Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319
COMPENSI SPETTANTI AI PERITI, AI CONSULENTI TECNICI, INTERPRETI E TRADUTTORI PER LE OPERAZIONI ESEGUITE A RICHIESTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.
(G.U. n.192 del 15-7-1980)

Art. 1.

Classificazione dei compensi
I compensi dei periti, consulenti tecnici.. interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile si distinguono in onorari e indennità.
Gli onorari sono fissi, variabili o commisurati al tempo.

Art. 2.

Onorari fissi e variabili
La misura degli onorari fissi e di quelli variabili è stabilita con tabelle redatte con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico e approvate con decreto Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.
Per la determinazione degli onorari variabili il giudice deve tenere conto delle difficoltà dell'indagine e della completezza e del pregio della prestazione fornita.
Se l'autorità giudiziaria dichiara, con provvedimento motivato. l'urgenza dell'adempimento fissando un termine inferiore a quello ordinariamente ritenuto necessario, gli onorari fissi e quelli variabili possono essere aumentati fino al venti per cento.

Art. 3.

Applicazione analogica degli onorari fissi e variabili
Gli onorari fissi e quelli variabili si applicano anche per le prestazioni analoghe a quelle previste espressamente nelle tabelle.

Art. 4.

Onorari commisurati al tempo
Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.
La vacazione è di due ore. L'onorario per la prima vacazìone è di L. 24.732 e per ciascuna delle successive è di L. 13.740.
L'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni: può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici porni.
L'onorario per la vacazione non si divide che per metà: trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.
Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giomo per ciascun incarico.
Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 455 del regio decreto 23-5-1924. n. 827, il macistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

Art. 5.

Aumento degli onorari
Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati fino al doppio.

Art. 6.

Incarichi collegiali
Quando l'incarico è stato commesso collegialmente a più periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo perito o consulente tecnico aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio, salvo che l'autorità giudiziaria abbia disposto che ognuno degli incaricati dovesse svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

Art. 7.

Spese
I periti, i consulenti tecnici e i traduttori devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico ed allegare la corrispondente documentazione.
Il giudice accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.
Ove i periti e i consulenti tecnici siano stati autorizzati dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata gradatamente, secondo i criteri stabiliti nella presente legge alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali.
Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico dell'ausiliare hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato al perito o consulente tecnico, il giudice conferisce allo stesso specifico incarico.

Art. 8.

Durata dell'incarico
Qualora l'attività demandata al perito, al consulente tecnico, al traduttore o all'interprete non sia completata entro il termine stabilito originariamente ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e allo stesso non imputabili, la determinazione delle vacazioni è fatta senza tener conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli onorari sono ridotti di un quarto.
Sono in ogni caso applicabili le sanzioni previste nel codice di procedura penale e nel codice di procedura civile.

Art. 9.

Indennità
Al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore che per l'esecuzione dell'incarico debba trasferirsi fuori della propria residenza si applica la legge 26-7-1978, n. 417, equiparando il perito, consulente tecnico, interprete e traduttore fornito di titolo di studio universitario o equivalente al dirigente superiore, e tutti gli altri al primo dirigente. t fatta salva la maggiore indennità eventualmente spettante al perito, consulente, traduttore ed interprete che sia dipendente pubblico.
Le spese di viaggio, anche in mancanza della relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe dei mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, esclusi quelli aerei.
Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari di trasporto sono rimborsate solo se preventivamente autorizzate dall'autorità giudiziaria e documentate.

Art. 10.

Adeguamento periodico degli onorari
Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli artt. 2 e 4 in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel triennio precedente.

Art. 11

Liquidazione dei compensi ed opposizione
La liquidazione dei compensi al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore è fatta con decreto motivato del giudice o del pubblico ministero che lo ha nominato.
La liquidazione è comunicata al perito, al consulente tecnico, all'interprete, al traduttore ed alle parti.
Nel procedimento penale la comunicazione avviene mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria; il decreto di liquidazione emesso dal pretore è altresi trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.
Nei procedimenti civili il decreto di liquidazione' costituisce titolo provvìsoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento.
Avverso il decreto di liquidazione il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore, il pubblico ministero e le parti private interessate possono proporre ricorso entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto.
Il procedimento è regolato dall'art. 29 della legge 13-6-1942, n. 794. Il tribunale o la corte su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto.
Il tribunale o la corte può chiedere, al giudice o al pubblico ministero che ha provveduto alla liquidazione o all'ufficio giudiziario ove si trovino, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti dal segreto istruttorio.

Art. 12.

Determinazione provvisoria degli onorari
Fino a che non siano emanati i decreti previsti dall'art. 2 gli onorari per periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori saranno determinati in base alle vacazioni di cui all'art. 4.

Art. 13.

Abrogazioni
E abrogata la legge 1-12-1956, n. 1426; sono altresli abrogati l'art. 23 del regio decreto 28-5-1931, n. 602, contenente disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l'art. 24 dei regio decreto 18-12-1941, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.
- omissis -
Si omette l'art. 14 che detta disposizioni, di scarso interesse tecnico, inerenti H finanziamento del maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge.

TARIFFA GIUDIZIARIA

- Indennità di trasferta

Poiché l'art. 9 della legge 8-7-1980, n. 319 - inerente i compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, ecc., per prestazioni eseguite su richiesta dell'autorità giudiziaria - fa riferimento, per il calcolo della indennità di trasferta per incarichi fuori dalla sede di residenza, alla legge 26-7-1978, n. 417 si riportano in appresso gli articoli di maggiore interesse di quest'ultimo.
Si precisa che le indennità in oggetto - aggiornate ai sensi del decreto ministeriale 4-2-1983 (G.U. 24-3-1983, n. 82) - sono valide con decorrenza dal I' gennaio 1983.


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