LETTERA CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 22 DICEMBRE 1987, N.24648/4122

ART.4 D.M. 16-5-1987, N.246 << NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE >>. CHIARIMENTI.

Su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si chiarisce che le disposizioni contenute nella tabella C dell'art.4 del D.M. 16-5-1987, n.246 sono riferite agli impianti di produzione di calore aventi potenzialità superiore a 30.000 Kcal/h.
Restano ovviamente valide le disposizioni contenute nella legge 6-12-1971, n.1083.