LETTERA CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 19 MAGGIO 1984, N.1015506/13500

ATTIVITA' DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO NEI LOCALI DEI CIRCOLI PRIVATI - ATTRIBUZIONE DEL CARATTERE PRIVATO O PUBBLICO DEL LOCALE.

Da più parti, negli ultimi tempi, è stata richiamata l'attenzione di questo Ministero sul crescente fenomeno di circoli o clubs privati svolgenti un'attività i cui caratteri sono tali da farla assimilare agli spettacoli ed ai trattenimenti pubblici, per i quali, com'è noto, è prescritto il rilascio di specifiche autorizzazioni di polizia.
Nella mancanza di un'espressa disciplina legislativa che definisca i connotati dei circoli privati, la questione della loro caratterizzazione, già affrontata da questo Ministero con la precedente circolare n.104660/13500 del 12-10-1976, si presenta di non facile soluzione. Da un canto vi è infatti la necessità di salvaguardare i diritti di riunione e di associazione riconosciuti a tutti i cittadini dalla Costituzione, mentre, per altro verso, si impone l'obbligo di far rispettare le norme poste a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e della incolumità pubblica nei casi non infrequenti in cui venga a rilievo che i trattenimenti o gli spettacoli svolgentisi in circoli asseriti come "privati" siano in effetti destinati al pubblico, ossia a chiunque abbia interesse ad assistervi.
Ai fini dell'attribuzione del carattere "privato" o "pubblico" del locale, sembra opportuno richiamare in limite il principio ricavato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.56 del 9-4-1970, secondo cui ad un determinato locale va in genere attribuito il carattere di locale "pubblico" quando si accerti, con un giudizio sintetico e induttivo, che in esso si svolga un'attività professionalmente organizzata a scopo di lucro, diretta allo scambio o alla produzione di beni o servizi. Deve trattarsi, in altri termini, di attività svolta da un imprenditore, inteso nei sensi di cui agli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile.
In correlazione al suesposto principio, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha enucleato parametri più analitici e riferimenti sintomatici più concreti, sulla scorta dei quali devono ritenersi assoggettabili alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici i locali che, ancorché asseriti come privati, presentino i seguenti elementi:
a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
b) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti, a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
c) complessità del locale dove si svolge l'attività, nel senso che appaia trattarsi di struttura avente caratteristiche tali da essere impiegata in attività di natura palesemente imprenditoriale;
d) rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo. A questo riguardo si ritiene possa farsi riferimento al criterio previsto dal D.M. 16-2-1982 che impone l'obbligo della certificazione antincendi per i locali di spettacolo e trattenimento in genere, con capienza superiore a 100 posti.
Ne consegue che ove ricorrano le circostanze succitate, i circoli privati che intendano svolgere rappresentazioni dovranno munirsi di licenza ed essere sottoposti alle prescrizioni generalmente previste per lo svolgimento in pubblico di dette attività.