APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONTENENTE LE NORME DI PROCEDURA PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI/INGEGNERI.
(G.U. n.258 del 5-11-1949)
coordinato con
DECRETO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 15 FEBBRAIO
1949
Approvazione dei regolamento contenente le norme di
procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al
Consiglio Nazionale dei Geometri.
(G.U. n.59 del 12-3-1949)
Art. 1.
1. Le impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale si
propongono entro il
termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta
bollata.
2. Se il ricorso è proposto dal pubblico ministero
è redatto su carta non bollata.
Art. 2.
1. Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda
ed essere corredato:
a) della copia autentica della deliberazione impugnata;
b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne
il fondamento;
c) quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche
della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio
del registro, della somma stabilita.
Art. 3.
1. Il ricorrente, che non sia il pubblico ministero,
deve indicare il recapito al quale intende gli siano
fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria
del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione
la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.
Art. 4.
1. E irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo
il termine di trenta giorni dalla comunicazione della
deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia
corredato della ricevuta del versamento di cui all'art.
2.
Art. 5.
1. Il ricorso al Consiglio nazionale è presentato
o notificato nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine
o Collegio che ha emesso la deliberazione che si intende
impugnare.
2. Se ricorrente è il professionista. deve presentare
anche due copie in carta libera del ricorso.
3. L'Ufficio del Consiglio dell'Ordine o Collegio annota
a margine del ricorso la data di presentazione e comunica
subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso
stesso al Procuratore della Repubblica o al professionista,
se ricorrente è il Procuratore della Repubblica.
4. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono
depositati nellufficio del Consiglio dell'Ordine o
Collegio per trenta giorni successivi alla scadenza
del termine stabilito per ricorrere.
5. Fino a quando gli atti rimangono depositati, il procuratore
della Repubblica e l'interessato possono prenderne
visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.
6. Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui
al terzo comma del presente articolo, nonché
le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente,
unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi
dal Consiglio dell'Ordine o Collegio al Consiglio nazionale.
7. Il Consiglio dell'Ordine o Collegio, oltre al fascicolo
degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta
libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata
in fascicolo separato.
Art. 6.
1. Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono
prendere visione degli atti e presentare documenti
e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla
nomina del relatore.
Art. 7.
1. Il presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore
e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.
2. Il presidente, prima della nomina dei relatore, può
disporre indagini, salvo in ogni caso la facoltà
concessa al Consiglio nazionale dall'art. 8. Può
anche informare il professionista, che ne abbia fatta
richiesta. della facoltà di comparire il giorno
della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso
personalmente.
Art. 8.
1. Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche
e le decisioni sono adottate fuori della presenza
degli interessati.
2. Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario
che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti
o documenti, il presidente comunica i provvedimenti
adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata.
fissando un termine per la risposta. Se questa non
giunga entro il termine stabilito. la decisione presa
in base agli atti che già sono in possesso del
Consiglio nazionale.
3. Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i
voti dei consiglieri e vota per ultimo.
4. Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza
e. in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Art. 9.
1. La decisione è pronunciata in nome del popolo
italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente,
l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si
fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese
ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione
del presidente e del segretario.
Art. 10.
1. La pubblicazione della decisione ha luogo mediante
deposito dell'originale nella segreteria.
2. La segreteria provvede alla comunicazione di copia
della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista,
e al procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre
copia della decisione medesima al Consiglio.
Art. 11.
Il segretario redige processo verbale delle sedute.
2. Il processo verbale deve contenere:
a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta:
b) il nome del presidente, dei membri e del segretario
intervenuti:
c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso:
e) le firme dei presidente e del segretario.
Art. 12.
1. In caso di impedimento o di assenza del segretario
alla seduta del Consiglio. il presidente ne affida
temporaneamente le funzioni al membro presente meno
anziano di età.
Art. 13.
1. E in facoltà del presidente disporre, dietro
richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri
di avervi legittimo interesse.
Art. 14.
1. I ricorsi trasmessi al Consiglio nazionale anteriormente
alla pubblicazione del presente decreto devono essere
inviati ai Consigli degli Ordini o Collegi le cui deliberazioni
sono impugnate, perchè provvedano alle formalità
di cui all'art. 5, entro 45 giorni dalla ricezione
dei ricorsi, informandone il ricorrente.
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