LEGGE 18 LUGLIO 1980 N.406

(G.U. 6 agosto 1980, n.214)

NORME SULLE ATTIVITA' ALBERGHIERE ESISTENTI DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE INCENDI.

Art.1.
Si omette l'art.1 perché abrogato dall'art.6 della legge 7-12-1984, n.818.

Art.2.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, alla emanazione delle disposizioni intese a regolare l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi, da assolversi dai vari organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi delle leggi 27-12-1941, n.1570, 13-5-1961, n.469 e 26-7-1965, n.966, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 27-4-1955, n.547.
Successivamente all'entrata in vigore della legge di recepimento dell'emananda direttiva della Comunità europea di cui all'art.1, sarà provveduto agli occorrenti adeguamenti delle disposizioni previste dal precedente comma.