CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE 3 MAGGIO 1991 N.4
REVISIONE GENERALE DELLA QUALIFICAZIONE, DELLA CLASSIFICAZIONE
E DEL CLASSAMENTO DEL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO
Con decreto ministeriale 18-3-1991 n.3/1003, l'Amministrazione
del Catasto, in attuazione della norma contenuta nella
legge 30-12-1989, n.427, è stata autorizzata
a procedere alla revisione generale della qualificazione,
della classificazione e del classamento del nuovo catasto
edilizio urbano.
Detta revisione, resa necessaria dalle rilevanti e diffuse
diversità venutesi a creare tra il classamento
in atti e la realtà immobiliare, per effetto
delle variazioni verificatesi nel tessuto socio-economico
dei centri urbani, per il disposto dell'art.2 della
precitata legge n.427/89, deve essere ultimata entro
il 1993 e i relativi effetti dovranno avere efficacia
entro due anni dalla predetta data e comunque non oltre
il 1995.
Le operazioni di revisione in argomento, devono essere
effettuate secondo la normativa vigente, richiamata
dall'art.9 del decreto del Presidente della Repubblica
29-9-1973, n.604, contenuta nel regio decreto 13-4-1939,
n.652, convertito con modificazioni, dalla legge 11-8-1939,
n.1249 e nel decreto del Presidente della Repubblica
1-12-1949, n.1142, con le modificazioni indicate ai
punto 3, 4 e 5 dell'art.2 della menzionata legge n.427/1989.
Si intende in proposito, compatibilmente con le modifiche
normative e metodologiche introdotte sia con la legge
n.427/89, che con la circolare n.2/90, all'Istruzione
IV del nuovo catasto edilizio urbano, limitatamente
comunque alle parti terza e quarta.
La predetta revisione, pertanto, si articolerà
nelle seguenti fasi operative:
1) verifica della rispondenza della qualificazione presente
negli atti, con eventuale integrazione dei vigenti
quadri di categoria (con relative classi), o soppressione
di alcune di esse, conformemente a quanto previsto
dal paragrafo 7 dell'Istruzione IV (che deve intendersi
così modificato in dipendenza della legge 427/89:
<<I tecnici incaricati delle operazioni di qualificazione
dovranno attenersi rigorosamente alle norme risultanti
dal quadro generale delle categorie.
Nei soli casi eccezionali in cui si riscontrano unità
immobiliari aventi destinazione ordinaria e permanente
non contemplata nel quadro stesso, ovvero aventi caratteristiche
intrinseche del tutto singolari rispetto a quelle che
ordinariamente individuano le unità immobiliari
di uguale destinazione, potranno istituirsi altre categorie
oltre quelle descritte nel quadro generale, potranno
altresì eliminarsi categorie che non siano più
rappresentate nella zona territoriale omogenea con
sufficiente numerosità di casi in relazione
alla categoria stessa.
Tali aggiunte o soppressioni devono essere approvate
dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi
Tecnici Erariali, la quale potrà dare al riguardo
disposizione di carattere generale>>). Nel caso
di istituzione di nuove categorie e relative classi,
individuazione delle unità tipo conformemente
a quanto previsto dal paragrafo 15 dell'Istruzione
IV (che deve intendersi così modificato:
<<Per ogni categoria o classe si procederà
alla scelta di unità tipo da servire come termine
di confronto per il successivo classamento, e che perciò
rivestano le caratteristiche delle unità immobiliari
alle quali compete una determinata classe.
Saranno scelte, tra le altre, come unità tipo
per la prima ed ultima classe, quelle per le quali
si sono riscontrati i valori di minimo e massimo.
Nel determinare il numero delle unità da scegliersi
come tipo per ogni classe, si terrà presente
che devono scegliersi tipi per ciascun gruppo di unità
immobiliari della classe avente distinte caratteristiche
fisiche ed economiche e si seguirà il criterio
di assumere, per ciascuno dei detti gruppi, un numero
di unità tipo crescente con il crescere del
numero dei comuni (o loro porzioni) compresi nella
Zona Territoriale Omogenea, con la estensione del territorio
e con la distribuzione più sparsa delle unità
del gruppo nel territorio stesso e nella Zona Territoriale
Omogenea>>);
2) determinazione dei nuovi quadri di classificazione;
3) determinazione delle tariffe nell'ambito dei nuovi
quadri di classificazione;
4) esame ed approvazione dei nuovi quadri di qualificazione
e classificazione e delle relative tariffe da parte
delle Commissioni censuarie distrettuali e provinciali;
5) esecuzione della revisione del classamento delle
unità immobiliari urbane, anche con l'ausilio
di procedimenti informatici;
6) pubblicazione del nuovo classamento secondo i criteri
di cui all'Istruzione per la conservazione del Catasto
edilizio urbano mediante pubblicazione degli atti presso
i comuni;
7) aggiornamento della base informativa, in modo da
consentire l'entrata in vigore del nuovo classamento
non oltre il 1995.
Nel procedere all'attuazione delle fasi operative suindicate,
occorrerà rammentare che il nuovo classamento
delle singole unità immobiliari urbane dovrà
essere riferito alla Zona Territoriale Omogenea (che
deve intendersi così modificato in dipendenza
della legge 427/89:
<<Le operazioni di qualificazione e classificazione
devono essere precedute dallo studio preliminare per
la formazione delle zone territoriali omogenee.
Ciascuna zona territoriale può comprendere una
porzione di comune, un solo comune o più comuni
o loro porzioni.
Nel formare la zona territoriale omogenea si deve far
riferimento alle caratteristiche socio-economiche dei
comuni, nonché ai caratteri ambientali e di
sviluppo edilizio degli stessi>>.) che ha assorbito
(ai sensi dell'art.2 della legge n.427 del 30-12-1989)
il concetto di preesistente Zona Censuaria; si dovrà
pertanto, come verrà in seguito dettagliatamente
esplicitato, sostituire ai quadri dei singoli comuni
compresi nella stessa Zona Territoriale Omogenea, un
unico quadro di categorie, classi e relative tariffe.
Prima di procedere alla dettagliata illustrazione sulle
modalità operative della revisione del classamento,
occorre osservare che in dipendenza del rinvio al 30
settembre 1991 del termine già previsto al 31
dicembre 1990 per il completamento delle operazioni
inerenti alla revisione generale degli estimi, la fase
operativa di cui al precedente punto 3, dovrà,
ovviamente, essere iniziata successivamente alla conclusione
dell'iter censuario in corso, di competenza della Commissione
Censuaria Centrale, per i motivi che verranno specificati
alla successiva fase 3.
Quanto sopra trova giustificazione nel contesto determinato
dalla legge 427/89 ai sensi della quale la revisione
degli estimi ha preceduto quella della qualificazione,
classificazione e quindi del classamento. Pertanto
le tariffe dei quadri di classificazione revisionati
devono essere appunto strettamente correlate con quelle
in corso di perequazione inerenti la revisione degli
estimi in parola.
Va osservato infatti che in una organica procedura quale
quella proposta a suo tempo dalla scrivente, illustrata
in premessa nella circolare n.2/90, le fasi di revisione
della classificazione e di revisione delle tariffe
sarebbero dovute avvenire contestualmente, realizzando
così un iter procedurale logicamente sequenziale.
Tanto premesso si procede ad illustrare ciascuna delle
predette fasi in cui dovranno articolarsi le operazioni
di revisione del classamento.
1) VERIFICA DELLA RISPONDENZA DELLA QUALIFICAZIONE IN
ATTI E DEFINIZIONE DEI NUOVI QUADRI DI CATEGORIA
In occasione delle operazioni preliminari al classamento
automatico gli Uffici hanno proceduto alla delimitazione
delle Zone Territoriali Omogenee e tale delimitazione
è stata ultimamente rivista e definita in sede
di revisione generale degli estimi urbani.
Pertanto con la Zona Territoriale Omogenea si è
inquadrata la realtà immobiliare del territorio
in un insieme che presenta caratteri unificanti sia
sotto il profilo socio-economico che oggettivo.
In via preliminare si dovrà però riscontrare
l'opportunità di eliminare o inserire nuove
categorie nei preesistenti prospetti di qualificazione
dei singoli comuni appartenenti a ciascuna Zona territoriale
omogenea.
In caso di inserimento di categorie, peraltro già
presenti nel quadro nazionale, dovrà essere
impostato uno specifico quadro provvisorio, tenendo
presente che in tal caso il comune ove si rende necessario
inserire tale categoria, diviene sussidiario al comune
tipo della Zona per quella categoria stessa (altrimenti
la categoria sarebbe già stata presente nel
comune tipo o altro comune sussidiario).
Occorre poi considerare che l'attuale realtà
edilizia presenta spesso tipologie costruttive rispondenti
ad un diverso modo di utilizzazione degli spazi e delle
unità immobiliari non più confrontabili
con le tradizionali "unità tipo" proprie,
della vigente suddivisione in categorie. E' il caso
dei residences, dei mini appartamenti, delle multiproprietà,
dei villaggi turistici, delle attrezzature sportive
specifiche, dei posti macchina scoperti, dei posti
barca nell'ambito dei porti turistici, delle grandi
strutture di distribuzione di beni: per dette unità
si è finora dovuto ricorrere ad un improprio
utilizzo di categorie. Per ovviare a tale carenza è
necessario procedere alla individuazione di nuove categorie,
con le quali integrare l'attuale quadro nazionale di
qualificazione, nell'ambito della normativa contenuta
nel paragrafo 7 dell'Istruzione IV.
In merito si dovranno circoscrivere i casi in specie,
riscontrandone il numero e la distribuzione territoriale
provvedendo, ove ritenuti significativi, allo studio
delle relative unità tipo, proponendo quindi
categoria, classi e corrispondenti tariffe di reddito
sulla base dei valori di mercato, riferiti al periodo
economico 1988-1989, per ovvi motivi di omogeneità
con le tariffe derivanti dalla revisione generale degli
estimi in corso, nonché di quei saggi ritenuti
rispondenti alle valutazioni economiche espresse dal
mercato stesso.
Tali proposte di istituzione di nuove categorie dovranno
essere poi sottoposte all'approvazione della scrivente
Direzione Generale, che in merito sta conducendo specifiche
ricerche e studi.
Contestualmente dovranno segnalarsi quelle categorie,
in particolare nell'ambito del gruppo A, che allo stato
attuale abbiano perso significato nell'individuare
una specifica tipologia urbanistica, con riferimento
anche alle entità di unità immobiliari
rappresentate: in particolare dovranno segnalarsi quelle
categorie che (ad eccezione delle A/1, A/8, A/9 e A/10)
comprendono un minimo di unità inferiore al
5% del totale della Zona Territoriale Omogenea.
In caso di eliminazione di categorie si renderà
necessario poi inquadrare le unità immobiliari
urbane, già inserite in dette categorie, nel
quadro provvisorio di altra categoria, avendo sempre
riguardo ai valori di mercato per l'attribuzione della
classe.
Sia nel caso di integrazione che di soppressione, sarà
cura degli uffici trasmettere alla scrivente, entro
il 31 ottobre 1991, una sintetica relazione. Quanto
sopra al fine di fornire elementi relativi ai gruppi
di categorie da sottoporre a revisione nazionale della
qualificazione.
2) DETERMINAZIONE DEI NUOVI QUADRI DI CLASSIFICAZIONE
Come noto la classificazione consiste nel suddividere
ogni Categoria in tante cl |