| LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 |
| NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. |
(G.U. 18-8-1990, n. 192)
CAPO I
Principi
Art. 1.
L'attività amministrativa persegue i fini determinati
dalla legge ed è retta da criteri di economicità,
di efficacia e di pubblicità secondo le modalità
previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni
che disciplinano singoli procedimenti.
La pubblica amministrazione non può aggravare
il procedimento se non per straordinarie e motivate
esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Art. 2.
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una
istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la
pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
tipo di procedimento, in quanto non sia già
direttamente disposto per legge o per regolamento,
il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine
decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal
ricevimento della domanda se il procedimento è
ad iniziativa di parte.
Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
ai sensi del comma 2, il termine è di trenta
giorni.
Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.
Art. 3.
Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei
pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato,
salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione
deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
che hanno determinato la decisione dell'amministrazione,
in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
La motivazione non è richiesta per gli atti normativi
e per quelli a contenuto generale.
Se le ragioni della decisione risultano da altro atto
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa,
insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere
indicato e reso disponibile, a norma della presente
legge, anche l'atto cui essa si richiama.
In ogni atto notificato al destinatario devono essere
indicati il termine e l'autorità cui è
possibile ricorrere.
CAPO II
Responsabile del procedimento
Art. 4.
Ove non sia già direttamente stabilito per legge
o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono
tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unità
organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni
altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione
del provvedimento finale.
Le disposizioni adottte ai sensi del comma 1 sono rese
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 5.
Il dirigente di ciascuna unità organizzativa
provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente
addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria
e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento
nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento
finale.
Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui
al comma 1, è considerato responsabile del singolo
procedimento il funzionario preposto alla unità
organizzativa determinata a norma del primo comma dell'art.
4.
L'unità organizzativa competente e il nominativo
del responsabile del procedimento sono comunicati ai
soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque
vi abbia interesse.
Art. 6.
I1 responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità,
i requisiti di legittimazione ed i presupposti che
siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento
degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura
per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
In particolare, può chiedere il rilascio di
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
incomplete o erronee e può esperire accertamenti
tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice
le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
d) cura le comunicazioni, le notificazioni e le pubblicazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento
finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente
per l'adozione.
Capo III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 7.
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti
da particolari esigenze di celerità del procedimento,
I'avvio del procedimento stesso è comunicato,
ai sogetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale è destinato a produrre effetti diretti
ed a quelli che per legge debbono intervenirvi con
le modalità previste dall'art. 8. Ove parimenti
non sussistano le ragioni di impedimento predette,
qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio
a soggetti individuati o facilmente individuabili,
diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione
è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità,
notizia dell'inizio del procedimento.
Nelle ipotesi di cui al primo comma resta salva la facoltà
dell'amministrazione di adottare, anche prima della
effettuazione delle comunicazioni di cui allo stesso
primo comma, provvedimenti cautelari.
Art. 8.
L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio
del procedimento mediante comunicazione personale.
Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli
atti.
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione
personale non sia possibile o risulti particolarmente
gravosa, I'amministrazione provvede a rendere noti
gli elementi di cui al secondo comma mediante forme
di pubblicità idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
puè esser fatta valere solo dal soggetto nel
cui interesse la comunicazione è prevista.
Art. 9.
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici
o privati, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in comitati o associazioni, cui possa derivare
un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà
di intervenire nel procedimento.
Art. 10.
I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai
sensi dell'art 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento,
salvo quanto previsto dall'art. 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione
ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto
del procedimento.
Art. 11.
In accoglimento di osservazioni e proposte presentate
a norma dell'art. 10, l'amministrazione procedente
può concludere, senza pregiudizio dei diritti
dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico
interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare
il contenuto discrezionale del provvedimento finale
ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione
di questo.
<<[l-bis] Al fine di favorire la conclusione degli
accordi di cui al primo comma, il responsabile del
procedimento può predisporre un calendario di
incontri cui invita, contestualmente o separatamente
il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati>>.
Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere
stipulati, a pena di nullità, per atto scritto,
salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si
applicano, ove non diversamente previsto, i principi
del codice civile in materia di obbligazioni e contratti
in quanto compatibili.
Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti
agli stessi controlli previsti per questi ultimi.
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione
recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo
di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in
relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in
danno del privato.
Le controversie in materia di formazione, conclusione
ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo
sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
Art. 12.
La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione
da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e
delle modalità cui le amministrazioni stesse
devono attenersi.
L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità
di cui al primo comma deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi agli interventi di cui al medesimo primo comma.
Art. 13.
Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano
nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione
diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi
generali, di pianificazione e di programmazione, per
i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano
la formazione.
Dette disposizioni non si applicano altresi ai procedimenti
tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari
norme che li regolano.
Capo IV
SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 14.
Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale
di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, l'amministrazione procedente indice
di regola una conferenza di servizi.
La conferenza stessa può essere indetta anche
quando l'amministrazione procedente debba acquisire
intese, concerti, assensi o nullaosta comunque denominati
di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le
determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono
a tutti gli effetti i concerti, le intese, gli assensi
e i nullaosta richiesti.
Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità
per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative
determinazioni possono essere assunte dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno lo
stesso effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità
in sede di conferenza di servizi
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano
anche quando l'attività del privato sia subordinata
ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza
di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso,
la conferenza è convocata, anche su richiesta
dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla
tutela dell'interesse pubblico prevalente.
Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato
alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti
privi della competenza ad esprimere definitivamente
la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione
procedente il proprio motivato dissenso entro venti
giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di
ricevimento della comunicazione delle determinazioni
adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente
diverso da quelle originariamente previste.
Le disposizioni di cui al terzo comma non si applicano
alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
Art. 15.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14,
le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune.
Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e
5.
Art. 16.
Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo
consultivo, questo deve emettere il proprio parere
entro il termine prefissato da disposizioni di legge
o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
in caso di pareri che debbano essere rilasciati da
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale
e della salute dei cittadini.
Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie owero l'impossibilità, dovuta alla
natura dell'affare, di rispettare il termine generale
di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere,
per una sola volta, dal momento della ricezione, da
parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti
richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni,
il dispositivo è comunicato telegraficamente
o con mezzi telematici.
Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure
di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro
richiesti.
continua