DECRETO LEGISLATIVO 15 AGOSTO 1991, N.277
(G.U.27-8-1991, n.200-supplemento)
Art.16 SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE BIOLOGICI
1. Quando la piombemia individuale supera il valore
di 60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue,
il medico competente sottopone immediatamente il lavoratore
interessato ad una visita medica, nonché ad
un controllo dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. e ne informa
il datore di lavoro.
2. Il datore di lavoro adotta immediatamente le misure
necessarie per identificare e rimuovere le cause di
tale superamento, anche con eventuali ulteriori misurazioni
della concentrazione di piombo nell'aria, informando
i lavoratori interessati del superamento e delle misure
che intende adottare. In conformità al parere
del medico competente, le misure cautelative possono
consistere in una riduzione del tempo di esposizione
o nell'allontanamento del lavoratore dall'esposizione
stessa.
3. Il lavoratore che non sia stato allontanato dall'esposizione
viene sottoposto ad un nuovo controllo della piombemia
e dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. entro il termine di
tre mesi. Se il valore di 60 microgrammi di piombo
per 100 millilitri di sangue continua ad essere superato,
egli non può essere mantenuto al suo posto di
lavoro abituale per tutta la durata dell'orario lavorativo
e la durata di tale permanenza è convenientemente
ridotta, su indicazione del medico competente. Il lavoratore
può essere assegnato in alternativa, su conforme
parere del medico competente, ad un'altra mansione
che comporti una esposizione minore.
4. Le misure cautelative di cui al comma 3 possono non
essere applicate nel caso in cui il valore dell'A.L.A.U.
o delle Z.P.P. del lavoratore interessato sono, a giudizio
del medico competente, compatibili con la sua normale
attività lavorativa.
5. Tutti i lavoratori che si trovano nelle condizioni
indicate ai commi precedenti sono sottoposti a visita
medica ed al controllo della piombemia e dell'A.L.A.U.
o delle Z.P.P. ad intervalli stabiliti dal medico competente
e comunque inferiori a tre mesi, fino a che i valori
dei parametri misurati non risultano, a giudizio del
medico competente, compatibili con l'attività
lavorativa normalmente svolta dagli stessi.
6. Se risulta superato almeno uno dei seguenti valori:
- piombemia: 70 microgrammi di piombo per 100 millilitri
di sangue;
- A.L.A.U.: 15 milligrammi per grammo di creatinina;
- Z.P.P.: 12 microgrammi per grammo di emoglobina, il
datore di lavoro allontana al più presto il
lavoratore interessato da qualsiasi esposizione al
piombo. Per tale lavoratore si continua ad applicare
il controllo clinico e biologico previsto al comma
5.
7. Contro le misure adottate nei loro riguardi, i lavoratori
interessati dalle disposizioni di cui ai commi precedenti
possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro
trenta giorni, informandone per iscritto il datore
di lavoro.
8. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art.8,
comma 1.
9. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro
di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di
piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque,
l'allontanamento dall'esposizione.
Art.17 CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI
1. Nelle attività lavorative che comportano le
condizioni di esposizione indicate all'art.11, comma
3, il datore di lavoro effettua un controllo periodico
dell'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria.
2. Detto controllo è effettuato attraverso la
misurazione della concentrazione del piombo nell'aria,
espressa come media ponderata su un periodo di riferimento
di otto ore giornaliere, utilizzando i metodi di prelievo
e di dosaggio riportati nell'allegato IV.
3. Ogni misurazione, per un lavoratore o per un gruppo
di lavoratori, deve essere rappresentativa dell'esposizione
media giornaliera al piombo nell'aria.
4. Nel caso di attività che comportano variazione
dell'esposizione nelle diverse giornate lavorative,
il campionamento è effettuato nelle giornate
in cui tale esposizione è verosimilmente maggiore.
5. La durata del campionamento non può essere,
di norma, inferiore a quattro ore. Il campionamento
può essere costituito da uno o più prelievi.
6. Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni identiche
o simili nello stesso luogo ed è perciò
esposto a rischi per la salute analoghi, il campionamento
può effettuarsi su base di gruppo. In tal caso
è prelevato un campione per almeno un lavoratore
su dieci.
7. Il controllo è effettuato con frequenza trimestrale.
Se non interviene alcuna modifica che possa provocare
un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori,
il controllo avrà frequenza annuale previa comunicazione
all'organo di vigilanza qualora sussistano le condizioni
sottoindicate:
a) i risultati delle misurazioni hanno indicato, nei
due controlli immediatamente precedenti, una concentrazione
di piombo nell'aria inferiore a 100 microgrammi per
metro cubo d'aria od una fluttuazione irrilevante nelle
condizioni di esposizione;
b) il livello individuale di piombemia di ciascun lavoratore
non è superiore a 60 microgrammi di piombo per
100 millilitri di sangue.
8. I lavoratori o i loro rappresentanti sono consultati
in riferimento a quanto previsto dal comma 4 e sono
informati sui risultati delle misurazioni effettuate
e sul significato di detti risultati.
Art.18 SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE
1. L'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria
non può superare il valore limite di 150 microgrammi
di piombo per metro cubo di aria, espressa come media
ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento
di otto ore giornaliere. In caso di superamento di
detto valore il datore di lavoro identifica e rimuove
le cause dell'evento, adottando quanto prima le misure
appropriate. In conformità al parere del medico
competente, lo stesso procede ad una determinazione
immediata dei parametri biologici dei lavoratori interessati.
2. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al
comma 1 il datore di lavoro procede ad una nuova determinazione
della concentrazione di piombo nell'aria.
3. Se le misure di cui al comma 1 non possono essere
adottate immediatamente per motivi tecnici, il lavoro
può proseguire nella zona interessata soltanto
se vengono adottate adeguate misure per la protezione
dei lavoratori interessati, anche in conformità
al parere del medico competente.
4. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori interessati
non può venire ridotta con altri mezzi, quali
ad esempio la riduzione della permanenza giornaliera
nell'area interessata e si rende necessario l'uso di
mezzi individuali di protezione, tale uso non può
essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore,
è limitata al minimo strettamente necessario.
5. L'organo di vigilanza è informato tempestivamente,
e comunque non oltre cinque giorni, delle rilevazioni
effettuate e delle misure adottate o che si intendono
adottare. Trascorsi trenta giorni dall'accertamento
del superamento del valore di cui al comma 1, il lavoro
può proseguire nella zona interessata soltanto
se l'esposizione dei lavoratori risulta nuovamente
inferiore al suddetto valore limite.
6. Il datore di lavoro informa al più presto
i lavoratori interessati ovvero i loro rappresentanti
dell'evento di cui al comma 1 e delle cause dello stesso
e li consulta sulle misure che intende adottare, anche
in relazione al comma 3; in casi di particolare urgenza,
che richiedano interventi immediati, il datore di lavoro
li informa al più presto delle misure già
adottate.
Art.19 MISURE DI EMERGENZA
1. Se si verificano eventi che possono provocare un
incremento rilevante dell'esposizione al piombo, i
lavoratori debbono abbandonare immediatamente la zona
interessata. Potranno accedervi
unicamente i lavoratori addetti ai necessari interventi,
con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza
il verificarsi di tali eventi e riferisce sulle misure
adottate per ridurre al minimo le conseguenze.
Art.20 OPERAZIONI LAVORATIVE PARTICOLARI
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative per
la cui natura è prevedibile che l'esposizione
dei lavoratori al piombo nell'aria superi il valore
limiti di cui all'art.18, comma 1, e per le quali non
si possono attuare misure tecniche preventive per limitare
l'esposizione dei lavoratori, il datore di lavoro predispone
un piano di lavoro contenente tutte le misure destinate
a garantire la protezione dei lavoratori e dell'ambiente.
2. L'organo di vigilanza è informato di quanto
sopra prima dell'inizio delle operazioni e può
disporre l'attuazione di ulteriori misure o modifiche
rispetto a quelle previste dal datore di lavoro.
3. Al termine delle operazioni i lavoratori sono sottoposti
ad un controllo dell'A.L.A.U. Se il medico competente,
tenuto anche conto dei risultati della misurazione
dell'A.L.A.U., ne ravvisa la necessità, il lavoratore
è sottoposto ad ulteriori esami clinici e biologici.
4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono previamente
consultati ai fini della predisposizione del piano
di cui al comma 1.
Art.21 REGISTRAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI
1. I lavoratori incaricati di svolgere le attività
che comportano le condizioni di esposizione indicate
nell'art.11, comma 3, sono iscritti nel registro di
cui all'art.4, comma 1, lettera q).
2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato
dal datore di lavoro che ne cura la tenuta.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL
e alla USL competente per territorio, cui comunica
ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta l'ISPESL e
la USL ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed
all'Istituto superiore di sanità copia del predetto
registro;
c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio
la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni
sopravvenute dall'ultima comunicazione;
d) consegna all'ISPESL e alla USL competente per territorio,
in caso di cessazione dell'attività dell'impresa,
il registro di cui al comma 1;
e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio
copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione
dei lavoratori che abbiano in precedenza esercitato
attività che comportano le condizioni di esposizione
di cui all'art.11, comma 3;
f) tramite il medico competente, comunica ai lavoratori
interessati le relative annotazioni individuali contenute
nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio
di cui all'art.4, comma 1, lettera q).
4. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono
riservati.
Capo III
PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE
AD AMIANTO DURANTE IL LAVORO
Art.22 ATTIVITA' SOGGETTE
1. Le norme del presente capo si applicano a tutte le
attività lavorative nelle quali vi è
rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto
o dai materiali contenenti amianto.
Art.23 DEFINIZIONI
1. Ai sensi del presente decreto il termine amianto
designa i seguenti silicati fibrosi:
- actinolite (n.CAS 77536-66-4);
- amosite (n.CAS 12172-73-5);
- antofillite (n.CAS 77536-67-5);
- crisotilo (n.CAS 12001-29-5);
- crocidolite (n.CAS 12001-78-4);
- tremolite (n.CAS 77536-68-6).
Art.24 VALUTAZIONE DEL RISCHIO
1. In tutte le attività lavorative di cui all'art.22
il datore di lavoro effettua una valutazione del rischio
dovuto alla polvere proveniente dall'amianto e dai
materiali contenenti amianto, al fine di stabilire
le misure preventive e protettive da attuare. Si applica
l'art.11, comma 6.
2. Detta valutazione tende, in particolare, ad accertare
l'inquinamento ambientale prodotto dalla polvere proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, individuando
i punti di emissione di dette polveri ed i punti a
maggior rischio delle aree lavorative, e comprende
una determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori
alla polvere di amianto.
3. Se l'esposizione personale dei lavoratori alla polvere
di amianto, espressa come numero di fibre per centimetro
cubo in rapporto ad un periodo di riferimento di otto
ore, supera 0,1 fibre per centimetro cubo, il datore
di lavoro attua le disposizioni degli artt. 25, comma
1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35.
Tuttavia nel caso di attività che comportano
l'impiego di amianto come materia prima gli artt. 25
e 30 sono in ogni caso applicabili.
4. Nel caso di attività a carattere saltuario
e qualora l'amianto sia costituito da crisotilo, la
determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori
alla polvere di amianto è sostituita dalla determinazione
della dose cumulata in rapporto ad un periodo di riferimento
di otto ore, su un periodo di quaranta ore, misurata
o calcolata ai sensi del comma 3.
5. Se detta dose supera 0,5 gironi-fibra per centimetro
cubo, il datore di lavoro attua le disposizioni degli
artt. 25 comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma
2, 30 e 35.
6. La valutazione di cui al comma 2 può prescindere
dall'effettuazione di misurazioni strumentali nelle
attività per le quali, a motivo delle caratteristiche
delle lavorazioni effettuate o della natura e del tipo
dei materiali trattati, si può fondatamente
ritenere che l'esposizione dei lavoratori non supera
i valori di cui ai commi precedenti. Per tale valutazione
è possibile fare riferimento a dati ricavati
da attività della medesima natura svolte in
condizioni analoghe.
7. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione
ogni qualvolta si verifichino nelle lavorazioni delle
modifiche che possono comportare un mutamento significativo
dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto e,
comunque, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione
effettuata.
8. Nuove valutazioni sono inoltre effettuate ogni qualvolta
l'organo di vigilanza lo disponga, con provvedimento
motivato.
9. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati
prima dell'effettuazione della valutazione di cui al
presente articolo e sono informati dei risultati riportati
su un apposito registro da tenere a loro disposizione.
Art.25 NOTIFICA
1. Fermo restando quanto previsto all'art.48 del decreto
del Presidente della Repubblica 19-3-1956, n.303, ove
applicabile, il datore di lavoro, che esercita attività
nelle quali l'esposizione dei lavoratori alla polvere
di amianto uguale o superiore ai valori indicati ai
commi 3 o 5 dell'art.24, notifica all'organo di vigilanza
le risultanze della valutazione di cui allo stesso
articolo, unitamente alle seguenti informazioni:
a) attività svolte e procedimenti applicati;
b) varietà e quantitativi annui di amianto utilizzati;
c) prodotti fabbricati;
d) numero di lavoratori addetti;
e) misure di protezione previste, con specificazione
dei criteri per la manutenzione periodica e dei sistemi
di prevenzione adottati.
2. Il datore di lavoro che esercita attività
nelle quali l'amianto è impiegato come materia
prima è comunque tenuto ad effettuare la notifica
di cui al comma 1 a prescindere dal livello di esposizione
dei lavoratori.
3. Il datore di lavoro effettua la notifica di cui ai
commi precedenti entro trenta giorni dalla scadenza
dei termini di cui all'art.11, comma 6. Nel caso di
nuove attività, l'inizio delle stesse è
comunicato con lettera raccomandata all'organo di vigilanza
entro quindici giorni.
4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso
alla documentazione oggetto della notifica di cui ai
commi precedenti.
Art.26 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
1. Nelle attività di cui all'art.22 il datore
di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano
adibiti a dette attività, nonché ai loro
rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla
polvere
proveniente dall'amianto o dei materiali contenenti
amianto;
b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa
la necessità di non fumare;
c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti
protettivi e dei mezzi individuali di protezione;
d) le misure di precauzione particolari da prendere
per ridurre al minimo l'esposizione. L'informazione
è ripetuta con periodicità triennale
e comunque ogni qualvolta vi siano delle modifiche
nelle lavorazioni che comportino un mutamento significativo
dell'esposizione.
2. Nelle attività che comportano le condizioni
di esposizione indicate all'art.24, commi 3 o 5, l'informazione
è ripetuta con periodicità annuale e
comprende altresì l'esistenza dei valori limite
di cui all'art.31 e la necessità del controllo
dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto
nell'aria.
Art.27 MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI
1. In tutte le attività di cui all'art.22 il
datore di lavoro:
a) assicura che gli edifici, i locali e gli impianti
in cui avvengono le lavorazioni dell'amianto e dei
materiali contenenti amianto abbiano caratteristiche
tali da poter essere sottoposti ad efficace pulitura
e manutenzione;
b) assicura che nelle varie operazioni lavorative siano
impiegati quantitativi di amianto non superiori alle
necessità delle lavorazioni e che l'amianto
in attesa di impiego, se in forma fisica tale da presentare
rischio di introduzione, non sia accumulato sul luogo
di lavoro in quantitativi superiori alle necessità
predette;
c) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori
esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente
dall'amianto o da materiali contenenti amianto, anche
isolando le lavorazioni in aree predeterminate;
d) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in
modo che non vi sia emissione di polvere di amianto
nell'aria. Se ciò non è tecnicamente
possibile, l'eliminazione della polvere deve avvenire
il più possibile vicino al punto di emissione.
Sono eseguite misurazioni della concentrazione della
polvere di amianto nell'aria, onde verificare l'efficacia
delle misure adottate;
e) mette a disposizione dei lavoratori:
- 1) adeguati indumenti di lavoro o protettivi;
- 2) mezzi di protezione delle vie respiratorie da usarsi
in operazioni con manipolazioni di prodotti polverosi
e nelle pulizie;
f) assicura che l'amianto allo stato grezzo ed i materiali
polverosi che lo contengono siano conservati e trasportati
in adeguati imballaggi chiusi;
g) provvede a che gli scarti ed i residui delle lavorazioni
siano raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più
presto possibile in appositi imballaggi chiusi e non
deteriorabili, oppure con applicazione di rivestimenti
idonei sui quali deve essere apposta un'etichetta indicante
che essi contengono amianto. Questa misura non si applica
alle attività estrattive. Egli provvede, inoltre,
a che essi siano smaltiti in conformità alle
norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10-9-1982, n.915, e sucessive modifiche ed integrazioni.
2. Nel caso di attività che comportano le condizioni
di esposizione indicate all'art.24, commi 3 o 5, il
datore di lavoro provvede altresì a che:
a) i luoghi nei quali si svolgono dette attività
siano chiaramente delimitati e contrassegnati da apposita
segnaletica di sicurezza;
b) detti luoghi siano accessibili esclusivamente ai
lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro
lavoro o delle loro mansioni;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali
di protezione da usarsi secondo le previsioni di cui
all'art.31, comma 7.
Art.28 MISURE IGIENICHE
1. Nelle attività di cui all'art.22, il datore
di lavoro:
a) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei
locali, delle attrezzature e degli impianti, effettuando
l'asportazione della polvere a mezzo di aspiratori
adeguati;
b) predispone aree speciali che consentano ai lavoratori
di mangiare, bere e sostarvi senza rischio di contaminazione
da polvere di amianto. E' permesso fumare soltanto
in dette aree.
2. Nel caso di attività che comportano le condizioni
di esposizione di cui all'art.24, commi 3 o 5, fatto
salvo quanto disposto dal comma 6 dello stesso articolo,
il datore di lavoro inoltre:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici
adeguati, provvisti di docce. Ove possibile, queste
sono ad uso esclusivo dei lavoratori addetti, con percorsi
separati per l'ingresso e l'uscita dall'area di lavoro;
b) dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi
siano riposti in luogo separato da quello destinato
agli abiti civili. Il lavaggio è effettuato
dall'impresa in lavanderie appositamente attrezzate,
con una macchina adibita esclusivamente a questa attività.
Il trasporto è effettuato in imballaggi chiusi,
opportunamente etichettati. L'attività di lavaggio
è comunque compresa fra quelle indicate all'art.22;
c) provvede a che i mezzi individuali di protezione
di cui all'art.27, comma 2, lettera c), siano custoditi
in locali all'uopo destinati, controllati e puliti
dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì
a far riparare o sostituire quelli difettosi prima
di ogni nuova utilizzazione. La pulitura di detti mezzi
è effettuata mediante aspirazione.
Art.29 CONTROLLO SANITARIO
1. Fermo restando quanto previsto in tema di prevenzione
sanitaria dell'asbestosi dal decreto del Presidente
della Repubblica 30-6-1965, n.1124 (inerente l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.), integrato dal decreto ministeriale
21-1-1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.35
dell'11-2-1987, il datore di lavoro, in conformità
al parere del medico competente, adotta, se necessario,
misure preventive e protettive per singoli lavoratori,
sulla base delle risultanze degli esami clinici effettuati.
Tali misure possono comprendere l'allontanamento anche
temporaneo del lavoratore interessato da qualsiasi
esposizione all'amianto.
2. Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori
interessati dalle disposizioni di cui al comma 1 possono
inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta
giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro.
3. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art.8,
comma 1.
4. Il medico competente fornisce ai lavoratori ovvero
ai loro rappresentanti adeguate informazioni sul significato
delle visite mediche alle quali essi sono sottoposti
e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attività
che comporta esposizione alla polvere proveniente dall'amianto
o dai materiali contenenti amianto.
Art.30 CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI
1. In tutte le attività che comportano le condizioni
di esposizione indicate all'art.24, commi 3 e 5, il
datore di lavoro effettua un controllo periodico dell'esposizione
dei lavoratori alla polvere di amianto nell'aria. Nelle
attività nelle quali l'amianto è impiegato
come materia prima tale controllo è effettuato
comunque, a prescindere dal grado di esposizione.
2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato
attraverso la misurazione della concentrazione delle
fibre di amianto nell'aria, espressa come media ponderata
in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore,
usando i metodi di prelievo e di analisi riportati
nell'allegato V.
3. Ai fini della misurazione si prendono in considerazione
unicamente le fibre che hanno una lunghezza superiore
a 5 micron, una larghezza inferiore a 3 micron ed il
cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore
a 3:1.
4. Le misurazioni sono opportunamente programmate. Il
campionamento è eseguito da personale in possesso
di idonee qualifiche. I campioni sono analizzati in
laboratori pubblici o privati all'uopo attrezzati ed
autorizzati. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della sanità e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti i
requisiti minimi per l'esercizio delle attività
di campionamento e di analisi e per il rilascio delle
autorizzazioni ai laboratori di analisi da parte del
Ministro della sanità.
5. Il campionamento deve essere relativo all'esposizione
personale del singolo lavoratore e può comprendere
uno o più
prelievi. Esso è effettuato in modo da permettere
la valutazione dell'esposizione giornaliera del lavoratore
ed è integrato da un campionamento ambientale
se questo è necessario per identificare le cause
ed il grado dell'inquinamento.
6. Se la durata del campionamento non si estende all'intero
periodo di riferimento di otto ore, è comunque
effettuato un prelievo per ciascuna fase del ciclo
lavorativo in modo da poter calcolare il valore della
media ponderata della concentrazione delle fibre di
amianto nell'aria per l'intero periodo di otto ore.
In ogni caso, la durata del campionamento non è
complessivamente inferiore a due ore.
7. Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni identiche
o simili nello stesso luogo ed è perciò
esposto a rischi per la salute analoghi, il campionamento
può effettuarsi su base di gruppo.
8. Le misurazioni sono, di norma, eseguite ogni 3 mesi
e comunque ogni volta che intervengono mutamenti che
possano provocare una variazione significativa dell'esposizione
dei lavoratori alla polvere di amianto. La frequenza
delle misurazioni può essere ridotta fino ad
una volta all'anno, previa comunicazione all'organo
di vigilanza, quando:
a) non interviene nessuna modifica sostanziale nelle
condizioni del luogo di lavoro;
b) i risultati delle due misurazioni precedenti non
hanno superato la metà dei valori limite indicati
all'art.31.
9. Nelle attività a carattere saltuario la frequenza
delle misure è adattata alle condizioni esistenti,
tenendo conto, in particolare, del numero annuo di
giornate lavorative e della distribuzione di queste
nel corso dell'anno. Detta frequenza è, in ogni
caso, almeno annuale.
10. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono informati
sui risultati delle misurazioni effettuate e sul significato
di detti risultati e sono consultati prima dell'effettuazione
del campionamento.
Articoli 31 e segg.
|