Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


REGIO DECRETO 23 OTTOBRE 1925, N. 2537 (stralcio)
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LE PROFESSIONI DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO.
G.U. n.37 del 15-2-1926

(continua)

Art. 41.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario. Il consiglio dell'ordine provvede alla sua surrogazione sino alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria.

Art. 42.

Il consiglio dell'ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni.

Capo III
DEI GIUDIZI DISCIPLINARI

Art. 43.

Il consiglio dell'ordine è chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

Art. 44.

Il presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.
In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine, in un termine non minore di giorni quindici per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico
Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il consiglio prende le sue deliberazioni.
Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Art. 45.

Le pene disciplinari, che il consiglio può pronunciare contro gli iscritti nell'albo, sono:
1) l'avvertimento;
2) la censura;
3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;
4) la cancellazione dall'albo.
L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi.
Esso è dato con lettera del presidente per delega del consiglio.
La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.
La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 46.

Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.
Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l'art. 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima, della legge 8_6_1874, n. 1938, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente art. 20.

Art. 47.

Chi sia stato cancellato dall'albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:
a) nel caso preveduto dall'art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale;
b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.
La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative ed, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità degli artt. 10, 13 e 16 dei presente regolamento.

Art. 48.

Le deliberazioni del consiglio in materia disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato innanzi all'assemblea generale nel termine di giorni quindici dall'avvenuta notificazione.
Possono inoltre essere impugnate innanzi alla stessa assemblea generale dal procuratore della Repubblica nel termine di giorni dieci dalla comunicazione ufficiale che gliene è fatta dal segretario del consiglio dell'ordine entro cinque giorni.
Contro le deliberazioni dell'assemblea generale è dato ricorso alla commissione centrale sia all'interessato che al procuratore della Repubblica, in conformità degli artt. 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 49.

L'incolpato, che sia membro del consiglio dell'ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del consiglio dell'ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della Corte di appello.
Le impugnative contro le deliberazioni del detto consiglio sono presentate all'assemblea generale dell'ordine cui appartiene lo stesso consiglio.
Contro la deliberazione del consiglio è ammesso ricorso alla commissione centrale in conformità degli artt. 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 50.

Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, all'art. 18, dà luogo a giudizio disciplinare.

Capo IV
DELL'OGGETTO E DEI LIMITI DELLA PROFESSIONE
DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO

Art. 51.

Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Art. 52.

Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.
Tuttavia le opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20_6_1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

Art. 53.

Le disposizioni dei precedenti artt. 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d'ìngegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, né le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui allultimo comma dell'art. 7 della legge 24_6_1923, n. 1395.

Art. 55.

Sono escluse dalle disposizioni del presente capo le opere di rilevante importanza che siano assegnate in seguito a pubblico concorso.
Per le opere di rilevante importanza, anche quando siano assegnate in seguito a pubblico concorso, è sempre necessario che la parte tecnica venga eseguita sotto la direzione e responsabilità di persone abilitate all'esercizio della professione di ingegnere ovvero della professione di architetto purché si tratti delle opere contemplate dall'art. 52.

Art. 56.

Le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della legge 24_6_1923. n. 1395, possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedono l'opera di un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare, non iscritto nell'albo;
b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non richiedenti speciale preparazione scientifica o che non vi siano nelle località professionisti iscritti nell'albo ai quali affidare la perizia o l'incarico.

Capo V
DISPOSIZIONI GENERALI

Art 57.

Gli ordini degli ingegneri e degli architetti e dei rispettivi consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero di grazia e giustizia il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei procuratori generali presso la Corte di Appello e dei Procuratori della Repubblica.
Il Ministro per la grazia e giustizia vigila alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed all'uopo può fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune richieste ai singoli ordini ed ai rispettivi consigli.

Art. 62.

Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle province o dei comuni, e che si trovino iscritti nell'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.
I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.
Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionario dipende.
E' riservata alle singole amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse.
Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo né superiore alla metà salvo disposizioni speciali in contrario. La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una commissione.

Art. 63.

Per funzionari delle pubbliche amministrazioni la iscrizione nell'albo non può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.


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