APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LE PROFESSIONI DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO.
G.U. n.37 del 15-2-1926(continua)
Art. 41.
Il consigliere che, senza giustificato motivo, non
interviene a tre adunanze consecutive, è considerato
dimissionario. Il consiglio dell'ordine provvede alla
sua surrogazione sino alla convocazione dell'assemblea
generale ordinaria.
Art. 42.
Il consiglio dell'ordine può disciplinare con
regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni.
Capo III
DEI GIUDIZI DISCIPLINARI
Art. 43.
Il consiglio dell'ordine è chiamato a reprimere,
d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta
del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che
gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della
loro professione.
Art. 44.
Il presidente assumendo le informazioni che stimerà
opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione.
Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il consiglio
decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.
In caso affermativo, il presidente nomina il relatore,
e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato
a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine, in un
termine non minore di giorni quindici per essere sentito
e per presentare eventualmente documenti a suo discarico
Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito
alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il consiglio
prende le sue deliberazioni.
Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi
un legittimo impedimento, si procederà in sua
assenza.
Art. 45.
Le pene disciplinari, che il consiglio può pronunciare
contro gli iscritti nell'albo, sono:
1) l'avvertimento;
2) la censura;
3) la sospensione dall'esercizio della professione per
un tempo non maggiore di sei mesi;
4) la cancellazione dall'albo.
L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole
le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi.
Esso è dato con lettera del presidente per delega
del consiglio.
La censura è una dichiarazione formale delle
mancanze commesse e del biasimo incorso.
La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo
sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale
giudiziario.
Art. 46.
Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione,
il consiglio, a seconda delle circostanze, può
eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la
sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato
rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.
Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione
nell'albo giusta l'art. 7 del presente regolamento
in relazione all'art. 28, parte prima, della legge
8_6_1874, n. 1938, è sempre ordinata la cancellazione
dall'albo, a norma del precedente art. 20.
Art. 47.
Chi sia stato cancellato dall'albo, in seguito a giudizio
disciplinare, può esservi di nuovo iscritto
a sua domanda:
a) nel caso preveduto dall'art. 46, quando abbia ottenuta
la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura
penale;
b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla
cancellazione dall'albo.
La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative
ed, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere
in conformità degli artt. 10, 13 e 16 dei presente
regolamento.
Art. 48.
Le deliberazioni del consiglio in materia disciplinare
possono essere impugnate dall'incolpato innanzi all'assemblea
generale nel termine di giorni quindici dall'avvenuta
notificazione.
Possono inoltre essere impugnate innanzi alla stessa
assemblea generale dal procuratore della Repubblica
nel termine di giorni dieci dalla comunicazione ufficiale
che gliene è fatta dal segretario del consiglio
dell'ordine entro cinque giorni.
Contro le deliberazioni dell'assemblea generale è
dato ricorso alla commissione centrale sia all'interessato
che al procuratore della Repubblica, in conformità
degli artt. 13 e 16 del presente regolamento.
Art. 49.
L'incolpato, che sia membro del consiglio dell'ordine,
è soggetto alla giurisdizione disciplinare del
consiglio dell'ordine viciniore, da determinarsi, in
caso di contestazione, dal primo presidente della Corte
di appello.
Le impugnative contro le deliberazioni del detto consiglio
sono presentate all'assemblea generale dell'ordine
cui appartiene lo stesso consiglio.
Contro la deliberazione del consiglio è ammesso
ricorso alla commissione centrale in conformità
degli artt. 13 e 16 del presente regolamento.
Art. 50.
Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art.
37 ed, eventualmente, all'art. 18, dà luogo
a giudizio disciplinare.
Capo IV
DELL'OGGETTO E DEI LIMITI DELLA PROFESSIONE
DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO
Art. 51.
Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il
progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre,
trasformare ed utilizzare i materiali direttamente
od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per
le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi
di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle
costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti
industriali, nonché in generale alle applicazioni
della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni
di estimo.
Art. 52.
Formano oggetto tanto della professione di ingegnere
quanto di quella di architetto le opere di edilizia
civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni
di estimo ad esse relative.
Tuttavia le opere di edilizia civile, che presentano
rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino
degli edifici contemplati dalla legge 20_6_1909, n.
364, per l'antichità e le belle arti, sono di
spettanza della professione di architetto; ma la parte
tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto
quanto dall'ingegnere.
Art. 53.
Le disposizioni dei precedenti artt. 51 e 52 valgono
ai fini della delimitazione delle professioni d'ìngegnere
e di architetto e non pregiudicano quanto può
formare oggetto dell'attività professionale
di determinate categorie di tecnici specializzati,
né le disposizioni che saranno date coi regolamenti
di cui allultimo comma dell'art. 7 della legge 24_6_1923,
n. 1395.
Art. 55.
Sono escluse dalle disposizioni del presente capo le
opere di rilevante importanza che siano assegnate in
seguito a pubblico concorso.
Per le opere di rilevante importanza, anche quando siano
assegnate in seguito a pubblico concorso, è
sempre necessario che la parte tecnica venga eseguita
sotto la direzione e responsabilità di persone
abilitate all'esercizio della professione di ingegnere
ovvero della professione di architetto purché
si tratti delle opere contemplate dall'art. 52.
Art. 56.
Le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della legge
24_6_1923. n. 1395, possono essere affidati a persone
non iscritte nell'albo soltanto quando si verifichi
una delle seguenti circostanze:
a) che si tratti di casi di speciale importanza i quali
richiedono l'opera di un luminare della scienza o di
un tecnico di fama singolare, non iscritto nell'albo;
b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica,
non richiedenti speciale preparazione scientifica o
che non vi siano nelle località professionisti
iscritti nell'albo ai quali affidare la perizia o l'incarico.
Capo V
DISPOSIZIONI GENERALI
Art 57.
Gli ordini degli ingegneri e degli architetti e dei
rispettivi consigli sono posti sotto l'alta vigilanza
del Ministero di grazia e giustizia il quale la esercita
direttamente ovvero per il tramite dei procuratori
generali presso la Corte di Appello e dei Procuratori
della Repubblica.
Il Ministro per la grazia e giustizia vigila alla esatta
osservanza delle norme legislative e regolamentari
ed all'uopo può fare, direttamente ovvero a
mezzo dei suddetti magistrati, le opportune richieste
ai singoli ordini ed ai rispettivi consigli.
Art. 62.
Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una
pubblica amministrazione dello Stato, delle province
o dei comuni, e che si trovino iscritti nell'albo degli
ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina
dell'ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio
della libera professione.
I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare
la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità
preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali,
ovvero da capitolati.
Per l'esercizio della libera professione è in
ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi
gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione
da cui il funzionario dipende.
E' riservata alle singole amministrazioni dello Stato
la facoltà di liquidare ai propri funzionari
i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti
pubblici o aventi finalità di pubblico interesse.
Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle
tariffe per i liberi professionisti con una riduzione
non inferiore ad un terzo né superiore alla
metà salvo disposizioni speciali in contrario.
La riduzione non avrà luogo nel caso che la
prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti,
quali componenti di una commissione.
Art. 63.
Per funzionari delle pubbliche amministrazioni la iscrizione
nell'albo non può costituire titolo per quanto
concerne la loro carriera.
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