| LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 |
| NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. |
(G.U. 18-8-1990, n. 192)
continua
Art. 17.
Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento
sia previsto che per l'adozione di un provvedimento
debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni
tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed
enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie
di competenza dell'amministrazione procedente nei termini
prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza,
entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta,
il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette
valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione
pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione
e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti
universitari.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica in
caso di valutazioni che debbano essere prodotte da
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale
e della salute dei cittadini.
Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie all'amrninistrazione procedente,
si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16.
Art. 18.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni interessate adottano
le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione
delle disposizioni in materia di autocertificazione
e di presentazione di atti e documenti da parte di
cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge
4-1-1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.
Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione
alla Commissione di cui all'art. 27.
Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità
sono attestati in documenti già in possesso
della stessa amministrazione procedente o di altra
pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento
provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi
o di copia di essi.
Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile
del procedimento i fatti, gli stati e le qualità
che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica
amministrazione è tenuta a certificare.
Art. 19.
In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività
privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza,
abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di
consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni
edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi
delle leggi 1-6-1939, n. 1089, 29-6-1939, n. 1497,
e del decreto legge 27-6-1985, n. 312, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8-8-1985, n. 431, il
cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento
dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento
di prove a ciò destinate che comportino valutazioni
tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite
o contingente complessivo per il rilascio degli atti
stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da
una denuncia di inizio di attività da parte
dell'interessato alla pubblica amministrazione competente,
attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti
di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione
dell'esperimento di prove a ci~ destinate, ove previste.
In
tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro
e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento
motivato da notificare all'interessato entro il medesimo
termine, il divieto di prosecuzione dell'attività
e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò
sia possibile, I'interessato proweda a conformare alla
normativa vigente detta attività ed i suoi effetti
entro il termine prefissatogli dall'amministrazione
stessa>>
Art. 20.
Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'art.
17 della legge 23-8-1988, n. 400, da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda
di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione,
nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque
denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività
privata, si considera accolta qualora non venga comunicato
all'interessato il prowedimento di diniego entro il
termine fissato per categorie di atti, in relazione
alla complessità del rispettivo procedimento,
dal medesimo predetto regolamento. In tale caso, sussistendone
le ragioni di pubblico interesse, I'amministrazione
competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente
formato, salvo che, ove ciò sia possibile, I'interessato
proweda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli
dalI'amministrazione stessa.
Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma
1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio
di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede
comunque alI'adozione dell'atto.
Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che
stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle
previste dal presente articolo.
Art. 21.
Con la denuncia o con la domanda di cui agli artt. 19
e 20 1'interessato deve dichiarare la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In
caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni
non è ammessa la conformazione dell'attività
e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista
dagli articoli medesimi ed il dichiarante è
punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice
penale, salvo che il fatto costituisca più grave
reato.
Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento
dell'attività in carenza dell'atto di assenso
dell'amministrazione o in difformità di esso
si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano
inizio all'attività ai sensi degli artt. 19
e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque,
in contrasto con la normativa vigente.
Capo V
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 22.
Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività
amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale
è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti
il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
secondo le modalità stabilite dalla presente
legge.
È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di
qualunque altra specie del contenuto di atti, anche
interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o,
comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni interessate adottano
le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione
della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione
alla Commissione di cui all'art. 27.
Art. 23.
Il diritto di accesso di cui all'art. 22 si esercita
nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi
compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed
i concessionari di pubblici servizi.
Art. 24.
Il diritto di aeeesso è eseluso per i doeumenti
eoperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della
legge 24-10-1977, n. 801, nonehé nei easi di
segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti
dall'ordinamento.
Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi
del eomma 2 dell'art. 17 della legge 23-8-1988, n.
400 (2), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più deereti intesi
a diseiplinare le modalità di esereizio del
diritto di aeeesso e gli altri easi di eselusione del
diritto di aeeesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni
internazionali;
b) la politiea monetaria e valutaria;
e) l'ordine pubblieo e la prevenzione e repressione
della criminalità;
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese,
garantendo peraltro agli interessati la visione degli
atti relativi ai proeedimenti amministrativi, la eui
eonoseenza sia neeessaria per eurare o per difendere
i loro interessi giuridiei.
Con i deereti di eui al eomma 2 sono altresi stabilite
norme partieolari per assieurare che l'aecesso ai dati
raecolti mediante strumenti informatici avvenga nel
rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare,
con uno 0 più regolamenti da emanarsi entro
i sei mesi sueeessivi, le eategorie di doeumenti da
esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità
sottratti all'aeeesso per le esigenze di cui al comma
2.
Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della
legge 1-4-1981, n. 121, come modificato dall'art. 26
della legge 10-10-1986, n. 668, e dalle relative norme
di attuazione, nonché ogni altra disposizione
attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti
amministrativi.
I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà
di differire l'accesso ai documenti richiesti sino
a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente
ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
Non è comunque ammesso l'aecesso agli atti preparatori
nel corso della formazione dei provvedimenti di cui
all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge.
Art. 25.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed
estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei
modi e con i limiti indicati dalla presente legge.
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio
di copia è subordinato soltanto al rimborso
del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti
in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca
e di visura.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha
formato il documento o che lo detiene stabilmente.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso
sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art.
24 e debbono essere motivati.
Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende rifiutata.
Contro le determinazioni amministrative concernenti
il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma
4 è dato rieorso, nel termine di trenta giorni,
al tribunale amministrativo regionale, il quale deeide
in eamera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza
del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione
del tribunale è appellabile, entro trenta giorni
dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato,
il quale decide con le medesime modalità e negli
stessi termini.
In caso di totale o parziale aeeoglimento del rieorso
il giudiee amministrativo, sussistendone i presupposti,
ordina l'esibizione dei doeumenti riehiesti.
Art. 26.
Fermo restando quanto previsto per le pubblieazioni
nella Gazzetta Ufficiale della Repubbliea italiana
dalla legge 11-12-1984, n. 839, e dalle relative norme
di attuazione, sono pubblieati, seeondo le modalità
previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi,
le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone
in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli
obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione
ovvero nel quale si determina l'interpretazione di
norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione
di esse.
Sono altresi pubblicate, nelle forme predette, le relazioni
annuali della Commissione di cui all'art. 27 e, in
generale, è data la massima pubblicità
a tutte le disposizioni attuative della presente legge
e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere
effettivo il diritto di accesso.
Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia
integrale, la libertà di accesso ai documenti
indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.
Art. 27.
È istituita presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi.
omissis
Si omettono i commi 2 . 4 relativi alla composizione
della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi,
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Commissione vigila affinchè venga attuato
il principio di piena conoscibilità dell'attività
della pubblica amministrazione con il rispetto dei
limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione
annuale sulla trasparenza dell'attività della
pubblica amministrazione, che comunica alle Camere
e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone
al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari
che siano utili a realizzare la più ampia garanzia
del diritto di accesso di cui all'art. 22.
Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla
Commissione, nel termine assegnato dalla medesima,
le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad
eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui
al comma 1 delI'art. 18, le misure ivi previste sono
adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.
omissis
Si omette l'art. 28 perchè sostitutivo dell'art.
15 (riguardante il segreto d'ufficio) del D.P.R. 10-1-1957,
n. 3, relativo allo statuto degli impiegati civili
dello Stato.
CAPO VI
Disposizioni finali
Art. 29.
Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate
dalla presente legge nel rispetto dei principi desumibili
dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono
principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali
disposizioni operano direttamente nei riguardi delle
regioni fino a quando esse non avranno legiferato in
materia.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
contenute nella legge medesima.
Art. 30.
I tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono
atti di notorietà o attestazioni asseverate
da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni
è ridotto a due.
È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni
e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità
e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà
in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà prevista dall'art. 4 della legge
4-1-1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità
personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato.
Art. 31.
Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi
di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata
in vigore dei decreti di cui all'art. 24.
La presente legge entra in vigore il 2 settembre 1990.
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