Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


LEGGE 25 APRILE 1938, N. 897 (stralcio)
NORME SULLA OBBLIGATORIETA DELLISCRIZIONE NEGLI ALBI PROFESSIONALI E SULLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CUSTODIA DEGLI ALBI.
(G.U. 7-7-1938, n. 152)

Art. 1.

Gli ingegneri, gli architetti, e chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari. e i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.

0missss: Si omettono i successivi articoli relativi alla custodia degli albi professionali in quanto la materia è regolata ora dal decreto legislativo luogotenenziale del 23-11-1944, n. 382.


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