LEGGE 10 MAGGIO 1976, N.319

(G.U. 29-5-1976, N.141)

NORME PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO.

Titolo I
FINALITÀ DELLA LEGGE E COMPITI DELLO STATO

Art.1.
1. La presente legge ha per oggetto:
a) la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo;
b) la formulazione di criteri generali per l'utilizzazione e lo scarico delle acque in materia di insediamenti;
c) l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotto, fognature e depurazione;
d) la redazione di un piano generale di risanamento delle acque, sulla base di piani regionali;
e) il rilevamento sistematico delle caratteristiche quantitative e qualitative dei corpi idrici.
2. Restano salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13-2-1964, n.185, e successive integrazioni e modificazioni.

Art.2.
1. Allo Stato competono:
a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento generali delle attività pubbliche e private connesse con l'applicazione della presente legge;
b) la predisposizione dei criteri generali e delle metodologie per il rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici, nonché dei criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento dei catasti previsti dalla presente legge;
c) la redazione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'art.1, punto d), sulla base dei piani regionali, nonché il controllo della compatibilità dei piani regionali di risanamento delle acque relativi ai bacini idrografici a carattere interregionale, anche attraverso conferenze permanenti interregionali, promosse dal Ministro per i lavori pubblici;
d) l'indicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua ai fini produttivi, irrigui, industriali e civili anche mediante la individuazione di standards di consumi, per favorire il massimo risparmio nella utilizzazione delle acque e promuovendo, fra l'altro, processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse;
e) la determinazione di norme tecniche generali:
1) per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di acquedotto, fognature e depurazione;
2) per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, purché le immissioni siano direttamente utili alla produzione, e nel sottosuolo, esclusi i casi nei quali possano essere danneggiate le falde acquifere;
3) per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione;
4) sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani, o a 5.000 metri cubi. Sono fatte salve le eventuali più restrittive disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici adottati secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
2. Le materie di cui alle lettere b), d), e), del presente articolo debbono essere regolate entro e non oltre "otto mesi" (termine così prorogato dall'art.1-bis della L.690/76) dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.3.
1. Le funzioni di cui all'art.2 vengono esercitate da un comitato di ministri, costituito dai Ministri per i lavori pubblici, per la marina mercantile e per la sanità. Il comitato è presieduto dal Ministro per i lavori pubblici, integrato, volta per volta, dai ministri competenti per le singole materie oggetto della deliberazione.
2. Dopo otto anni dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato suddetto può provvedere, di intesa con le regioni, con decreto del Presidente della Repubblica, a modificare i valori contenuti nella tabella A allegata alla presente legge, per adeguarli alle nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche. Ulteriori eventuali modifiche ai suddetti valori tabellari potranno essere apportate ad intervalli di tempo non inferiori a quattro anni.
3. Lo stesso comitato dei ministri può in ogni momento provvedere con decreto del Presidente della Repubblica ad adeguare i valori dei limiti di accettabilità degli scarichi di cui alle tabelle A e C della presente legge ai corrispondenti valori definiti dalle apposite direttive della Comunità Economica Europea, qualora questi ultimi valori risultino più restrittivi.
4. Ferme restando le competenze dei consigli superiori di sanità e della marina mercantile, organo tecnico scientifico del comitato dei ministri è il consiglio superiore dei lavori pubblici. Il comitato dei ministri si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dell'istituto superiore di sanità per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica, e dei laboratori dell'istituto di ricerca sulle acque del consiglio nazionale delle ricerche per le altre questioni di cui alla presente legge.

Titolo II
COMPITI DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI CONSORZI

Art.4.
1. Alle regioni vengono attribuite le seguenti competenze:
a) la redazione dei piani regionali di risanamento delle acque;
"b) la direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli insediamenti nonché il controllo degli scarichi nelle unità geologiche profonde" (lettera così sostituita dall'art.7 della L.650/79);
c) il coordinamento e la verifica di coerenza dei programmi degli enti locali;
d) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici, in collaborazione con il servizio idrografico italiano, con gli uffici del genio civile ed avvalendosi degli uffici delle province per quanto attiene agli aspetti qualitativi;
e) la normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui ai punti d) ed e) dell'art.2, ed in particolare la delimitazione delle zone ove è ammesso lo smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo.
2. Per quanto concerne in particolare gli scarichi sul suolo adibito ad usi agricoli, essi potranno in ogni caso essere previsti e regolamentati solo quando le immissioni siano direttamente utili alla produzione agricola.
3. Per quanto concerne gli scarichi nel sottosuolo, essi non dovranno essere consentiti quando possano essere danneggiate le falde acquifere.
"4. Restano ferme le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31-8-1972, n.670, e delle relative norme di attuazione" (Comma così sostituito dall'art.7 della L.650/79).

Art.5.
"1. Le province provvedono ad effettuare:
a) il catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati, nei corpi d'acqua superficiali;
b) il controllo dell'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui all'art.2, lettera d).
2. Per la effettuazione dei compiti di cui al comma precedente le province si avvalgono anche degli uffici e servizi dei comuni singoli e associati e delle comunità montane" (articolo così sostituito dall'art.8 della L.650/79).

Art.6.
"1. I comuni, singoli e associati, e le comunità montane provvedono ad effettuare:
a) il controllo degli scarichi, pubblici o privati per quanto attiene ai limiti di accettabilità ed al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi di cui alla lettera e), n.3, dell'art.2;
b) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti nel suolo o nel sottosuolo;
c) l'installazione e la manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici nell'ambito dell'attività regionale di censimento delle risorse idriche.
2. I servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico sono gestiti da comuni o da consorzi intercomunali o da comunità montane o da consorzi istituiti dalle regioni a statuto speciale o da consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6-3-1978, n.218.
3. I consorzi costituiti a norma del testo unico di cui al comma precedente sono da considerare insediamenti produttivi e sono tenuti altresì alla osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge" (comma modificato e integrato dall'art.9 della L.650/79).
4. Le comunità montane possono costituire consorzi tra loro, ovvero partecipare a consorzi intercomunali.
5. I comuni e i consorzi intercomunali sono responsabili del controllo dei complessi produttivi allacciati alle fognature pubbliche, per quanto attiene alla accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui all'art.2, punto d), della presente legge, nonché del controllo degli scarichi sul suolo o nel sottosuolo.

Titolo III
CENSIMENTO DEI CORPI IDRICI E PIANO DI RISANAMENTO DELLE ACQUE

Art.7.
1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere rilevati, in tutto il territorio nazionale, i seguenti dati relativi ai corpi idrici superficiali e sotterranei:
a) le caratteristiche idrologiche, chimiche, fisiche e biologiche ed il loro andamento nel tempo;
b) tutti gli usi diretti o indiretti in atto: utilizzazioni o derivazioni o scarichi.
2. I dati verranno rilevati a cura delle regioni, sulla base delle norme di cui all'art.2, lettera b), e inviati al comitato dei ministri di cui all'art.3, per la redazione del piano nazionale di risanamento.
3. I dati suddetti dovranno essere aggiornati ogni due anni.
"4. Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico devono provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate e farne denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni con periodicità non superiore all'anno.
5. Le autorità competenti per il controllo qualitativo degli scarichi possono prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico" (comma modificato e integrato dall'art.10 della L.650/79).

Art.8.
1. Entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione, sentiti i comuni interessati, dovrà predisporre ed inviare al comitato dei ministri, di cui al precedente art.3, un piano regionale di risanamento delle acque, articolato come segue:
"a) rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione;
b) individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi di cui alla lettera a) e definizione delle relative priorità di realizzazione;
c) definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilità per tutti i tipi di scarichi;
d) indicazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di cui alla lettera a), organizzazione delle relative strutture tecnico-amministrative e di controllo degli scarichi, anche in relazione agli adempimenti previsti dalla legge 23-12-1978, n.833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale" (così modificato dall'art.11 della L.650/79).

Titolo IV
REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI

Art.9.
1. In tutto il territorio nazionale viene stabilita un'unica disciplina degli scarichi, basata sulla prescrizione per gli stessi dei limiti di accettabilità previsti nelle tabelle A, B e C allegate alla presente legge.
2. Essi si applicano con le modalità e i termini di cui ai successivi articoli del presente titolo.
3. La misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori di cui all'art.1, lettera a), della presente legge, salvo quanto prescritto al penultimo comma del presente articolo. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione.
4. I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
"5. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai limiti tabellari, la disciplina dello scarico è fissata dall'autorità di controllo in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di tutela del corpo idrico ricettore fissati dalle regioni, fermo restando che le acque debbono essere restituite con le medesime caratteristiche qualitative e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate" (comma introdotto dall'art.12 della L.650/79).
6. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare all'interno degli insediamenti produttivi tutte le ispezioni che essa ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al punto 10 delle tabelle A e C, allegate alla presente legge subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
"7. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo di scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al numero 10 delle tabelle A e C prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla presente legge (comma introdotto dall'art.12 della L.650/79).
8. Tutti gli scarichi debbono essere autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata dalle autorità competenti al controllo.
"9. Gli scarichi di pubbliche fognature di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione si intendono autorizzati dall'approvazione dell'impianto" (comma introdotto dall'art.6 della L.172/95).

Art.10.
"1. Per gli insediamenti produttivi, soggetti a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazioni, o la cui attività sia trasferita in altro luogo successivamente all'entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico alle autorità competenti per il controllo. A tali autorità è demandata la certificazione di nuovo insediamento sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile qualora, in relazione alla ristrutturazione o all'ampliamento dell'insediamento produttivo, abbia origine uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli insediamenti civili a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina regionale prevista dal secondo comma dell'art.14.
3. Gli insediamenti produttivi in corso di costruzione al 13-6-1976 e che non abbiano ottenuto la licenza di agibilità o di abitabilità devono adeguare i propri insediamenti entro il 30 giugno 1980.
4. I nuovi insediamenti produttivi che dimostrino impegni di spesa nella loro partecipazione a consorzi di imprese o di imprese ed enti pubblici per la costruzione di depuratori collettivi sono assimilati agli insediamenti esistenti al 13 giugno 1976. "I soggetti contemplati dall'art.93 del regio decreto 11-12-1933, n.1775, e le imprese familiari coltivatrici, che utilizzano l'acqua per uso agricolo, sono tenuti esclusivamente alla denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni. In ogni caso tale disposizione non si applica agli insediamenti produttivi" (periodo introdotto dall'art.1 della L.62/82).
5. Gli insediamenti civili in possesso di licenza edilizia alla data del 13 giugno 1976 ai fini dell'ottenimento del certificato di abitabilità sono tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni indicate dalla licenza stessa (così modificato dalla 650/79).

Art.11.
"1. L'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare è rilasciata dall'autorità designata dalla regione territorialmente competente ed è subordinata all'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla presente legge.
2. Restano fermi i poteri dell'autorità marittima connessi alla disciplina dell'uso del demanio marittimo e della navigazione.
3. L'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili è rilasciata in conformità alle disposizioni stabilite nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, secondo le direttive stabilite dal Comitato interministeriale di cui all'art.3, in armonia con quelle della presente legge.
4. L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma è rilasciata dal Ministro dell'ambiente su proposta del capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto più vicino al luogo di discarica, se ad opera di aeromobili (così modificato dall'art.4 della 349/86).
5. Alle istruttorie per le autorizzazioni di cui sopra provvede l'autorità marittima competente per territorio; per le spese si provvede a termine dell'art.15 (così modificato dall'art.18 della L.979/82).
6. Il Ministro dell'ambiente provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali (così modificato dall'art.4 della L.349/86).

Art.12.
1. Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti norme:
1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali, debbono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui alla allegata tabella A;
<<2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C e, successivamente all'entrata in funzione del medesimo, adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme ed alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni, dai consorzi e dalle province che provvedono alla gestione del pubblico servizio mediante le forme anche obbligatorie previste dalla legge 8-6-1990, n.142, come integrata dall'art.12 della legge 23-12-1992, n.498. I suddetti limiti di accettabilità, norme e prescrizioni sono stabiliti sulla base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione in modo da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dalla regione ai sensi del successivo art.14>> (numero sostituito dall'art.2 della legge L.172/95);
3) possono avere recapito sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, o nel sottosuolo, nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalle autorità sanitarie locali, sino all'emanazione della normativa specifica da parte delle autorità statali e regionali ai sensi del punto 2, voce e), dell'art.2 e della voce e) dell'art.4, cui si dovranno adeguare.

Art.13.
1. Gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti sono soggetti alle seguenti norme:
1) se hanno recapito in corpi d'acqua superficiali, dovranno essere adeguati:
a) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge,
ai limiti di accettabilità di cui alla allegata tabella C;
b) entro i successivi sei anni, ai limiti previsti dalla tabella A, secondo le modalità e le fasi temporali stabilite dai piani regionali di risanamento;
2) se hanno recapito in pubbliche fognature, dovranno essere adeguati;
a) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità della allegata tabella C;
"b) dalla data di attivazione dell'impianto centralizzato di depurazione, ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono il pubblico servizio.
I comuni ed i consorzi possono, anche prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, stabilire limiti di accettabilità, norme e prescrizioni regolamentari attinenti all'impianto stesso che devono essere approvati dalla regione, tenendo conto dello stato di fatto delle opere di convogliamento e dell'impianto di depurazione. L'adeguamento degli scarichi deve essere realizzato entro novanta giorni dalla data dell'approvazione da parte della regione.
I comuni ed i consorzi, ove abbiano adottato le procedure di cui al capoverso precedente, devono realizzare l'impianto centralizzato di depurazione entro diciotto mesi dall'approvazione della regione e comunque non oltre il 31 dicembre 1981. I finanziamenti relativi alla costruzione degli impianti centralizzati, ove approvati dalla regione, devono avere carattere di assoluta priorità.
I consorzi costituiti tra enti pubblici e quelli costituiti tra enti pubblici e privati, ivi compresi quelli previsti dalla legge 16-4-1973, n.171, qualora dimostrino di aver avviato opere per il convogliamento e la depurazione degli scarichi, possono completarle entro e non oltre il 31 dicembre 1981.
In ogni caso se l'impianto centralizzato di depurazione non entra in funzione, in tutte le sue parti, entro il 31 dicembre 1981, si applicano esclusivamente le norme di cui alla lettera precedente" (così modificato dall'art.16 della L.650/79);
3) se hanno recapito sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, o nel sottosuolo, sono ammessi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalle autorità sanitarie locali. Essi dovranno comunque adeguarsi, nei termini rispettivamente prescritti, a quanto disposto al precedente punto 1), lettere a) e b), del presente articolo.
2. L'ammissione definitiva è subordinata al rispetto della normativa specifica emanata dalle autorità statali e regionali competenti ai sensi dell'art.2, voce e), punto 2) e dell'art.4 voce e).
<<3. Le stesse norme di cui al numero 2) del presente articolo si applicano agli scarichi che dovranno recapitare in pubbliche fognature, sulla base dei programmi comunali di cui all'art.14, purché ciò avvenga entro il 31 dicembre 1980>> (comma modificato dall'art.16 della L.650/79).

Art.14.
1. Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purché osservino i regolamenti emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura.
<<2. La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'art.4. Le regioni, nel definire tale disciplina, nell'esercizio della loro autonomia, tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, conformandosi ai principi e ai criteri della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21-5-1991, tenendo conto delle indicazioni contenute nella delibera 30-12-1980 del Comitato interministeriale previsto dall'art.3 della presente legge, fatti comunque salvi i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile. I suddetti piani di risanamento sono redatti in funzione degli obiettivi di qualità dei singoli corpi idrici in cui recapitano gli scarichi di cui al presente comma, nei casi ed alle condizioni stabiliti, entro il 31 luglio 1995, con apposite direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano>> (comma così sostituito dall'art.1 della L.172/95).
<<2-bis. Sono fatti salvi le competenze, i divieti di immissione ed i limiti di accettabilità stabiliti da leggi che disciplinano materie specifiche>> (comma aggiunto dall'art.1 della L.172/95).
<<3. Anteriormente alla definizione della disciplina di cui al comma precedente, le regioni, attraverso propri organi sanitari, adottano le misure necessarie a tutela della salute pubblica, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art.26 della legge 10-5-1976, n.319, nel testo modificato dall'art.1-ter del decreto legge 10-8-1976, n.544, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8-10-1976, n.690.
4. Il Comitato interministeriale di cui all'art.3 della legge 10-5-1976, n.319, integrato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a definire le imprese agricole da considerarsi insediamenti civili ai sensi dell'art.1-quater del decreto legge 10-8-1976, n.544, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8-10-1976, n.690>> (comma modificati e integrati dall'art.17 della L.650/79).
5. I comuni o i consorzi intercomunali di cui all'art.6 della presente legge, in attesa del piano di risanamento regionale, predispongono, entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i programmi di attuazione della rete fognaria e li trasmettono alla regione.

Art.15.
1. I titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti civili che non scaricano in pubbliche fognature sono tenuti a denunciare la loro posizione all'autorità comunale nei modi e nei tempi da essa disposti.
2. I titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti produttivi debbono:
a) se sprovvisti di autorizzazione allo scarico, farne domanda entro "otto mesi" (termine prorogato dall'art.1 della L.690/76) dall'entrata in vigore della presente legge;
b) se già in possesso dell'autorizzazione, presentare domanda di rinnovo entro sei mesi.
3. La domanda di autorizzazione, o di rinnovo, deve essere presentata all'autorità competente per il controllo, e deve essere accompagnata dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale in atto, nonché dall'indicazione della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare.
4. Nella domanda dovrà essere indicato l'eventuale diverso recapito consentito dalla legge, e, comunque, la fonte di approvvigionamento.
5. Fino alla costituzione dei consorzi intercomunali, le domande relative agli scarichi in pubbliche fognature devono essere presentate, con le modalità di cui ai commi precedenti, al comune competente per territorio.
<<6. Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su tutti gli scarichi sono svolte dai presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale, previsti dall'art.22 della legge 23-12-1978, n.833>> (comma modificato dell'art.18 della L.650/79).
<<7. Sino all'attuazione dei presidi e servizi multizonali di cui al comma precedente, le funzioni tecniche di vigilanza e controllo sugli scarichi sono svolte dai laboratori provinciali di igiene e profilassi>> (comma modificato dell'art.18 della L.650/79).
8. Le autorizzazioni sono rilasciate in forma definitiva quando gli scarichi rispettano i limiti di accettabilità di cui alla presente legge.
9. Prima dell'autorizzazione definitiva, viene rilasciata dalle autorità competenti una autorizzazione provvisoria, nella quale deve essere previsto:
1) per gli scarichi in corpi d'acqua pubblici, l'allineamento progressivo ai limiti della allegata tabella A, secondo le prescrizioni della presente legge, del piano regionale di risanamento;
2) per gli scarichi in pubbliche fognature, quando non sia ancora stato costituito il consorzio intercomunale, ovvero definito dal piano di risanamento il comune competente per la gestione del pubblico servizio di fognatura e depurazione, l'allineamento ai limiti della allegata tabella C;
3) per gli scarichi in pubbliche fognature, gestite da consorzi intercomunali o da comuni definiti dal piano regionale di risanamento, l'allineamento progressivo ai limiti di accettabilità ed alle norme regolamentari di cui all'art.12, punto 2), e l'osservanza delle particolari prescrizioni tecnico-economiche connesse con l'utilizzazione del pubblico servizio di fognatura e depurazione.
10. L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro sei mesi dalla data della presentazione della relativa domanda, fermo restando il potere dell'autorità competente di revocare l'autorizzazione "ope legis" o di rilasciare l'autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del caso.
11. In caso di mancato adeguamento ai diversi limiti previsti dalla presente legge, dalle norme consortili e dai piani regionali di risanamento, l'autorità competente deve revocare l'autorizzazione allo scarico.
<<12. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dalla presente legge sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. L'autorità stessa, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute>> (comma aggiunto dell'art.18 della L.650/79).
<<13. Il regime autorizzatorio degli scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'art.14 conformandosi alle disposizioni contenute nella direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21-5-1991" (comma aggiunto dall'art.5 della L.172/95).

Titolo V
NORME FINANZIARIE

Art.16.
<<1. Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto agli enti gestori dei servizi da parte degli utenti il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa.
2. La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.
3. La prima parte è determinata in rapporto alla quantità di acqua effettivamente scaricata.
4. La seconda parte è determinata in rapporto alla quantità e, per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, alla qualità delle acque scaricate. I relativi proventi sono ripartiti fra gli enti gestori dei rispettivi servizi>> (articolo così sostituito dall'art.3 della L.153/81).

Art.17.
<<1. Per le acque provenienti da insediamenti civili la tariffa è così determinata:
- per la parte relativa al servizio di fognatura in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata;
- per la parte relativa al servizio di depurazione se istituito, in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata.
"2. In caso di mancata elaborazione entro il 31 luglio 1995 del metodo normalizzato di cui all'art.13, terzo comma, della legge 5-1-1994, n.36, e fino all'elaborazione dello stesso, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 della citata legge n.36 del 1994, sono fissati dal CIPE, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione; per l'anno 1995 la deliberazione del CIPE è adottata entro il 30 settembre 1995. In conformità ai predetti parametri, criteri e limiti gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, possono elevare le tariffe per le acque provenienti da insediamenti civili e produttivi per adeguarle ai maggiori costi di esercizio e di investimento, al fine di migliorare il controllo e la depurazione degli scarichi e la tutela dei corpi idrici ricettori, tenendo conto, per le utenze industriali, della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. I comuni non ancora dotati di impianti di depurazione o dotati di impianti insufficienti predispongono i progetti esecutivi degli impianti, come previsti dai piani regionali, e attivano almeno la fase di pretrattamento entro il 31 dicembre 1996" (comma modificato dalla L.172/95).
3. La parte relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti del servizio di fognatura quando nel comune sia in funzione l'impianto di depurazione centralizzato anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili.
4. Il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari all'ottanta per cento del volume d'acqua prelevata.
5. Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto è riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.
6. Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume d'acqua prelevato nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ente gestore del servizio di cui all'art.16, primo comma. Il canone è liquidato e riscosso dall'ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta.
7. Qualora i servizi di cui all'art.16, primo comma, siano gestiti da enti diversi da quello che gestisce il servizio di acquedotto il canone o diritto è pagato da detto ente, con obbligo per quelli di rivalsa nei confronti del soggetto tenuto al pagamento del canone o diritto medesimo. In tal caso il pagamento è eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del canone per l'acqua potabile sulla base di una dichiarazione complessiva dei volumi di acqua prelevati nel periodo da ciascun utente.
"8. Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli artt. 13, 14 e 15 della legge 5-1-1994, n.36, per l'accertamento del canone o diritto, continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14-9-1931, n.1175, in quanto compatibili, e la riscossione è effettuata ai sensi degli artt. 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28-1-1988, n.43, previa notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento. Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art.20 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.638. Per la omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone; detta soprattassa è ridotta ad un quarto dell'ammontare del canone se il ritardo non supera i trenta giorni. Qualora il canone defintivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50 per cento del maggior canone accertato. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento del medesimo. Qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico; la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto" (articolo così sostituito dall'art.3 della L.153/81, comma aggiunto dall'art.2 della L.172/95).

Art.17 bis
(Si omette perché abrogato dall'art.32 della L.36/94)

Art.17 ter
(Si omette perché abrogato dall'art.32 della L.36/94)

Art.18.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge a quella di attivazione dei dispositivi (privati e pubblici) per il conseguimento degli obiettivi finali di risanamento degli scarichi, tutti i complessi produttivi esistenti legittimati a raggiungere gradualmente i suddetti obiettivi, dovranno versare ai comuni o ai consorzi intercomunali anche in aggiunta alla tariffa di cui all'articolo precedente, a titolo di parziale compenso per i danni provocati dai propri scarichi, una somma commisurata alla quantità e qualità dell'acqua restituita, secondo i criteri che verranno stabiliti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal comitato dei ministri di cui all'art.3, integrato dal Ministro per le finanze, per ogni categoria di insediamento produttivo.
2. La norma non si applica se i predetti complessi produttivi sono svincolati dal servizio pubblico ed intendano allineare i propri scarichi agli obiettivi finali entro il biennio dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.19.
1. I comuni e i consorzi intercomunali, per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento dei servizi pubblici di cui all'art.6, primo comma, nonché le province, per le spese relative agli impianti di cui al punto e) dell'art.5, possono usufruire di contributi in conto interessi e in conto capitale da parte delle regioni.
2. Nella determinazione della misura percentuale delle erogazioni, le regioni tengono conto dei programmi di risanamento e delle esigenze della depurazione degli scarichi.
3. La formale concessione dei contributi ha luogo dopo che le descrizioni tecniche di massima delle opere siano state vistate dagli organi regionali, ed è subordinata alla dimostrazione, da parte degli enti minori, di disporre dei mezzi finanziari occorrenti per far fronte alla quota di spesa a loro carico.
4. La somministrazione del contributo si esegue direttamente a favore dell'ente concessionario, ed ha luogo, fino alla concorrenza dei nove decimi dell'ammontare, in base agli stati di avanzamento dei lavori, vistati dagli organi regionali. Al pagamento del conguaglio si provvede dopo l'approvazione del collaudo o l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, e in rapporto alla spesa che in tale sede sarà accertata e riconosciuta ammissibile al godimento dei suddetti benefici.

Art.20.
1. Le imprese con impianti già in servizio alla data del 1o gennaio 1975, le quali realizzino o modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento per le necessarie modificazioni degli scarichi in atto alla stessa data del 1o gennaio 1975, possono usufruire da parte delle regioni di contributi in conto interessi e/o in conto capitale da fissarsi con legge regionale, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla normativa della Comunità Economica Europea.

Titolo VI
SANZIONI

Art.21.
1. Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nelle acque indicate nell'art.1 della presente legge, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione; ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni.
2. Alla stessa pena soggiace chi - effettuando al momento di entrata in vigore della presente legge scarichi nei corpi ricettori di cui al precedente comma - non presenta la domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'art.15, secondo comma, lettere a) e b); ovvero non ottempera alle disposizioni di cui all'art.25; ovvero chi, avendo presentato la domanda, mantiene lo scarico dopo che essa è stata respinta, o dopo che l'autorizzazione è stata revocata.
<<3. Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma, l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti
dalle regioni ai sensi dell'art.14, secondo comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni. Per gli scarichi da insediamenti produttivi, in caso di superamento dei limiti di accettabilità delle tabelle allegate alla presente legge e, se recapitano in pubbliche fognature, di quelli fissati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'art.12, si applica la pena dell'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni o dell'arresto fino ad un anno. La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Tali sanzioni non si applicano nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque (comma sostituito dall'art.3 della L.172/95).
4. Si applica sempre la pena dell'ammenda da lire venticinque milioni a lire duecentocinquanta milioni o la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del documento unito alla delibera 30-12-1980 del Comitato interministeriale previsto dall'art.3 della presente legge, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima. La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione" (comma sostituito dall'art.3 della L.172/95).
<<5. Chiunque apra o comunque effettui scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell'art.1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'art.15, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che la citata autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni>> (comma aggiunto dall'art.6 della L.172/95)

<<Art. 22.
1. Fuori dai casi di cui all'art.21, chiunque effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire ventiquattro milioni" (articolo così modificato dall'art.4 della L.172/95).

Art.23.
1. Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi prima che l'autorizzazione da lui richiesta nelle forme prescritte sia stata concessa, è punito con l'ammenda fino a lire 5 milioni.
2. Se l'autorizzazione non viene concessa applicano il primo e il terzo comma dell'art.21.

<<Art. 23-bis.
1. Chiunque viola le disposizioni del penultimo o dell'ultimo comma dell'art.7 è punito con l'ammenda da lire centomila a lire un milione>> (articolo aggiunto dall'art.20 della legge 24-12-1979, n.650).

Art.24.
1. Con la sentenza di condanna, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'esatto adempimento di quanto sarà stabilito nella sentenza stessa. A tale scopo il giudice richiede, ove occorra, le opportune indicazioni all'autorità amministrativa.

<<Art. 24-bis.
1. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento, ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare.
2. Resta fermo, in quest'ultimo caso, l'obbligo della preventiva autorizzazione>>. (articolo aggiunto dall'art.3 della L.305/83).

Titolo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.25.
Coloro che effettuano scarichi già esistenti, provenienti da insediamenti sia produttivi che civili, sono obbligati, fino al momento nel quale debbono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dalla presente legge, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento. Essi sono comunque tenuti ad osservare le prescrizioni stabilite dalle regioni o dagli enti locali in quanto compatibili con le disposizioni qualitative e temporali della presente legge e in particolare con quanto contenuto nella tabella C allegata alla presente legge. Per gli scarichi in mare aperto, debbono essere osservate le prescrizioni stabilite nell'art.11, terzo comma, della presente legge.
Per quanto attiene ai profili della protezione sanitaria, vale quanto disposto all'art.26, ultimo comma, della presente legge.
Quando si verifichi l'osservanza delle norme e prescrizioni di cui all'art.15, secondo comma, lettere a) e b), ed al presente articolo, non sono punibili i fatti connessi con l'inquinamento delle acque di cui all'art.1, lettera a), previsti come reato da precedenti disposizioni di legge.

Art.26.
Gli scarichi di cui all'art.1, lettera a), sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge. Sono pertanto abrogate tutte le altre norme che, direttamente o indirettamente, disciplinano la materia degli scarichi in acque, sul suolo o nel sottosuolo e del conseguente inquinamento.
<<Restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 16-4-1973, n.171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 20-9-1973, n.962, recante tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque.
Il termine di cui al secondo comma dell'art.9 della legge 16-4-1973, n.171, è prorogato di tre anni>> (commi, aggiunti dall'art.1-ter della L.690/76).
Restano in vigore le disposizioni del codice penale in materia di delitti contro la vita, l'incolumità personale e pubblica.
Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica.

TABELLA A

N. Parametri Concentrazione Note
1 pH 5,5-9,5 Il valore del pH del recipiente deve essere compreso tra 6,5 e 8,5 nel raggio di 50 metri dallo scarico.
2 Temperatura oC Per i corsi d'acqua la variazione massima tra le temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 3oC. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1oC. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30oC e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3oC oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del canale a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 35oC. La condizione suddetta é subordinata all'approvazione della autorità preposta alla gestione del canale. Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35oC e l'incremento di temperatura del recipiente non deve in nessun caso superare i 3oC oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi. (nota così modificata dall'art.2, L.502/93).
3 Colore Non percettibile dopo diluizione 1:20 su uno spessore di 10 centimetri.
4 Odore Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere.
5 Materiali grossolani La voce si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore a 1 centimetro, qualsiasi la loro natura
6 Materiali sedimentabili ml/l 0,5 I materiali sedimentabili sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore.
7 Materiali in sospensione totali mg/l 80 Per i "materiali in sospensione" totali indipendentemente dalla loro natura devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permetterne il passaggio attraverso la membrana filtrante di porosità 0,45
8 BOD5 mg/l 40 Per gli scarichi industriali le cui caratteristiche di ossidabilità siano diverse da quelle dei liquami domestici la concentrazione limite deve essere riferita ad almeno il 70% del BOD totale.
9 COD mg/l 160 Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo 2 ore.
10 Metalli e non metalli tossici totali (As-Cd- Cr (VI) Cu- Hg-Ni-Pb-Se-Zn) 3 C1/L1+C2/L2+C3/L3......+Cn/Ln
Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione con cui ogni singolo elemento è presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 3.
Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ioni sotto forma di complessi, e in sospensione.
11 Alluminio mg/l come Al 1 Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
12 Arsenico mg/l come As 0,5 Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione.
13 Bario mg/l come Ba 20 Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
14 Boro mg/l come B 2 Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
<<Per gli scarichi a mare il limite elevato a 10 mg/l. Tale limite si applica anche alla zona di foce>>. (nota aggiunta dall'art.20, L.650/79)
15 Cadmio mg/l come Cd 0,02 Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione.
16 Cromo III mg/l come Cr 2 Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
17 Cromo VI mg/l come Cr 0,2 Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione.
18 Ferro mg/l come Fe 2 Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
19 Manganese mg/l come Mn 2 Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
20 Mercurio mg/l come Hg 0,005 Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione.
21 Nichel mg/l come Ni 2 Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione.
22 Piombo mg/l come Pb 0,2 Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione.
23 Rame mg/l come Cu 0,1 Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione.
24 Selenio mg/l come Se 0,03 Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione.
25 Stagno mg/l come Sn 10 Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
26 Zinco mg/l come Zn 0,5 Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione.
27 "Cianuri totali" mg/l come Cn- 0,5
28 Cloro attivo mg/l come Cl2 0,2
29 Solfuri mg/l come H2S 1
30 Solfiti mg/l come SO3 1
31 Solfati mg/l come SO4 1.000 <<Per questo parametro, che non si applica agli scarichi in mare le acque della zona di foce sono equiparate alle acque costiere, purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni di concentrazione dei solfati>> (nota aggiunta dall'art.20, L.650/79).
32 Cloruri mg/l come Cl 1.200 "Per questo parametro, che non si applica agli scarichi in mare le acque della zona di foce sono equiparate alle acque costiere, purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni di salinità"(nota aggiunta dall'art.20, L.650/79).
33 Floruri mg/l come F 6
34 Fosforo totale mg/l come P 10 Il limite è ridotto a 0,5 nel caso di immissione nei laghi, dirette o comprese entro una fascia di 10 Km dalla linea di costa.
35 "Azoto ammoniacale" mg/l come NH4+ 15 Per gli scarichi in laghi, diretti o indiretti, compresi entro una fascia di 10 Km dalla linea di costa, l'azoto complessivo (organico+ammoniacale+nitroso+nitrico) non deve superare i 10 mg N/l.
36 Azoto nitroso mg/l come N 0,6 Per gli scarichi in laghi, diretti o indiretti, compresi entro una fascia di 10 Km dalla linea di costa, l'azoto complessivo (organico+ammoniacale+nitroso+nitrico) non deve superare i 10 mg N/l.
37 Azoto nitrico mg/l come N 20 Per gli scarichi in laghi, diretti o indiretti, compresi entro una fascia di 10 Km dalla linea di costa, l'azoto complessivo (organico+ammoniacale nitroso+nitrico) non deve superare i 10 mg N/l.
38 Grassi e oli animali e vegetali mg/l 20
39 Oli minerali mg/l 5
40 "Fenoli" mg/l come C6H5OH 0,5
41 Aldeidi mg/l come H-CHO 1
42 Solventi organici aromatici mg/l 0,2
43 Solventi organici azotati mg/l 0,1
44 Solventi clorurati mg/l 1
45 Tensioattivi mg/l 2
46 Pesticidi totali (esclusi quelli fosforati compresi PCB e PCT) mg/l (numero sostituito dalla L.71/90, art.5)
0,05
C1/L1+C2/L2Pound1
47 Pesticidi fosforati mg/l (numero sostituito dalla L.71/90, art.5) 0,1 Fermo restando che il limite fissato per i due parametri non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 1.
48 Saggio di tossicità Il campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere, in condizioni di aerazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 15oC. La specie impiegata per il saggio deve essere "Salmo gairdnerii Rich".
<<Per gli scarichi di acque salmastre, marine e a salinità superiore a quella del mare, il saggio deve essere condotto con organismi marini secondo le metodiche IRSA>> (frase introdotta dall'art.23 della L.650/79).
49 Coliformi totali MPN/100 ml 20.000 Il limite si applica quando a discrezione della Autorità competente per il controllo, lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.
51 Coliformi fecali MPN/100 ml 12.000 Il limite si applica quando a discrezione della Autorità competente per il controllo, lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.
52 Streptococchi fecali MPN/100 ml 2.000 Il limite si applica quando a discrezione della Autorità competente per il controllo, lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.
<<Le determinazioni analitiche sono effettuate o su campione istantaneo o su campione medio prelevato in intervalli di tempo variabili in rapporto al tipo di ciclo produttivo, ai tempi e modi di versamento alla portata e alla durata degli scarichi. L'autorità che effettua il prelievo deve indicare i motivi per cui ricorre alle varie modalità di prelievo>> (nota introdotta dall'art.20 L.650/79).
Le metodiche analitiche e di campionamento da impegnarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi "Metodi analitici per le acque" pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (C.N.R.) Roma, e successivi aggiornamenti..

TABELLA B
(Si omette perché abrogata dall'art.23 L.650/79)

TABELLA C

N. Parametri Concentrazione Note
1 pH 5,5-9,5 Il valore del pH del recipiente deve essere compreso tra 6,5 e 8,5 nel raggio di 50 metri dallo scarico.
2 Temperatura oC - Per i corsi d'acqua la variazione massima tra le temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 3oC. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1oC. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30oC e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3oC oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del canale a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 35oC. La condizione suddetta è subordinata a l'approvazione dell'autorità preposta alla gestione del canale. Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35oC l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3oC oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione.
3 Colore Non percettibile dopo diluizione 1:40 su uno spessore di 10 centimetri.
4 Odore Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere.
5 Materiali grossolani Assenti La voce "materiali grossolani" si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore a 1 cm qualsiasi la loro natura
6 Materiali sedim. ml/l 2 I materiali sedimentabili sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore.
7 Materiali in sospensione totali mg/l Non più del 40% del valore a monte dello impianto di depurazione(1) Per "materiali in sospensione" totali indipendentemente dalla loro natura devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permettere il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45
8 BOD5 mg/l Non più del 70% del valore a monte dello impianto di depurazione (2)
9 COD mg/l Non più del 70% del valore a monte dello impianto di depurazione (3) Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo 2 ore.
10 Metalli e non metalli tossici totali (As-Cd- Cr (VI) Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn) 3
C1/L1+C2/L2+C3/L3.....Cn/Ln (4)
11 Alluminio mg/l come Al 2 Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
12 Arsenico mg/l come As 0,5 Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
13 Boro mg/l come B 4 Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
14 Cadmio mg/l come Cd 0,02 Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
15 Cromo III mg/l come Cr 4 Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
16 Cromo VI mg/l come Cr 0,2 Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
17 Ferro mg/l come Fe 4 Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
18 Manganese mg/l come Mn 4 Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
19 Mercurio mg/l come Hg 0,005 Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
20 Nichel mg/l come Ni 4 Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
21 Piombo mg/l come Pb 0,3 Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
22 Rame mg/l come Cu 0,4 Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
23 Selenio mg/l come Se 0,03 Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
24 Zinco mg/l come Zn 1 Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
25 "Cianuri totali" mg/l come Cn- 1
26 Cloro attivo mg/l come Cl2 0,3
27 Solfuri mg/l come H2S 2
28 Solfiti mg/l come SO3 2
29 Solfati mg/l come SO4 1.000 Non si applica agli scarichi in mare
30 Cloruri mg/l come Cl- 1.200 Non si applica agli scarichi in mare
31 Floruri mg/l come F- 12
32 Fosforo totale mg/l come P 10 Il limite è ridotto a 0,5 nel caso di immissione nei laghi, dirette o comprese entro una fascia di 10 Km dalla linea di costa.
33 Ammoniaca totale mg/l come NH4+ 30 Per gli scarichi in laghi, diretti o indiretti, compresi entro una fascia di 10 Km dalla linea di costa, l'azoto complessivo (organico+ammoniacale+nitroso+nitrico) non deve superare i 10 mg N/l.
34 Azoto nitroso mg/l come N 0,6 Per gli scarichi in laghi, diretti o indiretti, compresi entro una fascia di 10 Km dalla linea di costa, l'azoto complessivo (organico+ammoniacale+nitroso+nitrico) non deve superare i 10 mg N/l.
35 Azoto nitrico mg/l come N 30 Per gli scarichi in laghi, diretti o indiretti, compresi entro una fascia di 10 Km dalla linea di costa, l'azoto complessivo (organico+ammoniacale+nitroso+nitrico) non deve superare i 10 mg N/l.
36 Grassi e oli animali e vegetali mg/l 40
37 Oli minerali mg/l 10
38 "Fenoli" mg/l come C6H5OH 1
39 Aldeidi mg/l come H-CHO 2
40 Solventi organici aromatici mg/l 0,4
41 Solventi organici azotati mg/l 0,2
42 Solventi clorurati mg/l 2
43 Tensioattivi mg/l 4
44 Pesticidi totali C1 C2 (esclusi quelli fosforati compresi PCB e PCT) mg/l (5)
0,05
C1/L1+C2/L2Pound1
45 Pesticidi fosforati mg/l(5) 0,1 Fermo restando che il limite fissato per i due parametri non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 1.
46 Saggio di tossicità - Il campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere in condizioni di aerazione, la sopravvivenza di almeno il 50 % degli animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 20oC. La specie impiegata per il saggio deve essere "Carassius aurat" Ls.
47 Coliformi totali MPN/100 ml 20.000 Il limite si applica quando a discrezione della Autorità competente per il controllo lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.
48 Coliformi fecali MPN/100 ml 12.000 Il limite si applica quando a discrezione della Autorità competente per il controllo lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.
49 Streptococchi fecali MPN/100 ml 2.000 Il limite si applica quando a discrezione della Autorità competente per il controllo lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.
Le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione medio, prelevato in un intervallo di tempo minimo di 3 ore.
Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazioni dei parametri sono quelle descritte nei volumi "Metodi analitici per le acque" pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (C.N.R.) Roma, e successivi aggiornamenti.

NOTE ALLA TABELLA C:
(1) Limite minimo imponibile: quello della Tabella A; limite
max: 200.
(2) Limite minimo imponibile: quello della Tabella A; limite
max: 250.
(3) Limite minimo imponibile: quello della Tabella A; limite
max: 500.
(4) Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione con cui ogni singolo elemento è presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 3.
(5) Numero così sostituito dal primo comma dell'art.5 della L.71/90.





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