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DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 5 AGOSTO 1991 (G.U. 24-8-1991, n.198) COMMERCIALIZZAZIONE E IMPIEGO IN ITALIA DEI MATERIALI DESTINATI ALL'EDILIZIA LEGALMENTE RICONOSCIUTI IN UNO DEI PAESI CEE SULLA BASE DELLE NORME DI REAZIONE AL FUOCO. Articolo unico
1. I materiali omologati in uno dei Paesi della Comunità
economica europea sulla base delle norme di reazione
al fuoco armonizzate o di quelle straniere riconosciute
equivalenti, possono essere commercializzati in Italia
per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato
dal decreto del 26-6-1984.
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