Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 1° DICEMBRE 1969 N. 6679
Tariffa professionale per prestazioni urbanistiche.

I Consigli Nazionali Ingegneri e Architetti hanno proposto una nuova tariffa per le prestazioni professionali di competenza, la cui approvazione è attualmente in corso.
Nell'attesa di detta approvazione, questo Ministero, in relazione all'incremento della progettazione di strumenti urbanistici dipendenti dalle disposizioni della legge ponte 6_8_1967, n. 765 (v. in URB), nonché alle richieste di istruzioni da parte dei Comuni, Prefetture, Provveditorati alle opere pubbliche _ ritiene opportuno portare a conoscenza degli Enti ed
Uffici in indirizzo la parte di detta tariffa riguardante gli onorari per le prestazioni urbanistiche.
La tariffa, come sotto riportato, è quella proposta dai Consigli ivatonali Ingegneri e Architetti, con le modifiche e le integrazioni suggerite dal Consiglio Superiore ai lavori pubblici, che ha espresso il proprio parere favorevole nelle adunanze 11_3_1969 voto 442 e 9_9_1969 voto 1633.
Ovviamente, fino alla sua formale approvazione tale tariffa non può considerarsi giuridicamente operante. Tuttavia gli Enti e gli
Uffici in indirizzo potranno utilmente tenerla presente nel definire i rapporti derivanti dalle prestazioni professionali in materia urbanistica e per superare le difficoltà e le perplessità che, nel regime giuridico ancora vigente, spesso sorgono e vengono denunciate a questo Ministero.

Art. 1.
Premesse

La presente tariffa ha carattere nazionale. Essa stabilisce gli onorari e dispone circa il rimborso delle spese per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti iscritti nei rispettivi albi ed è valida e vincolante nei confronti sia dei privati che dello Stato e degli Enti pubblici.
Gli onorari stabiliti nella presente tariffa costituiscono minimi inderogabili ed ogni patto contrario è nullo. Ogni maggiorazione dei predetti minimi dovrà essere preventivamente concordata con il committente.
Qualsiasi integrazione, modifica od aggiornamento alla presente tariffa deve essere proposto dai Consigli Nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti, sentite, da parte dei Consigli stessi, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie. Gli adeguamenti dei compensi a tempo ed a quantità stabiliti dalla presente tariffa saranno proposti congiuntamente dai Consigli Nazionali con riferimento alle variazioni dell'indice generale dei prezzi stabiliti dall'Istituto Centrale di Statistica ogni qualvolta le variazioni di detto indice, rispetto a quelle corrispondenti alla data di approvazione della tariffa ed ai successivi scatti, superi il 10 per cento.
1 Consigli degli Ordini sono gli organi competenti e qualificati ad esprimere parere sia sulla applicazione ed interpretazione della presente tariffa, sia sulla idoneità degli elaborati a configurare l'entità della prestazione sia, infine, a esprimere giudizio di congruità sulla misura del criterio di discrezionalità adottato dal professionista.

Art. 2.
Norme generali

Sono da compensare con la presente tariffa tutte le operazioni afferenti la pianificazione fisica del territorio ai vari livelli; le prestazioni con i relativi onorari sono indicate e specificate nei successivi articoli.
Gli onorari per prestazioni non espressamente previste dalla presente tariffa saranno valutati a discrezione derivandoli, per analogia, dai compensi per prestazioni similari; essi devono essere concordati preventivamente o, in difetto, stabiliti dai Consigli degli Ordini: devono anche essere preventivamente concordate le maggiorazioni indicate nei singoli articoli che le prevedono.
Gli elaborati sono di massima descritti nei successivi articoli per oani categoria di prestazione. Quando per legge o per regolamento o per necessità del committente siano richiesti tipi diversi di elaborati o altri in aggiunta, detti elaborati saranno precisati nel numero, nelle caratteristiche e nelle scale più opportune dalla modalità di incarico, che ne prevederà anche il particolare compenso suppletivo da concordare sulle basi della presente tariffa.
Nel caso che l'incarico sia affidato dal committente a più professionisti non si verificano gli estremi di incarico collegiale.
Nessun aumento spetta invece ai gruppi di professionisti spontaneamente costituiti.
In aggiunta agli onorari come sopra indicati spettano in ogni caso i compensi a tempo ed i rimborsi spese previsti dagli artt. Il e 12 della presente tariffa.
Tali compensi e rimborsi possono essere conglobati, previo accordo fra le parti, nella misura risultante dalla tabella B allegata.

Art. 3.
Prestazioni

Le prestazioni professionali riferentesi all'urbanistica hanno per oggetto:
- Piani generali.

1/A _ Piano territoriale di coordinamento.
1/B _ Piano regolatore a livello comprensoriale (intercomunale) e comunale.
1/C _ Piano di settore (paesistico, infrastrutturale, di sviluppo turistico, di sviluppo industriale e simili).
1/D _ Programma di fabbricazione e regolamento edilizio.
- Piani di esecuzione.

2/A _ Piano particolareggiato e di zona (lottizzazione).
2/B _ Piano particolareggiato di risanamento e conservazione.

Art. 4.
Piano territoriale di coordinamento _ I
/A

1 compiti del professionista o del gruppo professionale e gli elaborati da presentare per il piano territoriale di coordinamento all'Ente committente, saranno concordati fra l'Ente medesimo ed il professionista o gruppo professionale incaricato, in quanto tale piano stabilisce l'indirizzo di sviluppo urbanistico di un territorio la cui area definitiva in sede politico_amministrativa, supera i limiti di un piano a livello intercomunale e può raggiungere anche l'area di una provincia o di più province fino ad interessare una intera regione e i cui confini non coincidono necessariamente con quelli amministrativi.
Gli onorari, stante l'ampiezza e la variabilità del tipo d'incarico, saranno stabiliti a discrezione, sulla base di un preciso programma di lavoro.

Art. 5.
Piano regolatore a livello comprensoriale (intercomunale) e comunale _ 1/B

Le prestazioni del professionista per la formazione dei piani regolatori comprensoriali (intercomunali) e i piani regolatori comunali i quali definiscono le destinazioni di uso del territorio e le relative norme di attuazione comprenderanno di norma:
a) l'analisi dello stato di fatto, individuando il sistema delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature;
b) di uso pubblico, nonché i caratteri geologici, idrologici, paesistici e naturali del territorio interessato dal piano, tenendo anche conto della situazione riscontrata nel territorio circostante;
c) le previsioni degli insediamenti, lo sviluppo e la trasformazione degli insediamenti abitativi e produttivi, stabilendone le destinazioni d'uso, le relative norme tecniche di attuazione del piano e le eventuali indicazioni per la stesura del regolamento edilizio;
d) le previsioni delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature pubbliche e d'uso pubblico;
e) i perimetri delle zone di interesse paesistico e storico artistico, le relative modalità di utilizzazione e le eventuali prescrizioni speciali d'uso;
f) i programmi e le fasi di attuazione.
Gli elaborati tipici relativi alle prestazioni del presente articolo devono essere almeno i seguenti:
1) relazione preliminare sulle scelte fondamentali e sugli indirizzi che sono stati assunti per la redazione del piano;
2) relazione generale analitica dello stato di fatto;
3) relazione illustrativa con l'indicazione dei problemi e delle esigenze conseguenziali alla _analisi delle soluzioni proposte riferite ad un congruo periodo di tempo e dei relativi criteri di scelte;
4) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 del territorio sottoposto a pianificazione con indicazione dello stato di fatto:
5) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 con indicazione sintetica delle destinazioni e con desìgnazione della rete viaria e delle principali infrastrutture;
6) planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 con la chiara indicazione di tutte le previsioni oggetto del piano;
7) norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni d'uso, con particolare riferimento alla normativa generale da adottare per i piani urbanistici esecutivi;
8) eventuali prescrizioni per il regolamento edilizio;
9) programma e fasi di attuazione con particolare riferimento alle priorità per i piani urbanistici esecutivi e le opere di pubblico interesse;
10) quant'altro occorra a consentire la corretta interpretazione del piano;
11) relazione contenente le proposte dei progettisti in merito alle osservazioni presentate al P.R.G.
L'Ente committente ha il compito di fornire tutto il materiale topografico necessario, definito d'accordo con il professionista e con la sua assistenza e consulenza compreso lo stato di fatto aggiornato dell'intero aggregato urbano; la documentazione relativa ai caratteri geologici, idrologici e naturali del territorio interessato; tutti i dati statistici relativi alla demografia; alla produzione e distribuzione; alla consistenza ed alla attività edilizia relativa all'ultimo decennio; alle condizioni economiche e sociali della popolazione; ai mezzi di locomozione ed all'intensità del traffico interno. Fornirà inoltre l'elenco degli edifici storici ed artistici, nonché i dati relativi a tutti gli elementi normativi, vincolistici e programmatici, che interessano il territorio oggetto del piano. L'Ente committente dovrà inoltre fornire gli studi socio_economici atti a determinare le previsioni di sviluppo del territorio da pianificare. Il materiale cartografico, analitico e statistico di cui sopra costituirà l'oggetto della relazione generale analitica dello stato di fatto dì cui al punto 2) e della planimetria dello stato di fatto di cui al punto 4).
Gli onorari da corrispondere per il piano regolatore comunale l'engono determinati in funzione del numero d ' egli abitanti nel territorio comunale alla data dell'incarico secondo le aliquote della allegata tabella A e interpolando linearmente per i valori intermedi.
Per i piani regolatori comprensoriali, quando gli elaborati richiesti siano quelli previsti per i piani regolatori comunali, il compenso verrà calcolato come media tra l'importo relativo al comprensorio nel suo insieme e quello calcolato come somma degli importi relativi ai singoli comuni inclusi nel comprensorio.
Per i centri di nuova formazione gli onorari devono essere determinati in base alla popolazione prevista per i centri.medesimi entro un periodo massimo di venti anni.
Per le stazioni di cura, soggiorno e turismo, la popolazione va calcolata in base alla punta di massima influenza dell'ultimo triennio.
Oltre all'onorario stabilito come sopra, sono da applicare le _seguenti integrazioni da determinare col commìttente all'atto dell'incarico:
a) per il particolare carattere storico artistico o la importanza della zona ai fini del soggiorno e del turismo, per le zone soggette alle leggi sulle bellezze naturali o comunque particolarmente interessanti paesisticamente: aumento dal 10 fino al 30 per cento;
b) per la complessità di problemi derivanti dalle caratteristiche orografiche, geologiche e idrologiche del territorio: aumento dal 5 fino al 20 per cento;
c) per la complessità di problemi derivanti dalla particolare struttura economica, produttiva e di traffico: aumento dal 10 fino al 30 per cento;
d) per la previsione di incremento di popolazione superiore al 50 per cento in venti anni, aumento dal 10 fino al 30 per cento.
Dette integrazioni vanno applicate tenendo conto delle elaborazioni specifiche effettivamente svolte dal professionista in relazione aì temi suddetti secondo l'entità delle caratteristiche cui si riferiscono: esse sono cumulabili fino ad una integrazione massima complessiva del 50 per cento.
Quando il committente non fornisce la documentazione di cui al precedente terzo comma o la fornisca soltanto in parte, al professionista è dovuto il rimborso delle spese necessarie per il reperimento e l'approntamento di detto materiale.
Costituisce incarico a sé stante lo studio e l'elaborazione del regolamento edilizio o la consulenza a detta elaborazione. Glì onorari per le suddette prestazioni saranno determinati con criterio discrezionale preventivamente concordato.

Art. 6.
Piani generali di settore 1 /C

I piani generali di settore comprendono i piani paesistici, i piani delle infrástrutture, i piani di sviluppo turistico, i piani di sviluppo industriale e simili.
Il contenuto di questi piani urbanistici, alla dimensione territoriale, comprensoriale o comunale, che disciplinano lo sviluppo del territorio in funzione di problemi settoriali, come la tutela e la valorizzazione del paesaggio, l'individuazione e lo sviluppo di zone turistiche o industriali, la pianificazione dell'edilizia scolastica e ospedaliera, quella delle autostrade, acquedotti, infrastrutture elettriche, ecc., sarà quello definito dalle specifiche leggi vigenti all'atto del conferimento dell'incarico o in assenza dal disciplinare d'incarico.
Gli elaborati previsti per questi piani saranno analoghi a quelli già descritti per il piano regolatore territoriale comprensoriale o comunale, ad eccezione della scala delle planimetrie che sarà adottata nella misura più conveniente alla chiara indicazione delle previsioni del settore considerato.
E compito del committente di fornire al professionista tutto il materiale cartografico, analitico, statistico e i relativi elaborati conclusivi, come indicato all'art. 5 per il piano regolatore.
Quando il committente non fornisca il suddetto materiale vale quanto già detto all'art. 5.
Gli onorari da corrispondere per l'elaborazione di questi piani dovranno essere valutati come un compenso discrezionale da determinarsi tra le parti sulla base di un preciso programma di lavoro: per i piani infrastrutturali che comportano anche lo studio di alcune delle infrastrutture previste nei piani stessi, vanno, in aggiunta, applicate le tariffe afferenti alle prestazioni richieste.

Art. 7.
Programma di fabbricazione e regolamento edilizio I/D

Il programma di fabbricazione da redigersi a cura dei Comuni sprovvisti di piano regolatore, ai sensi della vigente legislazione a corredo del regolamento edilizio, dovrà contenere l'indicazione dei limiti di zona, dei tipi edilizi in essa consentiti e l'analisi dello stato di fatto, individuando il sistema delle infrastrutture degli impianti e delle attrezzature di uso pubblico, nonché i caratteri geologici, idrologici, paesistici e naturali del territorio interessato dal piano tenendo conto anche della situazione riscontrata nel territorio circostante.
Gli elaborati saranno costituiti da:
1) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 del territorio sottoposto a pianificazione con indicazione dello stato di fatto;
2) una planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 con la indicazione delle zone e delle destinazioni, delle direttrici di espansione e la designazione della rete viaria, delle infrastrutture e dei servizi pubblici con particolare riguardo a quelli a livello di insediamento;
3) una tabella o una descrizione delle tipologie edilizie;
4) una relazione nella quale siano illustrati i criteri in base ai quali è stato compilato il programma;
5) quant'altro occorra a consentire la corretta interpretazione del programma.
L'onorario per la redazione del programma di fabbricazione e relative norme è fissato nella misura del 40 per cento, dai compensi base stabiliti per i piani regolatori corrispondenti.
L'eventuale redazione del regolamento edilizio verrà compensata con criterio discrezionale concordato preventivamente.
E compito del committente di fornire al professionista tutto il materiale cartografico, analitico, statistico e i relativi elaborati conclusivi come indicato all'art. 5 per il piano regolatore.
Quando il committente non fornisca il detto materiale vale quanto già detto all'art. 5.

continua


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