(G.U. 29-5-1976, N.141)
NORME PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO.
Titolo I
FINALITÀ DELLA LEGGE E COMPITI DELLO STATO
Art.1.
1. La presente legge ha per oggetto:
a) la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici
e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque
superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche
che private, nonché in fognature, sul suolo
e nel sottosuolo;
b) la formulazione di criteri generali per l'utilizzazione
e lo scarico delle acque in materia di insediamenti;
c) l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotto,
fognature e depurazione;
d) la redazione di un piano generale di risanamento
delle acque, sulla base di piani regionali;
e) il rilevamento sistematico delle caratteristiche
quantitative e qualitative dei corpi idrici.
2. Restano salve le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13-2-1964, n.185, e successive
integrazioni e modificazioni.
Art.2.
1. Allo Stato competono:
a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza
e coordinamento generali delle attività pubbliche
e private connesse con l'applicazione della presente
legge;
b) la predisposizione dei criteri generali e delle metodologie
per il rilevamento delle caratteristiche dei corpi
idrici, nonché dei criteri metodologici per
la formazione e l'aggiornamento dei catasti previsti
dalla presente legge;
c) la redazione del piano generale di risanamento delle
acque di cui all'art.1, punto d), sulla base dei piani
regionali, nonché il controllo della compatibilità
dei piani regionali di risanamento delle acque relativi
ai bacini idrografici a carattere interregionale, anche
attraverso conferenze permanenti interregionali, promosse
dal Ministro per i lavori pubblici;
d) l'indicazione dei criteri generali per un corretto
e razionale uso dell'acqua ai fini produttivi, irrigui,
industriali e civili anche mediante la individuazione
di standards di consumi, per favorire il massimo risparmio
nella utilizzazione delle acque e promuovendo, fra
l'altro, processi di riciclo e di recupero delle sostanze
disperse;
e) la determinazione di norme tecniche generali:
1) per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio
degli impianti di acquedotto, fognature e depurazione;
2) per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami
sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, purché
le immissioni siano direttamente utili alla produzione,
e nel sottosuolo, esclusi i casi nei quali possano
essere danneggiate le falde acquifere;
3) per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi
residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di
depurazione;
4) sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento
sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di
consistenza inferiore a 50 vani, o a 5.000 metri cubi.
Sono fatte salve le eventuali più restrittive
disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici adottati
secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
2. Le materie di cui alle lettere b), d), e), del presente
articolo debbono essere regolate entro e non oltre
"otto mesi" (termine così prorogato
dall'art.1-bis della L.690/76) dall'entrata in vigore
della presente legge.
Art.3.
1. Le funzioni di cui all'art.2 vengono esercitate da
un comitato di ministri, costituito dai Ministri per
i lavori pubblici, per la marina mercantile e per la
sanità. Il comitato è presieduto dal
Ministro per i lavori pubblici, integrato, volta per
volta, dai ministri competenti per le singole materie
oggetto della deliberazione.
2. Dopo otto anni dall'entrata in vigore della presente
legge, il comitato suddetto può provvedere,
di intesa con le regioni, con decreto del Presidente
della Repubblica, a modificare i valori contenuti nella
tabella A allegata alla presente legge, per adeguarli
alle nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche.
Ulteriori eventuali modifiche ai suddetti valori tabellari
potranno essere apportate ad intervalli di tempo non
inferiori a quattro anni.
3. Lo stesso comitato dei ministri può in ogni
momento provvedere con decreto del Presidente della
Repubblica ad adeguare i valori dei limiti di accettabilità
degli scarichi di cui alle tabelle A e C della presente
legge ai corrispondenti valori definiti dalle apposite
direttive della Comunità Economica Europea,
qualora questi ultimi valori risultino più restrittivi.
4. Ferme restando le competenze dei consigli superiori
di sanità e della marina mercantile, organo
tecnico scientifico del comitato dei ministri è
il consiglio superiore dei lavori pubblici. Il comitato
dei ministri si avvale della collaborazione scientifica
e tecnica dell'istituto superiore di sanità
per quanto concerne le questioni relative agli usi
potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione,
alla protezione della salute pubblica, e dei laboratori
dell'istituto di ricerca sulle acque del consiglio
nazionale delle ricerche per le altre questioni di
cui alla presente legge.
Titolo II
COMPITI DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI CONSORZI
Art.4.
1. Alle regioni vengono attribuite le seguenti competenze:
a) la redazione dei piani regionali di risanamento delle
acque;
"b) la direzione del sistema di controllo degli
scarichi e degli insediamenti nonché il controllo
degli scarichi nelle unità geologiche profonde"
(lettera così sostituita dall'art.7 della L.650/79);
c) il coordinamento e la verifica di coerenza dei programmi
degli enti locali;
d) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle
caratteristiche dei corpi idrici, in collaborazione
con il servizio idrografico italiano, con gli uffici
del genio civile ed avvalendosi degli uffici delle
province per quanto attiene agli aspetti qualitativi;
e) la normativa integrativa e di attuazione dei criteri
e delle norme generali di cui ai punti d) ed e) dell'art.2,
ed in particolare la delimitazione delle zone ove è
ammesso lo smaltimento dei liquami sul suolo e nel
sottosuolo.
2. Per quanto concerne in particolare gli scarichi sul
suolo adibito ad usi agricoli, essi potranno in ogni
caso essere previsti e regolamentati solo quando le
immissioni siano direttamente utili alla produzione
agricola.
3. Per quanto concerne gli scarichi nel sottosuolo,
essi non dovranno essere consentiti quando possano
essere danneggiate le falde acquifere.
"4. Restano ferme le competenze delle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del testo
unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
31-8-1972, n.670, e delle relative norme di attuazione"
(Comma così sostituito dall'art.7 della L.650/79).
Art.5.
"1. Le province provvedono ad effettuare:
a) il catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati,
nei corpi d'acqua superficiali;
b) il controllo dell'applicazione dei criteri generali
per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui all'art.2,
lettera d).
2. Per la effettuazione dei compiti di cui al comma
precedente le province si avvalgono anche degli uffici
e servizi dei comuni singoli e associati e delle comunità
montane" (articolo così sostituito dall'art.8
della L.650/79).
Art.6.
"1. I comuni, singoli e associati, e le comunità
montane provvedono ad effettuare:
a) il controllo degli scarichi, pubblici o privati per
quanto attiene ai limiti di accettabilità ed
al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento
dei fanghi di cui alla lettera e), n.3, dell'art.2;
b) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità
delle pubbliche fognature scaricanti nel suolo o nel
sottosuolo;
c) l'installazione e la manutenzione della rete dei
dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi
idrici nell'ambito dell'attività regionale di
censimento delle risorse idriche.
2. I servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazione
delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati
da processi produttivi e impianti di trattamento di
acque di scarico sono gestiti da comuni o da consorzi
intercomunali o da comunità montane o da consorzi
istituiti dalle regioni a statuto speciale o da consorzi
per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di
cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6-3-1978, n.218.
3. I consorzi costituiti a norma del testo unico di
cui al comma precedente sono da considerare insediamenti
produttivi e sono tenuti altresì alla osservanza
delle disposizioni contenute nella presente legge"
(comma modificato e integrato dall'art.9 della L.650/79).
4. Le comunità montane possono costituire consorzi
tra loro, ovvero partecipare a consorzi intercomunali.
5. I comuni e i consorzi intercomunali sono responsabili
del controllo dei complessi produttivi allacciati alle
fognature pubbliche, per quanto attiene alla accettabilità
degli scarichi, alla funzionalità degli impianti
di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri
generali per un corretto e razionale uso dell'acqua,
di cui all'art.2, punto d), della presente legge, nonché
del controllo degli scarichi sul suolo o nel sottosuolo.
Titolo III
CENSIMENTO DEI CORPI IDRICI E PIANO DI RISANAMENTO DELLE
ACQUE
Art.7.
1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente
legge, dovranno essere rilevati, in tutto il territorio
nazionale, i seguenti dati relativi ai corpi idrici
superficiali e sotterranei:
a) le caratteristiche idrologiche, chimiche, fisiche
e biologiche ed il loro andamento nel tempo;
b) tutti gli usi diretti o indiretti in atto: utilizzazioni
o derivazioni o scarichi.
2. I dati verranno rilevati a cura delle regioni, sulla
base delle norme di cui all'art.2, lettera b), e inviati
al comitato dei ministri di cui all'art.3, per la redazione
del piano nazionale di risanamento.
3. I dati suddetti dovranno essere aggiornati ogni due
anni.
"4. Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici
servizi, provvedono autonomamente all'approvvigionamento
idrico devono provvedere all'installazione ed al buon
funzionamento di idonei strumenti per la misura della
portata delle acque prelevate e farne denuncia ai competenti
uffici delle province, dei consorzi e dei comuni con
periodicità non superiore all'anno.
5. Le autorità competenti per il controllo qualitativo
degli scarichi possono prescrivere l'installazione
di strumenti per il controllo automatico degli scarichi
potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Le
spese di installazione e gestione sono a carico del
titolare dello scarico" (comma modificato e integrato
dall'art.10 della L.650/79).
Art.8.
1. Entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore
della presente legge, ciascuna regione, sentiti i comuni
interessati, dovrà predisporre ed inviare al
comitato dei ministri, di cui al precedente art.3,
un piano regionale di risanamento delle acque, articolato
come segue:
"a) rilevazione dello stato di fatto delle opere
attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura
e depurazione;
b) individuazione del fabbisogno di opere pubbliche
attinenti ai servizi di cui alla lettera a) e definizione
delle relative priorità di realizzazione;
c) definizione dei criteri di attuazione, delle fasi
temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi
di accettabilità per tutti i tipi di scarichi;
d) indicazione degli ambiti territoriali ottimali per
la gestione dei servizi di cui alla lettera a), organizzazione
delle relative strutture tecnico-amministrative e di
controllo degli scarichi, anche in relazione agli adempimenti
previsti dalla legge 23-12-1978, n.833, recante istituzione
del Servizio sanitario nazionale" (così
modificato dall'art.11 della L.650/79).
Titolo IV
REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI
Art.9.
1. In tutto il territorio nazionale viene stabilita
un'unica disciplina degli scarichi, basata sulla prescrizione
per gli stessi dei limiti di accettabilità previsti
nelle tabelle A, B e C allegate alla presente legge.
2. Essi si applicano con le modalità e i termini
di cui ai successivi articoli del presente titolo.
3. La misurazione degli scarichi si intende effettuata
subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori
di cui all'art.1, lettera a), della presente legge,
salvo quanto prescritto al penultimo comma del presente
articolo. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili
per il campionamento da parte dell'autorità
competente per il controllo nel punto assunto per la
misurazione.
4. I limiti di accettabilità non potranno in
alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con
acque prelevate esclusivamente allo scopo.
"5. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico
superficiale presentino parametri con valori superiori
ai limiti tabellari, la disciplina dello scarico è
fissata dall'autorità di controllo in base alla
natura delle alterazioni e agli obiettivi di tutela
del corpo idrico ricettore fissati dalle regioni, fermo
restando che le acque debbono essere restituite con
le medesime caratteristiche qualitative e senza maggiorazioni
di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono
state prelevate" (comma introdotto dall'art.12
della L.650/79).
6. L'autorità competente per il controllo è
autorizzata ad effettuare all'interno degli insediamenti
produttivi tutte le ispezioni che essa ritenga necessarie
per l'accertamento delle condizioni che danno luogo
alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere
che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui
al punto 10 delle tabelle A e C, allegate alla presente
legge subiscano un trattamento particolare prima della
loro confluenza nello scarico generale.
"7. Non è comunque consentito diluire con
acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente
allo scopo di scarichi parziali contenenti le sostanze
di cui al numero 10 delle tabelle A e C prima del trattamento
degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti
previsti dalla presente legge (comma introdotto dall'art.12
della L.650/79).
8. Tutti gli scarichi debbono essere autorizzati. L'autorizzazione
è rilasciata dalle autorità competenti
al controllo.
"9. Gli scarichi di pubbliche fognature di cui
è titolare lo stesso ente pubblico competente
al rilascio dell'autorizzazione si intendono autorizzati
dall'approvazione dell'impianto" (comma introdotto
dall'art.6 della L.172/95).
Art.10.
"1. Per gli insediamenti produttivi, soggetti a
diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazioni,
o la cui attività sia trasferita in altro luogo
successivamente all'entrata in vigore della presente
legge, deve essere richiesta una nuova autorizzazione
allo scarico alle autorità competenti per il
controllo. A tali autorità è demandata
la certificazione di nuovo insediamento sulla base
della documentazione presentata e di ogni altro accertamento
ritenuto utile qualora, in relazione alla ristrutturazione
o all'ampliamento dell'insediamento produttivo, abbia
origine uno scarico avente caratteristiche qualitativamente
o quantitativamente diverse da quelle dello scarico
preesistente.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica
anche agli insediamenti civili a decorrere dalla data
di entrata in vigore della disciplina regionale prevista
dal secondo comma dell'art.14.
3. Gli insediamenti produttivi in corso di costruzione
al 13-6-1976 e che non abbiano ottenuto la licenza
di agibilità o di abitabilità devono
adeguare i propri insediamenti entro il 30 giugno 1980.
4. I nuovi insediamenti produttivi che dimostrino impegni
di spesa nella loro partecipazione a consorzi di imprese
o di imprese ed enti pubblici per la costruzione di
depuratori collettivi sono assimilati agli insediamenti
esistenti al 13 giugno 1976. "I soggetti contemplati
dall'art.93 del regio decreto 11-12-1933, n.1775, e
le imprese familiari coltivatrici, che utilizzano l'acqua
per uso agricolo, sono tenuti esclusivamente alla denuncia
ai competenti uffici delle province, dei consorzi e
dei comuni. In ogni caso tale disposizione non si applica
agli insediamenti produttivi" (periodo introdotto
dall'art.1 della L.62/82).
5. Gli insediamenti civili in possesso di licenza edilizia
alla data del 13 giugno 1976 ai fini dell'ottenimento
del certificato di abitabilità sono tenuti ad
adeguarsi alle prescrizioni indicate dalla licenza
stessa (così modificato dalla 650/79).
Art.11.
"1. L'autorizzazione agli scarichi diretti nelle
acque del mare è rilasciata dall'autorità
designata dalla regione territorialmente competente
ed è subordinata all'osservanza da parte del
richiedente delle prescrizioni, dei limiti e degli
indici di accettabilità previsti dalla presente
legge.
2. Restano fermi i poteri dell'autorità marittima
connessi alla disciplina dell'uso del demanio marittimo
e della navigazione.
3. L'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare
da parte di navi ed aeromobili è rilasciata
in conformità alle disposizioni stabilite nelle
convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate
dall'Italia, secondo le direttive stabilite dal Comitato
interministeriale di cui all'art.3, in armonia con
quelle della presente legge.
4. L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente
comma è rilasciata dal Ministro dell'ambiente
su proposta del capo del compartimento marittimo nella
cui zona di competenza si trova il porto da cui parte
la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero
il porto più vicino al luogo di discarica, se
ad opera di aeromobili (così modificato dall'art.4
della 349/86).
5. Alle istruttorie per le autorizzazioni di cui sopra
provvede l'autorità marittima competente per
territorio; per le spese si provvede a termine dell'art.15
(così modificato dall'art.18 della L.979/82).
6. Il Ministro dell'ambiente provvede ad effettuare
le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali
(così modificato dall'art.4 della L.349/86).
Art.12.
1. Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi sono
soggetti alle seguenti norme:
1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali,
debbono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti
di accettabilità di cui alla allegata tabella
A;
<<2) nel caso di recapito in pubbliche fognature
debbono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto
centralizzato di depurazione, essere conformi ai limiti
di accettabilità di cui alla tabella C e, successivamente
all'entrata in funzione del medesimo, adeguarsi ai
limiti di accettabilità, alle norme ed alle
prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni, dai
consorzi e dalle province che provvedono alla gestione
del pubblico servizio mediante le forme anche obbligatorie
previste dalla legge 8-6-1990, n.142, come integrata
dall'art.12 della legge 23-12-1992, n.498. I suddetti
limiti di accettabilità, norme e prescrizioni
sono stabiliti sulla base delle caratteristiche dell'impianto
centralizzato di depurazione in modo da assicurare
il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche
fognature definita dalla regione ai sensi del successivo
art.14>> (numero sostituito dall'art.2 della
legge L.172/95);
3) possono avere recapito sul suolo, anche adibito ad
usi agricoli, o nel sottosuolo, nel rispetto delle
norme igieniche stabilite dalle autorità sanitarie
locali, sino all'emanazione della normativa specifica
da parte delle autorità statali e regionali
ai sensi del punto 2, voce e), dell'art.2 e della voce
e) dell'art.4, cui si dovranno adeguare.
Art.13.
1. Gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti
sono soggetti alle seguenti norme:
1) se hanno recapito in corpi d'acqua superficiali,
dovranno essere adeguati:
a) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente
legge,
ai limiti di accettabilità di cui alla allegata
tabella C;
b) entro i successivi sei anni, ai limiti previsti dalla
tabella A, secondo le modalità e le fasi temporali
stabilite dai piani regionali di risanamento;
2) se hanno recapito in pubbliche fognature, dovranno
essere adeguati;
a) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente
legge, ai limiti di accettabilità della allegata
tabella C;
"b) dalla data di attivazione dell'impianto centralizzato
di depurazione, ai limiti di accettabilità,
alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite
dai comuni o dai consorzi che gestiscono il pubblico
servizio.
I comuni ed i consorzi possono, anche prima dell'entrata
in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione,
stabilire limiti di accettabilità, norme e prescrizioni
regolamentari attinenti all'impianto stesso che devono
essere approvati dalla regione, tenendo conto dello
stato di fatto delle opere di convogliamento e dell'impianto
di depurazione. L'adeguamento degli scarichi deve essere
realizzato entro novanta giorni dalla data dell'approvazione
da parte della regione.
I comuni ed i consorzi, ove abbiano adottato le procedure
di cui al capoverso precedente, devono realizzare l'impianto
centralizzato di depurazione entro diciotto mesi dall'approvazione
della regione e comunque non oltre il 31 dicembre 1981.
I finanziamenti relativi alla costruzione degli impianti
centralizzati, ove approvati dalla regione, devono
avere carattere di assoluta priorità.
I consorzi costituiti tra enti pubblici e quelli costituiti
tra enti pubblici e privati, ivi compresi quelli previsti
dalla legge 16-4-1973, n.171, qualora dimostrino di
aver avviato opere per il convogliamento e la depurazione
degli scarichi, possono completarle entro e non oltre
il 31 dicembre 1981.
In ogni caso se l'impianto centralizzato di depurazione
non entra in funzione, in tutte le sue parti, entro
il 31 dicembre 1981, si applicano esclusivamente le
norme di cui alla lettera precedente" (così
modificato dall'art.16 della L.650/79);
3) se hanno recapito sul suolo, anche adibito ad usi
agricoli, o nel sottosuolo, sono ammessi nel rispetto
delle norme igieniche stabilite dalle autorità
sanitarie locali. Essi dovranno comunque adeguarsi,
nei termini rispettivamente prescritti, a quanto disposto
al precedente punto 1), lettere a) e b), del presente
articolo.
2. L'ammissione definitiva è subordinata al rispetto
della normativa specifica emanata dalle autorità
statali e regionali competenti ai sensi dell'art.2,
voce e), punto 2) e dell'art.4 voce e).
<<3. Le stesse norme di cui al numero 2) del presente
articolo si applicano agli scarichi che dovranno recapitare
in pubbliche fognature, sulla base dei programmi comunali
di cui all'art.14, purché ciò avvenga
entro il 31 dicembre 1980>> (comma modificato
dall'art.16 della L.650/79).
Art.14.
1. Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti
civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi,
purché osservino i regolamenti emanati dall'autorità
locale che gestisce la pubblica fognatura.
<<2. La disciplina degli scarichi delle pubbliche
fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione,
e quella degli insediamenti civili che non recapitano
in pubbliche fognature sono definite dalle regioni
con i rispettivi piani di risanamento delle acque di
cui all'art.4. Le regioni, nel definire tale disciplina,
nell'esercizio della loro autonomia, tengono conto
dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle
allegate alla presente legge, conformandosi ai principi
e ai criteri della direttiva 91/271/CEE del Consiglio,
del 21-5-1991, tenendo conto delle indicazioni contenute
nella delibera 30-12-1980 del Comitato interministeriale
previsto dall'art.3 della presente legge, fatti comunque
salvi i limiti di accettabilità inderogabili
per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile.
I suddetti piani di risanamento sono redatti in funzione
degli obiettivi di qualità dei singoli corpi
idrici in cui recapitano gli scarichi di cui al presente
comma, nei casi ed alle condizioni stabiliti, entro
il 31 luglio 1995, con apposite direttive emanate dal
Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano>> (comma così
sostituito dall'art.1 della L.172/95).
<<2-bis. Sono fatti salvi le competenze, i divieti
di immissione ed i limiti di accettabilità stabiliti
da leggi che disciplinano materie specifiche>>
(comma aggiunto dall'art.1 della L.172/95).
<<3. Anteriormente alla definizione della disciplina
di cui al comma precedente, le regioni, attraverso
propri organi sanitari, adottano le misure necessarie
a tutela della salute pubblica, secondo quanto previsto
dal quinto comma dell'art.26 della legge 10-5-1976,
n.319, nel testo modificato dall'art.1-ter del decreto
legge 10-8-1976, n.544, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 8-10-1976, n.690.
4. Il Comitato interministeriale di cui all'art.3 della
legge 10-5-1976, n.319, integrato dal Ministro dell'agricoltura
e delle foreste, sentite le regioni e le organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative
a livello nazionale, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge provvede a definire
le imprese agricole da considerarsi insediamenti civili
ai sensi dell'art.1-quater del decreto legge 10-8-1976,
n.544, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 8-10-1976, n.690>> (comma modificati e
integrati dall'art.17 della L.650/79).
5. I comuni o i consorzi intercomunali di cui all'art.6
della presente legge, in attesa del piano di risanamento
regionale, predispongono, entro e non oltre diciotto
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i
programmi di attuazione della rete fognaria e li trasmettono
alla regione.
Art.15.
1. I titolari degli scarichi già in essere provenienti
da insediamenti civili che non scaricano in pubbliche
fognature sono tenuti a denunciare la loro posizione
all'autorità comunale nei modi e nei tempi da
essa disposti.
2. I titolari degli scarichi già in essere provenienti
da insediamenti produttivi debbono:
a) se sprovvisti di autorizzazione allo scarico, farne
domanda entro "otto mesi" (termine prorogato
dall'art.1 della L.690/76) dall'entrata in vigore della
presente legge;
b) se già in possesso dell'autorizzazione, presentare
domanda di rinnovo entro sei mesi.
3. La domanda di autorizzazione, o di rinnovo, deve
essere presentata all'autorità competente per
il controllo, e deve essere accompagnata dalla puntuale
precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative
dello scarico terminale in atto, nonché dall'indicazione
della quantità di acqua da prelevare nell'anno
solare.
4. Nella domanda dovrà essere indicato l'eventuale
diverso recapito consentito dalla legge, e, comunque,
la fonte di approvvigionamento.
5. Fino alla costituzione dei consorzi intercomunali,
le domande relative agli scarichi in pubbliche fognature
devono essere presentate, con le modalità di
cui ai commi precedenti, al comune competente per territorio.
<<6. Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo
su tutti gli scarichi sono svolte dai presidi e servizi
multizonali per il controllo e la tutela dell'igiene
ambientale, previsti dall'art.22 della legge 23-12-1978,
n.833>> (comma modificato dell'art.18 della L.650/79).
<<7. Sino all'attuazione dei presidi e servizi
multizonali di cui al comma precedente, le funzioni
tecniche di vigilanza e controllo sugli scarichi sono
svolte dai laboratori provinciali di igiene e profilassi>>
(comma modificato dell'art.18 della L.650/79).
8. Le autorizzazioni sono rilasciate in forma definitiva
quando gli scarichi rispettano i limiti di accettabilità
di cui alla presente legge.
9. Prima dell'autorizzazione definitiva, viene rilasciata
dalle autorità competenti una autorizzazione
provvisoria, nella quale deve essere previsto:
1) per gli scarichi in corpi d'acqua pubblici, l'allineamento
progressivo ai limiti della allegata tabella A, secondo
le prescrizioni della presente legge, del piano regionale
di risanamento;
2) per gli scarichi in pubbliche fognature, quando non
sia ancora stato costituito il consorzio intercomunale,
ovvero definito dal piano di risanamento il comune
competente per la gestione del pubblico servizio di
fognatura e depurazione, l'allineamento ai limiti della
allegata tabella C;
3) per gli scarichi in pubbliche fognature, gestite
da consorzi intercomunali o da comuni definiti dal
piano regionale di risanamento, l'allineamento progressivo
ai limiti di accettabilità ed alle norme regolamentari
di cui all'art.12, punto 2), e l'osservanza delle particolari
prescrizioni tecnico-economiche connesse con l'utilizzazione
del pubblico servizio di fognatura e depurazione.
10. L'autorizzazione provvisoria si intende concessa
se non è rifiutata entro sei mesi dalla data
della presentazione della relativa domanda, fermo restando
il potere dell'autorità competente di revocare
l'autorizzazione "ope legis" o di rilasciare
l'autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni
del caso.
11. In caso di mancato adeguamento ai diversi limiti
previsti dalla presente legge, dalle norme consortili
e dai piani regionali di risanamento, l'autorità
competente deve revocare l'autorizzazione allo scarico.
<<12. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi,
gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari
per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione previste
dalla presente legge sono a carico del richiedente.
L'autorità competente determina, in via provvisoria,
la somma che il richiedente è tenuto a versare,
a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità
della domanda. L'autorità stessa, completata
l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva
delle spese sostenute>> (comma aggiunto dell'art.18
della L.650/79).
<<13. Il regime autorizzatorio degli scarichi
civili e delle pubbliche fognature, servite o meno
da impianti pubblici di depurazione, è definito
dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'art.14
conformandosi alle disposizioni contenute nella direttiva
91/271/CEE del Consiglio, del 21-5-1991" (comma
aggiunto dall'art.5 della L.172/95).
Titolo V
NORME FINANZIARIE
Art.16.
<<1. Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento,
la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto
provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati
e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali,
a qualunque uso adibiti, è dovuto agli enti
gestori dei servizi da parte degli utenti il pagamento
di un canone o diritto secondo apposita tariffa.
2. La tariffa è formata dalla somma di due parti,
corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura
ed a quello di depurazione.
3. La prima parte è determinata in rapporto alla
quantità di acqua effettivamente scaricata.
4. La seconda parte è determinata in rapporto
alla quantità e, per gli scarichi provenienti
da insediamenti produttivi, alla qualità delle
acque scaricate. I relativi proventi sono ripartiti
fra gli enti gestori dei rispettivi servizi>>
(articolo così sostituito dall'art.3 della L.153/81).
Art.17.
<<1. Per le acque provenienti da insediamenti
civili la tariffa è così determinata:
- per la parte relativa al servizio di fognatura in
misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata;
- per la parte relativa al servizio di depurazione se
istituito, in misura pari a lire venti per metro cubo
di acqua scaricata.
"2. In caso di mancata elaborazione entro il 31
luglio 1995 del metodo normalizzato di cui all'art.13,
terzo comma, della legge 5-1-1994, n.36, e fino all'elaborazione
dello stesso, i criteri, i parametri ed i limiti per
la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del
servizio idrico ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 della
citata legge n.36 del 1994, sono fissati dal CIPE,
con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite
al servizio di fognatura e di depurazione; per l'anno
1995 la deliberazione del CIPE è adottata entro
il 30 settembre 1995. In conformità ai predetti
parametri, criteri e limiti gli enti gestori del servizio,
con apposita deliberazione, da adottare entro il 30
ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, possono
elevare le tariffe per le acque provenienti da insediamenti
civili e produttivi per adeguarle ai maggiori costi
di esercizio e di investimento, al fine di migliorare
il controllo e la depurazione degli scarichi e la tutela
dei corpi idrici ricettori, tenendo conto, per le utenze
industriali, della qualità e della quantità
delle acque reflue scaricate. I comuni non ancora dotati
di impianti di depurazione o dotati di impianti insufficienti
predispongono i progetti esecutivi degli impianti,
come previsti dai piani regionali, e attivano almeno
la fase di pretrattamento entro il 31 dicembre 1996"
(comma modificato dalla L.172/95).
3. La parte relativa al servizio di depurazione è
dovuta dagli utenti del servizio di fognatura quando
nel comune sia in funzione l'impianto di depurazione
centralizzato anche se lo stesso non provveda alla
depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti
civili.
4. Il volume dell'acqua scaricata è determinato
in misura pari all'ottanta per cento del volume d'acqua
prelevata.
5. Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico
acquedotto il canone o diritto è riscosso con
le stesse modalità e negli stessi termini previsti
per la riscossione del canone relativo alla fornitura
di acqua.
6. Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte
da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare
denuncia del volume d'acqua prelevato nei termini e
secondo le modalità stabilite dall'ente gestore
del servizio di cui all'art.16, primo comma. Il canone
è liquidato e riscosso dall'ente gestore del
servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro
trenta giorni dalla richiesta.
7. Qualora i servizi di cui all'art.16, primo comma,
siano gestiti da enti diversi da quello che gestisce
il servizio di acquedotto il canone o diritto è
pagato da detto ente, con obbligo per quelli di rivalsa
nei confronti del soggetto tenuto al pagamento del
canone o diritto medesimo. In tal caso il pagamento
è eseguito entro trenta giorni dalla scadenza
del termine per il pagamento del canone per l'acqua
potabile sulla base di una dichiarazione complessiva
dei volumi di acqua prelevati nel periodo da ciascun
utente.
"8. Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata
dagli artt. 13, 14 e 15 della legge 5-1-1994, n.36,
per l'accertamento del canone o diritto, continuano
ad applicarsi le disposizioni del testo unico per la
finanza locale approvato con regio decreto 14-9-1931,
n.1175, in quanto compatibili, e la riscossione è
effettuata ai sensi degli artt. 68 e 69 del decreto
del Presidente della Repubblica 28-1-1988, n.43, previa
notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento.
Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art.20
del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972,
n.638. Per la omessa o ritardata denuncia della quantità
e qualità delle acque scaricate, quando dovuta,
si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone;
detta soprattassa è ridotta ad un quarto dell'ammontare
del canone se il ritardo non supera i trenta giorni.
Qualora il canone defintivamente accertato superi di
oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è
dovuta una soprattassa pari al 50 per cento del maggior
canone accertato. Per l'omesso o ritardato pagamento
del canone è dovuta una soprattassa pari al
20 per cento del medesimo. Qualora il ritardo nel pagamento
del canone si protragga per oltre un anno l'utente
decade dall'autorizzazione allo scarico; la decadenza
è pronunciata dalla medesima autorità
che provvede al rilascio dell'autorizzazione, fermo
restando il pagamento di quanto dovuto" (articolo
così sostituito dall'art.3 della L.153/81, comma
aggiunto dall'art.2 della L.172/95).
Art.17 bis
(Si omette perché abrogato dall'art.32 della
L.36/94)
Art.17 ter
(Si omette perché abrogato dall'art.32 della
L.36/94)
Art.18.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
a quella di attivazione dei dispositivi (privati e
pubblici) per il conseguimento degli obiettivi finali
di risanamento degli scarichi, tutti i complessi produttivi
esistenti legittimati a raggiungere gradualmente i
suddetti obiettivi, dovranno versare ai comuni o ai
consorzi intercomunali anche in aggiunta alla tariffa
di cui all'articolo precedente, a titolo di parziale
compenso per i danni provocati dai propri scarichi,
una somma commisurata alla quantità e qualità
dell'acqua restituita, secondo i criteri che verranno
stabiliti entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge dal comitato dei ministri di cui
all'art.3, integrato dal Ministro per le finanze, per
ogni categoria di insediamento produttivo.
2. La norma non si applica se i predetti complessi produttivi
sono svincolati dal servizio pubblico ed intendano
allineare i propri scarichi agli obiettivi finali entro
il biennio dall'entrata in vigore della presente legge.
Art.19.
1. I comuni e i consorzi intercomunali, per la costruzione
e l'ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento
dei servizi pubblici di cui all'art.6, primo comma,
nonché le province, per le spese relative agli
impianti di cui al punto e) dell'art.5, possono usufruire
di contributi in conto interessi e in conto capitale
da parte delle regioni.
2. Nella determinazione della misura percentuale delle
erogazioni, le regioni tengono conto dei programmi
di risanamento e delle esigenze della depurazione degli
scarichi.
3. La formale concessione dei contributi ha luogo dopo
che le descrizioni tecniche di massima delle opere
siano state vistate dagli organi regionali, ed è
subordinata alla dimostrazione, da parte degli enti
minori, di disporre dei mezzi finanziari occorrenti
per far fronte alla quota di spesa a loro carico.
4. La somministrazione del contributo si esegue direttamente
a favore dell'ente concessionario, ed ha luogo, fino
alla concorrenza dei nove decimi dell'ammontare, in
base agli stati di avanzamento dei lavori, vistati
dagli organi regionali. Al pagamento del conguaglio
si provvede dopo l'approvazione del collaudo o l'emissione
del certificato di regolare esecuzione dei lavori,
e in rapporto alla spesa che in tale sede sarà
accertata e riconosciuta ammissibile al godimento dei
suddetti benefici.
Art.20.
1. Le imprese con impianti già in servizio alla
data del 1o gennaio 1975, le quali realizzino o modifichino
impianti di depurazione o di pretrattamento per le
necessarie modificazioni degli scarichi in atto alla
stessa data del 1o gennaio 1975, possono usufruire
da parte delle regioni di contributi in conto interessi
e/o in conto capitale da fissarsi con legge regionale,
secondo le modalità e nei tempi previsti dalla
normativa della Comunità Economica Europea.
Titolo VI
SANZIONI
Art.21.
1. Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi
nelle acque indicate nell'art.1 della presente legge,
sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto la
prescritta autorizzazione; ovvero continua ad effettuare
o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione
sia stata negata o revocata, è punito con l'arresto
da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500
mila a lire 10 milioni.
2. Alla stessa pena soggiace chi - effettuando al momento
di entrata in vigore della presente legge scarichi
nei corpi ricettori di cui al precedente comma - non
presenta la domanda di autorizzazione o di rinnovo
di cui all'art.15, secondo comma, lettere a) e b);
ovvero non ottempera alle disposizioni di cui all'art.25;
ovvero chi, avendo presentato la domanda, mantiene
lo scarico dopo che essa è stata respinta, o
dopo che l'autorizzazione è stata revocata.
<<3. Fatte salve le disposizioni penali di cui
al primo e al secondo comma, l'inosservanza dei limiti
di accettabilità stabiliti
dalle regioni ai sensi dell'art.14, secondo comma, ove
non costituisca reato o circostanza aggravante, è
punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni
a lire trenta milioni. Per gli scarichi da insediamenti
produttivi, in caso di superamento dei limiti di accettabilità
delle tabelle allegate alla presente legge e, se recapitano
in pubbliche fognature, di quelli fissati ai sensi
del numero 2) del primo comma dell'art.12, si applica
la pena dell'ammenda da lire quindici milioni a lire
centocinquanta milioni o dell'arresto fino ad un anno.
La condanna comporta l'incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione. Tali sanzioni non
si applicano nei confronti dei pubblici amministratori
che alla data di accertamento della violazione dispongano
di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla
depurazione delle acque (comma sostituito dall'art.3
della L.172/95).
4. Si applica sempre la pena dell'ammenda da lire venticinque
milioni a lire duecentocinquanta milioni o la pena
dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati
i limiti di accettabilità inderogabili per i
parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile,
di cui al numero 4) del documento unito alla delibera
30-12-1980 del Comitato interministeriale previsto
dall'art.3 della presente legge, e di cui all'elenco
dell'allegato 1 alla delibera medesima. La condanna
comporta l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione" (comma sostituito dall'art.3
della L.172/95).
<<5. Chiunque apra o comunque effettui scarichi
civili e delle pubbliche fognature, servite o meno
da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate
nell'art.1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver
richiesto l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma
dell'art.15, ovvero continui ad effettuare o mantenere
detti scarichi dopo che la citata autorizzazione sia
stata negata o revocata, è punito con la sanzione
amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni>>
(comma aggiunto dall'art.6 della L.172/95)
<<Art. 22.
1. Fuori dai casi di cui all'art.21, chiunque effettui
o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni
indicate nel provvedimento di autorizzazione, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire due milioni a lire ventiquattro milioni"
(articolo così modificato dall'art.4 della L.172/95).
Art.23.
1. Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi
prima che l'autorizzazione da lui richiesta nelle forme
prescritte sia stata concessa, è punito con
l'ammenda fino a lire 5 milioni.
2. Se l'autorizzazione non viene concessa applicano
il primo e il terzo comma dell'art.21.
<<Art. 23-bis.
1. Chiunque viola le disposizioni del penultimo o dell'ultimo
comma dell'art.7 è punito con l'ammenda da lire
centomila a lire un milione>> (articolo aggiunto
dall'art.20 della legge 24-12-1979, n.650).
Art.24.
1. Con la sentenza di condanna, il beneficio della sospensione
condizionale della pena può essere subordinato
all'esatto adempimento di quanto sarà stabilito
nella sentenza stessa. A tale scopo il giudice richiede,
ove occorra, le opportune indicazioni all'autorità
amministrativa.
<<Art. 24-bis.
1. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi
a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte
di navi ed aeromobili contiene sostanze o materiali
per i quali è imposto il divieto assoluto di
sversamento, ai sensi delle disposizioni contenute
nelle convenzioni internazionali vigenti in materia
e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità
tali da essere resi rapidamente innocui dai processi
fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente
in mare.
2. Resta fermo, in quest'ultimo caso, l'obbligo della
preventiva autorizzazione>>. (articolo aggiunto
dall'art.3 della L.305/83).
Titolo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.25.
Coloro che effettuano scarichi già esistenti,
provenienti da insediamenti sia produttivi che civili,
sono obbligati, fino al momento nel quale debbono osservare
i limiti di accettabilità stabiliti dalla presente
legge, ad adottare le misure necessarie ad evitare
un aumento anche temporaneo dell'inquinamento. Essi
sono comunque tenuti ad osservare le prescrizioni stabilite
dalle regioni o dagli enti locali in quanto compatibili
con le disposizioni qualitative e temporali della presente
legge e in particolare con quanto contenuto nella tabella
C allegata alla presente legge. Per gli scarichi in
mare aperto, debbono essere osservate le prescrizioni
stabilite nell'art.11, terzo comma, della presente
legge.
Per quanto attiene ai profili della protezione sanitaria,
vale quanto disposto all'art.26, ultimo comma, della
presente legge.
Quando si verifichi l'osservanza delle norme e prescrizioni
di cui all'art.15, secondo comma, lettere a) e b),
ed al presente articolo, non sono punibili i fatti
connessi con l'inquinamento delle acque di cui all'art.1,
lettera a), previsti come reato da precedenti disposizioni
di legge.
Art.26.
Gli scarichi di cui all'art.1, lettera a), sono disciplinati
esclusivamente dalla presente legge. Sono pertanto
abrogate tutte le altre norme che, direttamente o indirettamente,
disciplinano la materia degli scarichi in acque, sul
suolo o nel sottosuolo e del conseguente inquinamento.
<<Restano in vigore le disposizioni di cui alla
legge 16-4-1973, n.171, concernente interventi per
la salvaguardia di Venezia, nonché al decreto
del Presidente della Repubblica 20-9-1973, n.962, recante
tutela della città di Venezia e del suo territorio
dagli inquinamenti delle acque.
Il termine di cui al secondo comma dell'art.9 della
legge 16-4-1973, n.171, è prorogato di tre anni>>
(commi, aggiunti dall'art.1-ter della L.690/76).
Restano in vigore le disposizioni del codice penale
in materia di delitti contro la vita, l'incolumità
personale e pubblica.
Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi
o integrativi da parte delle autorità sanitarie
competenti per quanto concerne le questioni relative
agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla
balneazione, alla protezione della salute pubblica.
TABELLA A
N. Parametri Concentrazione Note
1 pH 5,5-9,5 Il valore del pH del recipiente deve essere
compreso tra 6,5 e 8,5 nel raggio di 50 metri dallo
scarico.
2 Temperatura oC Per i corsi d'acqua la variazione
massima tra le temperature medie di qualsiasi sezione
del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione
dello scarico non deve superare i 3oC. Su almeno metà
di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve
superare 1oC. Per i laghi la temperatura dello scarico
non deve superare i 30oC e l'incremento di temperatura
del corpo recipiente non deve in nessun caso superare
i 3oC oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione.
Per i canali artificiali il massimo valore medio della
temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del canale
a valle del punto di immissione dello scarico non deve
superare i 35oC. La condizione suddetta é subordinata
all'approvazione della autorità preposta alla
gestione del canale. Per il mare la temperatura dello
scarico non deve superare i 35oC e l'incremento di
temperatura del recipiente non deve in nessun caso
superare i 3oC oltre i 1.000 metri di distanza dal
punto di immissione. Deve inoltre essere evitata la
formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.
(nota così modificata dall'art.2, L.502/93).
3 Colore Non percettibile dopo diluizione 1:20 su
uno spessore di 10 centimetri.
4 Odore Non deve essere causa di inconvenienti e molestie
di qualsiasi genere.
5 Materiali grossolani La voce si riferisce ad oggetti
di dimensione lineare superiore a 1 centimetro, qualsiasi
la loro natura
6 Materiali sedimentabili ml/l 0,5 I materiali sedimentabili
sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore.
7 Materiali in sospensione totali mg/l 80 Per i "materiali
in sospensione" totali indipendentemente dalla
loro natura devono essere intesi quelli aventi dimensioni
tali da non permetterne il passaggio attraverso la
membrana filtrante di porosità 0,45
8 BOD5 mg/l 40 Per gli scarichi industriali le cui caratteristiche
di ossidabilità siano diverse da quelle dei
liquami domestici la concentrazione limite deve essere
riferita ad almeno il 70% del BOD totale.
9 COD mg/l 160 Il COD si intende determinato con bicromato
di potassio alla ebollizione dopo 2 ore.
10 Metalli e non metalli tossici totali (As-Cd- Cr (VI)
Cu- Hg-Ni-Pb-Se-Zn) 3 C1/L1+C2/L2+C3/L3......+Cn/Ln
Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo
elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti
tra la concentrazione con cui ogni singolo elemento
è presente e la relativa concentrazione limite
non deve superare il valore di 3.
Il limite è riferito agli elementi in soluzione
come ioni sotto forma di complessi, e in sospensione.
11 Alluminio mg/l come Al 1 Il limite è riferito
all'elemento in soluzione come ione sotto forma di
complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di
2 ore.
12 Arsenico mg/l come As 0,5 Il limite è riferito
agli elementi in soluzione come ione sotto forma di
complesso, e in sospensione.
13 Bario mg/l come Ba 20 Il limite è riferito
all'elemento in soluzione come ione sotto forma di
complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di
2 ore.
14 Boro mg/l come B 2 Il limite è riferito
all'elemento in soluzione come ione sotto forma di
complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di
2 ore.
<<Per gli scarichi a mare il limite elevato a
10 mg/l. Tale limite si applica anche alla zona di
foce>>. (nota aggiunta dall'art.20, L.650/79)
15 Cadmio mg/l come Cd 0,02 Il limite è riferito
agli elementi in soluzione come ione sotto forma di
complesso, e in sospensione.
16 Cromo III mg/l come Cr 2 Il limite è riferito
all'elemento in soluzione come ione sotto forma di
complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di
2 ore.
17 Cromo VI mg/l come Cr 0,2 Il limite è riferito
agli elementi in soluzione come ione sotto forma di
complesso, e in sospensione.
18 Ferro mg/l come Fe 2 Il limite è riferito
all'elemento in soluzione come ione sotto forma di
complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di
2 ore.
19 Manganese mg/l come Mn 2 Il limite è riferito
all'elemento in soluzione come ione sotto forma di
complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di
2 ore.
20 Mercurio mg/l come Hg 0,005 Il limite è riferito
agli elementi in soluzione come ione sotto forma di
complesso, e in sospensione.
21 Nichel mg/l come Ni 2 Il limite è riferito
agli elementi in soluzione come ione sotto forma di
complesso, e in sospensione.
22 Piombo mg/l come Pb 0,2 Il limite è riferito
agli elementi in soluzione come ione sotto forma di
complesso, e in sospensione.
23 Rame mg/l come Cu 0,1 Il limite è riferito
agli elementi in soluzione come ione sotto forma di
complesso, e in sospensione.
24 Selenio mg/l come Se 0,03 Il limite è riferito
agli elementi in soluzione come ione sotto forma di
complesso, e in sospensione.
25 Stagno mg/l come Sn 10 Il limite è riferito
all'elemento in soluzione come ione sotto forma di
complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di
2 ore.
26 Zinco mg/l come Zn 0,5 Il limite è riferito
agli elementi in soluzione come ione sotto forma di
complesso, e in sospensione.
27 "Cianuri totali" mg/l come Cn- 0,5
28 Cloro attivo mg/l come Cl2 0,2
29 Solfuri mg/l come H2S 1
30 Solfiti mg/l come SO3 1
31 Solfati mg/l come SO4 1.000 <<Per questo parametro,
che non si applica agli scarichi in mare le acque della
zona di foce sono equiparate alle acque costiere, purché
almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a
valle dello scarico non vengano disturbate le naturali
variazioni di concentrazione dei solfati>> (nota
aggiunta dall'art.20, L.650/79).
32 Cloruri mg/l come Cl 1.200 "Per questo parametro,
che non si applica agli scarichi in mare le acque della
zona di foce sono equiparate alle acque costiere, purché
almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a
valle dello scarico non vengano disturbate le naturali
variazioni di salinità"(nota aggiunta dall'art.20,
L.650/79).
33 Floruri mg/l come F 6
34 Fosforo totale mg/l come P 10 Il limite è
ridotto a 0,5 nel caso di immissione nei laghi, dirette
o comprese entro una fascia di 10 Km dalla linea di
costa.
35 "Azoto ammoniacale" mg/l come NH4+ 15 Per
gli scarichi in laghi, diretti o indiretti, compresi
entro una fascia di 10 Km dalla linea di costa, l'azoto
complessivo (organico+ammoniacale+nitroso+nitrico)
non deve superare i 10 mg N/l.
36 Azoto nitroso mg/l come N 0,6 Per gli scarichi in
laghi, diretti o indiretti, compresi entro una fascia
di 10 Km dalla linea di costa, l'azoto complessivo
(organico+ammoniacale+nitroso+nitrico) non deve superare
i 10 mg N/l.
37 Azoto nitrico mg/l come N 20 Per gli scarichi in
laghi, diretti o indiretti, compresi entro una fascia
di 10 Km dalla linea di costa, l'azoto complessivo
(organico+ammoniacale nitroso+nitrico) non deve superare
i 10 mg N/l.
38 Grassi e oli animali e vegetali mg/l 20
39 Oli minerali mg/l 5
40 "Fenoli" mg/l come C6H5OH 0,5
41 Aldeidi mg/l come H-CHO 1
42 Solventi organici aromatici mg/l 0,2
43 Solventi organici azotati mg/l 0,1
44 Solventi clorurati mg/l 1
45 Tensioattivi mg/l 2
46 Pesticidi totali (esclusi quelli fosforati compresi
PCB e PCT) mg/l (numero sostituito dalla L.71/90, art.5)
0,05
C1/L1+C2/L2Pound1
47 Pesticidi fosforati mg/l (numero sostituito dalla
L.71/90, art.5) 0,1 Fermo restando che il limite fissato
per i due parametri non deve essere superato, la somma
dei rapporti tra la concentrazione presente e la relativa
concentrazione limite non deve superare il valore di
1.
48 Saggio di tossicità Il campione diluito 1:1
con acqua standard deve permettere, in condizioni di
aerazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli
animali usati per il saggio per un periodo di 24 ore,
alla temperatura di 15oC. La specie impiegata per il
saggio deve essere "Salmo gairdnerii Rich".
<<Per gli scarichi di acque salmastre, marine
e a salinità superiore a quella del mare, il
saggio deve essere condotto con organismi marini secondo
le metodiche IRSA>> (frase introdotta dall'art.23
della L.650/79).
49 Coliformi totali MPN/100 ml 20.000 Il limite si applica
quando a discrezione della Autorità competente
per il controllo, lo richiedono gli usi concomitanti
del corpo idrico ricettore.
51 Coliformi fecali MPN/100 ml 12.000 Il limite si
applica quando a discrezione della Autorità
competente per il controllo, lo richiedono gli usi
concomitanti del corpo idrico ricettore.
52 Streptococchi fecali MPN/100 ml 2.000 Il limite si
applica quando a discrezione della Autorità
competente per il controllo, lo richiedono gli usi
concomitanti del corpo idrico ricettore.
<<Le determinazioni analitiche sono effettuate
o su campione istantaneo o su campione medio prelevato
in intervalli di tempo variabili in rapporto al tipo
di ciclo produttivo, ai tempi e modi di versamento
alla portata e alla durata degli scarichi. L'autorità
che effettua il prelievo deve indicare i motivi per
cui ricorre alle varie modalità di prelievo>>
(nota introdotta dall'art.20 L.650/79).
Le metodiche analitiche e di campionamento da impegnarsi
nella determinazione dei parametri sono quelle descritte
nei volumi "Metodi analitici per le acque"
pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (C.N.R.)
Roma, e successivi aggiornamenti..
TABELLA B
(Si omette perché abrogata dall'art.23 L.650/79)
TABELLA C
N. Parametri Concentrazione Note
1 pH 5,5-9,5 Il valore del pH del recipiente deve essere
compreso tra 6,5 e 8,5 nel raggio di 50 metri dallo
scarico.
2 Temperatura oC - Per i corsi d'acqua la variazione
massima tra le temperature medie di qualsiasi sezione
del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione
dello scarico non deve superare i 3oC. Su almeno metà
di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve
superare 1oC. Per i laghi la temperatura dello scarico
non deve superare i 30oC e l'incremento di temperatura
del corpo recipiente non deve in nessun caso superare
i 3oC oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione.
Per i canali artificiali il massimo valore medio della
temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del canale
a valle del punto di immissione dello scarico non deve
superare i 35oC. La condizione suddetta è subordinata
a l'approvazione dell'autorità preposta alla
gestione del canale. Per il mare la temperatura dello
scarico non deve superare i 35oC l'incremento di temperatura
del corpo recipiente non deve in nessun caso superare
i 3oC oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di
immissione.
3 Colore Non percettibile dopo diluizione 1:40 su uno
spessore di 10 centimetri.
4 Odore Non deve essere causa di inconvenienti e molestie
di qualsiasi genere.
5 Materiali grossolani Assenti La voce "materiali
grossolani" si riferisce ad oggetti di dimensione
lineare superiore a 1 cm qualsiasi la loro natura
6 Materiali sedim. ml/l 2 I materiali sedimentabili
sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore.
7 Materiali in sospensione totali mg/l Non più
del 40% del valore a monte dello impianto di depurazione(1) Per
"materiali in sospensione" totali indipendentemente
dalla loro natura devono essere intesi quelli aventi
dimensioni tali da non permettere il passaggio attraverso
membrana filtrante di porosità 0,45
8 BOD5 mg/l Non più del 70% del valore a monte
dello impianto di depurazione (2)
9 COD mg/l Non più del 70% del valore a monte
dello impianto di depurazione (3) Il COD si intende
determinato con bicromato di potassio alla ebollizione
dopo 2 ore.
10 Metalli e non metalli tossici totali (As-Cd- Cr (VI)
Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn) 3
C1/L1+C2/L2+C3/L3.....Cn/Ln (4)
11 Alluminio mg/l come Al 2 Il limite è riferito
all'elemento in soluzione come ione sotto forma di
complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di
2 ore.
12 Arsenico mg/l come As 0,5 Il limite è riferito
all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di
complesso ed in sospensione.
13 Boro mg/l come B 4 Il limite è riferito all'elemento
in soluzione come ione sotto forma di complesso ed
in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
14 Cadmio mg/l come Cd 0,02 Il limite è riferito
all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di
complesso ed in sospensione.
15 Cromo III mg/l come Cr 4 Il limite è riferito
all'elemento in soluzione come ione sotto forma di
complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di
2 ore.
16 Cromo VI mg/l come Cr 0,2 Il limite è riferito
all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di
complesso ed in sospensione.
17 Ferro mg/l come Fe 4 Il limite è riferito
all'elemento in soluzione come ione sotto forma di
complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di
2 ore.
18 Manganese mg/l come Mn 4 Il limite è riferito
all'elemento in soluzione come ione sotto forma di
complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di
2 ore.
19 Mercurio mg/l come Hg 0,005 Il limite è riferito
all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di
complesso ed in sospensione.
20 Nichel mg/l come Ni 4 Il limite è riferito
all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di
complesso ed in sospensione.
21 Piombo mg/l come Pb 0,3 Il limite è riferito
all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di
complesso ed in sospensione.
22 Rame mg/l come Cu 0,4 Il limite è riferito
all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di
complesso ed in sospensione.
23 Selenio mg/l come Se 0,03 Il limite è riferito
all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di
complesso ed in sospensione.
24 Zinco mg/l come Zn 1 Il limite è riferito
all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di
complesso ed in sospensione.
25 "Cianuri totali" mg/l come Cn- 1
26 Cloro attivo mg/l come Cl2 0,3
27 Solfuri mg/l come H2S 2
28 Solfiti mg/l come SO3 2
29 Solfati mg/l come SO4 1.000 Non si applica agli scarichi
in mare
30 Cloruri mg/l come Cl- 1.200 Non si applica agli scarichi
in mare
31 Floruri mg/l come F- 12
32 Fosforo totale mg/l come P 10 Il limite è
ridotto a 0,5 nel caso di immissione nei laghi, dirette
o comprese entro una fascia di 10 Km dalla linea di
costa.
33 Ammoniaca totale mg/l come NH4+ 30 Per gli scarichi
in laghi, diretti o indiretti, compresi entro una fascia
di 10 Km dalla linea di costa, l'azoto complessivo
(organico+ammoniacale+nitroso+nitrico) non deve superare
i 10 mg N/l.
34 Azoto nitroso mg/l come N 0,6 Per gli scarichi in
laghi, diretti o indiretti, compresi entro una fascia
di 10 Km dalla linea di costa, l'azoto complessivo
(organico+ammoniacale+nitroso+nitrico) non deve superare
i 10 mg N/l.
35 Azoto nitrico mg/l come N 30 Per gli scarichi in
laghi, diretti o indiretti, compresi entro una fascia
di 10 Km dalla linea di costa, l'azoto complessivo
(organico+ammoniacale+nitroso+nitrico) non deve superare
i 10 mg N/l.
36 Grassi e oli animali e vegetali mg/l 40
37 Oli minerali mg/l 10
38 "Fenoli" mg/l come C6H5OH 1
39 Aldeidi mg/l come H-CHO 2
40 Solventi organici aromatici mg/l 0,4
41 Solventi organici azotati mg/l 0,2
42 Solventi clorurati mg/l 2
43 Tensioattivi mg/l 4
44 Pesticidi totali C1 C2 (esclusi quelli fosforati
compresi PCB e PCT) mg/l (5)
0,05
C1/L1+C2/L2Pound1
45 Pesticidi fosforati mg/l(5) 0,1 Fermo restando che
il limite fissato per i due parametri non deve essere
superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione
presente e la relativa concentrazione limite non deve
superare il valore di 1.
46 Saggio di tossicità - Il campione diluito
1:1 con acqua standard deve permettere in condizioni
di aerazione, la sopravvivenza di almeno il 50 % degli
animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore,
alla temperatura di 20oC. La specie impiegata per il
saggio deve essere "Carassius aurat" Ls.
47 Coliformi totali MPN/100 ml 20.000 Il limite si
applica quando a discrezione della Autorità
competente per il controllo lo richiedono gli usi
concomitanti del corpo idrico ricettore.
48 Coliformi fecali MPN/100 ml 12.000 Il limite si applica
quando a discrezione della Autorità competente
per il controllo lo richiedono gli usi concomitanti
del corpo idrico ricettore.
49 Streptococchi fecali MPN/100 ml 2.000 Il limite si
applica quando a discrezione della Autorità
competente per il controllo lo richiedono gli usi
concomitanti del corpo idrico ricettore.
Le determinazioni analitiche devono essere effettuate
su un campione medio, prelevato in un intervallo di
tempo minimo di 3 ore.
Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi
nella determinazioni dei parametri sono quelle descritte
nei volumi "Metodi analitici per le acque"
pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (C.N.R.)
Roma, e successivi aggiornamenti.
NOTE ALLA TABELLA C:
(1) Limite minimo imponibile: quello della Tabella A;
limite
max: 200.
(2) Limite minimo imponibile: quello della Tabella A;
limite
max: 250.
(3) Limite minimo imponibile: quello della Tabella A;
limite
max: 500.
(4) Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo
elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti
tra la concentrazione con cui ogni singolo elemento
è presente e la relativa concentrazione limite
non deve superare il valore di 3.
(5) Numero così sostituito dal primo comma dell'art.5
della L.71/90.
(c) 1996 notes