Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


LEGGE 24 GIUGNO 1923, N. 1395
TUTELA DEI TITOLO E DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI.
(G.U. 17-7-1923, n. 167)

Art. 1

Il titolo di ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell'art. 12.

Art. 2.

Sono istituiti l'ordine degli ingegneri e l'ordine degli architetti in ogni provincia, e ciascun ordine ha il proprio albo degli iscritti.
Per ciascun iscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione.

Art. 3.

Sono iscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'art. 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'art. 28 della legge 8-6-1874, n. 1938.
Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del genio che siano abilitati all'esercizio della professione a senso del regio decreto n. 485 in data 6-9-1902.

Art. 4.

Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione d'ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo. Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo.
Tuttavia, per ragioni di necessità o d'utilità evidente, possono, le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi, essere affidate a persone di competenza tecnica, anche non iscritte nell'albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

Art. 5.

Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio consiglio dell'ordine che esercita le seguenti attribuzioni:
1) procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autofità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;
2) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
3) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli artt. 26, 27, 28 e 30 della legge 8-6-1874, n. 1938 in quanto siano applicabili.

- Omissis -
Si omettono gli artt. 6-11 che dettano norme sull'emanando regolamento e norme transitorie.

Art. 12.

Agli iscritti nell'albo a norma degli artt. 8, 9 e 10 spetta rispettivamente il titolo di architetto o di abilitato all'esercizio della professione di ingegnere.


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