DECRETO LEGISLATIVO 15 AGOSTO 1991, N.277
(G.U.27-8-1991, n.200-supplemento)
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE N.80/1107/CEE, N.82/605/CEE,
N.83/477/CEE, N.86/188/CEE E N.88/642/CEE, IN MATERIA
DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI
DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI FISICI E BIOLOGICI
DURANTE IL LAVORO, A NORMA DELL'ART.7 DELLA LEGGE 30
LUGLIO 1990, N.212.
SOMMARIO
Capo I Norme generali
Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi
all'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti
ionici durante il lavoro
Capo III Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi
all'esposizione ad amianto durante il lavoro
Capo IV Protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione al rumore durante il lavoro
Capo V Norme penali
Capo VI Disposizioni transitorie e finali
Allegato I Attività lavorative più comunemente
note che comportano esposizione al piombo
Allegato II Criteri per l'effettuazione del controllo
clinico dei lavoratori esposti al piombo
Allegato III Metodi di analisi per la misurazione degli
indicatori biologici del piombo
Allegato IV Metodi di prelievo e dosaggio per la misurazione
della concentrazione del piombo nell'aria
Allegato V Metodi di prelievo e di analisi per la misurazione
della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria
Allegato VI Criteri per la misurazione del rumore
Allegato VII Criteri per il controllo della funzione
uditiva dei lavoratori
Allegato VIII Modalità di campionatura e di misurazione
degli agenti chimici e di valutazione dei risultati
Capo I
NORME GENERALI
Art.1 ATTIVITÀ SOGGETTE
1. Il presente decreto prescrive misure per la tutela
della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro
i rischi derivanti dall'esposizione durante il lavoro
agli agenti chimici e fisici di cui ai capi II, III
e IV.
2. Le disposizioni di cui ai capi II, III e IV non escludono
l'applicabilità delle norme di cui al presente
capo. Gli artt. 8 e 9 si applicano altresì in
tutti i casi di esposizione, durante il lavoro, ad
agenti chimici, fisici, nonché biologici.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
alle attività alle quali sono addetti i lavoratori
subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art.3
del decreto del Presidente della Repubblica 19-3-1956,
n.303.
4. Nei riguardi delle Forze armate, o di Polizia, dei
Servizi di protezione civile e del Servizio sanitario
nazionale per quanto concerne le sale operatorie degli
ospedali, le norme del presente decreto sono applicate
tenendo conto delle particolari esigenze connesse al
servizio espletato, individuabile con decreto del Ministro
competente, di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità.
Art.2 ATTIVITA' ESCLUSE
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano
ai lavoratori della navigazione marittima ed aerea.
Art.3 DEFINIZIONI
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto si intendono per:
a) agente: l'agente chimico, fisico o biologico presente
durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
b) valore limite: il limite di esposizione nell'ambiente
di lavoro interessato o il limite di un indicatore
biologico relativo ai lavoratori esposti, a seconda
dell'agente;
c) medico competente: un medico, ove possibile dipendente
del Servizio sanitario nazionale, in possesso di uno
dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del
lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente;
docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva
dei lavoratori o in medicina preventiva dei lavoratori
e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; libera
docenza nelle discipline suddette;
d) organo di vigilanza: organo del Servizio sanitario
nazionale, salve le diverse disposizioni previste da
norme speciali.
Art.4 MISURE DI TUTELA
1. Salvo quanto previsto nei capi II, III e IV, le misure
per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
durante il lavoro nella materia di cui all'art.1, comma
1, sono le seguenti:
a) la valutazione da parte del datore di lavoro dei
rischi per la salute e la sicurezza;
b) utilizzazione limitata dell'agente sul luogo di lavoro;
c) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che
sono o possono essere esposti;
d) controllo dell'esposizione dei lavoratori mediante
la misurazione dell'agente. La campionatura, la misurazione
dell'agente e la valutazione dei risultati si effettuano
con le modalità e i metodi previsti per ciascun
agente. Tali modalità e metodi sono aggiornati
periodicamente con decreto del presidente del Consiglio
dei Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e della sanità, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, in base alle direttive CEE, nonché
in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
scientifico e tecnologico;
e) misure da attuare, quando sia superato un valore
limite, per identificare le cause del superamento ed
ovviarvi;
f) misure tecniche di prevenzione;
g) misure di protezione collettiva;
h) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
i) misure di protezione comportanti l'applicazione di
procedimenti e metodi di lavoro appropriati;
l) misure di protezione individuale, da adottare soltanto
quando non sia possibile evitare in altro modo un'esposizione
pericolosa;
m) misure di emergenza da attuare in caso di esposizione
anormale;
n) misure igieniche;
o) informazione e formazione completa e periodica dei
lavoratori ovvero dei loro rappresentanti su:
- 1) i rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori
all'agente e le misure tecniche di prevenzione;
- 2) i metodi per la valutazione dei rischi, l'indicazione
dei valori limite e, ove fissate, le misure da prendere
o già prese per motivi di urgenza, in caso di
loro superamento, per ovviarvi;
p) attuazione di un controllo sanitario dei lavoratori
prima dell'esposizione e, in seguito, ad intervalli
regolari nonché, qualora trattisi di esposizione
ad agenti con effetti a lungo termine, prolungamento
del controllo dopo la cessazione dell'attività
comportante l'esposizione;
q) tenuta e aggiornamento di registri indicanti livelli
di esposizione, di elenchi di lavoratori esposti e
di cartelle sanitarie e di rischio. I modelli e le
modalità di tenuta dei registri, degli elenchi
e delle cartelle relativi all'agente disciplinato sono
determinati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro
e della presidenza sociale e della sanità;
r) accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti
ai risultati delle misure di esposizione ed ai risultati
collettivi non nominativi degli esami indicativi dell'esposizione;
s) accesso di ogni lavoratore interessato ai risultati
dei propri controlli sanitari, in particolare a quelli
degli esami biologici indicativi dell'esposizione;
t) accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti
ad un'informazione adeguata, atta a migliorare le loro
conoscenze dei pericoli cui sono esposti;
u) un sistema di notifica alle competenti autorità
statali, ovvero locali, delle attività che comportano
esposizione all'agente oggetto di disciplina, con l'indicazione
dei dati da comunicare.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per rappresentanti
dei lavoratori i loro rappresentanti nella unità
produttiva, ovvero nell'azienda, come definiti dalla
normativa vigente, ovvero dai contratti collettivi
applicabili.
Art.5 OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E
DEI PREPOSTI
1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che
esercitano o sovrintendono alle attività indicate
all'art.1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni
e competenze:
a) attuano le misure previste nel presente decreto e
nei provvedimenti emanati in attuazione del medesimo;
b) informano i lavoratori nonché i loro rappresentanti
dei rischi specifici dovuti all'esposizione all'agente
ed alle mansioni dei lavoratori medesimi e delle misure
di prevenzione adottate, anche mediante dettagliate
disposizioni e istruzioni lavorative, volte anche a
salvaguardare il controllo strumentale; forniscono
ai medesimi informazioni anonime collettive contenute
nei registri di cui all'art.4, comma 1, lettera q),
e, tramite il medico competente, i risultati anonimi
collettivi degli accertamenti clinici e strumentali
effettuati, nonché indicazioni sul significato
di detti risultati; informano altresì i lavoratori
sulle misure da osservare nei casi di emergenza o di
guasti;
c) permettono ai lavoratori di verificare, mediante
loro rappresentanti, l'applicazione delle misure di
tutela della salute e di sicurezza;
d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi
di protezione;
e) provvedono ad un adeguato addestramento all'uso dei
mezzi individuali di protezione;
f) dispongono ed esigono l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle disposizioni aziendali e delle norme,
nonché l'uso appropriato dei mezzi individuali
e collettivi di protezione messi a loro disposizione
ed accertano che vi siano le condizioni per adempiere
alle norme e disposizioni aziendali medesime;
g) esigono l'osservanza da parte del medico competente
degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo
sui procedimenti produttivi e sugli agenti inerenti
all'attività.
2. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze, informano
i lavoratori autonomi ed i titolari di imprese incaricate
a qualsiasi titolo di prestare la loro opera nell'ambito
aziendale dei rischi specifici dovuti alla presenza
di agenti nei luoghi di lavoro ove i suddetti lavoratori
autonomi o quelli dipendenti dalle imprese incaricate
sono destinati a prestare la loro opera. L'informazione
comprende le modalità per prevenire i rischi
e le specifiche disposizioni, anche aziendali, al riguardo.
3. Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro
dei dirigenti e dei preposti di cui al comma 1 i titolari
delle imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare
la loro opera presso aziende che svolgono le attività
di cui all'art.1 assicurano la tutela della salute
e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti
in relazione alla natura dei rischi risultanti dall'esposizione
di questi ultimi, durante il lavoro, ad agenti di cui
ai capi II, III e IV.
4. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che
esercitano, dirigono e sovrintendono alle attività
indicate all'art.1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni
e competenze, ed i titolari delle imprese di cui al
comma 3 cooperano all'attuazione delle misure di cui
all'art.4 e coordinano gli interventi di protezione
e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.
Art.6 OBBLIGHI DEI LAVORATORI
1. I lavoratori:
a) osservano oltre le norme del presente decreto le
disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione
collettiva ed individuale;
b) usano con cura ed in modo appropriato i dispositivi
di sicurezza, i mezzi individuali e collettivi di protezione,
forniti o predisposti dal datore di lavoro;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente ed al preposto le deficienze dei suddetti
dispositivi e mezzi, nonché le altre eventuali
condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza nell'ambito
delle loro competenze e possibilità, per eliminare
o ridurre dette deficienze o pericoli;
d) non rimuovono o modificano, senza autorizzazione,
i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di misurazione
ed i mezzi individuali e collettivi di protezione;
e) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre
non di loro competenza che possono compromettere la
protezione o la sicurezza;
f) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei
loro riguardi.
Art.7 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
1. Lo stato di salute dei lavoratori esposti agli agenti
di cui all'art.1, comma 1, è accertato da un
medico competente a cura e spese del datore di lavoro.
Gli eventuali esami integrativi sono anch'essi a cura
e spese del datore di lavoro.
2. Il medico competente esprime i giudizi di idoneità
specifica al lavoro.
3. Per ogni lavoratore di cui al comma 1 il medico competente
istituisce e aggiorna sotto la sua responsabilità,
una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso
il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale.
4. Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori
sul significato dei controlli sanitari cui sono sottoposti;
fornisce altresì a richiesta informazioni analoghe
ai loro rappresentanti.
5. Il medico competente informa ogni lavoratore interessato
dei risultati del controllo sanitario ed in particolare
di quelli degli esami biologici indicativi dell'esposizione
relativi alla sua persona.
6. Il medico competente visita gli ambienti di lavoro
almeno due volte l'anno e partecipa alla programmazione
del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui
risultati gli sono forniti con tempestività
ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza.
Art.8 ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALL'ESPOSIZIONE AD
AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI
1. Nel caso in cui il lavoratore per motivi sanitari
inerenti la sua persona, connessi all'esposizione ad
un agente chimico o fisico o biologico, sia allontanato
temporaneamente da un'attività comportante esposizione
ad un agente, in conformità al parere del medico
competente è assegnato, in quanto possibile,
ad un altro posto di lavoro nell'ambito della stessa
azienda. Avverso il parere del medico competente è
ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione
del parere medesimo, all'organo di vigilanza. Tale
organo riesamina la valutazione degli esami degli accertamenti
effettuati dal medico competente disponendo, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma o la modifica o
la revoca delle misure adottate nei confronti dei lavoratori.
2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito
a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente
alle mansioni precedentemente svolte, nonché
la qualifica originaria. Si applicano le norme di cui
all'art.13 della legge 20-5-1970, n.300, qualora il
lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori.
3. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle
associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative,
sul piano nazionale, dei datori di lavoro e dei lavoratori
determinano il periodo massimo dell'allontanamento
temporaneo agli effetti del comma 2.
Art.9 ALTRE MISURE
1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa per la
protezione dell'ambiente esterno, il datore di lavoro,
il dirigente ed il preposto adottano, nell'ambito delle
rispettive competenze, provvedimenti appropriati per
evitare che le misure tecniche per la tutela della
salute e della sicurezza possano causare rischi per
la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno.
Capo II
PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE
AL PIOMBO METALLICO ED AI SUOI COMPOSTI IONICI DURANTE
IL LAVORO
Art.10 ATTIVIÀ SOGGETTE
1. Le norme del presente capo si applicano a tutte le
attività lavorative nelle quali vi è
il rischio di esposizione al piombo metallico od ai
suoi composti ionici, qui di seguito indicati come
"piombo".
2. Le norme del presente capo non si applicano alle
attività estrattive di minerali contenenti piombo
ed alla preparazione di concentrati di minerali di
piombo nel sito della miniera.
3. Nell'allegato I sono indicate a titolo esemplificativo
le attività lavorative che comportano rischio
di esposizione al piombo.
Art.11 VALUTAZIONE DEL RISCHIO
1. Per tutte le attività lavorative di cui all'art.10
il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione
dei lavoratori al piombo al fine di adottare le idonee
misure preventive e protettive.
2. Detta valutazione tende, in particolare, ad accertare
l'inquinamento ambientale prodotto dal piombo aerodisperso,
individuando i punti di emissione ed i punti a maggior
rischio delle aree lavorative, e comprende una determinazione
dell'esposizione personale dei lavoratori al piombo
ed una determinazione della piombemia.
3. Il datore di lavoro attua le disposizioni di cui
agli artt. 12 commi 2 e 3, 13, 14 comma 2, 15, 17 e
21 qualora dalla valutazione di cui al comma 2 risulti
l'esistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esposizione dei lavoratori e concentrazione di piombo
nell'aria superiore a 40 microgrammi di piombo per
metro cubo di aria, espressa come media ponderata in
funzione del tempo su un periodo di riferimento di
otto ore giornaliere;
b) livelli individuali di piombemia uguali o superiori
a 35 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue,
effettivamente correlabili all'esposizione.
4. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione
ogni volta che si verifichino nelle lavorazioni delle
modifiche che possono comportare un aumento significativo
dell'esposizione al piombo e, comunque, trascorsi tre
anni dall'ultima valutazione effettuata.
5. Nuove valutazioni sono inoltre effettuate, ogni qualvolta
l'organo di vigilanza lo disponga con provvedimento
motivato.
6. Per le imprese già in attività la valutazione
di cui al comma 1 è effettuata entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per le imprese che intraprendono le attività
lavorative di cui all'art.10, la valutazione è
effettuata non prima di 90 giorni dalla data dell'effettivo
inizio dell'attività e non oltre centottanta
giorni dalla data medesima.
7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati
prima dell'effettuazione della valutazione di cui ai
precedenti commi e sono informati dei risultati. Detti
risultati sono riportati su un apposito registro da
tenere a disposizione dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti e dell'organo di vigilanza.
Art.12 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
1. In tutte le attività di cui all'art.10 il
datore di lavoro fornisce ai lavoratori prima che essi
vengano adibiti a dette attività, nonché
ai loro rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione al
piombo, compresi i rischi per il nascituro ed il neonato;
b) le norme igieniche da adottare per evitare l'introduzione
di piombo, ivi compresa la necessità di non
assumere cibi o bevande e di non fumare sul luogo di
lavoro;
c) le precauzioni particolari per ridurre al minimo
l'esposizione al piombo. L'informazione è ripetuta
con periodicità triennale e comunque ogni qualvolta
vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino
un mutamento significativo nell'esposizione.
2. Nelle attività che comportano le condizioni
di esposizione di cui all'art.11, comma 3, il datore
di lavoro fornisce altresì informazioni, per
iscritto e con periodicità annuale, circa:
a) l'esistenza dei valori limite di cui agli artt. 16
e 18 e la necessità del controllo dell'esposizione
dei lavoratori al piombo nell'aria e del controllo
biologico;
b) il corretto uso degli indumenti protettivi e dei
mezzi individuali di protezione.
3. Nelle attività di cui al comma 2 il datore
di lavoro inoltre informa ogni singolo lavoratore,
tramite il medico competente, dei risultati, delle
misurazioni della piombemia e di altri indicatori biologici
che lo riguardano, nonché dell'interpretazione
data a tali risultati, ed i lavoratori ovvero i loro
rappresentanti dei risultati statistici non nominativi
del controllo biologico.
Art.13 MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI
1. Nelle attività lavorative che comportano le
condizioni di esposizione indicate all'art.11, comma
3, il datore di lavoro:
a) assicura che gli edifici, i locali e gli impianti
in cui avvengono le lavorazioni abbiano caratteristiche
tali da poter essere sottoposti ad efficace pulizia
e manutenzione;
b) assicura che nelle varie operazioni lavorative siano
impiegati quantitativi di piombo non superiori alle
necessità delle lavorazioni e che il piombo
in attesa di impiego, se in forma fisica tale da presentare
rischio di introduzione, non sia accumulato sul luogo
di lavoro in quantitativi superiori alle necessità
predette;
c) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori
esposti o che possono essere esposti al piombo, anche
isolando le lavorazioni in aree predeterminate;
d) in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico, adotta le misure concretamente attuabili
per evitare o ridurre l'emissione di piombo e la sua
diffusione negli ambienti di lavoro. Se tali misure
comprendono l'installazione di dispositivi di aspirazione
o di abbattimento del piombo, questi sono sistemati
quanto più possibile vicino al punto di emissione.
Sono eseguite delle misurazioni della concentrazione
del piombo nell'aria, onde verificare l'efficacia delle
misure adottate;
e) mette a disposizione dei lavoratori:
- 1) indumenti di lavoro o protettivi, tenendo conto
delle proprietà chimico-fisiche del piombo o
dei composti del piombo cui i lavoratori sono esposti;
- 2) mezzi per la protezione delle vie respiratorie
da usarsi in operazioni con manipolazione dei prodotti
polverosi e nelle pulizie;
- 3) mezzi individuali di protezione da usarsi secondo
le previsioni di cui agli artt.18 comma 4, 19, comma
1, e 20.
Art.14 MISURE IGIENICHE
1. In tutte le attività di cui all'art.10 il
datore di lavoro:
a) assicura l'igiene degli ambienti di lavoro mediante
regolare ed adeguata pulizia dei locali, dei macchinari
e degli impianti;
b) predispone, in particolare, aree speciali senza rischio
di contaminazione da piombo che consentano ai lavoratori
di sostare, fumare, assumere cibi e bevande nelle pause
di lavoro e nelle quali siano inoltre a disposizione
dei lavoratori acqua potabile ed altre bevande non
contaminate dal piombo presente sul posto di lavoro.
2. Nel caso di attività che comportano le condizioni
di esposizione di cui all'art.11, comma 3, il datore
di lavoro, inoltre:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi sanitari
adeguati, provvisti di docce;
b) dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi
siano riposti in luogo separato da quello destinato
agli abiti civili. Il lavaggio è effettuato
dall'impresa in lavanderie appositamente attrezzate,
con una macchina adibita esclusivamente a questa attività.
Il trasporto, sia all'interno sia all'esterno dello
stabilimento, è effettuato in imballaggi chiusi,
opportunamente etichettati. L'attività di lavaggio
è comunque compresa fra quelle indicate all'art.10.
Art.15 CONTROLLO SANITARIO
1. Nelle attività lavorative che comportano le
condizioni di esposizione indicate all'art.11, comma
3, i lavoratori sono sottoposti a controllo sanitario
(clinico e biologico).
2. Il controllo clinico, da effettuarsi in conformità
ai criteri di cui all'allegato II, comprende:
a) una visita medica preventiva, per accertare l'assenza
di controindicazioni al lavoro specifico ai fini della
valutazione dell'idoneità dei lavoratori;
b) visite mediche periodiche, per controllare il loro
stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità.
Le visite mediche periodiche hanno frequenza annuale,
salvo i casi particolari indicati all'art.16. Le visite
mediche includono indagini diagnostiche mirate, stabilite
dal medico competente. Esse tengono conto, oltre che
dell'entità dell'esposizione, anche della sensibilità
individuale del lavoratore al piombo.
3. Il controllo biologico comprende la misurazione della
piombemia, effettuata con il metodo di analisi riportato
nell'allegato III.
4. Il controllo biologico può inoltre comprendere,
se il medico competente lo ritiene necessario, la misurazione,
effettuata con i metodi di analisi riportati nell'allegato
III, di uno o più indicatori di effetto, in
particolare: a) escrezione urinaria dell'acido delta-amminolevulinico
(A.L.A.U.); b) protoporfirine di zinco (Z.P.P.).
5. La misurazione dell'A.L.A.U. e delle Z.P.P. è
obbligatoria nei casi particolari indicati all'art.16.
6. I metodi di analisi di cui ai commi 3 e 4 sono aggiornati
periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e della sanità, in
base alle direttive CEE e in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progetto scientifico
e tecnologico.
7. Salvo i casi particolari indicati all'art.16, il
controllo biologico avviene con le frequenze sottoindicate:
a) annualmente, per valori di piombemia inferiori o
uguali a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri
di sangue;
b) ogni sei mesi, per valori di piombemia superiori
a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue
ed inferiori o uguali a 50 microgrammi di piombo per
100 millilitri di sangue;
c) ogni tre mesi, per valori di piombemia superiori
a 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue
ed inferiori o uguali a 60 microgrammi di piombo per
100 millilitri di sangue.
Articoli 16 e segg.
|