CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE, 7 FEBBRAIO 1990, N.6
REVISIONE GENERALE DEGLI ESTIMI DEI TERRENI
Si riporta solo uno stralcio di interesse generale.
L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici
erariali - essendo trascorsi dieci anni dalla precedente
revisione generale degli estimi - con D.M. 20/1/1990,
n.3/355 è stata autorizzata a procedere ad una
nuova revisione delle tariffe di reddito dominicale
e di reddito agrario dei terreni ed alla determinazione
di deduzioni fuori tariffa, secondo i criteri stabiliti
dal D.P.R. 29/9/1973, n.604 e contemplati dal testo
unico delle leggi del nuovo catasto terreni, approvato
con R.D. 8/10/1931, n.1572, dal regolamento del testo
unico approvato con R.D. 12/10/1933, n.1539 e dal R.D.L.
4/4/1939 n.589, convertito con modificazioni nella
legge 29/6/1939, n.976.
La fissazione dell'epoca di riferimento per la acquisizione
delle informazioni statistiche necessarie per la determinazione
dei valori delle qualità medie ordinarie dei
prodotti e dei mezzi di produzione, da porre a base
delle stime richieste dalla procedura, è stata
stabilita nel periodo 1988/1989.
Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti e dei mezzi
di produzione soggetti ad andamenti di mercato particolarmente
oscillanti, è tuttavia consentito di far ricorso
eccezionalmente ad un periodo di maggior durata ovvero
ad uno solo degli anni del biennio, quando vi siano
fondati motivi per ritenere che il riferimento alla
media del biennio dia luogo a previsioni non congrue.
In ogni caso il costo del lavoro manuale, compreso quello
prestato dallo stesso conduttore, deve essere computato
sulla base della media delle tariffe salariali vigenti
nel medesimo periodo.
E' appena il caso di rammentare che ai sensi dell'art.
25, terzo comma, del D.P.R. 917/1986, prima di procedere
alle operazioni di revisione in argomento, gli Uffici
Tecnici Erariali devono sentire i comuni interessati.
Si darà quindi tempestivamente avvio alle operazioni
inerenti alla revisione di che trattasi, per la determinazione
delle nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito
agrario, e delle relative deduzioni.
Particolare attenzione dovrà essere posta in
essere dagli operatori tecnici in occasione della determinazione
delle tariffe in argomento per i comuni confinanti
appartenenti a province diverse, prendendo nella circostanza
opportuni contatti con gli Uffici Tecnici Erariali
limitrofi al fine della armonizzazione delle tariffe
stesse.
Tali tariffe saranno approvate con le procedure previste
dagli artt. 30, 31 e 32 del D.P.R. 26/10/1972, n.650.
Per questioni di carattere generale saranno date eventuali
disposizioni mediante successive circolari.
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