi approvati che non abbiano dato luogo all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, e non spese almeno nella misura del 40% entro il 31 dicembre 1992, sono proposte alla Commissione delle Comunità europee per
essere revocate e successivamente riprogrammate per
la parte corrispondente alla percentuale non spesa:
conseguentemente si procede alla rimodulazione delle
relative quote di cofinanziamento nazionale.
Per la realizzazione di progetti strategici funzionali
agli investimenti nelle aree con maggiore ritardo di
sviluppo, nonchè per la concessione delle agevolazioni previste dal secondo comma, entro i limiti delle risorse destinate dal CIPE, è autorizzato il ricorso a mutui il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a totale carico del bilancio dello Stato, da contrarre tramite primari istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata nell'anno precedente.
Qualora alla realizzazione dei progetti intervengano
altre amministrazioni con risorse proprie, si provvede
con gli accordi di programma, come disciplinati dalla
delibera CIPE del 29-12-1986. Il CIPE delibera, previo
parere delle competenti commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
la programmazione dei progetti strategici nei limiti
delle disponibilità di cui alla citata legge
1-3-1986, n. 64, e al presente comma.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il CIPE provvede, su proposta
del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi finanziati sui piani annuali di attuazione, rientranti anche nella competenza regionale,che non risultino avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico- convenzionali. Le risorse oggetto delle revoche vengono acquisite alla programmazione per il finanziamento di interventi previsti dal presente decreto, con priorità per gli interventi localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti
revocati.
Sono prorogati, fino al 30 aprile 1993, gli organi amministrativi scaduti dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, nonchè degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, di cui all'art. 6 della legge 1-3-1986, n. 64.
Si omettono i commi undicesimo e dodicesimo, perché soppressi dalla legge di conversione e i successivi commi 13-15, riguardanti disposizioni di carattere finanziario.