| LEGGE 8 AGOSTO 1985, N. 431 (Legge GALASSO) | ||
| DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DELLE ZONE DI PARTICOLARE
INTERESSE AMBIENTALE. (G.U. 22-8-1985, n. 197) conversione del DECRETO LEGGE 27 GIUGNO 1985, N. 312 L'art. 1 viene omesso perché modificativo dell'art. 82 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616 Art. 1-bis.
Con riferimento ai beni e alle aree elencati dal quinto
comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24-7-1977, n. 616, come integrato dal precedente
art. 1, le regioni sottopongono a specifica normativa
d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio
mediante la redazione di piani paesistici o di piani
urbanistico-territoriali con specifica considerazione
dei valori paesistici ed ambientati, da approvarsi
entro il 31 dicembre 1986. Art. 1-ter.
Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
possono individuare con indicazioni planimetriche e
catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto
comma dell'art. 82 dei decreto del Presidente della
Repubblica 24-7-1977, n. 616, come integrato dal precedente
art. 1, nonché nelle altre comprese negli elenchi
redatti ai sensi della legge 29-6-1939, n. 1497, e
del regio decreto 3-61940, n. 1357, le aree in cui
è vietata, fino all'adozione da parte delle
regioni dei piani di cui il precedente art. 1-bis,
ogni modificazione dell'assetto dei territorio nonché
qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi
di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento
statico e di restauro conservativo che non alterino
lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
La notificazione dei provvedimenti predetti avviene
secondo le procedure previste dalla legge 29-6-1939,
n. 1497), e dal relativo regolamento di esecuzione
approvato con regio decreto 3-6-1940, n. 1357. Art. 1-quater.
In relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi
d'acqua ai sensi dei quinto comma, lettera c), dell'art.
82 del decreto dei Presidente della Repubblica 24-7-1977,
n. 616, come integrato dal precedente art. 1, le regioni,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione dei presente decreto, determinano
quali dei corsi d'acqua classificati pubblici, ai sensi
del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
ed impianti elettrici, approvato con regio decreto
11-12-1933, n. 1775, possono, per la loro irrilevanza
ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in
parte, dal predetto vincolo, e ne redigono e rendono
pubblico, entro i successivi trenta giorni, apposito
elenco. Art. 1-quinques. Le aree e i beni individuati ai sensi dell'art. 2 dei decreto ministeriale 21-9-1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'art. 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia. con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo elle non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. Art. 1-sexies.
Ferme restando le sanzioni di cui alla legge 29-6-1939,
n. 1497, per la violazione delle disposizioni di cui
al presente decreto, si applicano altresì quelle
previste dall'art. 20 della legge 28-2-1985, n. 47. Art. 2. Le disposizioni di cui all'art. 1 dei decreto legge 27-6-1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, come convertito in legge dalla presente legge, costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
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