REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1940, N.635 (stralcio)

 

(G.U.26-6-1940, n.149 suppl.)

 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO 18 GIUGNO 1931, N.773, DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA

 

Modificato ed integrato ai sensi del

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 23 settembre 1999
Modificazioni agli allegati A e B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

(G.U. n. 229 del 29-09-1999)

 

DEL

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2001, n.311
Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attivita' disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonche' al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999).

 (G.U. 02/08/2001,n.178)

 

DEL

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 2002, n. 293. Regolamento di semplificazione recante modifica all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo.

(G.U. del 02 Gennaio 2003 n.1)

 

 

 

Modifiche al capitolo VI dell'allegato B (Vedi sopra : MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 23 settembre 1999)

al Reg. T.U.L.P.S. (Esercizi di minuta vendita)
Art. 1.
Generalita'
1. Negli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti si
possono tenere e vendere:
polveri della I categoria;
cartucce per armi comuni della V categoria gruppo A;
manufatti della IV e V categoria.
Non rientrando tra i prodotti esplodenti, nessun limite e' posto
alla detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per
armi comuni: proiettili, pallini, bossoli, inneschi e bossoli
innescati.
Nessun limite altresi' e' posto alla detenzione e vendita dei
manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del
decreto ministeriale 4 aprile 1973.
2. La vendita delle polveri deve essere fatta per recipienti
interi, originali di fabbrica, dal contenuto massimo di 1 kg netto.
E' vietato tenere nell'esercizio e vendere recipienti di polvere
aperti.
I manufatti della IV e della V categoria devono essere
approvvigionati nei loro imballaggi di fabbrica sigillati. Possono
essere commercializzati solo se racchiusi nelle proprie confezioni
originali sigillate, singole o multiple in ragione delle dimensioni
del manufatto.
3. Le indicazioni sulla massa (come definita nel decreto del
Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, "Attuazione della
direttiva CEE 80/181 relativa alle unita' di misura") fornite al
successivo art. 3 si riferiscono alla massa netta dei prodotti attivi
(sono prodotti attivi quelli esplosivi, incendivi, coloranti,
fumogeni ed illuminanti); la massa netta di prodotti attivi deve
essere indicata sul singolo manufatto di IV e di V categoria e/o
sulla confezione, in conformita' a quanto riportato nel relativo
decreto di riconoscimento e classificazione.
La massa degli involucri e di quant'altro formi la struttura dei
manufatti, ancorche' costituita da materiale combustibile, quale
carta, legno, polimeri, ecc., e' esclusa dal computo della massa dei
prodotti attivi.
4. Negli esercizi di minuta vendita si possono tenere e vendere
fino a complessivi kg 200 netti di prodotti esplodenti. Oltre tale
limite trova applicazione il capitolo IV del presente allegato.
5. Sulle istanze per il rilascio delle licenze per gli esercizi di
minuta vendita il prefetto acquisira' il parere della commissione
tecnica provinciale.
Art. 2.
Prescrizioni sui locali
1. I locali degli esercizi di minuta vendita non devono essere
interrati o seminterrati ovvero contigui, sovrastanti o sottostanti a
locali di lavorazione o deposito di materie facilmente combustibili o
infiammabili; non devono inoltre avere comunicazione diretta con
abitazioni e con ambienti che non abbiano attinenza con l'attivita'
dell'esercizio stesso, fatta eccezione per i locali di servizio.
Non devono essere ubicati in edifici nei quali vi siano anche
asili, scuole, case di cura, comunita' religiose, alberghi, grandi
magazzini, luoghi di culto, di pubblico spettacolo e simili.
Negli esercizi di minuta vendita non devono essere tenute ne' poste
in vendita materie infiammabili, come tali individuate dalla
circolare Ministero dell'interno n. 2452/4179 del 3 maggio 1979.
Deroghe a tali divieti possono essere consentite previo parere
favorevole della commissione tecnica provinciale, che potra'
prescrivere le cautele ritenute opportune nei singoli casi per la
tutela dell'incolumita' pubblica.
Negli ambienti in cui e' ammesso il pubblico potranno essere
tenuti, come mostra, manufatti della IV e della V categoria
inertizzati (privi di prodotti attivi) e/o simulacri; le operazioni
di inertizzazione dei manufatti devono essere compiute da soggetto
legittimato alla fabbricazione dei manufatti stessi.
Si possono altresi' esporre i manufatti non classificati tra i
prodotti esplodenti ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973.
2. Il carico complessivo di prodotti esplodenti sara' fissato in
accordo con gli articoli 1 e 3 e in funzione dei limiti derivanti
dalle dimensioni del locale (o dei locali), come di seguito
specificato.
Ogni locale in cui sono tenuti prodotti esplodenti deve avere una
altezza non inferiore a m 2,40, una superficie non inferiore a mq 6 e
una cubatura non inferiore a mc 18; inoltre la cubatura non deve
essere inferiore a mc 1 per ogni chilogrammo netto di polveri di I
categoria, a mc 1 per ogni chilogrammo netto di manufatti di IV e di
V categoria e a mc 1 per ogni 3,5 kg netti di polvere sotto forma di
cartucce, in accordo alle equivalenze indicate all'art. 3, lettera
b).
Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria gruppo A
devono essere custodite in locale (o locali) distinto, anche se
contiguo a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti
di IV e di V categoria. Questi ultimi possono essere conservati
insieme; nel medesimo locale (o locali) possono altresi' tenersi
manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del
decreto ministeriale 4 aprile 1973. E' vietato l'accesso al pubblico
nel locale (o nei locali) ove vengono custoditi i manufatti di IV e
di V categoria.
I prodotti esplodenti devono essere collocati su scaffali metallici
o di legno ignifugato, di adeguata resistenza meccanica, alti non
oltre m 2,10, chiusi eventualmente solo ai lati, ed ancorati in modo
da garantirne la stabilita'; gli scaffali metallici devono essere
collegati a dispersori di terra.
I prodotti esplodenti possono altresi' essere conservati su
pallets; tra pallets e scaffali deve restare una luce libera non
inferiore a m 1,20. In relazione alle dimensioni del locale (o dei
locali) e' ammessa la presenza di un massimo di 5 pallets; oltre tale
limite i pallets devono essere realizzati con materiale ignifugo o
reso tale.
Le munizioni per armi corte devono essere custodite in armadi
metallici con sportelli dotati di serratura di sicurezza.
Negli ambienti in cui e' ammesso il pubblico sono consentiti solo
gli scaffali, sui quali possono essere collocati polveri di I
categoria, cartucce di V categoria gruppo A per armi lunghe,
manufatti di IV e V categoria inertizzati e/o loro simulacri,
manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del
decreto ministeriale 4 aprile 1973.
Negli esercizi isolati si puo' concedere licenza per tenere e
vendere prodotti esplodenti della I, IV e V categoria in quantitativi
elevabili fino al triplo di quanto stabilito nell'art. 3, fermi
restando i limiti di cubatura anzi indicati.
Qualora, per cause sopravvenute, l'esercizio non si trovi piu' in
condizioni tali da poter essere considerato isolato, dovranno in esso
limitarsi la detenzione dei prodotti esplodenti e il caricamento
delle cartucce secondo le norme che regolano gli esercizi di minuta
vendita nell'abitato.
3. I muri perimetrali degli ambienti dell'esercizio in cui sono
tenuti prodotti esplodenti devono essere in mattoni pieni da almeno
due teste o in altra struttura muraria di resistenza equivalente (REI
120), con pareti interne intonacate. Sono ammesse anche strutture non
murarie di resistenza equivalente.
I solai di copertura e di calpestio devono essere in cemento armato
con soletta di spessore non inferiore a cm 7 o realizzati con altra
struttura di resistenza equivalente, con caratteristiche REI 120;
tale prescrizione non si applica nel caso in cui la soletta di
calpestio sia posta a diretto contatto col terreno sottostante il
fabbricato.
I serramenti possono essere di metallo o di legno; in quest'ultimo
caso devono essere trattati con prodotti vernicianti omologati di
classe "1" di reazione al fuoco, secondo le modalita' e le
indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992. In ogni
caso devono avere caratteristiche REI 120. Qualora muniti di vetri,
questi devono essere infrangibili o retinati o altrimenti protetti
per evitare l'eventuale proiezione di schegge verso l'esterno in caso
di esplosione all'interno.
Il locale (o i locali) in cui sono posti i manufatti di IV e di V
categoria deve (o devono) essere separato dagli altri mediante porta
con apertura verso l'esterno, con caratteristiche REI 120.
L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformita' alla
legge 10 marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle vigenti norme deve
essere attestata con le procedure di cui alla legge 5 marzo 1990, n.
46, e relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente
della Repubblica n. 477 del 6 dicembre 1991).
L'impianto di riscaldamento deve essere realizzato con generatori
di calore collocati in ambiente isolato dai locali dell'esercizio,
eseguiti a regola d'arte in conformita' alle vigenti disposizioni
(UNI-CIG 7129 ovvero dal decreto ministeriale 12 aprile 1996 qualora
gli apparecchi abbiano potenza superiore a 34,8 Kw); non sono ammessi
caminetti, stufe ed apparecchi a focolare diretto in genere.
La dotazione di mezzi antincendio dell'esercizio deve risultare dal
certificato di prevenzione incendi rilasciato dal comando provinciale
dei vigili del fuoco a mente del decreto del Presidente della
Repubblica n. 37 del 12 gennaio 1998. In ogni caso all'ingresso del
locale (o dei locali) in cui sono custoditi manufatti della IV e
della V categoria dovranno essere installati non meno di n. 2
estintori portatili di tipo approvato ai sensi del decreto
ministeriale 20 dicembre 1982, con capacita' estinguente non
inferiore a 21A 89BC.

Art. 4.
Caricamento cartucce
1. Il caricamento di cartucce negli esercizi di minuta vendita puo'
essere consentito limitatamente alle cartucce caricate con polveri
senza fumo. Il locale destinato al caricamento non puo' essere
adibito ad altri usi.
Il materiale necessario per il confezionamento del quantitativo
giornaliero di cartucce autorizzato deve essere portato nel locale
mediante prelievo dai locali di deposito prima dell'inizio delle
operazioni di caricamento, eccezion fatta per le polveri, che devono
essere introdotte nel locale nella quantita' consentita per ogni
operazione soltanto prima dell'inizio di ciascuna di esse; alla fine
di ogni operazione le cartucce prodotte devono essere allontanate dal
locale e poste tra quelle destinate alla vendita nei locali a cio'
riservati.
Le polveri destinate al caricamento e le cartucce prodotte devono
essere computate nei quantitativi autorizzati ai sensi dell'art. 3;
delle operazioni relative al caricamento deve essere fatta
annotazione sul registro delle operazioni giornaliere.
Il caricamento deve essere effettuato a mano o con macchinario
mosso elettricamente, per operazioni successive ciascuna interessante
non piu' di un chilogrammo di polvere per volta; la tramoggia del
macchinario automatico non deve contenere piu' di un chilogrammo
netto di polvere.
La commissione tecnica provinciale indica il quantitativo massimo
di cartucce caricabile giornalmente in rapporto al contesto
topografico, alla situazione ambientale o a specifiche ragioni di
sicurezza.
2. Il locale (o i locali) destinato al caricamento cartucce deve
avere una superficie non inferiore a mq 12, un'altezza non inferiore
a m 2,40 ed una cubatura non inferiore a mc 36. Almeno una parete
deve essere esterna e su di essa devono essere praticate una o piu'
aperture di illuminazione naturale e di ventilazione, ciascuna di
superficie non inferiore a mq 0,8, poste a non meno di m 2 di altezza
dal pavimento e dal piano di campagna esterno; ogni apertura deve
essere protetta esternamente da un'inferriata.
La comunicazione del locale caricamento con gli ambienti
accessibili al pubblico non deve essere diretta; tra essi deve essere
interposto un locale di disimpegno, di larghezza non inferiore a m
1,5. Le porte di comunicazione devono essere sfalsate e con apertura
verso l'esterno. Il locale di disimpegno deve risultare sempre libero
da qualsiasi ingombro.
Deroghe ai criteri enunciati potranno essere eccezionalmente
ammesse, previo parere della commissione tecnica provinciale, purche'
vengano proposte misure alternative che conferiscano all'esercizio un
equivalente livello di sicurezza.
L'impianto elettrico del locale caricamento cartucce e quello delle
attrezzature meccaniche devono rispondere alle norme C.E.I. 64-2,
fascicolo di novembre 1990, n. 1431.
Le prescrizioni riportate all'art. 2, punto 3, sui muri
perimetrali, sui solai, sui serramenti, sull'impianto di
riscaldamento e sulla dotazione di mezzi antincendio trovano
applicazione anche per il locale di caricamento cartucce.
Art. 5.
Norme speciali per i depositi
di clorati entro l'abitato
E' consentito alle fabbriche di fiammiferi di tenere in deposito,
entro il recinto della fabbrica, il quantitativo di clorato di
potassio occorrente alla lavorazione, purche' siano scrupolosamente
osservate tutte le misure atte a prevenire e ad estinguere gli
incendi e che i depositi stessi siano costituiti da locali isolati,
all'uopo esclusivamente destinati, costruiti in muratura, senza
impiego di legname o di materiale comunque combustibile.
La commissione tecnica provinciale stabilisce le condizioni di
sicurezza cui debbono soddisfare questi depositi e il quantitativo
massimo di clorato di potassio che si puo' autorizzare a contenere.
E' consentito pure ai commercianti grossisti di prodotti chimici e
farmaceutici di tenere in deposito, entro l'abitato, clorato di
potassio, di sodio e di bario, fino ad un massimo complessivo di kg
100 in polvere e kg 50 in discoidi purche':
a) i clorati siano tenuti in locale separato e chiusi perfettamente
in recipienti metallici o di legno, escludendo l'uso di imballaggi di
tela, e sia comunque evitato il contatto con sostanze organiche e con
acidi inorganici;
b) siano rigorosamente osservate tutte le precauzioni e le
disposizioni contro l'incendio nei locali adibiti a deposito e nelle
loro vicinanze.
I fabbricanti di fiammiferi ed i commercianti grossisti di prodotti
chimici e farmaceutici hanno l'obbligo di munirsi delle licenze di
cui all'art. 47 del T.U.L.P.S., per il deposito e la vendita di
clorati.
Tale obbligo non e' esteso ai farmacisti, purche' non detengano
clorato di potassio in quantita' eccedenti i kg 15 in polvere e i kg
10 in discoidi.
 Il decreto ministeriale 21 luglio 1999 "Modificazioni agli allegati
A e B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
635", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 181
del 4 agosto 1999 e' revocato e sostituito dal presente decreto.
Roma, 23 settembre 1999
Il Ministro: Russo Jervolino

 

 

 

(Vedi Sopra: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 2002, n. 293 e il

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2001, n. 311)

 

 

"Art. 141. - Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidita', di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della
prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformita' alle disposizioni vigenti e la visibilita' delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumita' pubblica;
d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di
igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorita' competente gli eventuali
provvedimenti.
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie
vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri  "o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali"  o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei
richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di
cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia gia' concesso l'agibilita' in data non anteriore a due anni.

 


Art. 141-bis. - Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza e' comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.
La commissione comunale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed e' composta:
a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base
competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo
delegato;
f) da un esperto in elettrotecnica.
Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu' esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle
rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici e' comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale
risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di di attuazione.
Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o piu' supplenti.
Il parere della commissione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che puo' parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.
Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato
dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

 


Art. 142. - Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente  articolo e quando la commissione comunale non e' istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.
La commissione provinciale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal prefetto ed e' composta:
a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
g) da un esperto in elettrotecnica.
Possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu' esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle
rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
Per ogni componente possono essere previsti uno o piu' supplenti, commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facolta' di avvalersi di supplenti, il
questore puo' delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile puo' essere
sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.
Il parere della commissione o della sezione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis.
Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale puo' delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto
da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.
Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo e' sempre prescritta:
a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche
degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanita'.";
c) al secondo comma dell'articolo 144, le parole "articolo 142, n. 3", sono sostituite dalle seguenti: "articolo 141, primo comma, lettera e)".

 


Art.143.
Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve essere presentato al Prefetto per l'approvazione.
Il prefetto decide sentita la commissione di vigilanza e osservate le norme dei regi decreti legge 3-2-1936, n.419, e 10-9-1936, n.1946 (Recavano norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle nuove sale cinematografiche).

 

 

Art.144.
Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato.
Nessun compenso è invece dovuto ai membri della commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell’articolo 141, primo comma, lettera e)".

 


Art.145.
Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo devono essere, durante la rappresentazione, libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirne agevolmente le porte.
Le porte devono essere costruite in modo da poter essere aperte verso l'esterno o, nei casi in cui sia ammesso dalla commissione provinciale di vigilanza, in ambo i sensi (a vento).

 

Art. 33 Sale per proiezione a formato ridotto e arene estive

Fermo restando l’obbligo dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 31, la verifica dell’idoneità e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente as sale per spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi agli stessi fini con periodicità triennale sono demandate ad una commissione provinciale di vigilanza di cui all’art. 141 del regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6-5-1940 n. 635, che a tal fine delega tre dei suoi membri.

Si applicano le disposizioni dell’art. 144 del regolamento di cui al precedente comma.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l’intervento di tutti i suoi componenti.

Nei locali indicati al primo comma non sono obbligatori l’impianto della cabina e il dispositivo di sicurezza prescritti dall’art. 117(1) del regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6-5-1940 n. 635.

La verifica dell’idoneità e della sicurezza delle arene estive e le successive ispezioni annuali sono demandate alla commissione di cui al 1° comma del presente articolo.

 

omissis

 

 

Art. 4.
Commissione apertura sale cinematografiche

1. L'articolo 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dalla legge 1 giugno 1975, n. 287, e' sostituito dal seguente:

"Art. 52 (Commissione apertura sale cinematografiche). - 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 31 e' rilasciata sentito il parere di una commissione, nominata dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, cosi' composta:
a) il capo del Dipartimento dello spettacolo, o dirigente del medesimo Dipartimento da lui delegato, con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;
c) un rappresentante dei noleggiatori di film;
d) un rappresentante dei produttori di film.
2. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categorie maggiormente rappresentative.".

 

 

Nota 1

Il citato art. 117 prescrive che 2 la cabina sia sistemata in modo che non abbia comunicazione con la sala e col

pubblico e che sia attrezzata in maniera che un principio d’incendio possa essere prontamente represso. Inoltre la macchina di proiezione deve essere dotata di un dispositivo di sicurezza atto a prevenire la possibilità d’incendio e ad assicurare, nella eventualità, la illuminazione  automatica ed istantanea della