LEGGE 8 GENNAIO 1952, N.42
(G.U. 9-2-1952, n.34)
PROROGA DELLA DURATA DELLE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA PER PICCOLE DERIVAZIONI.
Art.1.
1. E' prorogata di quindici anni la durata delle utenze d'acqua pubblica aventi
per oggetto piccole derivazioni che siano scadute dopo il 10 giugno 1940 o che
scadranno entro il termine di anni cinque dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e che prima della pubblicazione della presente legge non siano
state rinnovate ovvero non abbiano formato oggetto di domanda di rinnovo già
respinta.
2. La detta proroga riguarda anche la durata delle utenze, sempre aventi per
oggetto piccole derivazioni, che hanno titolo a riconoscimento in base
all'art.2, lettere a) e b) e all'art.3 del testo unico di leggi sulle acque e
sugli impianti elettrici approvato con Regio decreto 11-12-1933, n.1775, ma che
non siano state ancora riconosciute.
Art.2.
1. Qualora, ai sensi dell'art.30 del testo unico 11-12-1933, n.1775, venga
accordata la rinnovazione delle utenze che abbiano fruito della proroga a norma
del precedente art.1, la rinnovazione medesima decorrerà dalla data della
scadenza originaria della utenza.
Art.3.
1. I titolari delle utenze di cui al precedente art.1 che abbiano cessato o
cessino di utilizzare l'acqua alla scadenza originaria delle utenze e che non
intendano fruire della proroga di cui all'art.1 medesimo, devono notificare la
rinuncia alla proroga entro il termine di tre mesi dalla data dell'intimazione
a pagare il canone demaniale in applicazione della presente legge.
2. Nel caso di inosservanza del termine, si applica la norma del penultimo
comma dell'articolo unico della legge 18-10-1942, numero 1434.
Art.4.
1. Qualora, ai sensi degli artt.19 e 44 del regolamento sulle derivazioni e
utilizzazioni di acque pubbliche 14-8-1920, n.1285, si respinga in tutto o in
parte una domanda intesa ad ottenere la rinnovazione, a norma dell'art.30 del
testo unico di leggi approvato con Regio decreto 11-12-1933, con l'emissione
del decreto relativo cessa in tutto o in parte l'efficacia della proroga di cui
al precedente art.1.
2. Nel caso in cui non sia stata presentata domanda di rinnovo, la proroga può
essere dichiarata inefficace, in tutto o in parte, qualora ricorrano gli stessi
motivi indicati negli artt.28, 30 e 31 del testo unico 11-12-1933, n.1775,
osservandosi le forme prescritte per la reiezione delle domande di
rinnovazione.
3. Nei casi di inefficacia della proroga, l'obbligo del pagamento del canone
cessa allo spirare dell'annualità che trovasi in corso alla data del decreto di
cui ai precedenti commi.
Art.5.
1. Per la rinnovazione del riconoscimento delle piccole derivazioni sarà
sufficiente la presentazione della sola domanda.
Art.6.
1. Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle utenze praticate
con le acque derivate dai canali demaniali.