| Tariffa professionale per prestazioni urbanistiche.
I Consigli Nazionali Ingegneri e Architetti hanno proposto
una nuova tariffa per le prestazioni professionali
di competenza, la cui approvazione è attualmente
in corso.
Nell'attesa di detta approvazione, questo Ministero,
in relazione all'incremento della progettazione di
strumenti urbanistici dipendenti dalle disposizioni
della legge ponte 6_8_1967, n. 765 (v. in URB), nonché
alle richieste di istruzioni da parte dei Comuni, Prefetture,
Provveditorati alle opere pubbliche _ ritiene opportuno
portare a conoscenza degli Enti ed Uffici in indirizzo
la parte di detta tariffa riguardante gli onorari per
le prestazioni urbanistiche.
La tariffa, come sotto riportato, è quella proposta
dai Consigli ivatonali Ingegneri e Architetti, con
le modifiche e le integrazioni suggerite dal Consiglio
Superiore ai lavori pubblici, che ha espresso il proprio
parere favorevole nelle adunanze 11_3_1969 voto 442
e 9_9_1969 voto 1633.
Ovviamente, fino alla sua formale approvazione tale
tariffa non può considerarsi giuridicamente
operante. Tuttavia gli Enti e gli Uffici in indirizzo
potranno utilmente tenerla presente nel definire i
rapporti derivanti dalle prestazioni professionali
in materia urbanistica e per superare le difficoltà
e le perplessità che, nel regime giuridico ancora
vigente, spesso sorgono e vengono denunciate a questo
Ministero.
Art. 1.
Premesse
La presente tariffa ha carattere nazionale. Essa stabilisce
gli onorari e dispone circa il rimborso delle spese
per le prestazioni professionali degli ingegneri e
degli architetti iscritti nei rispettivi albi ed è
valida e vincolante nei confronti sia dei privati che
dello Stato e degli Enti pubblici.
Gli onorari stabiliti nella presente tariffa costituiscono
minimi inderogabili ed ogni patto contrario è
nullo. Ogni maggiorazione dei predetti minimi dovrà
essere preventivamente concordata con il committente.
Qualsiasi integrazione, modifica od aggiornamento alla
presente tariffa deve essere proposto dai Consigli
Nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti,
sentite, da parte dei Consigli stessi, le organizzazioni
sindacali a carattere nazionale delle due categorie.
Gli adeguamenti dei compensi a tempo ed a quantità
stabiliti dalla presente tariffa saranno proposti congiuntamente
dai Consigli Nazionali con riferimento alle variazioni
dell'indice generale dei prezzi stabiliti dall'Istituto
Centrale di Statistica ogni qualvolta le variazioni
di detto indice, rispetto a quelle corrispondenti alla
data di approvazione della tariffa ed ai successivi
scatti, superi il 10 per cento.
1 Consigli degli Ordini sono gli organi competenti e
qualificati ad esprimere parere sia sulla applicazione
ed interpretazione della presente tariffa, sia sulla
idoneità degli elaborati a configurare l'entità
della prestazione sia, infine, a esprimere giudizio
di congruità sulla misura del criterio di discrezionalità
adottato dal professionista.
Art. 2.
Norme generali
Sono da compensare con la presente tariffa tutte le
operazioni afferenti la pianificazione fisica del territorio
ai vari livelli; le prestazioni con i relativi onorari
sono indicate e specificate nei successivi articoli.
Gli onorari per prestazioni non espressamente previste
dalla presente tariffa saranno valutati a discrezione
derivandoli, per analogia, dai compensi per prestazioni
similari; essi devono essere concordati preventivamente
o, in difetto, stabiliti dai Consigli degli Ordini:
devono anche essere preventivamente concordate le maggiorazioni
indicate nei singoli articoli che le prevedono.
Gli elaborati sono di massima descritti nei successivi
articoli per oani categoria di prestazione. Quando
per legge o per regolamento o per necessità
del committente siano richiesti tipi diversi di elaborati
o altri in aggiunta, detti elaborati saranno precisati
nel numero, nelle caratteristiche e nelle scale più
opportune dalla modalità di incarico, che ne
prevederà anche il particolare compenso suppletivo
da concordare sulle basi della presente tariffa.
Nel caso che l'incarico sia affidato dal committente
a più professionisti non si verificano gli estremi
di incarico collegiale.
Nessun aumento spetta invece ai gruppi di professionisti
spontaneamente costituiti.
In aggiunta agli onorari come sopra indicati spettano
in ogni caso i compensi a tempo ed i rimborsi spese
previsti dagli artt. Il e 12 della presente tariffa.
Tali compensi e rimborsi possono essere conglobati,
previo accordo fra le parti, nella misura risultante
dalla tabella B allegata.
Art. 3.
Prestazioni
Le prestazioni professionali riferentesi all'urbanistica
hanno per oggetto:
- Piani generali.
1/A _ Piano territoriale di coordinamento.
1/B _ Piano regolatore a livello comprensoriale (intercomunale)
e comunale.
1/C _ Piano di settore (paesistico, infrastrutturale,
di sviluppo turistico, di sviluppo industriale e simili).
1/D _ Programma di fabbricazione e regolamento edilizio.
- Piani di esecuzione.
2/A _ Piano particolareggiato e di zona (lottizzazione).
2/B _ Piano particolareggiato di risanamento e conservazione.
Art. 4.
Piano territoriale di coordinamento _ I/A
1 compiti del professionista o del gruppo professionale
e gli elaborati da presentare per il piano territoriale
di coordinamento all'Ente committente, saranno concordati
fra l'Ente medesimo ed il professionista o gruppo professionale
incaricato, in quanto tale piano stabilisce l'indirizzo
di sviluppo urbanistico di un territorio la cui area
definitiva in sede politico_amministrativa, supera
i limiti di un piano a livello intercomunale e può
raggiungere anche l'area di una provincia o di più
province fino ad interessare una intera regione e i
cui confini non coincidono necessariamente con quelli
amministrativi.
Gli onorari, stante l'ampiezza e la variabilità
del tipo d'incarico, saranno stabiliti a discrezione,
sulla base di un preciso programma di lavoro.
Art. 5.
Piano regolatore a livello comprensoriale (intercomunale)
e comunale _ 1/B
Le prestazioni del professionista per la formazione
dei piani regolatori comprensoriali (intercomunali)
e i piani regolatori comunali i quali definiscono le
destinazioni di uso del territorio e le relative norme
di attuazione comprenderanno di norma:
a) l'analisi dello stato di fatto, individuando il sistema
delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature;
b) di uso pubblico, nonché i caratteri geologici,
idrologici, paesistici e naturali del territorio interessato
dal piano, tenendo anche conto della situazione riscontrata
nel territorio circostante;
c) le previsioni degli insediamenti, lo sviluppo e la
trasformazione degli insediamenti abitativi e produttivi,
stabilendone le destinazioni d'uso, le relative norme
tecniche di attuazione del piano e le eventuali indicazioni
per la stesura del regolamento edilizio;
d) le previsioni delle infrastrutture, degli impianti
e delle attrezzature pubbliche e d'uso pubblico;
e) i perimetri delle zone di interesse paesistico e
storico artistico, le relative modalità di utilizzazione
e le eventuali prescrizioni speciali d'uso;
f) i programmi e le fasi di attuazione.
Gli elaborati tipici relativi alle prestazioni del presente
articolo devono essere almeno i seguenti:
1) relazione preliminare sulle scelte fondamentali e
sugli indirizzi che sono stati assunti per la redazione
del piano;
2) relazione generale analitica dello stato di fatto;
3) relazione illustrativa con l'indicazione dei problemi
e delle esigenze conseguenziali alla _analisi delle
soluzioni proposte riferite ad un congruo periodo di
tempo e dei relativi criteri di scelte;
4) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 del
territorio sottoposto a pianificazione con indicazione
dello stato di fatto:
5) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 con
indicazione sintetica delle destinazioni e con desìgnazione
della rete viaria e delle principali infrastrutture;
6) planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 con
la chiara indicazione di tutte le previsioni oggetto
del piano;
7) norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni
d'uso, con particolare riferimento alla normativa generale
da adottare per i piani urbanistici esecutivi;
8) eventuali prescrizioni per il regolamento edilizio;
9) programma e fasi di attuazione con particolare riferimento
alle priorità per i piani urbanistici esecutivi
e le opere di pubblico interesse;
10) quant'altro occorra a consentire la corretta interpretazione
del piano;
11) relazione contenente le proposte dei progettisti
in merito alle osservazioni presentate al P.R.G.
L'Ente committente ha il compito di fornire tutto il
materiale topografico necessario, definito d'accordo
con il professionista e con la sua assistenza e consulenza
compreso lo stato di fatto aggiornato dell'intero aggregato
urbano; la documentazione relativa ai caratteri geologici,
idrologici e naturali del territorio interessato; tutti
i dati statistici relativi alla demografia; alla produzione
e distribuzione; alla consistenza ed alla attività
edilizia relativa all'ultimo decennio; alle condizioni
economiche e sociali della popolazione; ai mezzi di
locomozione ed all'intensità del traffico interno.
Fornirà inoltre l'elenco degli edifici storici
ed artistici, nonché i dati relativi a tutti
gli elementi normativi, vincolistici e programmatici,
che interessano il territorio oggetto del piano. L'Ente
committente dovrà inoltre fornire gli studi
socio_economici atti a determinare le previsioni di
sviluppo del territorio da pianificare. Il materiale
cartografico, analitico e statistico di cui sopra costituirà
l'oggetto della relazione generale analitica dello
stato di fatto dì cui al punto 2) e della planimetria
dello stato di fatto di cui al punto 4).
Gli onorari da corrispondere per il piano regolatore
comunale l'engono determinati in funzione del numero
d ' egli abitanti nel territorio comunale alla data
dell'incarico secondo le aliquote della allegata tabella
A e interpolando linearmente per i valori intermedi.
Per i piani regolatori comprensoriali, quando gli elaborati
richiesti siano quelli previsti per i piani regolatori
comunali, il compenso verrà calcolato come media
tra l'importo relativo al comprensorio nel suo insieme
e quello calcolato come somma degli importi relativi
ai singoli comuni inclusi nel comprensorio.
Per i centri di nuova formazione gli onorari devono
essere determinati in base alla popolazione prevista
per i centri.medesimi entro un periodo massimo di venti
anni.
Per le stazioni di cura, soggiorno e turismo, la popolazione
va calcolata in base alla punta di massima influenza
dell'ultimo triennio.
Oltre all'onorario stabilito come sopra, sono da applicare
le _seguenti integrazioni da determinare col commìttente
all'atto dell'incarico:
a) per il particolare carattere storico artistico o
la importanza della zona ai fini del soggiorno e del
turismo, per le zone soggette alle leggi sulle bellezze
naturali o comunque particolarmente interessanti paesisticamente:
aumento dal 10 fino al 30 per cento;
b) per la complessità di problemi derivanti dalle
caratteristiche orografiche, geologiche e idrologiche
del territorio: aumento dal 5 fino al 20 per cento;
c) per la complessità di problemi derivanti dalla
particolare struttura economica, produttiva e di traffico:
aumento dal 10 fino al 30 per cento;
d) per la previsione di incremento di popolazione superiore
al 50 per cento in venti anni, aumento dal 10 fino
al 30 per cento.
Dette integrazioni vanno applicate tenendo conto delle
elaborazioni specifiche effettivamente svolte dal professionista
in relazione aì temi suddetti secondo l'entità
delle caratteristiche cui si riferiscono: esse sono
cumulabili fino ad una integrazione massima complessiva
del 50 per cento.
Quando il committente non fornisce la documentazione
di cui al precedente terzo comma o la fornisca soltanto
in parte, al professionista è dovuto il rimborso
delle spese necessarie per il reperimento e l'approntamento
di detto materiale.
Costituisce incarico a sé stante lo studio e
l'elaborazione del regolamento edilizio o la consulenza
a detta elaborazione. Glì onorari per le suddette
prestazioni saranno determinati con criterio discrezionale
preventivamente concordato.
Art. 6.
Piani generali di settore 1 /C
I piani generali di settore comprendono i piani paesistici,
i piani delle infrástrutture, i piani di sviluppo
turistico, i piani di sviluppo industriale e simili.
Il contenuto di questi piani urbanistici, alla dimensione
territoriale, comprensoriale o comunale, che disciplinano
lo sviluppo del territorio in funzione di problemi
settoriali, come la tutela e la valorizzazione del
paesaggio, l'individuazione e lo sviluppo di zone turistiche
o industriali, la pianificazione dell'edilizia scolastica
e ospedaliera, quella delle autostrade, acquedotti,
infrastrutture elettriche, ecc., sarà quello
definito dalle specifiche leggi vigenti all'atto del
conferimento dell'incarico o in assenza dal disciplinare
d'incarico.
Gli elaborati previsti per questi piani saranno analoghi
a quelli già descritti per il piano regolatore
territoriale comprensoriale o comunale, ad eccezione
della scala delle planimetrie che sarà adottata
nella misura più conveniente alla chiara indicazione
delle previsioni del settore considerato.
E compito del committente di fornire al professionista
tutto il materiale cartografico, analitico, statistico
e i relativi elaborati conclusivi, come indicato all'art.
5 per il piano regolatore.
Quando il committente non fornisca il suddetto materiale
vale quanto già detto all'art. 5.
Gli onorari da corrispondere per l'elaborazione di questi
piani dovranno essere valutati come un compenso discrezionale
da determinarsi tra le parti sulla base di un preciso
programma di lavoro: per i piani infrastrutturali che
comportano anche lo studio di alcune delle infrastrutture
previste nei piani stessi, vanno, in aggiunta, applicate
le tariffe afferenti alle prestazioni richieste.
Art. 7.
Programma di fabbricazione e regolamento edilizio I/D
Il programma di fabbricazione da redigersi a cura dei
Comuni sprovvisti di piano regolatore, ai sensi della
vigente legislazione a corredo del regolamento edilizio,
dovrà contenere l'indicazione dei limiti di
zona, dei tipi edilizi in essa consentiti e l'analisi
dello stato di fatto, individuando il sistema delle
infrastrutture degli impianti e delle attrezzature
di uso pubblico, nonché i caratteri geologici,
idrologici, paesistici e naturali del territorio interessato
dal piano tenendo conto anche della situazione riscontrata
nel territorio circostante.
Gli elaborati saranno costituiti da:
1) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 del
territorio sottoposto a pianificazione con indicazione
dello stato di fatto;
2) una planimetria in scala non inferiore a 1:5.000
con la indicazione delle zone e delle destinazioni,
delle direttrici di espansione e la designazione della
rete viaria, delle infrastrutture e dei servizi pubblici
con particolare riguardo a quelli a livello di insediamento;
3) una tabella o una descrizione delle tipologie edilizie;
4) una relazione nella quale siano illustrati i criteri
in base ai quali è stato compilato il programma;
5) quant'altro occorra a consentire la corretta interpretazione
del programma.
L'onorario per la redazione del programma di fabbricazione
e relative norme è fissato nella misura del
40 per cento, dai compensi base stabiliti per i piani
regolatori corrispondenti.
L'eventuale redazione del regolamento edilizio verrà
compensata con criterio discrezionale concordato preventivamente.
E compito del committente di fornire al professionista
tutto il materiale cartografico, analitico, statistico
e i relativi elaborati conclusivi come indicato all'art.
5 per il piano regolatore.
Quando il committente non fornisca il detto materiale
vale quanto già detto all'art. 5.
continua
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