REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 MARZO 1990,
N. 46, IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI.
(G.U. N. 38 del 15-2-1992)
Art. 1.
Ambito di applicazione
Per edifici adibiti ad uso civile, ai fini del primo
comma dell'art. 1 della legge 5-3-1990, n. 46, di seguito
denominata legge, si intendono le unità immobiliari
o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio
professionale o a sede di persone giuridiche private,
associazioni, circoli o conventi e simili.
Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto
concerne i soli impianti elettrici di cui all'art.1,
primo comma, lettera a), della legge, anche gli edifici
adibiti a sede di società, ad attività
industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione
o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici
di culto, nonché gli immobili destinati ad uffici,
scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere
a pubbliche finalità, dello Stato o di enti
pubblici territoriali, istituzionali o economici.
Per impianti di utilizzazione dell'energia elettrica
si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi
utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli
equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili,
degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli
impianti elettrici rientrano anche quelli posti all'esterno
di edifici se gli stessi sono collegati ad impianti
elettrici posti all'interno. Gli impianti luminosi
pubblicitari rientrano altresi nello stesso ambito
qualora siano collegati ad impianti elettrici posti
all'interno.
Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende
la parte comprendente tutte le componenti necessarie
alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei
dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima
tensione, mentre tutte le componenti funzionanti a
tensione di rete nonché i sistemi di protezione
contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti
all'impianto elettrico. Per gli impianti telefonici
interni collegati alla rete pubblica, continua ad applicarsi
il decreto 4-10-1982 del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 8 del 10-1-1983, con riferimento all' autorizzazione,
all'installazione e agli ampliamenti degli impianti
stessi.
Per impianto del gas a valle del punto di consegna si
intende l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori
dal medesimo punto di consegna aIl'apparecchio utilizzatore,
l'installazione ed i collegamenti del medesimo, le
predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione
del locale dove deve essere installato l'apparecchio,
le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico
all'esterno dei prodotti della combustione.
Per impianti di protezione antincendio si intendono
gli idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico
e manuale nonché gli impianti di rilevamento
di gas, fumo e incendio.
Art. 2.
Requisiti tecnico-professionali
Con la dizione alle dirette dipendenze di un'impresa
del settore di cui all'art. 3, primo comma, lettere
b) e c), della legge deve intendersi non solo il rapporto
di lavoro subordinato ma altresì ogni altra
forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito
dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci
o dei familiari.
Art.3.
(L'art. 3 è stato abrogato, a partire dal 15
dicembre 1994, dal primo comma dell'art. 7 del D.P.R.
18-4-1994, n. 392).
Art. 4.
Progettazione degli impianti
Fatta salva l'applicazìone di norme che impongono
una progettazione degli impianti, la redazione del
progetto di cui all'art. 6 della legge è obbligatoria
per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento
dei seguenti impianti:
a) per gli impianti elettrici di cui all'art. 1, primo
comma, lettera a), della legge, per tutte le utenze
condominiali di uso comune aventi potenza impegnata
superiore a 6kW e per utenze domestiche di singole
unità abitative di superficie superiore a 400
mq; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti
a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per
i quali è obbligatorio il progetto e in ogni
caso per impianti di potenza complessiva maggiore di
1200 VA rese dagli alimentatori;
b) per gli impianti di cui all'art. 1, secondo comma,
della legge relativi agli immobili adibiti ad attività
produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi,
quando le utenze sono alimentate a tensione superiore
a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando
le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora
la superficie superi i 200 mq;
c) il progetto è comunque obbligatorio per gli
impianti elettrici con potenza impegnata superiore
o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare
provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti
a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano
(CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per
i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio
di incendio;
d) per gli impianti di cui all'art. 1, primo comma,
lettera b), della legge, per gli impianti elettronici
in genere, quando coesistono con impianti elettrici
con obbligo di progettazione nonché per gli
impianti di protezione da scariche atmosferiche in
edifici di volume superiore a 200 nic dotati di impianti
elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici
con volume superiori a 200 mc e con un'altezza superiore
a 5 metri;
e) per gli impianti di cui all'art. 1, primo comma,
lettera e), della legU, per le canne fumarie collettive
ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione
per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità
frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
f) per gli impianti di cui all'art. 1, primo comma,
lettera e), della legge, per il trasporto e l'utilizzazione
di gas combustibili con portata termica superiore a
34,8 kW.o di gas medicali per uso ospedaliero e simili,
nel caso di stoccaggi;
g) per gli impianti di cui all'art. 1, primo comma,
lettera g), della legge, qualora siano inseriti in
un'attività soggetta al rilascio del certificato
prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono
in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di
rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
I progetti debbono contenere gli schemi dell'impianto
e i disegni planimetrici, nonché una relazione
tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione,
della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto
stesso, con particolare riguardo all'individuazione
dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure
di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano
redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti
elaborati in conformità alle indicazioni delle
guide dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del
CEI
Qualora l'impianto a base di progetto sia variato in
opera, il progetto presentato deve essere integrato
con la necessaria documentazione tecnica attestante
tali varianti in corso d'opera, alle quali, oltre che
al progetto, l'installatore deve fare riferimento nella
sua dichiarazione di conformità.
Art. 5.
Installazione degli impianti
I materiali e componenti costruiti secondo le norme
tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI
e del CEI, nonché nel rispetto della legislazione
tecnica vigente in materia di sicurezza, si considerano
costruiti a regola d'arte.
Si intendono altresi costruiti a regola d'arte i materiali
ed i componenti elettrici dotati di certificati o attestati
di conformità alle norme armonizzate previste
dalla legge 18-10-1977, n. 791, o dotati altresì
di marchi di cui all'allegato IV del decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13-6-1989,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 24-7-1989.
Gli impianti realizzati in conformità alle norme
tecniche dell'UNI e del CEI, nonché alla legislazione
tecnica vigente si intendono costruiti a regola d'arte.
Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti
non siano state seguite le norme tecniche per la salvaguardia
della sicurezza dell'UNI e del CEI, l'installatore
dovrà indicare nella dichiarazione di conformità
la norma di buona tecnica adottata.
In tale ipotesi si considerano a regola d'arte i materiali,
componenti ed impianti per il cui uso o la cuì
realizzazione siano state rispettate le normative emanate
dagli organismi di normaIizzazione di cui all'allegato
Il della direttiva n. 83/189/CEE, se dette norme garantiscono
un livello di sicurezza equivalente.
Per interruttori differenziali ad alta sensibilità
si intendono quelli aventi corrente differenziale nominale
non superiore ad IA. Gli impianti elettrici devono
essere dotati di interruttori differenziali con il
livello di sensibilità più idoneo ai
fini della sicurezza nell'ambiente da proteggere e
tale da consentire un regolare funzionamento degli
stessi. Per sistemi di protezione equivalente ai fini
del secondo comma dell'art. 7 della legge, si intende
ogni sistema di protezione previsto dalle norme CEI
contro i contatti indiretti.
Con riferimento alle attività produttive, si
applica l'elenco delle norme generali di sicurezza
riportate nell'art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 31-3-1989.
Per l'adeguamento degli impianti già realizzati
alla data di entrata in vigore della legge è
consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative
purché l'adeguamento complessivo avvenga comunque
nel triennio previsto dalla legge, vengano rispettati
i principi di progettazione obbligatoria'con riferimento
alla globalità dei lavori e venga rilasciata
per ciascuna fase la dichiarazione di conformità
che ne attesti l'autonoma funzionalità e la
sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti
elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti:
sezionamento e protezione contro le sovracorrenti,
posti all'origine dell'impianto, protezione contro
i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti
o protezione con interruttore differenziale avente
corrente differenziale nominale non superiore a 30
mA.
Art. 6.
Attività di normazione tecnica
L'UNI ed il CEI svolgono l'attività di elaborazione
di specifiche tecniche per la salvaguardia della sicurezza
di cui all'art. 7 della legge, anche sulla base di
indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato - Direzione generale della produzione
industriale e di osservazioni della commissione permanente
di cui all'art. 15, secondo comma, della legge ed inviano
semestralmente alla Direzione generale predetta la
descrizione dei lavori svolti in tale settore, per
l'attribuzione delle somme, di cui all'art. 8 della
legge, che verranno erogate secondo criteri da determinarsi
con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del
tesoro.
Art. 7.
Dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità viene resa sulla
base di modelli predisposti con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti
l'UNI e il CEI
La dichiarazione di conformità è rilasciata
anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici
interni delle ditte non installatrici, intendendosi
per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte
all'impiantistica.
Art. 8.
Manutenzione degli impianti
Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi
in servizio privato continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui all'art. 5 della legge 24-10-1942, n. 1415.
Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti
si intendono tutti quelli finalizzati a contenere il
degrado normale d'uso nonché a far fronte ad
eventi accidentali che comportino la necessità
di primi interventi, che comunque non modifichino la
struttura essenziale dell'impianto o la loro destinazione
d'uso.
Art. 9.
Verifiche
Per l'esercizio della facoltà prevista dall'art.
14 della legge, gli enti interessati operano la scelta
del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi
conservati presso le camere di commercio o comprendenti
più sezioni secondo le rispettive competenze.
Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di
documentata domanda di iscrizione e approvati dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentiti gli ordini e i collegi
professionali, sono adottati schemi uniformi di elenchi
e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e
le sezioni predisposti dalle camere di commercio.
I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto
previsto dalla legge devono conservare tutta la documentazione
amministrativa e tecnica e consegnarla all'avente causa
in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi
titolo, nonché devono darne copia alla persona
che utilizza i locali.
All'atto della costruzione o ristrutturazione dell'edificio
contenente gli impianti di cui all'art. 1, commi primo
e secondo, della legge, il committente o il proprietario
affiggono ben visibile un cartello che, oltre ad indicare
gli estremi della concessione edilizia ed informazioni
relative alla parte edile, deve riportare il nome dell'installatore
dell'impianto o degli impianti e, qualora sia previsto
il progetto, il nome del progettista dell'impianto
o degli impianti.
Art. 10.
Sanzioni
Le sanzioni amministrative, di cui all'art. 16, primo
comma, della legge, vengono determinate nella misura
variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento
alla entità e complessità dell'impianto,
al grado di pericolosità ed alle altre circostanze
obiettive e soggettive della violazione.
Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque
anni con regolamento del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sulla base dell'evoluzione
tecnologica in materia di prevenzione e sicurezza e
della svalutazione monetaria.
Le violazioni della legge accertate, mediante verifica
o in qualunque altro modo, a carico delle imprese installatrici
sono comunicate alla commissione di cui all'art. 4
della legge, competente per territorio, che provvede
all'iscrizione nell'albo provinciale delle imprese
artigiane o nel registro delle ditte in cui l'impresa
inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
La violazione reiterata per più di tre volte
delle norme relative alla sicurezza degli impianti
da parte delle imprese abilitate comporta altresi,
in casi di particolare gravità, la sospensione
temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal
registro delle ditte o dall'albo provinciale delle
imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori
e su giudizio delle commissioni che sovraintendono
alla tenuta dei registri e degli albi.
Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la
progettazione e i collaudi, i soggetti accertatori
propongono agli ordini professionali provvedimenti
disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei
rispettivi albi.
All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo
provvedono gli uffici provinciali dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
Il presente decreto entra in vigore il I° marzo 1992.
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