CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE, 7 FEBBRAIO 1990, N.6

REVISIONE GENERALE DEGLI ESTIMI DEI TERRENI

Si riporta solo uno stralcio di interesse generale.

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali - essendo trascorsi dieci anni dalla precedente revisione generale degli estimi - con D.M. 20/1/1990, n.3/355 è stata autorizzata a procedere ad una nuova revisione delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario dei terreni ed alla determinazione di deduzioni fuori tariffa, secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 29/9/1973, n.604 e contemplati dal testo unico delle leggi del nuovo catasto terreni, approvato con R.D. 8/10/1931, n.1572, dal regolamento del testo unico approvato con R.D. 12/10/1933, n.1539 e dal R.D.L. 4/4/1939 n.589, convertito con modificazioni nella legge 29/6/1939, n.976.
La fissazione dell'epoca di riferimento per la acquisizione delle informazioni statistiche necessarie per la determinazione dei valori delle qualità medie ordinarie dei prodotti e dei mezzi di produzione, da porre a base delle stime richieste dalla procedura, è stata stabilita nel periodo 1988/1989.
Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione soggetti ad andamenti di mercato particolarmente oscillanti, è tuttavia consentito di far ricorso eccezionalmente ad un periodo di maggior durata ovvero ad uno solo degli anni del biennio, quando vi siano fondati motivi per ritenere che il riferimento alla media del biennio dia luogo a previsioni non congrue.
In ogni caso il costo del lavoro manuale, compreso quello prestato dallo stesso conduttore, deve essere computato sulla base della media delle tariffe salariali vigenti nel medesimo periodo.
E' appena il caso di rammentare che ai sensi dell'art. 25, terzo comma, del D.P.R. 917/1986, prima di procedere alle operazioni di revisione in argomento, gli Uffici Tecnici Erariali devono sentire i comuni interessati.
Si darà quindi tempestivamente avvio alle operazioni inerenti alla revisione di che trattasi, per la determinazione delle nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario, e delle relative deduzioni.
Particolare attenzione dovrà essere posta in essere dagli operatori tecnici in occasione della determinazione delle tariffe in argomento per i comuni confinanti appartenenti a province diverse, prendendo nella circostanza opportuni contatti con gli Uffici Tecnici Erariali limitrofi al fine della armonizzazione delle tariffe stesse.
Tali tariffe saranno approvate con le procedure previste dagli artt. 30, 31 e 32 del D.P.R. 26/10/1972, n.650.
Per questioni di carattere generale saranno date eventuali disposizioni mediante successive circolari.