(G.U. 12-7-1955, n.158, supplemento)
NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO
(Stralcio, si riportano solo gli articoli di interesse tecnico)
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
CAMPO DI APPLICAZIONE
ATTIVITA' SOGGETTE
Art.1
Le norme del presente decreto si applicano a tutte le
attività alle quali siano addetti lavoratori
subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art.3,
comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle regioni,
dalle province, dai comuni, da enti pubblici e dagli
istituti di istruzione e di beneficenza.
ATTIVITA' ESCLUSE
Art.2
Le norme del presente decreto non si applicano, in quanto
la materia è regolata o sarà regolata
da appositi provvedimenti:
a) all'esercizio delle miniere, cave e torbiere;
b) ai servizi ed impianti gestiti dalle ferrovie dello
Stato;
c) ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni;
d) all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici;
e) all'esercizio della navigazione marittima, aerea
ed interna.
DEFINIZIONE DI LAVORATORE SUBORDINATO
Art.3
Agli effetti dell'art.1, per lavoratore subordinato
si intende colui che fuori del proprio domicilio presta
il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione
altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo
di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.
Sempre agli effetti dell'art.1 sono equiparati ai lavoratori
subordinati:
a) i soci di società e di enti in genere cooperativi,
anche di fatto, che prestino la loro attività
per conto delle società e degli enti stessi;
b) gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori
scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature,
utensili ed apparecchi in genere.
Capo II
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI
OBBILIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI
PREPOSTI
Art.4
I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che eserciscono,
dirigono o sovrintendono alle attività indicate
all'art.1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni
e competenze:
a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente
decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici
cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme
essenziali di prevenzione mediante affissione, negli
ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme
o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione,
con altri mezzi;
c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino
le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione
messi a loro disposizione.
Art.5
I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti
a rendere edotti i lavoratori autonomi dei rischi specifici
esistenti nell'ambiente di lavoro in cui siano chiamati
a prestare la loro opera.
L'obbligo di cui al precedente comma non si estende
ai rischi propri dell'attività professionale
o del mestiere che il lavoratore autonomo è
incaricato di prestare.
Nel caso in cui dal datore di lavoro siano concessi
in uso macchine o attrezzi di sua proprietà
per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma,
dette macchine o attrezzi devono essere muniti dei
dispositivi di sicurezza previsti dal presente decreto.
DOVERI DEI LAVORATORI
Art.6
I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le
misure disposte dal datore di lavoro ai fini della
sicurezza individuale e collettiva;
b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri
mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore
di lavoro;
c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi
e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché
le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero
a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di
urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità,
per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri
mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta
l'autorizzazione;
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o
manovre che non siano di loro competenza e che possano
compromettere la sicurezza propria o di altre persone.
Capo III
OBBLIGHI DEI COSTRUTTORI E DEI COMMERCIANTI
Art.7 PRODUZIONE, VENDITA E NOLEGGIO PER IL MERCATO
INTERNO
Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente
decreto la costruzione, la vendita, il noleggio e la
concessione in uso di macchine, di parti di macchine,
di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere,
destinati al mercato interno, nonché la installazione
di impianti, che non siano rispondenti alle norme del
decreto stesso.
<<Ai fini del precedente comma il contratto di
locazione finanziaria avente ad oggetto i beni ivi
indicati non costituisce vendita, noleggio o concessione
in uso. Chiunque concede in locazione finanziaria beni
assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria
è tenuto a che detti beni siano accompagnati
dalle previste certificazioni o dagli altri documenti
richiesti dalla legge. La inosservanza dell'obbligo
è punita ai sensi del successivo art.390>>
(così integrato dall'articolo unico della L.178/83).
Titolo II
AMBIENTI, POSTI DI LAVORO E DI PASSAGGIO
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
VIE DI CIRCOLAZIONE, ZONE DI PERICOLO, PAVIMENTI E PASSAGGI
<<Art.8.
1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse
e banchine e rampe di carico, devono essere calcolate
e situate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano
utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente
alla loro destinazione e che i lavoratori operanti
nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano
alcun rischio.
2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione
per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero
potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.
3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati
mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per
i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono
passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni,
passaggi per pedoni, corridoi e scale.
5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali
lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori,
il tracciato delle vie di circolazione deve essere
evidenziato.
6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo
in funzione della natura del lavoro e presentano rischi
di cadute dei lavoratori o rischi di cadute di oggetti,
detti luoghi devono essere dotati di dispositivi per
impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere
a tali zone.
7. Per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere
alle zone di pericolo devono essere prese misure appropriate.
8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo
chiaramente visibile.
9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi
destinati al passaggio non devono presentare buche
o .sporgenze pericolose e devono essere in condizioni
tali da rendere sicuro il transito ed il movimento
delle persone e dei mezzi di trasporto .
10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati
da materiali che ostacolano la normale circolazione.
1l. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono
completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli
fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i
lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere,
gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati>>
(articolo così sostituito dall'art.33, comma
3 del D.Leg.626/94).
SOLAI
Art.9
I locali destinati a deposito devono avere, su una parete
o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione
del carico massimo del solaio espresso in chilogrammi
per metro quadrato di superficie.
I carichi non devono superare tale massimo e devono
essere distribuiti razionalmente ai fini della stabilità
del solaio.
APERTURE NEL SUOLO E NELLE PARETI
Art.10
Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei
luoghi o degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese
le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide
coperture o di parapetti normali, atti ad impedire
la caduta di persone. Quando dette misure non siano
attuabili, le aperture devono essere munite di apposite
segnalazioni di pericolo.
Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio
di una persona e che presentano pericolo di caduta
per dislivelli superiori ad un metro, devono essere
provviste di solida barriera o munite di parapetto
normale.
Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza
minore di cm 90 quando, in relazione al lavoro eseguito
nel locale, non vi siano condizioni di pericolo.
POSTI DI LAVORO E DI PASSAGGIO
<<Art.11
1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente
difesi contro la caduta o l'investimento di materiali
in dipendenza dell'attività lavorativa.
2. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici,
devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.
3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri
luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati
dai lavoratori durante le loro attività devono
essere concepiti in modo tale che la circolazione dei
pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.
4. Le disposizioni di cui all'art.7 e le disposizioni
sulle vie di circolazione e zone di pericolo sono altresì
applicabili alle vie di circolazione principali sul
terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che
portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione
utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza
degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine
di carico.
5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone
di pericolo si applicano per analogia ai luoghi di
lavoro esterni.
6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente
illuminati con luce artificiale quando la luce del
giorno non è sufficiente.
7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto,
questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente
possibile, in modo tale che i lavoratori:
a) sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se
necessario, contro la caduta di oggetti;
b) non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti
esterni nocivi, quali vapori, gas, polveri;
c) possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro
in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;
d) non possono scivolare o cadere>> (Articolo
così sostituito dall'art. 33, comma 3, del D.
Leg.626/94; queste disposizioni entrano in vigore il
12 febbraio 1995).
SCHERMI PARASCHEGGE
Art.12
Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio
di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla
proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure
atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone.
USCITE DAI LOCALI DI LAVORO
<<Art.13 VIE E USCITE DI EMERGENZA
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso
che consente alle persone che occupano un edificio
o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un
luogo sicuro;
c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da
considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio
o altre situazioni di emergenza.
2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre
e consentire di raggiungere il più rapidamente
possibile un luogo sicuro.
3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono
poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza
da parte dei lavoratori.
4. I1 numero, le dimensioni e la distribuzione delle
vie delle uscite di emergenza devono essere adeguate
alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione,
alle attrezzature in essi installate, alla loro destinazione
d'uso, nonché al numero massimo di persone che
possono essere presenti in detti luoghi.
5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza
minima di m.2,0 e larghezza minima conforme alla normativa
vigente in materia antincendio.
6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte,
queste devono essere apribili nel verso dell'esodo
e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte
facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi
persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di
emergenza.
7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere
chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati
dall'autorità competente.
8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito
è vietato adibire, quali porte delle uscite
di emergenza, le porte scorrevoli verticalmente, quelle
girevoli su asse centrale e le saracinesche a rullo.
9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le
vie di circolazione e le porte che vi danno accesso
non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter
essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate
da apposita segnaletica, durevole, conforme alle disposizioni
vigenti e collocata in luoghi appropriati.
11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione
devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza
di intensità sufficiente, che entri in funzione
in caso di guasto dell'impianto elettrico.
12. Gli edifici che siano costruiti o adattati interamente
per lavorazioni che comportano un numero di lavoratori
superiore a 25, ed in ogni caso quando le lavorazioni
ed i materiali ivi utilizzati presentino pericoli di
esplosione o di incendio e siano adibiti nello stesso
locale più di 5 lavoratori, devono avere almeno
due scale distinte di facile accesso. Per gli edifici
già costruiti si dovrà provvedere in
conformità, quando non ne esista la impossibilità
accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo
caso sono disposte le misure e cautele ritenute più
efficienti.
13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima
del 1o gennaio 1993 non si applica la disposizione
contenuta nel quarto comma, ma gli stessi debbono avere
un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza>>
(Articolo così sostituito dall'art.33 del D.Leg.626/94;
queste disposizioni entrano in vigore il 12 febbraio
1995).
<<Art.14. PORTE E PORTONI
1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero,
dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione,
consentire una rapida uscita delle persone ed essere
agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali
comportino rischi di esplosione e di incendio e siano
adibiti alle attività che si svolgono nel locale
stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta
ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo
ed avere larghezza minima di m.1,20.
3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse
da quelle previste al secondo comma, la larghezza minima
delle porte è la seguente:
a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente
ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere
dotato di una porta avente larghezza minima di m.0,90;
b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente
ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50,
il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza
minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;
c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente
ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100,
il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza
minima di m.1,20 e di una porta avente larghezza minima
di m.0,90, che si aprano entrambe nel verso dall'esodo;
d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente
ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta
alle porte previste alla lettera c) il locale deve
essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso
dell'esodo avente larghezza minima di m.1,20 per ogni
50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa
tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza
rispetto a 100.
4. I1 numero complessivo delle porte di cui al terzo
comma può anche essere minore, purché
la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.
5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza
minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza
in meno del 5% (cinque per cento).
6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza
di cui all'art.13, quinto comma, coincidono con le
porte di cui al primo comma, si applicano le disposizioni
di cui all'art.13, quinto comma.
7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino
non sono ammesse le porte scorrevoli, le porte girevoli
su asse centrale, le saracinesche a rullo, quando non
esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.
8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente
alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno
che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la
circolazione dei pedoni che devono essere segnalate
in modo visibile ed essere in permanenza sgombre.
9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono
essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno
indicativo all'altezza degli occhi.
1l. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte
e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza
e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere
feriti in caso di rottura di dette superfici, queste
devono essere protette contro lo sfondamento.
12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema
di sicurezza che impedisca loro di cadere o di uscire
dalle guide.
13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto
devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca
loro di ricadere.
14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono
funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori.
Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto
di emergenza facilmente identificabili ed accessibili
e poter essere aperti anche manualmente, salvo che
la loro apertura possa avvenire automaticamente in
caso di mancanza di energia elettrica.
15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza
devono essere contrassegnate in maniera appropriata
con segnaletica durevole conformemente alla normativa
vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento,
dall'interno senza aiuto speciale.
16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte
devono poter essere aperte.
17. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima
del 1o gennaio 1993 non si applicano le disposizioni
dei commi precedenti. I locali di lavoro e quelli adibiti
a deposito devono essere provvisti di porte di uscita
che abbiano la larghezza di almeno m 1,10 e che siano
in numero non inferiore ad una per ogni 50 lavoratori
normalmente ivi occupati o frazione compresa fra 10
e 50. Il numero delle porte può anche essere
minore, purché la loro larghezza complessiva
non risulti inferiore>> (Articolo così
sostituito dall'art. 33 del D.Leg.626/94; queste disposizioni
entrano in vigore il 12 febbraio 1995).
SPAZIO DESTINATO AL LAVORATORE
Art.15
Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro
deve essere tale da consentire il normale movimento
della persona in relazione al lavoro da compiere.
Capo II
SCALE FISSE
SCALE FISSE A GRADINI
Art.16
Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso
agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e
mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti
da affollamento per situazioni di emergenza.
I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate
a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze
del transito.
Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere
provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o
di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da
due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
SCALE FISSE A PIOLI
Art.17
Le scale a pioli di altezza superiore a m.5, fissate
su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione
superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire
da m.2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida
gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture
di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale
della persona verso l'esterno.
La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non
deve distare da questi più di cm.60.
I pioli devono distare almeno cm.15 dalla parete alla
quale sono applicati o alla quale la scala è
fissata.
Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca
intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà
costruttive, devono essere adottate, in luogo della
gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la
caduta delle persone per un tratto superiore ad un
metro.
Capo III
SCALE E PONTI SOSPESI
SCALE SEMPLICI PORTATILI
Art.18
Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite
con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono
essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei
singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate
al loro uso.
Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati
ai montanti mediante incastro.
Esse devono inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità
inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli
alle estremità superiori, quando sia necessario
per assicurare la stabilità della scala. Per
le scale provviste alle estremità superiori
di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide,
non sono richieste le misure di sicurezza indicate
nelle lettere a) e b).
Art.19
Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per
altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse
devono essere adeguatamente assicurate o trattenute
al piede da altra persona.
SCALE AD ELEMENTI INNESTATI
Art.20
Per l'uso delle scale portatili composte di due o più
elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre
quanto è prescritto nel punto a) dell'art.18,
si devono osservare le seguenti disposizioni:
a) la lunghezza della scala in opera non deve superare
i m.15, salvo particolari esigenze, nel qual caso le
estremità superiori dei montanti devono essere
assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe più di m.8 devono
essere munite di rompitratta per ridurre la freccia
di inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando
se ne effettua lo spostamento laterale;
d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve
esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
SCALE DOPPIE
Art.21
Le scale doppie non devono superare l'altezza di m.5
e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza
o di altro dispositivo che impedisca la apertura della
scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
SCALE AEREE E PONTI MOBILI SVILUPPABILI
Art.22
Le scale aeree ad inclinazione variabile, montate su
carro e comunque azionate, devono essere munite di
dispositivi indicatori per la messa a livello del carro
e per la elevazione massima e minima della volata,
nonché di calzatoie o di altri dispositivi per
assicurare in ogni caso la stabilità del carro.
Dette scale devono essere provviste di targa indicante
il nome del costruttore, il luogo e l'anno di costruzione
e la portata massima.
PONTI E SEDIE SOSPESI
Art.23
I ponti sospesi ed i sostegni a sedia devono, sia per
le caratteristiche costruttive che per le modalità
di montaggio e di uso, presentare sufficienti garanzie
di resistenza.
Qualora trattisi di ponti e sedie mobili meccanici,
il movimento verticale deve essere effettuato esclusivamente
mediante argani a discesa autofrenante.
I ponti devono essere provvisti di parapetto normale
completo di fermo al piede, ed i sostegni a sedia devono
essere sospesi in modo che ne sia assicurata la stabilità
ed essere provvisti di cinghie o di altri mezzi di
trattenuta che impediscano la caduta del lavoratore.
UTENSILI A MANO
Art.24
Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati,
gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati,
devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati
in modo da impedirne la caduta.
VERIFICHE
Art.25
Le scale aeree ad inclinazione variabile, i ponti sviluppabili
su carro e i ponti sospesi muniti di argano devono
essere collaudati e sottoposti a verifiche annuali
per accertarne lo stato di efficienza in relazione
alla sicurezza.
Capo IV
PARAPETTI
PARAPETTO NORMALE
Art.26
Agli effetti del presente decreto è considerato
"normale" un parapetto che soddisfi alle
seguenti condizioni:
a) sia costruito con materiale rigido e resistente in
buono stato di conservazione;
b) abbia un'altezza utile di almeno un metro;
c) sia costituito da almeno due correnti, di cui quello
intermedio posto a circa metà distanza fra quello
superiore ed il pavimento;
d) sia costruito e fissato in modo da poter resistere,
nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo
cui può essere assoggettato tenuto conto delle
condizioni ambientali e della sua specifica funzione.
E' considerato "parapetto normale con arresto al
piede" il parapetto definito al comma precedente,
completato con fascia continua poggiante sul piano
di calpestìo ed alta almeno cm 15.
E' considerata equivalente ai parapetti definiti ai
commi precedenti, qualsiasi protezione, quale muro,
balaustrata, ringhiera e simili, realizzante condizioni
di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti,
non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.
PROTEZIONE DELLE IMPALCATURE, DELLE PASSERELLE E DEI
RIPIANI
Art.27
Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di
accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio
sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati
aperti, di parapetti normali con arresto al piede o
di difesa equivalenti. Tale protezione non è
richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore
a m.1,50.
Nei parapetti esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono ammesse fasce di arresto
al piede di altezza inferiore a quella normale, purché
siano atte ad evitare cadute di persone o materiali
verso l'esterno.
Capo V
ILLUMINAZIONE
ILLUMINAZIONE GENERALE
Art.28
Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono
essere illuminati con luce naturale o artificiale in
modo da assicurare una sufficiente visibilità.
ILLUMINAZIONE PARTICOLARE
Art.29
Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle
dei lavori manuali, i campi di lettura o di osservazione
degli organi e degli strumenti di controllo, di misure
o indicatori in genere e ogni luogo od elemento che
presenti un particolare pericolo di infortunio o che
necessiti di una speciale sorveglianza, devono essere
illuminati in modo diretto con mezzi particolari.
DEROGHE PER ESIGENZE TECNICHE
Art.30
1. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari
lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare
adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati
negli artt. 28 e 29, si devono adottare adeguate misure
dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza
o dalla insufficienza della illuminazione.
ILLUMINAZIONE SUSSIDIARIA
Art.31
1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro
devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria
da impiegare in caso di necessità.
2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al
personale, conservati in costante efficienza ed essere
adeguati alle condizioni ed alle necessità del
loro impiego.
3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori
e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità
non sia sicura ed agevole; quando l'abbandono imprevedibile
ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi
sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o
degli impianti; quando si lavorino o siano depositate
materie esplodenti o infiammabili, la illuminazione
sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza
atti ad entrare immediatamente in funzione in caso
di necessità e a garantire una illuminazione
sufficiente per intensità, durata, per numero
e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi
nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe
pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo
da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi
di accensione devono essere a facile portata di mano
e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere
rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.
4. L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto
del personale deve, qualora sia necessario ai fini
della sicurezza, essere disposto prima dell'esaurimento
delle fonti della illuminazione sussidiaria.
Art.32
1. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro
anche in caso di mancanza della illuminazione artificiale
normale, quella sussidiaria deve essere fornita da
un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione
del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.
Capo VI
DIFESA CONTRO GLI INCENDI E LE SCARICHE ATMOSFERICHE
DIFESA CONTRO GLI INCENDI
Art.33
1. In tutte le aziende o lavorazioni soggette al presente
decreto devono essere adottate idonee misure per prevenire
gli incendi e per tutelare la incolumità dei
lavoratori in caso di incendio.
DIVIETI - MEZZI DI ESTINZIONE - ALLONTANAMENTO DEI LAVORATORI
Art.34
1. Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli
specifici di incendio:
a) è vietato fumare;
b) è vietato usare apparecchi a fiamma libera
e manipolare materiali incandescenti, a meno che non
siano adottate idonee misure di sicurezza;
c) devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei
in rapporto alle particolari condizioni in cui possono
essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori
portatili di primo intervento. Detti mezzi devono essere
mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta
ogni sei mesi da personale esperto;
d) deve essere assicurato, in caso di necessità,
l'agevole e rapido allontanamento dei lavoratori dai
luoghi pericolosi.
Art.35
1. L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento
di incendi, quando le materie con le quali verrebbe
a contatto possono reagire in modo da aumentare notevolmente
di temperatura o da svolgere gas infiammabili o nocivi.
2. Parimenti l'acqua, a meno che non si tratti di acqua
nebulizzata, e le altre sostanze conduttrici non devono
essere usate in prossimità di conduttori, macchine
e apparecchi elettrici sotto tensione.
3. I divieti di cui al presente articolo devono essere
resi noti al personale mediante avvisi.
LAVORAZIONI PERICOLOSE E CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO
Art.36
1. Le aziende e le lavorazioni:
a) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano
o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili
o esplodenti;
b) che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni
presentano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità
dei lavoratori; sono soggette, ai fini della prevenzione
degli incendi, al controllo del comando del corpo dei
vigili del fuoco competente per territorio.
2. La determinazione delle aziende e lavorazioni di
cui al precedente comma è fatta con decreto
presidenziale, su proposta del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri
per l'industria e commercio e per l'interno.
Art.37
1. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui
al precedente articolo o di modifiche di quelli esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
devono essere sottoposti al preventivo esame del comando
del corpo dei vigili del fuoco, al quale dovrà
essere richiesta la visita di collaudo ad impianto
o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni.
2. Per gli impianti e le costruzioni esistenti, la visita
del comando dei vigili del fuoco deve essere richiesta
dal datore di lavoro non oltre 6 mesi dalla pubblicazione
del decreto presidenziale di cui al comma 2 dell'articolo
precedente.
SCARICHE ATMOSFERICHE
Art.38
1. Devono essere protetti contro le scariche atmosferiche
con mezzi idonei:
a) gli edifici e gli impianti relativi alle aziende
ed alle lavorazioni, di cui all'art.36;
b) i camini industriali, che, in relazione all'ubicazione
e all'altezza, possano costituire pericolo.
Art.39
1. Le strutture metalliche degli edifici e delle opere
provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici,
di notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono,
per se stessi o mediante conduttore e spandenti appositi,
risultare collegati elettricamente a terra in modo
da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.
Art.40
1. Le installazioni ed i dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche devono essere periodicamente
controllati e comunque almeno una volta ogni 2 anni,
per accertarne lo stato di efficienza.
Titolo III
NORME GENERALI DI PROTEZIONE DELLE MACCHINE
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
PROTEZIONE E SICUREZZA DELLE MACCHINE
Art.41
1. Gli elementi delle macchine, quando costituiscono
un pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti
di dispositivi di sicurezza.
PARTI SALIENTI DEGLI ORGANI DELLE MACCHINE
Art.42
1. Gli organi di collegamento, di fissaggio o di altro
genere, come viti, bulloni, biette e simili esistenti
sugli alberi, sulle pulegge, sui mozzi, sui giunti,
sugli in nessi o su altri elementi in movimento delle
macchine non devono presentare parti salienti dalle
superfici esterne degli elementi sui quali sono applicati,
ma essere limitati in corrispondenza a dette superfici
o allogati in apposite convenienti incavature oppure
coperti con manicotti aventi superfici esterne perfettamente
lisce.
MANOVELLISMI
Art.43
1. Gli organi per la trasformazione del movimento rotativo
in alternativo o viceversa, quali i corsoi, le bielle,
gli eccentrici, le manovelle e simili devono essere
adeguatamente protetti.
2. La protezione può omettersi nei telai per
il taglio delle pietre, marmo e simili e salvo, che
sussistano particolari condizioni di pericolo, quando
gli organi di movimento si trovino in posizione inaccessibile
o la forza motrice non sia superiore ad un cavallo-vapore
o la velocità non sia superiore ai 60 giri al
minuto primo.
TRATTI TERMINALI SPORGENTI DEGLI ALBERI
Art.44
1. I tratti degli alberi sporgenti dalle macchine o
dai supporti per più di un quarto del loro diametro
devono essere ridotti sino a tale limite oppure protetti
con custodia fissata a parti non soggette a movimento.
PROTEZIONE IN CASO DI ROTTURA DI MACCHINE
Art.45
1. Le macchine che, in relazione alla velocità
dei loro organi o alla natura dei materiali di cui
questi sono costituiti o in relazione alle particolari
condizioni di lavoro, presentano fondati pericoli di
rottura, con conseguenti proiezioni violente di parti
di macchina o di materiali in lavorazione, devono essere
provviste di involucri o di schermi protettivi atti
a resistere all'urto o a trattenere gli elementi o
i materiali proiettati, a meno che non siano adattate
altre idonee misure di sicurezza.
2. Gli involucri e gli schermi protettivi di ghisa comune
o di alluminio non sono ammessi.
SCUOTIMENTI E VIBRAZIONI DELLE MACCHINE
Art.46
1. Le macchine devono essere costruite, installate e
mantenute in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni
che possano pregiudicare la loro stabilità,
la resistenza dei loro elementi e la stabilità
degli edifici.
2. Qualora lo scuotimento o la vibrazione siano inerenti
ad una specifica funzione tecnologica della macchina,
devono adottarsi le necessarie misure o cautele affinché
ciò non sia di pregiudizio alla stabilità
degli edifici od arrechi danno alle persone.
RIMOZIONE TEMPORANEA DELLE PROTEZIONI E DEI DISPOSITIVI
DI SICUREZZA
Art.47
1. Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle
macchine non devono essere rimossi se non per necessità
di lavoro.
2. Qualora essi debbano essere rimossi dovranno essere
immediatamente adottate misure atte a mettere in evidenza
e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo
che ne deriva.
3. La rimessa in posto della protezione o del dispositivo
di sicurezza deve avvenire non appena siano cessate
le ragioni che hanno reso necessaria la loro temporanea
rimozione.
DIVIETO DI PULIRE, OLIARE O INGRASSARE ORGANI IN MOTO
Art.48
1. E' vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli
organi e gli elementi in moto delle macchine, a meno
che ciò non sia richiesto da particolari esigenze
tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi
idonei ad evitare ogni pericolo.
2. Del divieto stabilito dal presente articolo devono
essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente
visibili.
DIVIETO DI OPERAZIONI DI RIPARAZIONE O REGISTRAZIONE
SU ORGANI IN MOTO
Art.49
1. E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione
di riparazione o registrazione.
2. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante
il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa
della incolumità del lavoratore.
3. Del divieto indicato nel primo comma devono essere
resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente
visibili.
Capo II
MOTORI
SEGREGAZIONE DEI MOTORI
Art.50
1. Quando un motore, per le sue caratteristiche di costruzione,
costituisce un pericolo per chi lo avvicina, deve essere
o installato in apposito locale o recintato o comunque
protetto.
2. Anche quando i motori siano installati in appositi
locali o recinti, i relativi organi di trasmissione,
quali alberi, pulegge, cinghie e simili, devono essere
protetti in conformità delle disposizioni del
Capo III del presente Titolo.
3. L'accesso ai locali o ai recinti dei motori deve
essere vietato a coloro che non vi sono addetti ed
il divieto deve essere richiamato mediante apposito
avviso.
REGOLATORE AUTOMATICO DI VELOCITA'
Art.51
1. I motori soggetti a variazioni di velocità
le quali possono costituire un pericolo devono essere
provvisti di regolatore automatico di velocità,
tale da impedire che questa superi i limiti prestabiliti.
2. Il regolatore deve essere munito di un dispositivo
che ne segnali il mancato funzionamento.
MESSA IN MOTO E ARRESTO DEI MOTORI
Art.52
1. Gli organi o apparecchi di messa in moto e di arresto
dei motori debbono essere facilmente manovrabili dal
personale addetto alle manovre e disposti in modo da
non poter essere azionati accidentalmente.
2. Per l'avviamento dei motori a combustione interna
devono adottarsi dispositivi che impediscano al lavoratore
di agire direttamente sul volano. Le manovelle di avviamento
diretto devono essere costruite in maniera da potersi
disinnestare automaticamente per evitare il contraccolpo.
Art.53
1. Quando un motore aziona un sistema esteso e complesso
di trasmissioni o di macchine e vi siano particolari
condizioni di pericolosità, devono essere predisposti
dispositivi supplementari, facilmente accessibili,
per poterne conseguire l'arresto.
2. Possono essere impiegati mezzi acustici, associati,
se necessario, a mezzi ottici, per la trasmissione,
al personale addetto alla manovra, di segnalazioni
convenute di arresto dei motori non azionati da energia
elettrica.
3. In ogni caso, gli organi di comando dell'arresto
o della segnalazione devono essere chiaramente individuabili
mediante avvisi indicatori.
Art.54
1. Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori
devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto,
distintamente percettibile nei luoghi dove vi sono
trasmissioni e macchine dipendenti, associato, se necessario,
ad un segnale ottico.
2. Un cartello indicatore, richiamante l'obbligo stabilito
dal presente articolo e le relative modalità,
deve esser esposto presso gli organi di comando della
messa in moto del motore.
Capo III
TRASMISSIONI E INGRANAGGI
ORGANI ED ELEMENTI PER LA TRASMISSIONE DEL MOTO
Art.55
1. Gli alberi, le pulegge, le cinghie, le funi, le catene
di trasmissione, i cilindri e i coni di frizione, gli
ingranaggi e tutti gli altri organi o elementi di trasmissione
devono essere protetti ogni qualvolta possono costituire
un pericolo.
ALBERI, CINGHIE E FUNI DI TRASMISSIONE
Art.56
1. Gli alberi, i contralberi, le cinghie e le funi di
trasmissione, nonché le relative pulegge motrici
e mosse, che si trovano in tutto o in parte ad altezza
non superiore a m 2 dal pavimento o dalla piattaforma
del posto di lavoro, a meno che non siano già
in posizione inaccessibile, devono essere protetti
sino a tale altezza.
2. La protezione di tali organi ed elementi può
essere anche costituita da una barriera distanziatrice,
della altezza di almeno un metro, purché:
a) disti, in senso orizzontale, almeno m. 0,50 dalle
parti più sporgenti degli organi ed elementi
di trasmissione, riducibili a m 0,30 se gli organi
in movimento da proteggere non superano l'altezza della
barriera;
b) sia costruita in maniera da rendere impossibile,
senza speciali manovre, l'accesso nello spazio compreso
fra il riparo e gli organi ed elementi in moto.
3. Per le cinghie di trasmissione azionate da motore
di potenza non superiore a 2 cavalli-vapore o che abbiano
meno di cm.8 di larghezza o una velocità inferiore
ai m.2 al minuto secondo, l'obbligo della protezione
sussiste solo quando la cinghia, in relazione alle
condizioni di impianto e di uso, può costituire
pericolo.
4. Per gli alberi e i contralberi, la protezione può
omettersi quando, in relazione alla velocità
ed alla loro coppia motrice, sia da escludersi ogni
pericolo.
Art.57
1. Le cinghie e le funi di trasmissione esistenti sopra
passaggi o posti di lavoro devono avere, sotto il tratto
inferiore, una protezione atta a trattenerle in caso
di rottura.
2. Tale protezione può essere omessa quando il
prodotto della larghezza della cinghia in centimetri
per la sua velocità in metri al minuto secondo
sia minore di 80.
Art.58
1. Quando le cinghie o le funi di trasmissione, aventi
notevoli dimensioni o velocità, sovrastano o
sono prossime o adiacenti a posti di lavoro o passaggi,
le protezioni di cui agli artt. 56 e 57 devono essere
costruite in modo da resistere alla violenta proiezione
della cinghia o della fune in caso di rottura, oppure
essere integrate da schermi aventi forma, dimensioni
e resistenza tali da conseguire lo stesso scopo.
INGRANAGGI
Art.59
1. Gli ingranaggi, le ruote e gli altri elementi dentati
mobili devono essere racchiusi completamente entro
involucri metallici, oppure, nel caso di ruote ad anima
piena, protetti con schermi ricoprenti le sole dentature
sino alla loro base.
2. Possono, tuttavia, essere tollerate protezioni limitate
alla sola zona di imbocco, quando, in relazione a particolari
caratteristiche della macchina o della installazione,
quali la ridottissima velocità degli ingranaggi
o la loro ubicazione fuori portata delle persone, dette
protezioni offrano sufficiente garanzia di sicurezza.
3. In ogni caso le protezioni di cui al precedente comma
devono estendersi, lateralmente, sino alla base della
dentatura e devono avere le estremità periferiche
libere foggiate in modo da evitare il pericolo di tranciamento
fra il riparo e la corona dentata.
CONI E CILINDRI DI FRIZIONE
Art.60
1. Le coppie di coni e cilindri di frizione che si trovano
ad altezza non superiore a m 2 dal pavimento o dalla
piattaforma del posto di lavoro devono avere la zona
di imbocco protetta, a meno che non siano in posizione
inaccessibile.
CATENE DI TRASMISSIONE
Art.61
1. Le catene di trasmissione e le relative ruote dentate
devono, quando non si trovino in posizione inaccessibile,
essere protette mediante custodia completa.
2. Qualora trattisi di catene molto lunghe, la custodia
può essere limitata alle ruote dentate con appendice
adeguatamente estesa oltre le zone di avvolgimento,
fermo restando l'obbligo di proteggere i tratti di
catena scoperta nei casi e con le modalità stabilite
dall'art.56 nei riguardi delle cinghie e delle funi
di trasmissione.
MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE CINGHIE
Art.62
1. Le operazioni relative al montaggio ed allo smontaggio
delle cinghie devono essere affidate a personale esperto.
2. E' consentito eseguire tali operazioni con la trasmissione
in moto solo quando si disponga e si faccia uso di
idonei attrezzi o dispositivi montacinghie.
3. L'adozione di un dispositivo montacinghie fisso è
obbligatoria quando il prodotto della larghezza della
cinghia in centimetri per la sua velocità in
metri al secondo sia non minore di 80.
GANCI PORTACINGHIE
Art.63
1. Le cinghie tenute anche momentanamente inattive e
quelle fuori servizio per riparazioni, giunzioni o
altri motivi, non devono appoggiare sugli alberi di
trasmissione, né trovarsi a contatto con elementi
in moto, ma devono essere appese a ganci portacinghie
predisposti in prossimità delle pulegge.
GIUNZIONE DELLE CINGHIE
Art.64
1. Le giunzioni delle cinghie di trasmissione devono
essere fatte in modo da non presentare sporgenze o
elementi salienti, a meno che questi non siano raccordati
alla cinghia con smussi a lievissima inclinazione o
che la cinghia non sia completamente protetta.
COPPIE DI PULEGGE FISSA E FOLLE
Art.65
1. Le coppie di pulegge fissa e folle devono essere
costruite e mantenute in modo che:
a) la puleggia folle non possa, per attrito o per contatto
o per altra causa, trasmettere il movimento a quella
fissa o trascinare in moto l'albero su cui è
montata;
b) il passaggio della cinghia dalla puleggia folle a
quella fissa e viceversa sia eseguito per mezzo di
apposito spostacinghia meccanico, munito di dispositivo
di fermo, che assicuri la posizione di disinnesto del
sistema contro spostamenti accidentali della cinghia.
Tale dispositivo deve sempre trovarsi nella posizione
di folle quando la trasmissione o la macchina comandata
sono ferme.
DISINNESTI DI SEZIONAMENTO NELLE TRASMISSIONI ESTESE
Art.66
1. Non sono ammesse trasmissioni di forza motrice mediante
un unico albero esteso a più ambienti, a meno
che l'albero non sia sezionabile in tronchi corrispondenti
a ciascun ambiente per mezzo di giunti di disinnesto
di facile e rapida manovra, provvisti di dispositivo
di fermo, per impedire l'accidentale trasmissione del
moto dall'uno all'altro tronco.
2. Analoghi giunti di disinnesto devono predisporsi
per il sezionamento degli alberi che, anche nell'ambito
di uno stesso locale, muovono masse rotanti di entità
tale da rendere difficile il loro rapido arresto.
PREAVVISO DI AVVIAMENTO DI TRASMISSIONI
Art.67
1. Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento di trasmissioni
inseribili senza arrestare il motore che comanda la
trasmissione principale devono essere preceduti da
un segnale acustico convenuto.
Capo IV
MACCHINE OPERATRICI E VARIE
PROTEZIONE DEGLI ORGANI LAVORATORI E DELLE ZONE DI OPERAZIONE
DELLE MACCHINE
Art.68
1. Gli organi lavoratori delle macchine e le relative
zone di operazione, quando possono costituire un pericolo
per i lavoratori, devono, per quanto possibile, essere
protetti o segregati oppure provvisti di dispositivo
di sicurezza.
Art.69
1. Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione,
non sia possibile conseguire una efficace protezione
o segregazione degli organi lavoratori o delle zone
di operazione pericolose delle macchine, si devono
adottare altre misure per eliminare o ridurre il pericolo,
quali idonei attrezzi, alimentatori automatici, dispositivi
supplementari per l'arresto della macchina e congegni
di messa in marcia a comando multiplo simultaneo.
Art.70
1. Quando per effettive esigenze della lavorazione non
sia possibile proteggere o segregare in modo completo
gli organi lavoratori e le zone di operazione pericolosi
delle macchine, la parte di organo lavoratore o di
zona di operazione non protetti deve essere limitata
al minimo indispensabile richiesto da tali esigenze
e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il
pericolo.
Art.71
1. Nei casi previsti negli artt. 69 e 70, quando gli
organi lavoratori non protetti o non completamente
protetti possono afferrare, trascinare o schiacciare
e sono dotati di notevole inerzia, il dispositivo di
arresto della macchina, oltre ad avere l'organo di
comando a immediata portata delle mani o di altre parti
del corpo del lavoratore, deve comprendere anche un
efficace sistema di frenatura che consenta l'arresto
nel più breve tempo possibile.
BLOCCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE
Art.72
1. Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi
lavoratori, delle zone di operazione e degli altri
organi pericolosi delle macchine, quando sia tecnicamente
possibile e si tratti di eliminare un rischio grave
e specifico, devono essere provvisti di un dispositivo
di blocco collegato con gli organi di messa in moto
e di movimento della macchina tale che:
a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando
la macchina è in moto, o provochi l'arresto
della macchina all'atto della rimozione o dell'apertura
del riparo;
b) non consenta l'avviamento della macchina se il riparo
non è nella posizione di chiusura.
APERTURE DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO DELLE MACCHINE
Art.73
1. Le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine
devono essere provviste di idonei ripari costituiti,
a seconda delle varie esigenze tecniche, da parapetti,
griglie, tramoggie e coperture atti per forma, dimensioni
e resistenza, ad evitare che il lavoratore od altre
persone possano venire in contatto con tutto o parte
del corpo con gli organi lavoratori, introduttori o
scaricatori pericolosi.
2. La disposizione del presente articolo deve essere
osservata anche quando la macchina è provvista
di dispositivi di alimentazione e di scarico automatici,
ogni qualvolta gli organi lavoratori, introduttori
o scaricatori pericolosi risultino ugualmente accessibili
durante il lavoro.
FISSAGGIO DEGLI ORGANI LAVORATORI A VELOCITA' ELEVATE
Art.74
1. Gli organi lavoratori che operano a velocità
elevate devono essere fissati agli alberi o altri elementi
da cui ricevono il movimento, in modo o con dispositivi
tali da evitare l'allentamento dei loro mezzi di fissaggio
e, in ogni caso, la loro proiezione o la loro fuoriuscita.
PROTEZIONE CONTRO LE PROIEZIONI DI MATERIALI
Art.75
1. Le macchine che durante il funzionamento possono
dar luogo a proiezioni di materiali o particelle di
qualsiasi natura o dimensione devono, per quanto possibile,
essere provviste di chiusura, schermi o altri mezzi
di intercettazione atti ad evitare che i lavoratori
siano colpiti.
ORGANI DI COMANDO PER LA MESSA IN MOTO DELLE MACCHINE
Art.76
1. Ogni macchina deve avere gli organi di comando per
la messa in moto e l'arresto ben riconoscibili e a
facile portata del lavoratore.
2. Qualora, per effettive ragioni tecniche, l'organo
di comando della messa in moto sia fuori portata del
lavoratore e possa essere manovrato da altri, devono
adottarsi le necessarie misure per evitare che gli
addetti alla macchina possano essere lesi in seguito
ad intempestivo movimento di questa.
Art.77
1. I comandi di messa in moto delle macchine devono
essere collocati in modo da evitare avviamenti o innesti
accidentali o essere provvisti di dispositivi atti
a conseguire lo stesso scopo.
COMANDO A PEDALE DELLE MACCHINE
Art.78
1. I pedali di comando generale o particolare delle
macchine, esclusi quelli di solo arresto, devono essere
protetti, al di sopra ed ai lati, da una custodia,
oppure essere muniti di altro dispositivo, che, pur
consentendo una agevole manovra, eviti ogni possibilità
di azionamento accidentale del pedale.
INNESTO E DISINNESTO DELLE MACCHINE COMANDATE DA TRASMISSIONE
Art.79
1. Le macchine che non sono azionate da propri motori,
ma da trasmissioni principali o secondarie, devono
essere provviste di dispositivi di innesto, spostacinghie
o simili, che consentano di azionare e di arrestare
la macchina indipendentemente dalla trasmissione e
dalle altre macchine da questa azionate.
2. Può derogarsi dalla osservanza della disposizione
di cui al comma precedente per i gruppi di macchine
situate in uno stesso locale, purché l'arresto
dell'intero gruppo possa effettuarsi dal posto di lavoro
di ciascuna macchina e la messa in moto del medesimo
sia eseguibile da un punto situato in posizione tale
che chi compie la manovra possa vedere distintamente
tutte le macchine.
PREAVVISO DI AVVIAMENTO DI MACCHINE COMPLESSE
Art.80
1. Ogni avviamento di macchine complesse, alle quali
sono addetti più lavoratori dislocati in posti
diversi e non perfettamente visibili da colui che ha
il compito di mettere in moto la macchina, deve essere
preceduto da un segnale acustico convenuto.
COMANDO CON DISPOSITIVO DI BLOCCO MULTIPLO
Art.81
1. Quando la condotta delle macchine comprese fra quelle
indicate nell'articolo precedente richieda o implichi,
anche saltuariamente, che i lavoratori introducano
le mani o altre parti del corpo fra organi che con
l'avviamento della macchina entrano in movimento, le
macchine stesse devono essere provviste di un sistema
di comando con dispositivo di blocco multiplo, che
ne consenta la messa in moto solo dopo che ciascun
lavoratore addetto alla macchina abbia disinserito
il proprio dispositivo di blocco particolare.
BLOCCO DELLA POSIZIONE DI FERMO DELLA MACCHINA
Art.82
1. Le macchine che per le operazioni di caricamento,
registrazione, cambio di pezzi, pulizia, riparazione
e manutenzione, richiedono che il lavoratore si introduca
in esse o sporga qualche parte del corpo fra organi
che possono entrare in movimento, devono essere provviste
di dispositivi, che assicurino in modo assoluto la
posizione di fermo della macchina e dei suoi organi
durante la esecuzione di dette operazioni. Devono altresì
adottarsi le necessarie misure e cautele affinché
la macchina o le sue parti non siano messe in moto
da altri.
SPAZIO LIBERO OLTRE I LIMITI DI CORSA DEGLI ORGANI A
MOVIMENTO ALTERNATIVO
Art.83
1. Le macchine operatrici e le macchine varie aventi
parti od organi a movimento alternativo devono essere
installate in modo che fra l'estremità di corsa
delle stesse parti od organi mobili, tenuto conto anche
della eventuale sporgenza del materiale su di essi
esistente, e le pareti o altri ostacoli, esista uno
spazio libero di almeno cm 50 nel senso del movimento
alternativo.
2. Qualora sia minore di cm 50, esso deve essere reso
inaccessibile mediante chiusura.
Titolo IV
NORME PARTICOLARI DI PROTEZIONE PER DETERMINATE MACCHINE
Capo I
MOLE ABRASIVE
Art.84
(Si omette perché abrogato dall'art.58 del D.P.R.302/56).
Art.85
1. Le mole abrasive artificiali non devono essere usate
ad una velocità superiore a quella garantita
dal costruttore e indicata sulla etichetta di cui all'articolo
precedente.
2. Qualora, per smarrimento o deterioramento della etichetta,
non sia possibile rilevare i dati in essa indicati,
la velocità d'uso per minuto secondo non deve
superare:
a) per le mole a disco normale: m 20 se ad impasto magnesiaco
o silicato, m 25 se ad impasto ceramico, m 30 se ad
impasto con resine sintetiche o con gomma vulcanizzata
o con gommalacca;
b) per le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello
ed a sagome speciali in genere: m 15, 20, 25 rispettivamente
per le mole ad impasto magnesiaco o silicato, ceramico
ed organico o con resine sintetiche.
Art.86
1. Sulla incastellatura o in prossimità delle
macchine molatrici deve essere esposto, a cura dell'utente
della macchina, un cartello indicante il diametro massimo
della mola che può essere montata in relazione
al tipo di impasto ed al numero dei giri del relativo
albero.
MOLATRICI A PIU' VELOCITA'
Art.87
1. Le macchine molatrici a velocità variabile
devono essere provviste di un dispositivo, che impedisca
l'azionamento della macchina ad una velocità
superiore a quella prestabilita in rapporto al diametro
della mola montata.
FLANGE ED ALTRI MEZZI DI FISSAGGIO DELLE MOLE
Art.88
1. Le mole a disco normale devono essere montate sul
mandrino per mezzo di flange di fissaggio, di acciaio
o di altro materiale metallico uguale fra loro e non
inferiore ad 1/3 del diametro della mola, salvo quanto
disposto dall'art.90. L'aggiustaggio tra dette
flange e la mola deve avvenire secondo una zona anulare
periferica di adeguata larghezza e mediante interposizione
di una guarnizione di materiale comprimibile quale
cuoio, cartone, feltro.
2. Le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello
ed a sagome speciali in genere, devono essere montate
mediante flange, piastre, ghiere o altri idonei mezzi,
in modo da conseguire la maggiore possibile sicurezza
contro i pericoli di spostamento e di rottura della
mola in moto.
CUFFIE DI PROTEZIONE
Art.89
1. Le mole abrasive artificiali devono essere protette
da robuste cuffie metalliche, che circondino la massima
parte periferica della mola, lasciando scoperto solo
il tratto strettamente necessario per la lavorazione.
La cuffia deve estendersi anche sulle due facce laterali
della mola ed essere il più vicino possibile
alle superfici di questa.
2. Lo spessore della cuffia, in rapporto al materiale
di cui è costituita, ed i suoi attacchi alle
parti fisse della macchina devono essere tali da resistere
all'urto dei frammenti di mola in caso di rottura.
3. In deroga a quando disposto al secondo comma dell'art.45,
le cuffie di protezione di ghisa possono essere tollerate
per mole di diametro non superiore a cm.25, che non
abbiano velocità periferica di lavoro superiore
a m.25 al secondo, e purché lo spessore della
cuffia stessa non sia inferiore a mm.12.
Art.90
1. La cuffia di protezione delle mole abrasive artificiali,
prescritta nell'articolo precedente, può, per
particolari esigenze di carattere tecnico, essere limitata
alla sola parte periferica oppure essere omessa, a
condizione che la mola sia fissata con flange di diametro
tale che essa non ne sporga più di cm.3, misurati
radialmente, per mole fino al diametro di cm.30; di
cm.5 per mole fino al diametro di cm.50; di cm.8 per
mole di diametro maggiore.
2. Nel caso di mole a sagoma speciale o di lavorazioni
speciali gli "sporti" della mola dai dischi
possono superare i limiti previsti dal comma precedente,
purché siano adottate altre idonee misure di
sicurezza contro i pericoli derivanti dalla rottura
della mola.
POGGIAPEZZI
Art.91
1. Le macchine molatrici devono essere munite di adatto
poggiapezzi. Questo deve avere superficie di appoggio
piana di dimensione appropriata al genere di lavoro
da eseguire, deve essere registrabile ed il suo lato
interno deve distare non più di mm.2 dalla mola,
a meno che la natura del materiale in lavorazione (materiali
sfaldabili) e la particolarità di questa non
richiedano, ai fini della sicurezza, una maggiore distanza.
PROTEZIONE CONTRO LE SCHEGGE
Art.92
1. Le mole abrasive artificiali che sono usate promiscuamente
da più lavoratori per operazioni di breve durata,
devono essere munite di uno schermo trasparente paraschegge
infrangibile e regolabile, a meno che tutti i lavoratori
che le usano non siano provvisti di adatti occhiali
di protezione in dotazione personale.
MOLE NATURALI
Art.93
1. Le mole naturali azionate meccanicamente devono essere
montate tra flange di fissaggio aventi un diametro
non inferiore ai 5/10 di quello della mola fino ad
un massimo di m.1, e non devono funzionare ad una velocità
periferica superiore a m.13 al minuto secondo.
2. Quando dette mole sono montate con flange di diametro
inferiore ai 5/10 di quello della mola e quando la
velocità periferica supera i m.10 al minuto
secondo, esse devono essere provviste di solide protezioni
metalliche, esclusa la ghisa comune, atte a trattenere
i pezzi della mola in caso di rottura.
PULITRICI E LEVIGATRICI
Art.94
1. Le macchine pulitrici o levigatrici a nastro, a tamburo,
a rulli, a disco, operanti con smeriglio o altre polveri
abrasive, devono avere la parte abrasiva non utilizzata
nella operazione, protetta contro il contatto accidentale.
Capo II
BOTTALI, IMPASTATRICI, GRAMOLATRICI E MACCHINE SIMILI
BOTTALI E MACCHINE SIMILI
Art.95
1. Le macchine rotanti costituite da botti, cilindri
o recipienti di altra forma che, in relazione alla
esistenza di elementi sporgenti delle parti in movimento
o per altre cause, presentino pericoli per i lavoratori,
devono essere segregate, durante il funzionamento,
mediante barriere atte ad evitare il contatto accidentale
con dette parti in movimento.
Art.96
1. I bottali da concia e le altre macchine che possono
ruotare accidentalmente durante le operazioni di carico
e scarico, debbono essere provviste di un dispositivo
che ne assicuri la posizione di fermo.
IMPASTATRICI, GRAMOLATRICI E SIMILI
Art.97
1. Le macchine impastatrici devono essere munite di
coperchio totale o parziale atto ad evitare che il
lavoratore possa comunque venire in contatto con gli
organi lavoratori in moto.
2. Le protezioni di cui al comma precedente devono essere
provviste del dispositivo di blocco previsto nell'art.72.
3. Quando per ragioni tecnologiche non sia possibile
applicare le protezioni ed i dispositivi di cui ai
commi precedenti, si devono adottare altre idonee misure
per eliminare o ridurre il pericolo.
Art.98
1. Nelle gramolatrici e macchine simili devono essere
protetti:
a) la zona di imbocco tra il cono scanalato e la sottostante
vasca girevole, mediante una griglia disposta anteriormente
al cono stesso, a meno che questo non sia preceduto
da dispositivo voltapasta;
b) il tratto compreso tra la testata del cono ed il
bordo superiore della vasca contro il pericolo di trascinamento
e cesoiamento delle mani;
c) lo spazio compreso tra il cono e la traversa superiore
posteriormente all'imbocco, quando la distanza tra
la parte mobile e quella fissa è inferiore a
cm.6.
Capo III
MACCHINE DI FUCINATURA E STAMPAGGIO PER URTO
BLOCCO DELLA TESTA PORTASTAMPO
Art.99
1. Le macchine di fucinatura e di stampaggio per urto,
quali magli, berte e simili, devono essere provviste
di un dispositivo di blocco atto ad assicurare la posizione
di fermo della testa portastampo, durante il cambio
e la sistemazione degli stampi e dei controstampi.
SCHERMI DI DIFESA
Art.100
1. Gli schermi di difesa contro le proiezioni di materiali
devono, per le macchine di fucinatura e di stampaggio,
essere applicati almeno posteriormente alla macchina
e quando non ostino esigenze di lavoro, anche sul davanti
ed ai lati.
2. Gli schermi possono omettersi quando, in relazione
alla ubicazione della macchina od al particolare sistema
di lavoro, sia da escludersi la possibilità
che i lavoratori siano colpiti da dette proiezioni.
Capo IV
MACCHINE UTENSILI PER METALLI
TORNI
Art.101
1. Nei torni, le viti di fissaggio del pezzo al mandrino
devono risultare incassate oppure protette con apposito
manicotto contornante il mandrino, onde non abbiano
ad impigliare gli indumenti del lavoratore durante
la rotazione. Analoga protezione deve essere adottata
quando il pezzo da lavorare è montato mediante
briglia che presenta gli stessi pericoli.
2. Nei torni per la lavorazione dei pezzi dalla barra,
la parte sporgente di questa deve essere protetta mediante
sostegno tubolare.
Art.102
1. I grandi torni e gli alesatori a piattaforma orizzontale
girevole, sulla quale i lavoratori possono salire per
sorvegliare lo svolgimento della lavorazione, devono
essere provvisti di un dispositivo di arresto della
macchina, azionabile anche dal posto di osservazione
sulla piattaforma.
PIALLATRICI
Art.103
1. I vani esistenti nella parte superiore del bancale
fisso delle piallatrici debbono essere chiusi allo
scopo di evitare possibili cesoiamenti di parti del
corpo del lavoratore tra le traverse del bancale e
le estremità della piattaforma scorrevole portapezzi.
TRAPANI
Art.104
1. I pezzi da forare al trapano, che possono essere
trascinati in rotazione dalla punta dell'utensile,
devono essere trattenuti mediante morsetti od altri
mezzi appropriati.
SEGHE PER METALLI
Art.105
1. Le seghe a nastro per metalli devono essere protette
conformemente a quanto disposto nell'art.108.
Art.106
1. Le seghe circolari a caldo devono essere munite di
cuffia di protezione in lamiera dello spessore di almeno
mm.3 per arrestare le proiezioni di parti incandescenti.
Capo V
MACCHINE UTENSILI PER LEGNO E MATERIALI AFFINI
SEGHE ALTERNATIVE
Art.107
1. Le seghe alternative a movimento orizzontale devono
essere munite di una solida protezione della biella
atta a trattenerne i pezzi in caso di rottura, nonché
di un robusto paracolpi verticale per trattenere, dalla
parte opposta, il telaio sfuggente.
2. Le seghe alternative a movimento verticale devono
essere munite di un dispositivo che assicuri in modo
assoluto il cilindro superiore di avanzamento nella
sua posizione più alta.
SEGHE A NASTRO
Art.108
1. Le seghe a nastro devono avere i volani di rinvio
del nastro completamente protetti. La protezione deve
estendersi anche alle corone dei volani in modo da
trattenere il nastro in caso di rottura.
2. Il nastro deve essere protetto contro il contatto
accidentale in tutto il suo percorso che non risulta
compreso nelle protezioni di cui al comma 1, ad eccezione
del tratto strettamente necessario per la lavorazione.
SEGHE CIRCOLARI
Art.109
1. Le seghe circolari fisse devono essere provviste:
a) di una solida cuffia registrabile atta a evitare
il contatto accidentale del lavoratore con la lama
e ad intercettare le schegge;
b) di coltello divisore in acciaio, quando la macchina
è usata per segare tavolame in lungo, applicato
posteriormente alla lama a distanza di non più
di mm.3 dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;
c) di schermi messi ai due lati della lama nella parte
sporgente sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne
il contatto.
2. Qualora per esigenze tecniche non sia possibile l'adozione
del dispositivo di cui alla lettera a), si deve applicare
uno schermo paraschegge di dimensioni appropriate.
Art.110
1. Le seghe circolari a pendolo, a bilanciere e simili
devono essere provviste di cuffie di protezione conformate
in modo che durante la lavorazione rimanga scoperto
il solo tratto attivo del disco.
2. Le seghe circolari a pendolo e simili devono essere
inoltre provviste di un dispositivo di sicurezza atto
ad impedire che la lama possa uscire fuori dal banco
dalla parte del lavoratore in caso di rottura dell'organo
tirante.
PIALLE A FILO
Art.111
1. Le pialle a filo devono avere il portalame di forma
cilindrica e provvisto di scanalature di larghezza
non superiore a mm.12 per la eliminazione dei trucioli.
2. La distanza fra i bordi dell'apertura del banco di
lavoro e il filo tagliente delle lame deve essere limitata
al minimo indispensabile rispetto alle esigenze della
lavorazione.
3. Le pialle a filo devono inoltre essere provviste
di un riparo registrabile a mano o di altro idoneo
dispositivo per la copertura del portalame o almeno
del tratto di questo eccedente la zona di lavorazione
in relazione alle dimensioni ed alla forma del materiale
da piallare.
PIALLE A SPESSORE
Art.112
1. Le pialle a spessore devono essere munite di un dispositivo
atto ad impedire il rifiuto del pezzo o dei pezzi in
lavorazione.
FRESATRICI DA LEGNO
Art.113
1. Le fresatrici da legno devono essere provviste di
mezzi di protezione atti ad evitare che le mani del
lavoratore possano venire accidentalmente in contatto
con l'utensile. Tali mezzi debbono essere adatti alle
singole lavorazioni ed applicati sia nei lavori con
guida che in quelli senza guida.
LAVORAZIONI DI PICCOLI PEZZI
Art.114
1. La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle
macchine da legno, ancorché queste siano provviste
dei prescritti mezzi di protezione, deve essere effettuata
facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi,
spingitoi e simili.
Capo VI
PRESSE E CESOIE
DISPOSITIVI PER LE PRESSE IN GENERE
Art.115
1. Le presse, le trance e le macchine simili debbono
essere munite di ripari o dispositivi atti ad evitare
che le mani o altre parti del corpo dei lavoratori
siano offese dal punzone o da altri organi mobili lavoratori.
2. Tali ripari o dispositivi, a seconda del tipo della
macchina o delle esigenze della lavorazione, possono
essere costituiti da:
a) schermi fissi che permettono il passaggio dei materiali
nella zona di lavoro pericolosa, ma non quello delle
mani del lavoratore;
b) schermi mobili di completa protezione della zona
pericolosa, che non consentano il movimento del punzone
se non quando sono nella posizione di chiusura;
c) apparecchi scansamano comandati automaticamente dagli
organi mobili della macchina;
d) dispositivi che impediscano la discesa del punzone
quando le mani o altre parti del corpo dei lavoratori
si trovino in posizione di pericolo.
3. I dispositivi di sicurezza consistenti nel comando
obbligato della macchina per mezzo di due organi da
manovrarsi contemporaneamente con ambo le mani, possono
essere ritenuti sufficienti soltanto nel caso che alla
macchina sia addetto un solo lavoratore.
4. I suddetti ripari e dispositivi di sicurezza possono
essere omessi quando la macchina sia provvista di apparecchi
automatici o semi-automatici di alimentazione.
Art.116
1. Nei lavori di meccanica minuta con macchine di piccole
dimensioni, qualora l'applicazione di uno dei dispositivi
indicati nell'articolo precedente o di altri dispositivi
di sicurezza non risulti praticamente possibile, i
lavoratori, per le operazioni di collocamento e ritiro
dei pezzi in lavorazione, debbono essere forniti e
fare uso di adatti attrezzi di lunghezza sufficiente
a mantenere le mani fuori della zona di pericolo.
Art.117
1. L'applicazione di ripari o dispositivi di sicurezza,
in conformità a quanto stabilisce l'art.115,
può essere omessa per le presse o macchine simili
mosse direttamente dalla persona che le usa, senza
intervento diretto o indiretto di motori nonché
per le presse comunque azionate a movimento lento,
purché le eventuali condizioni di pericolo siano
eliminate mediante altri dispositivi o accorgimenti.
Art.118
1. Le presse meccaniche alimentate a mano debbono essere
munite di dispositivo antiripetitore del colpo.
PRESSE A BILANCIERE AZIONATE A MANO
Art.119
1. Le presse a bilanciere azionate a mano, quando il
volano in movimento rappresenti un pericolo per il
lavoratore, debbono avere le masse rotanti protette
mediante schermo circolare fisso o anello di guardia
solidale con le masse stesse.
CESOIE A GHIGLIOTTINA
Art.120
1. Le cesoie a ghigliottina mosse da motore debbono
essere provviste di dispositivo atto ad impedire che
le mani o altre parti del corpo dei lavoratori addetti
possano comunque essere offesi dalla lama, a meno che
non siano munite di alimentatore automatico o meccanico
che non richieda l'introduzione delle mani o altre
parti del corpo nella zona di pericolo.
GRANDI CESOIE A GHIGLIOTTINA
Art.121
1. Le grandi cesoie a ghigliottina cui sono addetti
contemporaneamente due o più lavoratori debbono
essere provviste di dispositivi di comando che impegnino
ambo le mani degli stessi per tutta la durata della
discesa della lama, a meno che non siano adottati altri
efficaci mezzi di sicurezza.
CESOIE A COLTELLI CIRCOLARI
Art.122
1. Le cesoie a coltelli circolari, quando questi ultimi
sono accessibili e pericolosi, debbono essere provviste
di cuffia o di schermi o di altri mezzi idonei di protezione
applicati alla parte di coltello soprastante il banco
di lavoro ed estendentesi quanto più vicino
possibile alla superficie del materiale in lavorazione.
Anche le parti dei coltelli sottostanti il banco debbono
essere protette.
CESOIE A TAMBURO PORTACOLTELLI E SIMILI
Art.123
1. Le cesoie a tamburo portacoltelli e simili debbono
essere provviste di mezzi di protezione, che impediscano
ai lavoratori di raggiungere con le mani i coltelli
in moto.
Capo VII
FRANTOI, DISINTEGRATORI, MOLAZZE E POLVERIZZATORI
PROTEZIONE DEGLI ORGANI LAVORATORI
Art.124
1. Gli organi lavoratori dei frantoi, dei disintegratori,
dei polverizzatori e delle macchine simili, i quali
non siano completamente chiusi nell'involucro esterno
fisso della macchina e che presentino pericolo, debbono
essere protetti mediante idonei ripari, che possono
essere costituiti anche da robusti parapetti collocati
a sufficiente distanza dagli organi da proteggere.
MOLINI A PALLE E MACCHINE SIMILI
Art.125
1. I molini a palle e le macchine simili debbono essere
segregati mediante barriere o parapetti posti a conveniente
distanza, ogni qualvolta i loro elementi sporgenti
vengano a trovarsi, durante la rotazione, a meno di
metri due di altezza dal pavimento.
FRANTOI, DISINTEGRATORI E MACCHINE SIMILI
Art.126
1. Qualora per esigenze tecniche le aperture di alimentazione
dei frantoi, dei disintegratori e delle macchine simili,
non possano essere provviste di protezioni fisse complete
in conformità a quanto stabilito nell'art.73,
possono essere adottate protezioni rimovibili o spostabili,
le quali debbono essere rimesse al loro posto o in
posizione di difesa non appena sia cessata la esigenza
che ne ha richiesto la rimozione.
2. In ogni caso il posto di lavoro o di manovra dei
lavoratori deve essere sistemato o protetto in modo
da evitare cadute entro l'apertura di alimentazione
o offese da parte degli organi in moto.
MOLAZZE
Art.127
1. Le molazze e le macchine simili debbono essere circondate
da un riparo atto ad evitare possibili offese dagli
organi lavoratori in moto.
2. Le aperture di scarico della vasca debbono essere
costruite o protette in modo da impedire che le mani
dei lavoratori possano venire in contatto con gli organi
mobili della macchina.
BERTE A CADUTA LIBERA
Art.128
1. Le berte a caduta libera per la frantumazione della
ghisa, dei rottami metallici o di altri materiali debbono
essere completamente circondate da robuste pareti atte
ad impedire la proiezione all'esterno di frammenti
di materiale.
2. Anche l'accesso a tale recinto deve essere sistemato
in modo da rispondere allo stesso scopo.
3. La manovra di sganciamento della mazza deve eseguirsi
dall'esterno del recinto o comunque da posto idoneamente
protetto.
Capo VIII
MACCHINE PER CENTRIFUGARE E SIMILI
LIMITI DI VELOCITA' E DI CARICO
Art.129
1. Le macchine per centrifugare e simili debbono essere
usate entro i limiti di velocità e di carico
stabiliti dal costruttore. Tali limiti debbono risultare
da apposita targa ben visibile applicata sulla macchina
e debbono essere riportati su cartello con le istruzioni
per l'uso, affisso presso la macchina.
COPERCHIO E FRENO
Art.130
1. Le macchine per centrifugare in genere, quali gli
idroestrattori e i separatori a forza centrifuga, debbono
essere munite di solido coperchio dotato del dispositivo
di blocco previsto nell'art.72 e di freno adatto ed
efficace.
2. Qualora, in relazione al particolare uso della macchina,
non sia tecnicamente possibile applicare il coperchio,
il bordo dell'involucro esterno deve sporgere di almeno
tre centimetri verso l'interno rispetto a quello del
paniere.
VERIFICHE PERIODICHE
Art.131
1. Gli idroestrattori a forza centrifuga debbono essere
sottoposti a verifica almeno una volta all'anno per
accertarne lo stato di conservazione e di funzionamento,
quando il diametro esterno del paniere sia superiore
a cm.5.
Capo IX
LAMINATOI, RULLATRICI, CALANDRE E CILINDRI
LAMINATOI, RULLATRICI, CALANDRE E CILINDRI IN GENERE
Art.132
1. Nelle macchine con cilindri lavoratori e alimentatori
accoppiati e sovrapposti, o a cilindro contrapposto
a superficie piana fissa o mobile, quali laminatoi,
rullatrici, calandre, molini a cilindri, raffinatrici,
macchine tipografiche a cilindri e simili, la zona
di imbocco, qualora non sia inaccessibile, deve essere
efficacemente protetta per tutta la sua estensione,
con riparo per impedire la presa e il trascinamento
delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore.
2. Qualora per esigenze della lavorazione non sia possibile
proteggere la zona di imbocco, le macchine di cui al
primo comma debbono essere provviste di un dispositivo
che, in caso di pericolo, permetta, mediante agevole
manovra, di conseguire il rapido arresto dei cilindri.
3. Inoltre, per quanto necessario ai fini della sicurezza
e tecnicamente possibile, il lavoratore deve essere
fornito e fare uso di appropriati attrezzi che gli
consentano di eseguire le operazioni senza avvicinare
le mani alla zona pericolosa.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
nei casi in cui, in relazione alla potenza, alla velocità,
alle caratteristiche ed alle dimensioni delle macchine,
sia da escludersi il pericolo previsto dal comma 1.
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LAMINATOI E CALANDRE MOLTO
PERICOLOSI
Art.133
1. I laminatoi e le calandre che, in relazione alle
loro dimensioni, potenza, velocità o altre condizioni,
presentano pericoli specifici particolarmente gravi,
quali i laminatoi (mescolatori) per gomma, le calandre
per foglie di gomma e simili, debbono essere provvisti
di un dispositivo per l'arresto immediato dei cilindri
avente l'organo di comando conformato e disposto in
modo che l'arresto possa essere conseguito anche mediante
semplice e leggera pressione di una qualche parte del
corpo del lavoratore nel caso che questi venga preso
con le mani dai cilindri in moto.
2. Il dispositivo di arresto di cui al comma precedente
oltre al freno deve comprendere anche un sistema per
la contemporanea inversione del moto dei cilindri prima
del loro arresto definitivo.
LAMINATOI SIDERURGICI E SIMILI
Art.134
1. Negli impianti di laminazione in cui si ha uscita
violenta del materiale in lavorazione, quali i laminatoi
siderurgici e simili, devono essere predisposte difese
per evitare che il materiale investa i lavoratori.
2. Quando per esigenze tecnologiche o per particolari
condizioni di impianto non sia possibile predisporre
una efficiente difesa diretta, dovranno essere adottate
altre idonee misure per la sicurezza del lavoro.
Capo X
APRITOI, BATTITOI, CARDE, SFILACCIATRICI, PETTINATRICI
E MACCHINE SIMILI
PROTEZIONE DEGLI ORGANI LAVORATORI DAL CONTATTO ACCIDENTALE
Art.135
1. Gli organi lavoratori degli apritoi, dei battitoi,
delle carde, delle sfilacciatrici, delle pettinatrici
e delle altre macchine pericolose usate per la prima
lavorazione delle fibre e delle materie tessili, quali
catene a punta, aspi, rulli, tamburi a denti o con
guarnizioni a punta e coppie di cilindri, devono essere
protetti mediante custodie conformate e disposte in
modo da rendere impossibile il contatto con essi delle
mani e delle altre parti del corpo dei lavoratori.
2. Tali custodie, qualora non siano costituite dallo
stesso involucro esterno fisso della macchina, devono,
salvo quanto è disposto nell'articolo seguente,
essere fissate mediante viti, bulloni o altro idoneo
mezzo.
Art.136
1. Le custodie degli organi lavoratori delle macchine
indicate all'articolo precedente e le loro parti, che,
durante il lavoro, richiedono di essere aperte o spostate,
devono essere provviste del dispositivo di blocco previsto
nell'art.72.
2. Lo stesso dispositivo deve essere applicato anche
ai portelli delle aperture di visita, di pulitura e
di estrazione dei rifiuti di lavorazione, qualora gli
organi lavoratori interni possano essere inavvertitamente
raggiunti dai lavoratori.
APERTURE DI CARICO E SCARICO
Art.137
1. Le aperture di carico e scarico delle macchine indicate
al primo comma dell'art.135 devono avere una forma
tale ed essere disposte in modo che i lavoratori non
possano, anche accidentalmente, venire in contatto
con le mani o con altre parti del corpo con gli organi
lavoratori o di movimento interni della macchina.
ZONA DI IMBOCCO DEI CILINDRI ALIMENTATORI
Art.138
1. La zona di imbocco dei cilindri alimentatori delle
macchine indicate al primo comma dell'art.135, escluse
le carde e le pettinatrici, deve essere resa inaccessibile
mediante griglia o custodia chiusa anche lateralmente,
estendentesi fino a metri uno di distanza dall'imbocco
dei cilindri, o protetta con rullo folle che eviti
il pericolo di presa delle mani o di altre parti del
corpo fra i cilindri, o munita di altro idoneo dispositivo
di sicurezza.
2. Se la griglia o custodia non è fissa, essa
deve essere provvista del dispositivo di blocco previsto
nell'art.72.
Capo XI
MACCHINE PER FILARE E SIMILI
INGRANAGGI DELLE MACCHINE PER FILARE IN GENERE
Art.139
1. Le custodie mobili degli ingranaggi, delle cremagliere
e degli altri organi di movimento pericolosi degli
stiratoi dei banchi a fusi, dei filatoi, dei binatoi,
dei ritorcitoi e delle altre macchine tessili simili,
nonché gli sportelli delle aperture di accesso
agli stessi organi eventualmente ricavate nell'involucro
esterno della macchina, devono essere provviste del
dispositivo di blocco previsto nell'art.72, qualora
debbano essere aperte o rimosse durante il lavoro e
gli organi pericolosi possano essere inavvertitamente
raggiunti dal lavoratore.
IMBOCCO DEI TAMBURI DI COMANDO DEI FUSI
Art.140
1. L'imbocco della coppia di tamburi longitudinali di
comando di fusi dei filatoi e dei ritorcitoi continui
ad anello, ad aletta ed a campana, deve essere protetto,
alle due estremità, mediante schermo e, longitudinalmente,
con sbarre sulle due fronti della macchina o con un
riparo disposto nella zona angolare formata dai due
cilindri oppure con altro mezzo idoneo.
MONTAGGIO DELLE FUNICELLE SUI TAMBURI DI COMANDO DEI
FUSI
Art.141
1. Il montaggio sui tamburi delle macchine indicate
nell'articolo precedente delle funicelle di comando
dei fusi deve essere fatto a macchina ferma.
2. E' tuttavia consentito il montaggio a macchina in
moto, ferma restando l'osservanza delle disposizioni
di cui al predetto articolo, a condizione che all'operazione
sia adibito personale esperto fornito di appositi attrezzi,
quali anello o asticciola con gancio.
FILATOI AUTOMATICI INTERMITTENTI
Art.142
1. I filatoi automatici intermittenti devono essere
provvisti di:
a) staffe fisse alle ruote del carro distanti non più
di mm.6 dalle rotaie, allo scopo di evitare lo schiacciamento
dei piedi fra la ruota e la rotaia;
b) dispositivi, quali tamponi retrattili o altri equivalenti,
atti ad evitare lo schiacciamento degli arti inferiori
tra il carro ed il tampone di arresto, salvo il caso
in cui questi siano disposti al disotto del banco dei
cilindri alimentatori ed in posizione tale per cui
non risultino facilmente accessibili;
c) custodie complete delle varie pulegge a gola dei
comandi che non risultino già inaccessibili,
atte a impedire ogni contatto con i punti di avvolgimento
delle funi;
d) custodia cilindrica al nasello di arresto della bacchetta,
allo scopo di evitare lo schiacciamento delle mani
fra lo stesso nasello e l'albero della controbacchetta.
Art.143
1. Il lavoratore che ha la responsabilità del
funzionamento del filatoio automatico intermittente,
prima di mettere in moto la macchina, deve assicurarsi
che nessuna persona si trovi tra il carro mobile e
il banco fisso dei cilindri alimentatori.
2. E' vietato a chiunque di introdursi nello spazio
fra il carro mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori
durante il funzionamento del filatoio. E' altresì
vietato introdursi nello stesso spazio a macchina ferma
senza l'autorizzazione del lavoratore addetto o di
altro capo responsabile.
3. Le disposizioni del presente articolo, integrate
con il richiamo all'obbligo di assicurare la posizione
di fermo della macchina prima di introdursi tra il
carro mobile e il banco fisso, devono essere rese note
al personale mediante avviso esposto presso la macchina.
Capo XII
TELAI MECCANICI DI TESSITURA
DIFESA CONTRO IL SALTO DELLA NAVETTA
Art.144
1. I telai meccanici di tessitura devono essere provvisti
di apparecchio guidanavetta applicato alla cassa battente,
atto ad impedire la fuoriuscita della navetta dalla
sua sede di corsa.
2. Quando l'applicazione del guidanavetta può
riuscire dannosa per il prodotto, come nei casi di
fabbricazione dei tessuti molto leggeri e con l'ordito
molto debole, o quando la velocità della navetta
è molto limitata, l'apparecchio guidanavetta
può essere sostituito da reti intelaiate, poste
sui fianchi del telaio, atte ad arrestare la navetta
in caso di fuoriuscita.
APPARECCHI GUIDANAVETTA
Art.145
1. L'apparecchio guidanavetta di cui al comma 1 dell'articolo
precedente deve essere applicato:
a) ai telai da cotone, lino, canapa e juta, che battono
più di 80 colpi al minuto primo o aventi una
luce-pettine maggiore di m.1,60, anche se usati per
la fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti,
ad eccezione dei telai adibiti alla fabbricazione dei
tessuti leggeri di fantasia, per i quali l'applicazione
del guidanavetta è facoltativa;
b) ai telai da lana che battono più di 100 colpi
al minuto primo o aventi luce-pettine maggiore di m.2,
anche se adibiti alla fabbricazione di tessuti di altre
fibre o misti.
Art.146
1. L'apparecchio guidanavetta di cui al comma 1 dell'art.144,
deve essere tale che:
a) se mobile, assuma automaticamente la posizione di
lavoro (posizione attiva di protezione) non appena
il telaio è messo in moto;
b) le due estremità laterali non distino dalla
scatola delle navette più di mezza lunghezza
di navetta.
2. L'efficienza del suddetto apparecchio deve essere
assicurata mediante una costante ed accurata manutenzione.
Art.147
1. Non sono ammessi apparecchi guidanavette costituiti
da una unica barra avente un diametro inferiore a:
a) mm.12 se i tratti liberi della barra non hanno una
lunghezza superiore a cm.75;
b) mm.14 se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza
compresa tra i cm.75 e m.1;
c) mm.20 se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza
superiore a m.1.
2. Ove la sezione della barra sia diversa dalla circolare,
le sue dimensioni devono essere tali da offrire resistenza
e rigidità corrispondenti.
RETI PARANAVETTA
Art.148
1. Le reti paranavetta, di cui al comma 2 dell'art.144,
devono avere le seguenti dimensioni minime:
a) cm 50 x 50 per telai fino a m 1,20 di luce-pettine;
b) cm 40 x 60 per telai con luce-pettine da m 1,21 a
m 1,60;
c) cm 70 x 70 per telai con luce-pettine superiore a
m 1,60.
2. Dette reti devono essere disposte il più vicino
possibile alle due testate del telaio, immediatamente
al di sopra della costola inferiore del pettine e davanti
a questo quando si trovi nella sua posizione estrema
posteriore.
3. Le reti paranavetta possono essere omesse alle testate
dei telai prospicenti pareti cieche, purché
non vi sia possibilità di passaggio.
TRATTENUTA DEI PESI DEL SUBBIO
Art.149
1. I pesi delle leve di pressione del subbio del tessuto
ed i pesi del freno del subbio dell'ordito devono essere
assicurati con mezzi idonei ad evitarne la caduta.
MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI SUBBI
Art.150
1. Gli impianti di tessitura devono essere attrezzati
con mezzi che permettano di eseguire in modo sicuro
il montaggio e lo smontaggio sia del subbio del tessuto,
che del subbio dell'ordito.
TELAI PER TELE E TESSUTI METALLICI O DI MATERIE DIVERSE
Art.151
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche
ai telai meccanici per la fabbricazione di tele o tessuti
metallici o di altre materie.
Capo XIII
MACCHINE DIVERSE
AMMORBIDATRICI E DISTENDITRICI
Art.152
1. Nelle ammorbidatrici per canapa e nelle distenditrici
per juta, l'imbocco dei cilindri deve essere protetto
lateralmente con ripari fissi alti m.1,30 da terra,
estesi fino a cm.70 dall'imbocco stesso.
2. Lo scarico delle stesse macchine deve essere protetto
con un riparo fisso atto ad impedire che, nel movimento
retrogrado, le mani del lavoratore possano essere prese
dai cilindri.
MACCHINE PER LA ROTTURA DELLE MANNELLE DI CANAPA E JUTA
Art.153
1. Le macchine di rottura per strappamento delle mannelle
di canapa e juta, alimentate a mano, devono avere la
caviglia fissa e l'albero a sezione quadrata di avvolgimento
disposti a sbalzo, con gli assi normali al fronte di
lavoro.
2. Le stesse macchine devono avere un dispositivo di
rapido arresto e di facile azionamento.
MACCHINE CORDATRICI
Art.154
1. Le bobine delle macchine automatiche per la fabbricazione
di corde di fibre tessili o di corde metalliche, devono
essere provviste di coperchio o cuffia di protezione
che impediscano la fuoriuscita delle bobine e siano
muniti del dispositivo di blocco previsto nell'art.72.
2. Quando le dimensioni della parte rotante della macchina
sono rilevanti, la protezione può essere costituita
da schermi o reti metalliche di altezza, forma e resistenza
atti ad impedire il contatto dei lavoratori con le
parti rotanti e a trattenere le bobine in caso di sfuggita.
MACCHINE PER CUCIRE CON FILO
Art.155
1. Le macchine a motore per cucire con filo devono essere
provviste, compatibilmente con le esigenze tecniche
della lavorazione, di una protezione dell'ago per evitare
lesioni alle dita del lavoratore.
MACCHINE PER CUCIRE CON GRAFFE
Art.156
1. Le macchine a motore per cucire con graffe, quando
non siano ad alimentazione automatica, devono essere
provviste di un riparo che impedisca alle dita del
lavoratore di trovarsi nella zona pericolosa.
MACCHINE PER TRAFILARE FILI METALLICI
Art.157
1. Le bobine delle macchine per trafilare fili metallici
devono essere provviste di un dispositivo, azionabile
direttamente dal lavoratore, che consenta l'arresto
immediato della macchina in caso di necessità.
MACCHINE CON CILINDRO A LAME ELICOIDALI
Art.158
1. Le macchine con cilindro a lame elicoidali, quali
le rasatrici, le depilatrici, le scarnitrici e le distenditrici,
devono essere provviste di cuffia di protezione al
di sopra del cilindro portalame, la quale lasci scoperto
il tratto strettamente necessario per la lavorazione.
2. Quando la cuffia non sia fissa, deve essere munita
del dispositivo di blocco previsto nell'art.72.
TREBBIATRICI
Art.159
1. Nelle trebbiatrici sprovviste di alimentatore automatico
dei covoni, il vano d'imbocco del battitore deve essere
munito di tavolette fermapiedi alte almeno cm.15 e
di un coperchio cernierato che abbia nella parte posteriore
un dispositivo di arresto che limiti l'ampiezza necessaria
per la normale introduzione del covone.
Art.160
1. Sulle trebbiatrici, la parete anteriore della fossetta
ove prende posto l'imboccatore, deve essere completata
da un robusto parapetto provvisto di un dispositivo
di blocco, che permetta di spostare la traversa orizzontale
nei limiti di altezza, a partire dal fondo, compresi
fra un minimo di cm.70 ed un massimo di cm.90.
Art.161
1. Il piano superiore di servizio nella trebbiatrice
deve essere munito ai bordi di sponde alte almeno cm.50.
2. L'accesso a detto piano deve effettuarsi mediante
scale a mano munite di ganci di trattenuta e aventi
un montante prolungato di almeno m.0,80 oltre il piano
stesso.
Art.162
1. Le trebbiatrici su ruote devono essere corredate
di freni efficienti e di calzatoie di legno per assicurarne
la stabilità durante il lavoro.
Art.163
1. Il datore di lavoro deve fornire occhiali di protezione
all'operaio imboccatore e ai suoi aiutanti e adatto
copricapo a tutto il personale addetto alla trebbiatrice.
MACCHINE PER IMBOTTIGLIARE LIQUIDI SOTTO PRESSIONE
Art.164
1. Le macchine per riempire bottiglie di vetro con liquidi
sotto pressione devono essere provvisti di schermi
atti a trattenere i frammenti di vetro in caso di scoppio
della bottiglia.
2. Detti schermi devono essere adottati anche per le
operazioni di chiusura delle bottiglie quando per queste
operazioni esistono fondati pericoli di scoppio.
MACCHINE TIPOGRAFICHE A PLATINA E MACCHINE SIMILI
Art.165
1. Le macchine tipografiche a platina e le macchine
simili che non siano munite di alimentatore automatico
devono essere provviste di un dispositivo atto a determinare
l'arresto automatico della macchina per semplice urto
della mano del lavoratore, quando questa venga a trovarsi
in posizione di pericolo fra la tavola fissa e il piano
mobile, ovvero devono essere munite di altro idoneo
dispositivo di sicurezza di riconosciuta efficacia.
FUSTELLE
Art.166
1. Le presse fustellatrici che richiedono il collocamento
a mano delle fustelle fra le due piastre devono essere
attrezzate con fustelle di altezza non inferiore a
mm.50 munite di bordo sporgente, allo scopo di consentirne
l'uso senza pericolo per le mani.
2. La disposizione di cui al comma 1 non è obbligatoria
quando l'applicazione delle fustelle sul materiale
in lavorazione è effettuata a piastre di pressione
spostate e quindi in condizioni non pericolose.
Art.167 COMPRESSORI
1. I compressori devono essere provvisti di una valvola
di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio
e di dispositivo che arresti automaticamente il lavoro
di compressione al raggiungimento della pressione massima
d'esercizio.
Titolo V
MEZZI ED APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO DI TRASPORTO E DI
IMMAGAZZINAMENTO
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
MEZZI ED APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E DI TRASPORTO
Art.168
1. I mezzi di sollevamento e di trasporto devono risultare
appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla
natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento
e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni
di impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento
e di arresto.
2. Gli stessi mezzi devono essere usati in modo rispondente
alle loro caratteristiche.
STABILITA' DEL MEZZO E DEL CARICO
Art.169
1. Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto
si devono adottare le necessarie misure per assicurare
la stabilità del mezzo e del suo carico, in
relazione al tipo del mezzo stesso, alla sua velocità,
alle accelerazioni in fase di avviamento e di arresto
ed alle caratteristiche del percorso.
OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO
Art.170
1. Le operazioni di carico e di scarico dei mezzi di
sollevamento e di trasporto quando non possono essere
eseguite a braccia o a mano devono essere effettuate
con l'ausilio di attrezzature o dispositivi idonei.
INDICAZIONE DELLA PORTATA
Art.171
1. Sui mezzi di sollevamento, esclusi quelli a mano,
deve essere indicata la portata massima ammissibile.
2. Quando tale portata varia col variare delle condizioni
d'uso del mezzo, quali l'inclinazione e lunghezza dei
bracci di leva delle gru a volata, lo spostamento dei
contrappesi, gli appoggi supplementari e la variazione
della velocità, l'entità del carico ammissibile
deve essere indicata, con esplicito riferimento alle
variazioni delle condizioni di uso, mediante apposita
targa.
3. I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di
trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara
indicazione della loro portata massima ammissibile.
GANCI
Art.172
1. I ganci per apparecchi di sollevamento devono essere
provvisti di dispositivi di chiusura dell'imbocco o
essere conformati, per particolare profilo della superficie
interna o limitazione dell'apertura di imbocco, in
modo da impedire lo sganciamento delle funi, delle
catene e degli altri organi di presa.
FRENO
Art.173
1. I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere
provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare
il pronto arresto e la posizione di fermo del carico
e del mezzo e, quando è necessario ai fini della
sicurezza, a consentire la gradualità dell'arresto.
2. Il presente articolo non si applica ai mezzi azionati
a mano per i quali, in relazione alle dimensioni, struttura,
portata, velocità e condizioni di uso, la mancanza
del freno non costituisca causa di pericolo.
ARRESTO AUTOMATICO IN CASO DI IMPROVVISA MANCANZA DELLA
FORZA MOTRICE
Art.174
1. Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento
può comportare pericoli per le persone, i mezzi
di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi
che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che
del carico.
2. In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde
evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere
di oscillazioni pericolose per la stabilità
del carico.
DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE
Art.175
1. I mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano
specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti
di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione
e di avvertimento, nonché di illuminazione del
campo di manovra.
ORGANO DI AVVOLGIMENTO DELLE FUNI O CATENE
Art.176
1. Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di
trasporto per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento
e di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di
sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi
che impediscano:
a) l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene
o la rotazione della vite, oltre le posizioni limite
prestabilite ai fini della sicurezza in relazione al
tipo o alle condizioni d'uso dell'apparecchio (dispositivo
di arresto automatico di fine corsa);
b) la fuoriuscita delle funi o catene dalle sedi dei
tamburi e delle pulegge durante il normale funzionamento.
2. Sono esclusi dalla applicazione della disposizione
di cui alla lettera a) i piccoli apparecchi per i quali,
in relazione alle loro dimensioni, potenza, velocità
e condizioni di uso, la mancanza dei dispositivi di
arresto automatico di fine corsa non costituisca causa
di pericolo.
SEDI DI AVVOLGIMENTO DELLE FUNI O CATENE
Art.177
1. I tamburi e le pulegge degli apparecchi ed impianti
indicati nell'art.176 devono avere le sedi delle funi
e delle catene atte, per dimensioni e profilo, a permettere
il libero e normale avvolgimento delle stesse funi
o catene in modo da evitare accavallamenti o sollecitazioni
anormali.
2. Quando per particolari esigenze vengono usati tamburi
o pulegge in condizioni diverse da quelle previste
dal comma precedente, devono essere impiegate funi
o catene aventi dimensioni e resistenza adeguate alla
maggiore sollecitazione a cui possono essere sottoposte.
RAPPORTO TRA I DIAMETRI DELLE FUNI E QUELLI DEI TAMBURI
E DELLE PULEGGE DI AVVOLGIMENTO
Art.178
1. I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi ed
impianti indicati nell'art.176 sui quali si avvolgono
funi metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni
speciali, devono avere un diametro non inferiore a
25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro
dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio
il diametro non deve essere inferiore rispettivamente
a 20 e a 250 volte.
COEFFICIENTI DI SICUREZZA PER FUNI E CATENE
Art.179
1. Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi
di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto
al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere,
in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile,
un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi
metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per
le catene.
2. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche
trimestrali.
Art.180 ATTACCHI ED ESTREMITA' LIBERE DELLE FUNI
1. Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere
eseguiti in modo da evitare sollecitazioni pericolose,
nonché impigliamenti o accavallamenti.
2. Le estremità libere delle funi, sia metalliche,
sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura
o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo
scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.
IMBRACATURA DEI CARICHI
Art.181
1. L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata
usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico
o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio.
POSTI DI MANOVRA
Art.182
1. I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento
e di trasporto devono:
a) potersi raggiungere senza pericolo;
b) essere costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione
delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni
di sicurezza;
c) permettere la perfetta visibilità di tutta
la zona di azione del mezzo.
2. Qualora, per particolari condizioni di impianto o
di ambiente, non sia possibile controllare dal posto
di manovra tutta la zona di azione del mezzo, deve
essere predisposto un servizio di segnalazioni svolto
con lavoratori incaricati.
ORGANI DI COMANDO
Art.183
1. Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e
di trasporto devono essere collocati in posizione tale
che il loro azionamento risulti agevole e portare la
chiara indicazione delle manovre a cui servono.
2. Gli stessi organi devono essere conformati o protetti
in modo da impedire la messa in moto accidentale.
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO PERSONE
Art.184
1. I mezzi di sollevamento e di trasporto non soggetti
a disposizioni speciali, qualora vengano adibiti, anche
saltuariamente o per sole operazioni di riparazione
e di manutenzione, al sollevamento od al trasporto
di persone, devono essere provvisti di efficaci dispositivi
di sicurezza o, qualora questi non siano applicabili,
devono essere usati previa adozione di idonee misure
precauzionali.
AVVISI PER LE MODALITA' DELLE MANOVRE
Art.185
1. Le modalità di impiego degli apparecchi di
sollevamento e di trasporto ed i segnali prestabiliti
per l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati
mediante avvisi chiaramente leggibili.
Capo II
GRU, ARGANI, PARANCHI E SIMILI
PASSAGGI E POSTI DI LAVORO SOTTOPOSTI A CARICHI SOSPESI
Art.186
1. Le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto
dei carichi devono essere disposte in modo da evitare
il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori
e sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del
carico può costituire pericolo.
2. Qualora tale passaggio non si possa evitare, le manovre
per il sollevamento e il sollevamento-trasporto dei
carichi devono essere tempestivamente preannunciate
con apposite segnalazioni in modo da consentire, ove
sia praticamente possibile, l'allontanamento delle
persone che si trovino esposte al pericolo dell'eventuale
caduta del carico.
Art.187
1. Il campo di azione degli apparecchi di sollevamento
e di sollevamento-trasporto, provvisti di elettromagneti
per la presa del carico, deve essere delimitato con
barriere e ove ciò, per ragioni di spazio non
sia possibile, devono essere adottati i provvedimenti
di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
PIANI DI SCORRIMENTO DELLE GRU A PONTE
Art.188
1. I piani di posa delle rotaie di scorrimento delle
gru a ponte utilizzabili per l'accesso al carro ponte
e per altre esigenze di carattere straordinario relative
all'esercizio delle gru medesime devono essere agevolmente
percorribili e provvisti di solido corrimano posto
ad altezza di circa un metro dagli stessi piani, e
ad una distanza orizzontale non minore di cm 50 dalla
sagoma di ingombro del carro ponte.
2. Detti piani devono avere una larghezza di almeno
cm 60 oltre la sagoma di ingombro della gru.
STABILITA' E ANCORAGGIO DELLE GRU
Art.189
1. La stabilità e l'ancoraggio delle gru a torre,
a portale e simili situate all'aperto devono essere
assicurati con mezzi adeguati, tenuto conto sia delle
sollecitazioni derivanti dalle manovre dei carichi
che da quelle derivanti dalla massima presumibile azione
del vento.
ARRESTO DI FINE CORSA DELLE GRU A PONTE ED A PORTALE
Art.190
1. Le gru a ponte, le gru a portale e gli altri mezzi
di sollevamento-trasporto, scorrenti su rotaie devono
essere provvisti alle estremità di corsa, sia
dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi di arresto
o respingenti adeguati per resistenza ed azione ammortizzante
alla velocità ed alla massa del mezzo mobile
ed aventi altezza non inferiore ai 6/10 del diametro
delle ruote.
Art.191
1. Gli apparecchi di sollevamento-trasporto scorrenti
su rotaie, oltre ai mezzi di arresto indicati nell'art.190,
devono essere provvisti di dispositivo agente sull'apparato
motore per l'arresto automatico del carro alle estremità
della sua corsa.
DIVIETO DELLA DISCESA LIBERA DEI CARICHI
Art.192
1. Gli elevatori azionati a motore devono essere costruiti
in modo da funzionare a motore innestato anche nella
discesa.
DIFESA DELLE APERTURE PER IL PASSAGGIO DEI CARICHI
Art.193
1. Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono
usati per il sollevamento o la discesa dei carichi
tra piani diversi di un edificio attraverso aperture
nei solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio
del carico ai singoli piani, nonché il sottostante
spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso
devono essere protetti, su tutti i lati, mediante parapetti
normali provvisti, ad eccezione di quello del piano
terreno, di arresto al piede.
2. I parapetti devono essere disposti in modo da garantire
i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti
o da eventuale caduta del carico di manovra.
3. Gli stessi parapetti devono essere applicati anche
sui lati delle aperture dove si effettua il carico
e lo scarico, a meno che per le caratteristiche dei
materiali in manovra ciò non sia possibile.
In quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale
deve essere applicata una solida barriera mobile, inasportabile
e fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello
o altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta
chiusa quando non siano eseguite manovre di carico
o scarico al piano corrispondente.
Art.194
1. Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di
portata superiore a kg.200, esclusi quelli azionati
a mano e quelli, già soggetti a speciali disposizioni
di legge, devono essere sottoposti a verifica, una
volta all'anno, per accertarne lo stato di funzionamento
e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori.
Capo III
ASCENSORI E MONTACARICHI
CAMPO DI APPLICAZIONE
Art.195
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano agli
ascensori e montacarichi comunque azionati non soggetti
a disposizioni speciali.
DIFESA DEL VANO
Art.196
1. Gli spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine
o le piattaforme degli ascensori e dei montacarichi
devono essere segregati mediante solide difese per
tutte le parti che distano dagli organi mobili meno
di cm.70.
2. Dette difese devono avere un'altezza minima di m.1,70
a partire dal piano di calpestio dei ripiani e rispettivamente
dal ciglio dei gradini ed essere costituite da pareti
cieche o da traforati metallici, le cui maglie non
abbiano ampiezza superiore a cm.1, quando le parti
mobili distino meno di cm.4, e non superiore a cm.3
quando le parti mobili distino cm.4 o più.
3. Se il contrappeso non è sistemato nello stesso
vano nel quale si muove la cabina, il vano o lo spazio
in cui esso si muove deve essere protetto in conformità
alle disposizioni dei commi precedenti.
ACCESSI AL VANO
Art.197
1. Gli accessi al vano degli ascensori e dei montacarichi
devono essere provvisti di porte apribili verso l'esterno
o a scorrimento lungo le pareti, di altezza minima
di m.1,80 quando la cabina è accessibile alle
persone, e comunque eguale all'altezza dell'apertura
del vano quando questa è inferiore a m.1,80.
2. Dette porte devono essere costituite da pareti cieche
o da griglie o traforati metallici con maglie di larghezza
non superiore ad un centimetro se la cabina è
sprovvista di porta, non superiore a cm.3 se la cabina
è munita di una propria porta e la distanza
della soglia della cabina dalla porta al vano non è
inferiore a cm.5.
3. Sono ammesse porte del tipo flessibile, purché
tra le aste costituenti le porte stesse non si abbiano
luci di larghezza superiore a mm.12.
PORTE DI ACCESSO AL VANO
Art.198
1. Le porte di accesso al vano di cui all'articolo precedente
devono essere munite di un dispositivo che ne impedisca
l'apertura, quando la cabina non si trova al piano
corrispondente, e che non consenta il movimento della
cabina se tutte le porte non sono chiuse.
2. Il dispositivo di cui al precedente comma non è
richiesto per i montacarichi azionati a mano, a condizione
che siano adottate altre idonee misure di sicurezza.
INSTALLAZIONI PARTICOLARI
Art.199
1. Le protezioni ed i dispositivi di cui agli artt.196,
197 e 198, non sono richiesti quando la corsa della
cabina o della piattaforma non supera i m.2 e l'insieme
dell'impianto non presenta pericoli di schiacciamento,
di cesoiamento o di caduta nel vano.
PARETI E PORTE DELLA CABINA
Art.200
1. Le cabine degli ascensori e dei montacarichi per
trasporto di cose accompagnate da persone devono avere
pareti di altezza non minore di m.1,80 e porte apribili
verso l'interno od a scorrimento lungo le pareti di
altezza non minore a m.1,80.
2. Le pareti e le porte della cabina devono essere cieche
o avere aperture di larghezza non superiore a mm.10.
3. Le porte possono essere del tipo flessibile ed in
tal caso non devono presentare fra le aste costituenti
le porte stesse luci di larghezza superiore a mm.12.
4. Le porte o le chiusure di cui ai commi precedenti
possono essere omesse quando il vano entro il quale
si muove la cabina o la piattaforma è limitato
per tutta la corsa da difese continue, costituite da
pareti cieche o da reti o da traforati metallici le
cui maglie non abbiano una apertura superiore a un
centimetro, purché queste difese non presentino
sporgenze pericolose e non siano distanti più
di cm.4 dalla soglia della cabina o della piattaforma.
In tal caso deve essere assicurata la stabilità
del carico.
5. Per i montacarichi per il trasporto di sole cose
è sufficiente che le cabine o piattaforme abbiano
chiusure o dispositivi atti ad impedire la fuoriuscita
o la sporgenza del carico.
SPAZI LIBERI AL FONDO ED ALLA SOMMITA' DEL VANO
Art.201
1. Quando il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi
supera m2 0,25 di sezione deve esistere uno spazio
libero di almeno 50 centimetri di altezza tra il fondo
del vano stesso e la parte più sporgente sottostante
alla cabina. Arresti fissi devono essere predisposti
al fine di garantire che, in ogni caso, la cabina non
scenda al di sotto di tale limite.
2. Uno spazio libero minimo pure dell'altezza di cm
50, deve essere garantito, con mezzi analoghi, al di
sopra del tetto della cabina nel suo più alto
livello di corsa.
POSIZIONE DEI COMANDI
Art.202
1. I montacarichi per trasporto di sole merci devono
avere i comandi di manovra posti all'esterno del vano
di corsa ed in posizione tale da non poter essere azionati
da persona che si trovi in cabina.
APPARECCHI PARACADUTE
Art.203
1. Gli ascensori ed i montacarichi per trasporto cose
accompagnate da persone ed i montacarichi per trasporto
di sole cose con cabina accessibile per le operazioni
di carico e scarico, nonché i montacarichi con
cabina non accessibile per le operazioni
di carico e scarico purché di portata non inferiore
ai 100 chilogrammi, quando la cabina sia sospesa a
funi od a catene e quando la corsa della stessa sia
superiore a m.4, devono essere provvisti di un apparecchio
paracadute atto ad impedire la caduta della cabina
in caso di rottura delle funi o delle catene di sospensione.
2. Per montacarichi con cabina non accessibile l'apparecchio
paracadute non è richiesto quando, in relazione
alle condizioni dell'impianto, l'eventuale caduta della
cabina non presenta pericoli per le persone.
ARRESTI AUTOMATICI DI FINE CORSA
Art.204
1. Gli ascensori e montacarichi di qualsiasi tipo, esclusi
quelli azionati a mano, devono essere provvisti di
un dispositivo per l'arresto automatico dell'apparato
motore o del movimento agli estremi inferiore e superiore
della corsa.
DIVIETO DI DISCESA LIBERA PER APPARECCHI AZIONATI A
MOTORE
Art.205
1. Negli ascensori e montacarichi azionati a motore
anche il movimento di discesa deve avvenire a motore
inserito.
CARICO E SCARICO DEI MONTACARICHI A GRAVITA'
Art.206
1. Le cabine o piattaforme dei montacarichi a gravità
accessibili ai piani devono essere munite di dispositivi
che ne assicurino il bloccaggio durante le operazioni
di carico.
REGOLAZIONE DELLA VELOCITA' DEI MONTACARICHI
Art.207
1. I montacarichi azionati a mano e quelli a gravità
devono essere provvisti di un dispositivo di frenatura
o di regolazione che impedisca che la cabina o piattaforma
possa assumere velocità pericolosa.
Capo IV
ELEVATORI E TRASPORTATORI A PIANI MOBILI, A TAZZE, A
COCLEA, A NASTRO E SIMILI
VANI DI CORSA
Art.208
1. I trasportatori verticali a piani mobili e quelli
a tazza e simili devono essere sistemati entro vani
o condotti chiusi, muniti delle sole aperture necessarie
per il carico e lo scarico.
DISPOSITIVI DI ARRESTO
Art.209
1. Presso ogni posto di carico e scarico dei trasportatori
verticali a piani mobili deve essere predisposto un
dispositivo per il rapido arresto dell'apparecchio.
ARRESTO PER IMPROVVISA MANCANZA DI FORZA MOTRICE
Art.210
1. I trasportatori verticali a piani mobili, quelli
a tazza e simili, ed i trasportatori a nastro e simili
aventi tratti del percorso in pendenza, devono essere
provvisti di un dispositivo automatico per l'arresto
dell'apparecchio quando per l'interruzione improvvisa
della forza motrice si possa verificare la marcia in
senso inverso al normale funzionamento.
CONDOTTI DEI TRASPORTATORI A COCLEA
Art.211
1. I condotti dei trasportatori a coclea devono essere
provvisti di copertura e le loro aperture di carico
e scarico devono essere efficacemente protette.
APERTURE DI CARICO E SCARICO DEI TRASPORTATORI
Art.212
1. Le aperture per il carico e lo scarico dei trasportatori
in genere devono essere protette contro la caduta delle
persone o contro il contatto con organi pericolosi
in moto.
APERTURA DI CARICO E PERCORSO DEI PIANI INCLINATI (SCIVOLI)
Art.213
1. Le aperture di carico dei piani inclinati (scivoli)
devono essere circondate da parapetti alti almeno un
metro, ad eccezione del tratto strettamente necessario
per l'introduzione del carico, purché il ciglio
superiore di inizio del piano inclinato si trovi ad
una altezza di almeno cm.50 dal piano del pavimento.
2. Gli stessi piani devono essere provvisti di difese
laterali per evitare la fuoriuscita del carico in movimento
e di difese frontali terminali per evitare la caduta
del carico.
SPAZIO SOTTOSTANTE AI TRASPORTATORI
Art.214
1. Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali
o inclinati deve essere reso inaccessibile, quando
la natura del materiale trasportato ed il tipo del
trasportatore possano costituire pericoli per caduta
di materiali o per rottura degli organi di sospensione,
a meno che non siano adottate altre misure contro detti
pericoli.
Capo V
MEZZI ED APPARECCHI DI TRASPORTO MECCANICI
VELOCITA' E PERCORSO
Art.215
1. La velocità dei mezzi meccanici di trasporto
deve essere regolata secondo le caratteristiche del
percorso, la natura del carico e le possibilità
di arresto del mezzo.
2. Il percorso nell'interno delle aziende deve essere
predisposto al fine di ridurre i rischi derivanti dal
traffico, in relazione al tipo dei veicoli, allo spazio
disponibile ed all'ubicazione delle altre vie di transito
e loro attraversamenti.
3. Le piattaforme girevoli devono essere provviste di
dispositivo di blocco.
DIFESE TERMINALI DEI BINARI
Art.216
1. Al termine delle linee di trasporto su binari, sia
in pendenza che orizzontali, devono essere predisposti
mezzi o adottate misure per evitare danni alle persone
derivanti da eventuali fughe o fuoriuscite dei veicoli.
Art.217
1. I dispositivi che collegano fra loro i mezzi di trasporto
devono essere costruiti in modo da rendere possibile
di effettuare con sicurezza le manovre di attacco e
di distacco e da garantire la stabilità del
collegamento.
2. E' vietato procedere, durante il moto, all'attacco
e al distacco dei mezzi di trasporto, a meno che questi
non siano provvisti di dispositivi che rendano la manovra
non pericolosa e che il personale addetto sia esperto.
BLOCCO DEGLI ORGANI DI COMANDO DEI MOTORI ELETTRICI
AZIONANTI I MEZZI DI TRASPORTO
Art.218
1. I mezzi di trasporto azionati da motori elettrici
devono avere la maniglia dell'interruttore principale
asportabile o bloccabile, oppure gli apparati di comando
sistemati in cabina o armadio chiudibili a chiave.
2. I conducenti di detti mezzi, alla cessazione del
servizio, devono asportare o bloccare la maniglia dell'interruttore
o chiudere a chiave la cabina.
DIFESE NEI PIANI INCLINATI
Art.219
1. I piani inclinati con rotaie devono essere provvisti,
all'inizio del percorso in pendenza alla stazione superiore,
di dispositivi automatici di sbarramento per impedire
la fuga di vagonetti o di convogli liberi.
2. Alla stazione o al limite inferiore e lungo lo stesso
percorso del piano inclinato, in relazione alle condizioni
di impianto devono essere predisposte nicchie di rifugio
per il personale.
3. Deve essere vietato alle persone di percorrere i
piani inclinati durante il funzionamento, a meno che
il piano stesso non comprenda ai lati dei binari, passaggi
aventi larghezza e sistemazioni tali da permettere
il transito pedonale senza pericolo.
Art.220
1. I piani inclinati devono essere provvisti di dispositivo
di sicurezza atto a provocare il pronto arresto dei
carrelli o dei convogli in caso di rottura o di allentamento
degli organi di trazione, quando ciò sia necessario
in relazione alla lunghezza, alla pendenza del percorso,
alla velocità di esercizio o ad altre particolari
condizioni di impianto, e comunque quando siano usati,
anche saltuariamente, per il trasporto delle persone.
2. Quando per ragioni tecniche connesse con le particolarità
dell'impianto o del suo esercizio, non sia possibile
adottare il dispositivo di cui al primo comma, gli
organi di trazione e di attacco dei carrelli devono
presentare un coefficiente di sicurezza, almeno uguale
a otto; in tal caso è vietato l'uso dei piani
inclinati per il trasporto delle persone.
3. In ogni caso, gli organi di trazione e di attacco,
come pure i dispositivi di sicurezza devono essere
sottoposti a verifica mensile.
SISTEMAZIONE DEI RECIPIENTI DEI COMBUSTIBILI SUI MEZZI
DI TRASPORTO
Art.221
1. I serbatoi del carburante liquido e le bombole dei
gas compressi destinati all'azionamento dei veicoli
devono essere sistemati in modo sicuro o protetti contro
le sorgenti di calore e contro gli urti.
MANIGLIE PER MEZZI DI TRASPORTO MECCANICI
Art.222
1. I mezzi di trasporto meccanici, se per determinati
tratti
di percorso sono mossi direttamente dai lavoratori
devono essere provvisti di adatti elementi di presa
che rendano la manovra sicura.
SCARICO MEDIANTE RIBALTAMENTO DEI VEICOLI
Art.223
1. I veicoli nei quali lo scarico si effettua mediante
ribaltamento devono essere provvisti di dispositivi
che impediscano il ribaltamento accidentale e che consentano
di eseguire la manovra in modo sicuro.
BARRIERE E SEGNALAZIONI NELLE VIE DI TRANSITO
Art.224
1. Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono
direttamente ed immediatamente in una via di transito
dei mezzi meccanici devono essere disposte barriere
atte ad evitare investimenti e, quando ciò non
sia possibile, adeguate segnalazioni.
ILLUMINAZIONE DEI SEGNALI
Art.225
1. I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle
zone di transito e quelli regolanti il traffico dei
trasporti meccanici su strada o su rotaia devono essere
convenientemente illuminati durante il servizio notturno.
LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE NELLE VIE DI TRANSITO
Art.226
1. Le vie di transito che, per lavoro di riparazione
o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non
sono percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate.
2. Apposito cartello deve essere posto ad indicare il
divieto di transito.
Art.227
1. Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione
su linee di transito su rotaie percorse da mezzi meccanici,
quando il traffico non è sospeso o la linea
non è sbarrata, una o più persone devono
essere esclusivamente incaricate di segnalare ai lavoratori
l'avvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro.
CAUTELE PER SPOSTAMENTI NON CONTROLLABILI
Art.228
1. Quando uno o più veicoli sono mossi da un
mezzo meccanico il cui conducente non può, direttamente
o a mezzo di altra persona sistemata su uno di essi,
controllarne il percorso, i veicoli devono essere preceduti
o affiancati da un incaricato che provveda alle necessarie
segnalazioni per assicurare l'incolumità delle
persone.
TELEFERICHE
Art.229
1. E' vietato il trasporto delle persone su carrelli
di teleferiche o di altri sistemi di funicolari aeree
costruiti per il trasporto di sole cose, salvo che
per le operazioni di ispezione, manutenzione e riparazione
e sempre che siano adottate idonee misure precauzionali,
quali l'uso di cintura di sicurezza, l'adozione di
attacchi supplementari del carrello alla fune traente,
la predisposizione di adeguati mezzi di segnalazione.
Art.230
1. All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo
dei vagonetti alle stazioni delle teleferiche devono
essere applicati solidi ripari a grigliato metallico
atti a trattenere una persona in caso di caduta. Tali
ripari devono essere disposti a non oltre m.0,50 sotto
il margine del piano di manovra e sporgere da questo
per almeno m.2.
IMPIANTI FUNICOLARI A LUNGO PERCORSO
Art.231
1. Le teleferiche dai cui posti di manovra non sia possibile
controllare tutto il percorso devono avere, in ogni
stazione o posto di carico e scarico, un dispositivo
che consenta la trasmissione dei segnali per le manovre
dalla stazione principale.
Art.232
1. L'ingrassatura delle funi portanti delle teleferiche
e degli impianti simili deve essere effettuata automaticamente
mediante apparecchio applicato ad apposito carrello.
Titolo VI
IMPIANTI E APPARECCHI VARI
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ORGANI DI COMANDO E DI MANOVRA
Art.233
1. Gli organi ed i dispositivi di comando o di manovra
degli impianti ed apparecchi in genere, come pure i
relativi dispositivi accessori, devono essere disposti
in modo che:
a) riesca sicuro il loro azionamento;
b) siano accessibili senza pericolo e difficoltà;
c) il personale addetto possa controllare per visione
diretta il funzionamento dell'impianto o della parte
di esso comandato, a meno che ciò non sia possibile
in relazione alle particolari condizioni dell'impianto,
nel qual caso devono però adottarsi altre misure
di sicurezza.
2. Gli stessi organi e dispositivi devono essere bloccabili
e portare l'indicazione relativa al loro funzionamento,
quali chiusura e apertura, direzione della manovra,
comando graduale rispetto alle varie posizioni.
STRUMENTI INDICATORI
Art.234
1. Gli strumenti indicatori, quali manometri, termometri,
pirometri, indicatori di livello devono essere collocati
e mantenuti in modo che le loro indicazioni siano chiaramente
visibili al personale addetto all'impianto o all'apparecchio.
APERTURE DI ENTRATA NEI RECIPIENTI
Art.235
1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali
vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori
per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione
o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto
o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture
di accesso aventi dimensioni non inferiori a cm 30
per 40 o diametro non inferiore a cm.40.
LAVORI ENTRO TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI, RECIPIENTI E
SIMILI NEI QUALI POSSONO ESSERVI GAS E VAPORI TOSSICI
OD ASFISSIANTI
Art.236
1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi
di cui all'art.235, chi sovraintende ai lavori deve
assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori
nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi
sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione
o altre misure idonee.
2. Colui che sovraintende deve, inoltre, provvedere
a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi
dei condotti di comunicazione col recipiente, e a fare
intercettare i tratti di tubazione mediante flange
cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare,
sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso
con l'indicazione del divieto di manovrarli.
3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno
dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro
lavoratore, situato nell'esterno presso l'apertura
di accesso.
4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa
escludersi in modo assoluto o quando l'accesso al fondo
dei luoghi predetti è disagevole, i lavoratori
che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza
con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di
apparecchi idonei a consentire la normale respirazione.
LAVORI ENTRO TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI E SIMILI NEI
QUALI POSSONO ESSERVI GAS, VAPORI, POLVERI INFIAMMABILI
OD ESPLOSIVI
Art.237
1. Qualora nei luoghi di cui all'art.235 non possa escludersi
la presenza anche di gas, vapori o polveri infiammabili
od esplosivi, oltre alle misure indicate nell'articolo
precedente, si devono adottare cautele atte ad evitare
il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione
di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi
di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Se
necessario l'impiego di lampade, queste devono essere
di sicurezza.
ACCENSIONE DEI FOCOLARI E DEI FORNI
Art.238
1. Prima di accendere il fuoco nei focolari delle caldaie
o nelle camere di combustione dei forni riscaldati
con carburanti liquidi, con oli o gas combustibili
o con carbone polverizzato, il lavoratore addetto alla
operazione deve:
a) provvedere ad una efficace ventilazione del focolare
o della camera di combustione e, in ogni caso, ad assicurarsi,
con mezzi idonei, che in essi e nelle loro immediate
vicinanze non vi siano vapori, gas o miscele capaci
di provocare esplosioni;
b) accertare che il registro del fumo sia aperto;
c) accertare che non vi sia spandimento di carburante
o di olio nel focolare o nella camera di combustione
attorno ai bruciatori o sul pavimento antistante;
d) usare, per l'accensione, una torcia o altro mezzo
con una impugnatura sufficientemente lunga per impedire
ustioni o altre offese da fiamma, salvo il caso che
il bruciatore sia munito di un dispositivo di accensione.
2. Le misure di sicurezza sopra indicate, eventualmente
integrate da altre istruzioni sulla condotta degli
apparecchi, devono essere richiamate mediante avviso
collocato in prossimità dei posti di accensione.
PORTE DEI FORNI, DELLE STUFE, DELLE TRAMOGGE E SIMILI
Art.239
1. Le porte dei forni, delle stufe, delle tramogge e
simili devono essere disposte in modo che le manovre
di chiusura ed apertura risultino agevoli e sicure.
In particolare deve essere assicurata la stabilità
della posizione di apertura.
PROTEZIONE DELLE PARETI ESTERNE A TEMPERATURA ELEVATA
Art.240
1. Le pareti e le parti esterne dei recipienti, serbatoi,
vasche, tubazioni, forni e porte, che possono assumere
temperature pericolose per effetto del calore delle
materie contenute o di quello dell'ambiente interno,
devono essere efficacemente rivestite di mater