Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


LEGGE 4 MARZO 1958, N. 143
Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti.
(G.U. n.65 del 15-03-1958)

Articolo unico

1. Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese agli ingegneri ed agli architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, su proposta dei Consigli Nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti, sentite, da parte dei Consigli stessi, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie.
2. I minirni di tariffa per gli onorari a vacazione, a percentuale ed a quantità, fissati dalla legge 2-3-1949, n. 143, o stabiliti secondo il disposto della presente legge, sono inderogabili. L'inderogabilità non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con la citata legge 2-3-1949, n. 143.


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