| Ordine degli Architetti di Firenze e Prato |
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| Commissione Normativa in collaborazione con |
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| LEGGE 4 MARZO 1958, N. 143 |
| Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti. (G.U. n.65 del 15-03-1958) Articolo unico
1. Le tariffe degli onorari e delle indennità
ed i criteri per il rimborso delle spese agli ingegneri
ed agli architetti sono stabilite mediante decreto
del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto
con il Ministro per i lavori pubblici, su proposta
dei Consigli Nazionali riuniti degli ingegneri e degli
architetti, sentite, da parte dei Consigli stessi,
le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle
due categorie.
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