NORME SUI CONSIGLI DEGLI ORDINI E COLLEGI E SULLE COMMISSIONI
CENTRALI PROFESSIONALI.
(G.U. 23-12-1944, N. 98)
Capo I
DEL CONSIGLIO DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
Art. 1.
Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle
disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto,
di chimico, di professionista in economia e commercio,
di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra,
di perito agrario e di perito industriale sono devolute
per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine
o Collegio, a termini dell'art. 1 del regio decreto-legge
24-1-1924, n. 103. Il Consiglio è formato di
cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano
i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento;
di nove se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento;
di quindici, se superano i millecinquecento.
Art. 2.
I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea
degli iscritti nell'albo a maggioranza di voti segreti
per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale
a quello dei componenti da eleggersi.
Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente,
un segretario ed un tesoriere. Il Presidente ha la
rappresentanza dell'Ordine o Collegio di cui invoca
e presiede l'assemblea. Il presidente deve in ogni
modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto
dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero
da un quarto del numero degli iscritti.
I componenti del Consiglio restano in carica due anni.
Art. 3.
L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere
convocata nei quindici giorni precedenti a quello in
cui esso scade. La convocazione si effettua mediante
avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima
a tutti cli iscritti.
Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può
tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia
della convocazione pubblicata almeno in un giornale
per due volte consecutive.
L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono
l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono
il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in
prima convocazione ed, occorrendo in seconda, nonché
il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione
di ballottaggio.
L'assemblea è valida in prima convocazione se
interviene una metà almeno degli iscritti, ed
in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno
tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto
degli iscritti medesimi.
Art. 4.
Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora
dopo terminato il primo appello, si procede ad una
seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima,
affinché diano il loro voto. Eseguita questa
operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione
ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i
presenti procede immediatamente e pubblicamente allo
scrutinio.
Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne
dà subito comunicazione al Ministro per la grazia
e giustizia.
Art. 5.
Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la
maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara
nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di
ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale
maggioranza.
In caso di parità di voti è preferito
il candidato più anziano per l'iscrizione nell'albo
e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di
iscrizione, il maggiore di età.
Art. 6.
Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista
iscritto nell'albo può proporre reclamo alla
Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.
Art. 7.
Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti
all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea
il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.
Il Consiglio può, entro i limiti strettamente
necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio,
stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione
nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo,
nonché una tassa per il rilascio di certificati
e dei pareri per la liquidazione degli onorari.
Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono
contributi a favore di enti previdenziali di categoria,
nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto,
può essere imposto o riscosso per l'esercizio
della professione a carico degli iscritti nell'albo.
Art. 8.
Il Consiglio può essere sciolto quando non sia
in grado di funzionare regolarmente.
In ogni caso di scioglimento le funzioni del Consiglio
sono affidate ad un Commissario straordinario fino
alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo
entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.
Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario
sono disposti con decreto dei Ministro per la grazia
e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale.
Il Commissario ha facoltà di nominare un Comitato
di non meno di due e di non più di sei componenti
da scegliere fra gli iscritti all'albo, che lo coadiuva
nell'esercizio delle funzioni predette.
Art. 9.
Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa
la nomina del Commissario e del Comitato si applicano
anche quando per qualsiasi motivo non sia addivenuto
alla elezione del Consiglio.
Capo Il
DELLE COMMISSIONI CENTRALI
Art. 10.
Le Commissioni centrali per le professioni indicate
dall'art. 1 sono costituite presso il Ministero di
grazia e giustizia e sono formate di undici componenti
eletti dai Consigli della rispettiva professione.
La Commissione centrale è formata di un numero
di componenti pari a quello dei Consigli quando il
numero dei Consigli stessi è inferiore a undici.
Art. 11.
Nelle elezioni prevedute dal presente capo s'intende
eletto il candidato che ha riportato un maggior numero
di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni
cento iscritti o frazione di cento, fino a 200 iscritti,
un voto per ogni 200 iscritti, fino a seicento iscritti;
ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti
ed oltre.
In caso di parità di voti si applica la disposizione
dell'art. 5, comma secondo.
Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione
ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia
e giustizia e composta di cinque professionisti che,
verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta
il risultato complessivo della votazione e ne ordina
la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel
bollettino del Ministero.
Art. 12.
1 Quando gli iscritti appartengono ad unico albo con
carattere nazionale, la Commissione centrale è
eletta dall'assemblea ed è formata di nove componenti.
2 Per la elezione si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni relative alla elezione del Consiglio.
Art. 13.
1 I Consigli devono essere convocati per le elezioni
nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade
la Commissione centrale.
2 Non si può fare parte contemporaneamente di
un Consiglio e della Commissione centrale.
3 In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi
all'elezione si presume la rinunzia all'ufficio di
componente del Consiglio.
4 I componenti delle Commissioni centrali restano in
carica tre anni.
Art. 14.
1 1 componenti delle Commissioni centrali eleggono nel
proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il
segretario.
2 Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni
stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed
inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento
che riguardano le rispettive professioni e sulla loro
interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro
per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura
del contributo da corrispondersi annualmente dagli
iscritti nellalbo per le spese del proprio funzionamento.
Capo III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art 15.
1 I componenti del Consiglio o della Commissione centrale
devono essere iscritti nell'albo. Essi possono essere
rieletti.
2 Fino all'insedìamento del nuovo Consiglio o
della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio
o la Commissione uscente.
3 Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari
o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo
di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni
suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale
si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente
nella Commissione stessa.
4 Il componente eletto a norma del comma precedente
rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o
della Commissione centrale.
Art. 16.
1 Per la validità delle sedute del Consiglio
o della Commissione centrale occorre la presenza della
maggioranza dei componenti.
2 In caso di assenza del presidente dei Consiglio, del
presidente e dei vicepresidente della Commissione centrale,
ne esercita le funzioni il consigliere più anziano
per iscrizione nell'albo.
Art. 17.
1 Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art.
1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti
professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale
esercitano le altre funzioni prevedute dai predetti
ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto
compatibili con le norme di questo decreto.
- omissis -
Si omettono i capi IV e V contenenti norme particolari
per le professioni di avvocato e procuratore e disposizioni
transitorie.
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