DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N.134
(G.U.19-2-1992, n.41, supplemento)
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 86/594/CEE RELATIVA AL RUMORE
AEREO EMESSO DAGLI APPARECCHI DOMESTICI
Art.1 DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "apparecchio domestico": qualsiasi macchina,
parte di macchina o impianto fabbricato essenzialmente
per essere impiegato all'interno delle abitazioni,
compresi le cantine, le autorimesse e gli altri annessi,
in particolare gli apparecchi domestici di manutenzione,
pulizia, preparazione e conservazione degli alimenti,
produzione e diffusione di calorie e frigorie, condizionamento
dell'aria, nonché altri apparecchi impiegati
per scopi non professionali;
b) "famiglia di apparecchi domestici": l'insieme
di tutti i modelli (o tipi) di vari apparecchi domestici
concepiti per svolgere la stessa funzione e alimentati
da un'identica fonte principale di energia. Una "famiglia"
comprende normalmente più modelli (o tipi);
c) "serie di apparecchi domestici": l'insieme
di apparecchi domestici di uno stesso modello (o tipo),
aventi caratteristiche ben definite, prodotti da uno
stesso fabbricante;
d) "partita di apparecchi domestici": una
data quantità di una determinata "serie",
fabbricata o prodotta in condizioni uniformi; e) "rumore
aereo": il livello di potenza acustica, ponderato
A, (Lwa), dell'apparecchio domestico, espresso in decibel,
(dB) con riferimento ad un picowatt (1 pw), trasmesso
nell'aria;
f) "norma" e "regola tecnica": le
norme e regole tecniche come definite nella direttiva
n.83/189/CEE, attuata con legge 21-6-1986, n.317.
Art.2 ESCLUSIONI
1. Il presente decreto non si applica:
a) agli apparecchi, impianti o macchine concepiti esclusivamente
per uso industriale o professionale;
b) agli apparecchi che fanno parte integrante di un
edificio o dei suoi impianti, quali gli impianti di
area condizionata, di riscaldamento o di ventilazione
(ad eccezione dei ventilatori domestici, delle cappe
aspiranti per cucina e degli apparecchi di riscaldamento
indipendenti), i bruciatori a gasolio per il riscaldamento
centrale e le pompe per l'alimentazione d'acqua e per
i sistemi di evacuazione;
c) ai componenti di impianti come, per esempio, i motori;
d) agli apparecchi elettrodomestici.
Art.3 INFORMAZIONE SUL RUMORE AEREO
1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
con il Ministro della sanità, individua, con
decreto da emanare entro un anno dall'entrata in vigore
del presente decreto, le famiglie di apparecchi per
le quali il fabbricante o, qualora questi sia stabilito
fuori della Comunità europea, l'importatore
stabilito nella Comunità, debbono pubblicare
le informazioni sul rumore aereo emesso da tali apparecchi.
2. Con lo stesso decreto sono pubblicate le norme e
regole tecniche che dovranno essere utilizzate ai fini
delle misurazioni, tenuto conto del metodo generale
di misurazione di cui all'art.4, nonché delle
disposizioni comunitarie concernenti tecniche e modalità
di misurazione; lo schema di decreto è trasmesso
alla Commissione CEE ai sensi e agli effetti di cui
agli artt. 8 e 9 della direttiva del Consiglio n.86/594/CEE.
3. Con decreti del Ministro dell'ambiente di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e con il Ministro della sanità sono recepite
le norme armonizzate comunitarie che prevedono metodi
di misurazione del livello nominale del rumore aereo
emesso dagli apparecchi domestici o metodi di controllo
del livello di rumore dichiarato, nonché i metodi
e i parametri statistici fondamentali da utilizzare
nelle verifiche del livello di rumore dichiarato.
4. Il fabbricante di apparecchi domestici o, qualora
il fabbricante sia stabilito fuori della Comunità
europea, l'importatore stabilito nella Comunità,
possono, comunque, pubblicare ogni informazione sul
livello di rumore aereo emesso da tali apparecchi accertato
secondo i metodi di misurazione di cui all'art.4.
5. Quando per una famiglia di apparecchi domestici è
prevista una etichetta concernente informazioni di
altra natura, l'informazione sul rumore emesso è
fornita nell'etichetta stessa.
6. Il fabbricante o l'importatore sono responsabili
della veridicità dell'informazione fornita.
7. Si presume conforme alle disposizioni di cui al presente
decreto l'informazione sul rumore aereo prodotto da
apparecchi domestici provenienti da altri stati membri,
purché resa in conformità con norme nazionali
che recepiscono norme comunitarie armonizzate o con
norme nazionali adottate secondo le procedure di cui
all'art.9, pag. 2, della direttiva 86/594/CEE.
Art.4 METODO DI MISURAZIONE
1. Il metodo generale di misurazione per determinare
il livello di rumore aereo emesso dagli apparecchi
domestici e destinato all'informazione deve possedere
una precisione tale che l'incertezza delle misurazioni,
per i livelli di potenza acustica ponderati A, comporti
deviazioni normali non superiori a 2 dB; tali deviazioni
traducono gli effetti cumulati di tutte le cause di
incertezza delle misurazioni, salvo le variazioni delle
emissioni di rumore della fonte sonora dell'apparecchio
le quali si verifichino tra una prova e un'altra.
2. Per ciascuna famiglia di apparecchi, il metodo generale
di cui al primo comma è completato da una descrizione
riguardante ubicazione, montaggio, carico e funzionamento
degli apparecchi domestici nelle condizioni di misurazione
che simulano un'utilizzazione normale e che garantiscono
soddisfacenti condizioni di ripetitività e di
riproducibilità della prova. Lo scarto tipo
di riproducibilità deve essere precisato per
ciascuna famiglia di apparecchi.
Art.5 VIGILANZA
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro
dell'industria, di concerto con il Ministro della sanità,
da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo, saranno stabilite le
modalità della vigilanza sulla sua applicazione,
che è demandata alle province, alle unità
sanitarie locali, nonché al Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato anche a mezzo di enti
o laboratori, dallo stesso Ministero autorizzati.
2. Le verifiche del livello del rumore dichiarato saranno
effettuate con metodo stabilito mediante la misurazione
di un campione prelevato da singola partita di apparecchi
attraverso prove unilaterali. I parametri statistici
fondamentali del metodo statistico devono essere tali
che la probabilità di accettazione sia pari
al 95% nel caso in cui il 6,5% dei valori di emissione
acustica di una partita risulti superiore al valore
annunciato. L'effettivo di un campione semplice o equivalente
è pari a 3. Il metodo statistico prescelto richiede
l'uso di uno scarto tipo totale di riferimento pari
a 3,5 dB.
3. Le successive modifiche dei parametri di cui al precedente
secondo comma saranno apportate con la procedura di
cui all'art.20 della legge 16-4-1987, n.183 4. Le spese delle operazioni di verifica, accertamento
e controllo saranno a carico dei fabbricanti o degli
importatori secondo modalità determinate con
lo stesso decreto di cui al primo comma.
Art.6 INFORMAZIONE NON VERITIERA
1. Se a seguito dei controlli di cui all'art.5 viene
accertato che il livello del rumore aereo emesso dalla
partita di apparecchi sottoposti ad accertamento è
superiore a quello dichiarato, il fabbricante o l'importatore
deve correggere immediatamente l'informazione oppure
ritirare dal mercato gli apparecchi della partita difettosa.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, il fabbricante
o l'importatore che non provveda a fornire l'informazione
sul rumore aereo richiesta ai sensi dell'art.3, comma1,
o che in caso di accertamento di un livello superiore
a quello dichiarato, non ottempera alle prescrizioni
di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 5 milioni a lire
30 milioni.
Art.7 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente decreto entra in vigore il 20 febbraio
1992.
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