DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 14 GENNAIO 1985
(G.U. 19-1-1985, n 16)
ATTRIBUZIONE AD ALCUNI MATERIALI DELLA CLASSE DI REAZIONE
AL FUOCO 0 (ZERO) PREVISTA DALL'ALLEGATO A1.1 AL DECRETO
MINISTERIALE 26 GIUGNO 1984: <<CLASSIFICAZIONE
DI REAZIONE AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DEI MATERIALI
AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI>>.
Art.1.
1. Ai materiali di seguito elencati è attribuita
la classe di reazione al fuoco 0 (zero) senza che siano
sottoposti alla prova di non combustibilità
ISO/DIS 1182.2 prevista dall'allegato A1.1 al D.M.
26-6-1984 citato in premessa:
- materiali da costruzione, compatti o espansi a base
di ossidi metallici, (ossido di calcio, magnesio, silicio,
alluminio ed altri) o di composti inorganici (carbonati,
solfati, silicati di calcio e altri) privi di legamenti
organici;
- materiali isolanti a base di fibre minerali (di roccia,
di vetro, ceramiche ed altre) privi di legamenti organici;
- materiali costituiti da metalli con o senza finitura
superficiale a base inorganica.
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