Aggiornamento della
LEGGE 8-12-1956, N. 1378
"ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE
PROFESSIONI"
Art. 1.
Sono riattivati gli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo,
chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo,
veterinario, perito forestale e della professione di
dottore commercialista nonché di abilitazione
nelle discipline statistiche.
I candidati agli esami di Stato sosterranno le prove
in città sedi di ordini o collegi professionali.
Tali sedi saranno stabilite dal regolamento di cui
al successivo art. 3.
Art. 2.
Le commissioni giudicatrici degli esami, di cui al precedente
art. 1, sono nominate con decreto del Ministro per
la pubblica istruzione e composte di un presidente,
scelto fra i professori universitari di ruolo o fuori
ruolo o in pensione, o di membri scelti da terne designate
dai competenti ordini o collegi professionali. Il numero
e i titoli dei membri suddetti saranno stabiliti per
ciascun tipo di esame dal regolamento di cui al successivo
art. 3.
Art. 3.
Gli esami hanno carattere specificamente professionale.
I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento
dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il
parere della sezione 1 dei Consiglio superiore e degli
ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento
vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento
degli esami.
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