| Ordine degli Architetti di Firenze e Prato |
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| Commissione Normativa in collaborazione con |
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| LEGGE 24 GIUGNO 1923, N. 1395 | ||
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TUTELA DEI TITOLO E DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DEGLI
INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI. (G.U. 17-7-1923, n. 167) Art. 1 Il titolo di ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell'art. 12. Art. 2.
Sono istituiti l'ordine degli ingegneri e l'ordine degli
architetti in ogni provincia, e ciascun ordine ha il
proprio albo degli iscritti. Art. 3.
Sono iscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo
di cui all'art. 1, che godono dei diritti civili e
non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'art.
28 della legge 8-6-1874, n. 1938. Art. 4.
Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto
della professione d'ingegnere e di architetto sono
dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti
nell'albo. Le pubbliche amministrazioni, quando debbano
valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti
la professione libera, affideranno gli incarichi agli
iscritti nell'albo. Art. 5.
Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio consiglio
dell'ordine che esercita le seguenti attribuzioni:
- Omissis - Art. 12. Agli iscritti nell'albo a norma degli artt. 8, 9 e 10 spetta rispettivamente il titolo di architetto o di abilitato all'esercizio della professione di ingegnere.
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