COMPENSI SPETTANTI AI PERITI, AI CONSULENTI TECNICI,
INTERPRETI E TRADUTTORI PER LE OPERAZIONI ESEGUITE
A RICHIESTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.
(G.U. n.192 del 15-7-1980)
Art. 1.
Classificazione dei compensi
I compensi dei periti, consulenti tecnici.. interpreti
e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione
dell'autorità giudiziaria in materia penale
e civile si distinguono in onorari e indennità.
Gli onorari sono fissi, variabili o commisurati al tempo.
Art. 2.
Onorari fissi e variabili
La misura degli onorari fissi e di quelli variabili
è stabilita con tabelle redatte con riferimento
alle tariffe professionali, eventualmente concernenti
materie analoghe, contemperate dalla natura pubblicistica
dell'incarico e approvate con decreto Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia
di concerto con il Ministro del tesoro.
Per la determinazione degli onorari variabili il giudice
deve tenere conto delle difficoltà dell'indagine
e della completezza e del pregio della prestazione
fornita.
Se l'autorità giudiziaria dichiara, con provvedimento
motivato. l'urgenza dell'adempimento fissando un termine
inferiore a quello ordinariamente ritenuto necessario,
gli onorari fissi e quelli variabili possono essere
aumentati fino al venti per cento.
Art. 3.
Applicazione analogica degli onorari fissi e variabili
Gli onorari fissi e quelli variabili si applicano anche
per le prestazioni analoghe a quelle previste espressamente
nelle tabelle.
Art. 4.
Onorari commisurati al tempo
Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per
le quali non sia applicabile l'articolo precedente
gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono
determinati in base alle vacazioni.
La vacazione è di due ore. L'onorario per la
prima vacazìone è di L. 24.732 e per
ciascuna delle successive è di L. 13.740.
L'onorario per la vacazione può essere raddoppiato
quando per il compimento delle operazioni è
fissato un termine non superiore a cinque giorni: può
essere aumentato fino alla metà quando è
fissato un termine non superiore a quindici porni.
L'onorario per la vacazione non si divide che per metà:
trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.
Il giudice non può liquidare più di quattro
vacazioni al giomo per ciascun incarico.
Questa limitazione non si applica agli incarichi che
vengono espletati alla presenza dell'autorità
giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli
atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 455 del regio decreto
23-5-1924. n. 827, il macistrato è tenuto, sotto
la sua personale responsabilità, a calcolare
il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso
riferimento al numero delle ore che siano state strettamente
necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente
dal termine assegnato per il deposito della relazione
o traduzione.
Art. 5.
Aumento degli onorari
Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità
e difficoltà gli onorari possono essere aumentati
fino al doppio.
Art. 6.
Incarichi collegiali
Quando l'incarico è stato commesso collegialmente
a più periti, consulenti tecnici, interpreti
o traduttori, il compenso globale è determinato
sulla base di quello spettante ad un solo perito o
consulente tecnico aumentato del quaranta per cento
per ciascuno degli altri componenti il collegio, salvo
che l'autorità giudiziaria abbia disposto che
ognuno degli incaricati dovesse svolgere personalmente
e per intero l'incarico affidatogli.
Art. 7.
Spese
I periti, i consulenti tecnici e i traduttori devono
presentare una nota specifica delle spese sostenute
per l'adempimento dell'incarico ed allegare la corrispondente
documentazione.
Il giudice accerta le spese sostenute ed esclude dal
rimborso quelle non necessarie.
Ove i periti e i consulenti tecnici siano stati autorizzati
dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori
d'opera per attività strumentale rispetto ai
quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è
determinata gradatamente, secondo i criteri stabiliti
nella presente legge alla stregua delle tariffe vigenti
o degli usi locali.
Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico
dell'ausiliare hanno propria autonomia rispetto all'incarico
affidato al perito o consulente tecnico, il giudice
conferisce allo stesso specifico incarico.
Art. 8.
Durata dell'incarico
Qualora l'attività demandata al perito, al consulente
tecnico, al traduttore o all'interprete non sia completata
entro il termine stabilito originariamente ovvero entro
quello prorogato per fatti sopravvenuti e allo stesso
non imputabili, la determinazione delle vacazioni è
fatta senza tener conto del periodo successivo alla
scadenza del termine e gli onorari sono ridotti di
un quarto.
Sono in ogni caso applicabili le sanzioni previste nel
codice di procedura penale e nel codice di procedura
civile.
Art. 9.
Indennità
Al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al
traduttore che per l'esecuzione dell'incarico debba
trasferirsi fuori della propria residenza si applica
la legge 26-7-1978, n. 417, equiparando il perito,
consulente tecnico, interprete e traduttore fornito
di titolo di studio universitario o equivalente al
dirigente superiore, e tutti gli altri al primo dirigente.
t fatta salva la maggiore indennità eventualmente
spettante al perito, consulente, traduttore ed interprete
che sia dipendente pubblico.
Le spese di viaggio, anche in mancanza della relativa
documentazione, sono liquidate in base alle tariffe
di prima classe dei mezzi di trasporto destinati in
modo regolare a pubblico servizio, esclusi quelli aerei.
Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari
di trasporto sono rimborsate solo se preventivamente
autorizzate dall'autorità giudiziaria e documentate.
Art. 10.
Adeguamento periodico degli onorari
Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro di grazia e giustizia, potrà
essere adeguata la misura degli onorari di cui agli
artt. 2 e 4 in relazione alla variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel triennio
precedente.
Art. 11
Liquidazione dei compensi ed opposizione
La liquidazione dei compensi al perito, al consulente
tecnico, all'interprete e al traduttore è fatta
con decreto motivato del giudice o del pubblico ministero
che lo ha nominato.
La liquidazione è comunicata al perito, al consulente
tecnico, all'interprete, al traduttore ed alle parti.
Nel procedimento penale la comunicazione avviene mediante
avviso di deposito del decreto in cancelleria; il decreto
di liquidazione emesso dal pretore è altresi
trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.
Nei procedimenti civili il decreto di liquidazione'
costituisce titolo provvìsoriamente esecutivo
nei confronti della parte a carico della quale è
posto il pagamento.
Avverso il decreto di liquidazione il perito, il consulente
tecnico, l'interprete, il traduttore, il pubblico ministero
e le parti private interessate possono proporre ricorso
entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione davanti
al tribunale o alla corte d'appello alla quale appartiene
il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il
pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede
il pretore che ha emesso il decreto.
Il procedimento è regolato dall'art. 29 della
legge 13-6-1942, n. 794. Il tribunale o la corte su
istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi,
può con ordinanza non impugnabile sospendere
l'esecuzione provvisoria del decreto.
Il tribunale o la corte può chiedere, al giudice
o al pubblico ministero che ha provveduto alla liquidazione
o all'ufficio giudiziario ove si trovino, gli atti,
i documenti e le informazioni necessari ai fini della
decisione, eccettuati quelli coperti dal segreto istruttorio.
Art. 12.
Determinazione provvisoria degli onorari
Fino a che non siano emanati i decreti previsti dall'art.
2 gli onorari per periti, consulenti tecnici, interpreti
e traduttori saranno determinati in base alle vacazioni
di cui all'art. 4.
Art. 13.
Abrogazioni
E abrogata la legge 1-12-1956, n. 1426; sono altresli
abrogati l'art. 23 del regio decreto 28-5-1931, n.
602, contenente disposizioni di attuazione del codice
di procedura penale, l'art. 24 dei regio decreto 18-12-1941,
n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie,
nonché tutte le altre disposizioni incompatibili
con la presente legge.
- omissis -
Si omette l'art. 14 che detta disposizioni, di scarso
interesse tecnico, inerenti H finanziamento del maggior
onere derivante dall'attuazione della presente legge.
TARIFFA GIUDIZIARIA
- Indennità di trasferta
Poiché l'art. 9 della legge 8-7-1980, n. 319
- inerente i compensi spettanti ai periti, consulenti
tecnici, ecc., per prestazioni eseguite su richiesta
dell'autorità giudiziaria - fa riferimento,
per il calcolo della indennità di trasferta
per incarichi fuori dalla sede di residenza, alla legge
26-7-1978, n. 417 si riportano in appresso gli articoli
di maggiore interesse di quest'ultimo.
Si precisa che le indennità in oggetto - aggiornate
ai sensi del decreto ministeriale 4-2-1983 (G.U. 24-3-1983,
n. 82) - sono valide con decorrenza dal I' gennaio
1983.
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