| Ordine degli Architetti di Firenze e Prato |
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| Commissione Normativa in collaborazione con |
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| LEGGE 25 APRILE 1938, N. 897 (stralcio) | ||
| NORME SULLA OBBLIGATORIETA DELLISCRIZIONE NEGLI ALBI
PROFESSIONALI E SULLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CUSTODIA
DEGLI ALBI. (G.U. 7-7-1938, n. 152) Art. 1. Gli ingegneri, gli architetti, e chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari. e i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti. Art. 2. Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari. 0missss: Si omettono i successivi articoli relativi alla custodia degli albi professionali in quanto la materia è regolata ora dal decreto legislativo luogotenenziale del 23-11-1944, n. 382.
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