[Note's] LEGGE 22 GIUGNO 1956, N.586

(G.U. 4-7-1956, n.164)

AUMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA DI TUTELA ARTISTICA E DI PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE

Art.1
Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1-6-1939 n.1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico (già moltiplicate per otto a norma del decreto legislativo 21-10-1947, n.1250) sono aumentate a cento volte.
Tale aumento si estende all'ammenda prevista dall'art.733 del codice penale, nonché, per le bellezze naturali e panoramiche protette dalla legge 29-6-1939, n.1497, all'ammenda prevista dall'art.734 dello stesso codice penale.
Le norme della presente legge non si applicano alle costruzioni già compiute al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.