APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LE PROFESSIONI DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO.
G.U. n.37 del 15-2-1926
Capo 1
DELL'ALBO
Art. 1.
In ogni provincia è costituito l'ordine degli
ingegneri e l'ordine degli architetti, aventi sede
nel comune capoluogo.
Art. 3.
L'albo conterrà per ogni singolo iscritto: il
cognome ed il nome, la paternità (sostituiti
con luogo e data di nascita), la residenza.
La iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico.
Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la
natura del titolo cha abilita all'esercizio della professione
con eventuale indicazione dell'autorità da cui
il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data
della iscrizione.
Chi si trova nell'albo deve comunicare al consiglio
dell'ordine, mediante lettera raccomandata, l'eventuale
cambiamento di residenza.
Art. 4.
Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato
l'esame di Stato per l'esercizio della professione
di ingegnere e di quella di architetto, ai sensi del
regio decreto 31-12-1923, n. 2909 (ora disciplinato
dal D.M. 9-9-1957) salve le disposizioni dell'art.
60 del presente regolamento.
Potranno essere iscritti nell'albo a termini dell'art.
3, capoverso, della legge 24-6-1923, n. 1395, anche
gli ufficiali generali e superiori dell'arma del genio
che siano abilitati all'esercizio della professione,
ai sensi del regio decreto 6-9-1902, n. 485.
Art. 5.
Per esercitare in tutto il territorio della Repubblica
le professioni di ingegnere e di architetto è
necessario avere superato l'esame di Stato, a norma
del regio decreto 31-12-1923, n. 2909 (ora disciplinato
dal D.M. 9-9-1957) ferme restando le disposizioni transitorie
della legge 24-6-1923, n. 1395, e del presente regolamento.
Soltanto però agli iscritti nell'albo possono
conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all'art.
4 della detta legge 24-6-1923, n. 1395, salva in ogni
caso l'eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello
stesso art. 4 e nell'art. 56 del presente regolamento.
Art. 6.
Non si può essere iscritti nell'albo se non in
seguito a domanda firmata dal richiedente.
Art. 7.
La domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata
alla presidenza dell'ordine, redatta in carta da bollo
(ricevuta versamento tassa di concessione governativa)
e munita dei seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana, o il certificato
dello Stato avente trattamento di reciprocità
con l'Italia;
c) certificato di residenza;
d) certificato generale del casellario giudiziale di
data non anteriore di tre mesi alla presentazione della
domanda;
e) certificato di aver conseguito l'approvazione nell'esame
di Stato, ai sensi dell'art.4, prima parte, del presente
regolamento e salve le disposizioni del successivo
art. 60;
f) dichiarazione di non essere iscritto né di
aver domandato l'iscrizione in altro albo d'ingegnere
o di architetto.
Non può essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi
titolo, non abbia il godimento dei diritti civili,
ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui
all'art. 28, prima parte, della legge 8-6-1874, n.
1938 sull'esercizio della professione di avvocato e
procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione
a termine del codice di procedura penale.
Art. 8.
Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione,
il consiglio dell'ordine deve deliberare sulla domanda
di iscrizione nell'albo.
La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza
assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione
di un consigliere all'uopo delegato dal presidente.
Art. 9.
La deliberazione di cui all'art. 8 è notificata
all'interessato nel termine di cinque giorni a mezzo
di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello
stesso termine è data comunicazione con lettera
ufficiale al procuratore della repubblica.
Art. 10.
Contro la deliberazione del consiglio dell'ordine l'interessato
ha diritto di ricorrere al Consiglio nazionale entro
un mese dalla notificazione.
Entro il medesimo termine può ricorrere anche
il procuratore della repubblica presso il tribunale,
qualora ritenga che la deliberazione sia contraria
a disposizioni legislative o regolamentari.
Art. 18.
Le spese per il funzionamento del consiglio nazionale
sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini
professionali in ragione del numero degli iscritti.
L'ammontare delle spese viene determinato dal consiglio
nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso
tra i vari consigli dell'ordine, a norma del comma
precedente, e detta le modalità per il versamento
della quote spettante a ciascun consiglio dell'ordine.
I consigli dell'ordine possono stabilire nei propri
regolamenti interni un apposito contributo speciale
a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui
al presente articolo.
Art. 19.
Il consiglio nazionale stabilirà con il proprio
regolamento interno le norme per il procedimento relativo
ai ricorsi proposti dinanzi ad esso e per quanto occorra
al suo funzionamento amministrativo e contabile.
Art. 20.
La cancellazione dall'albo oltre che a seguito di giudizio
disciplinare, a norma dell'art. 37, n. 2, del presente
regolamento, è pronunziata dal consiglio dell'ordine,
di ufficio o su richiesta del pubblico Ministero, nel
caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento
dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero
di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione.
Art. 21.
Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione
del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà
di reclamare in conformità del precedente art.
10.
Cessate le cause che hanno motivato la cancellazione
dall'albo, l'interessato può fare domanda per
esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli
potrà presentare ricorso in conformità
al suindicato art. 10.
Art. 22.
Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali,
a norma degli articoli precedenti, il consiglio dell'ordine,
nel mese di gennaio di ogni anno provvederà
alla revisione dell'albo, portandovi le varianti che
fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno
comunicati agli interessati i quali avranno diritto
di reclamo in conformità del precedente art.
10.
Art. 23.
L'albo, stampato a cura e spese dell'ordine è
inviato alla corte di appello, ai tribunali, alle preture,
alla prefettura ed alle camere di commercio, aventi
sede nel distretto dell'ordine. Sarà pure rimesso
ai Ministeri di grazia e giustizia, dell'interno, dei
lavori pubblici, e dell'istruzione, nonché al
consiglio nazionale ed agli altri consigli dell'ordine.
Potrà inoltre essere trasmesso a quegli enti
pubblici e privati che il consiglio reputerà
opportuno e dietro pagamento, dovrà esserne
rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.
Agli uffici ed enti cui deve essere obbligatoriamente
trasmesso l'albo, a termini del presente articolo,
saranno pure comunicati i provvedimenti individuali
e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo.
Art. 24.
Non si può far parte che di un solo ordine di
ingegneri o di architetti.
Chi si trova iscritto nell'ordine di una provincia,
può chiedere il trasferimento della iscrizione
in quello di un'altra, presentando domanda corredata
dai documenti stabiliti dall'art. 7 e da un certificato
rilasciato dal presidente dell'ordine al quale il richiedente
appartiene, da cui risulti:
a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;
b) che l'istante è in regola col pagamento del
contributo di cui all'art. 37, ed, eventualmente, di
quello stabilito a norma dell'art. 18.
Avvenuta la iscrizione nell'albo del nuovo ordine, il
presidente di questo ne darà avviso al presidente
dell'altro onde provveda alla cancellazione.
Art. 25.
Il consiglio delI'ordine rilascia ad ogni iscritto apposita
attestazione.
L'iscrizione in albo ha effetto per tutto il territorio
della Repubblica.
Capo Il
DELL'ORDINE E DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
Sezione I
Dell'ordine
Art. 26.
La convocazione dell'ordine in adunanza generale è
indetta dal presidente del consiglio dell'ordine, mediante
partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata,
della prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso
conterrà l'ordine del giorno dell'adunanza.
La validità delle adunanze, è data, in
prima convocazione dalla presenza della maggioranza
assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non
potrà aver luogo prima del giorno successivo
alla prima e sarà legale qualunque sia il numero
degli intervenuti.
Art. 27.
Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie.
Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine
stabilito dall'art. 30 e provvederanno alla elezione
dei membri del consiglio, alla elezione, quando del
caso, dei designati per la commissione centrale ed
all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso
e del bilancio preventivo per l'anno venturo.
Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti
indicati nell'ordine del giorno.
Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che
il consiglio ritiene conveniente convocarle o quando,
da almeno un quinto degli iscritti, ne sia fatta richiesta
scritta motivata.
Le adunanze saranno convocate con le modalità
indicate nell'articolo precedente.
Art. 28.
La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie
è tenuta dal presidente del consiglio dell'ordine;
in caso di assenza del presidente e, dove esista, del
vice-presidente, il consigliere più anziano
fra i presenti assume la presidenza.
Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario
del consiglio dell'ordine o, in sua assenza, dal più
giovane fra i consiglieri presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di
voti dei presenti. In caso di parità di voti,
prevale quello del presidente.
Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea,
su proposta del presidente o di almeno un decimo dei
presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto
e salve le disposizioni dell'art. 33.
Sezione Il
Del consiglio dell'ordine
Art. 29.
Ciascun ordine degli ingegneri e degli architetti è
retto dal consiglio.
- omissis -
Si omettono gli artt. 30-34 relativi alla elezione del
consiglio. Vedere in proposito il D.L.L. 23-11-1944,
n. 382.
Art. 35.
Il consiglio elegge annualmente nel suo seno il presidente,
il segretario, il cassiere economo; può anche
eleggere un vice presidente.
Art. 36.
Il consiglio si aduna ogni volta che il presidente lo
ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due
membri del consiglio.
Art. 37.
Il consiglio dell'ordine, oltre alle funzioni attribuitegli
dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative
o regolamentari:
1) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli
iscritti affinché il loro compito venga adempiuto
con probità e diligenza;
2) prende i provvedimenti disciplinari;
3) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo
di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo
della professione, presentando, ove occorra, denuncia
alla autorità giudiziaria;
4) determina il contributo annuale da corrispondersi
da ogni iscritto per il funzionamento dell'ordine,
ed, eventualmente, per il funzionamento della commissione
centrale, nonché le modalità del pagamento
del contributo;
5) compila ogni triennio la tariffa professionale, la
quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata
dalle parti e ha valore per tutte le prestazioni degli
iscritti nell'ordine;
6) dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche
amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni
di ingegnere e di architetto.
Art. 38.
Il presidente del consiglio dell'ordine rappresenta
legalmente l'ordine ed il consiglio stesso.
In caso di assenza del presidente e, dove esista, del
vice-presidente, il consigliere più anziano
ne fa le veci.
Art. 39.
Il segretario riceve le domande di iscrizione nell'albo,
annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta
ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari,
eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che
saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti
dal consiglio, cura la corrispondenza; autentica le
copie delle deliberazioni dell'ordine e del consiglio;
ha in consegna l'archivio e la biblioteca.
In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano
ne fa le veci.
Art. 40.
Il tesoriere-economo è responsabile dei fondi
e degli altri titoli di valore di proprietà
dell'ordine; riscuote il contributo; paga i mandati
firmati dal presidente e controfirmati dal segretario.
Deve tenere i seguenti registri:
a) registro a madre e figlia per le somme riscosse;
b) registro contabile di entrata e di uscita;
c) registro dei mandati dì pagamento;
d) inventario del patrimonio dell'ordine.
In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa
un consigliere per sostituire il tesoriere-economo.
CONTINUA
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