art. 1 Denominazione
Per iniziativa dellOrdine degli Architetti di Firenze e Prato è costituita ai sensi dellarticolo 14 e seguenti del codice Civile una Fondazione denominata "FONDAZIONE CENTRO STUDI E RICERCHE PROFESSIONE ARCHITETTO organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)"

art . 2 sede legale
La Fondazione ha sede legale in Firenze, piazza Stazione, 1.
Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire nellambito della Regione Toscana uffici e dipendenze.

art. 3 Scopi e finalità
In armonia con la declaratoria contenuta nella Direttiva CEE del 10 giugno 1985, la Fondazione, affiancando l'Ordine degli Architetti di Firenze e Prato, ha come scopo la valorizzazione nell'ambito della Regione Toscana della disciplina dell'architettura e della professione di architetto mediante:
a)l'organizzazione di corsi di aggiornamento istituzionali su delega dell'Ordine professionale o di Università e di corsi di formazione e di specializzazione di interesse della categoria;
b)la promozione e la divulgazione di studi e di ricerche sulle dinamiche di trasformazioni dell'edilizia e del territorio;
c)l'organizzazione e la partecipazione al confrontò pubblìco, attraverso tutte le forme opportune, sui contenuti delle problematiche relative all'architettura ed alla professione di architetto (seminari, mostre, dibattiti, convegni e simili);
d)la raccolta, il coordinamento, la comparazione, la pubblicazione delle informazioni e degli studi concernenti l'attività relativa a settori di interesse degli architetti;
e)la promozione, la difesa e l'adeguamento della figura professionale dell'architetto alla scala europea.
f)La riqualificazione delle specifiche competenze professionali e losservatorio permanenete dei nuovi ruoli e servizi che caratterizzano lattività propria dellarchitetto;
g)La realizzazione di interventi che costituiscano le condizioni per attivare la certificazione di qualità connesse con lesercizio della professione.
Sono comunque vietate attività diverse da quelle istituzionali sopraindicate, fatta sola eccezione per quelle ad esse connesse o strumentali.
La Fondazione potrà compiere tutte le operazioni e tutti gli atti che i suoi organi, secondo le rispettive competenze, riterranno opportuni ed utili per il raggiungimento delle sopra indicate finalità osservate in ogni caso le disposizioni di legge.
La Fondazione non ha finì di lucro, è apolitica e aconfessionale; eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati esclusivamente ad incremento del patrimonio.
La Fondazione ha lobbligo di impiegare gl utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o per lincremento del patrimonio.
E inoltre fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nnonchéfondi riserve o capitale, durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge statuto e regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

art. 4 - durata
La durata della Fondazione è illimitata.

art. 5 - patrimonio
1.Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme conferite, nellatto della costituzione, dallOrdine degli Architetti di Firenze e Prato e potrà essere incrementato con beni che potranno pervenire a qualsiasi titolo alla Fondazione da Enti Pubblici o privati e da persone fisiche.
2.La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e delle sue finalità, oltre che con il suo patrimonio, con i contributi, le erogazioni e le sovvenzioni che ad essa perverranno dal fondatore o da terzi a titolo generico o per la realizzazione di specifiche attività, manifestazioni o iniziative.

Consiglio di Amministrazione

art. 6 - composizione e cariche
1.Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Firenze e Prato e scelti tra coloro che, per la loro attività o formazione culturale, risultino rispondenti alle finalità della Fondazione e siano rappresentativi delle aree territoriali delle Province di Firenze e Prato nella misura di sei consiglieri per larea fiorentina e di tre consiglieri per larea pratese.

2.Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri un Presidente un Vice presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

3.Il Consiglio potrà delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più dei suoi membri.

4.Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, resta comunque in carica per la gestione ordinaria fino a quando non sarà stato provveduto ad eleggere il nuovo Consiglio a norma del presente Statuto.

5.Lattività della Fondazione è regolata dal presente Statuto e dal regolamento esecutivo approvato dal Consiglio di Amministrazione.

art. 7 - poteri del consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nessuno eccettuato od escluso.

2. In particolare:
a)determina le linee generali di gestione e di sviluppo della Fondazione;
b)entro tre mesi dal termine di ogni anno solare, presenterà al fondatore il bilancio consuntivo ed una relazione sulle attività svolte dalla Fondazione, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso, anch'esso corredato da una relazione sulle attività che si intendono svolgere; i suddetti bilanci dovranno essere accompagnati da una relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
c)può avvalersi di consulenti e collaboratori esterni per settori specifici di attività stabilendo, all'atto della nomina, le funzioni da espletare, la durata dell'incarico e il compenso;
d)richiede al fondatore la designazione degli amministratori da sostituire in caso di dimissioni o decadenza;
e)potrà nominare un Comitato Scientifico con funzioni consultive che dura in carica come il Consiglio di Amministrazione; il Comitato Scientifico sarà costituito da esperti in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci ed eleggerà tra i suoi membri un coordinatore.

3. La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

4. Gli Amministratori con delega hanno la rappresentanza della Fondazione per l'esercizio dei poteri loro delegati.

art. 8 Regolamento attuativo
Il Regolamento attuativo dovrà contenere le norme di specificazione dei seguenti argomenti:
1.modalità operative delle attività
2.divisione in settori operativi
3.costituzione comitati esecutivi responsabili (scientifico, operativo)
4.ufficio di direzione
5.obbligo di valutare congiuntamente tra il Consiglio dellOrdine degli Architetti di Firenze e Prato ed il Consiglio di Amministrazione della Fondazione il programma annuale delle attività entri il mese di gennaio di ogni anno.
6.obbligo di approvare da parte del Consiglio di Amministrazione entro la data di approvazione del bilancio preventivo annuale un programma annuale delle attività unitamente al bilancio economico preventivo e consuntivo.

art.9 convocazione delle riunioni
1.il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, almeno una volta ogni bimestre oppure, senza indugio, quando ne venga richiesto da almeno tre dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori dei Conti con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
2.L'avviso di convocazione deve essere inoltrato, anche ai Revisori dei Conti, mediante lettera raccomandata oppure a mezzo telefax a chi ne abbia fatta richiesta scritta, da spedire almeno sette giorni prima della data della riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata con telegramma o telefax o avviso recapitato a mano da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
3.Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
4.La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5.Di ogni riunione deve redigersi il verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dovrà essere trascritto su un apposito libro tenuto a cura del Segretario.

art. 10 - decadenza e revoca
1.il Consiglio dell'Ordine degli Architetti ha diritto di revocare in qualsiasi momento la nomina di uno o più Consiglieri di Amministrazione della Fondazione qualora insorgano motivi di indegnità o incompatibilità. Con la comunicazione di revoca, dovranno essere designati i nuovi amministratori a pena di inefficacia della revoca stessa.
2.il Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti, dichiarerà decaduti quei membri che risulteranno assenti ingiustificati per tre sedute consecutive del Consiglio stesso, oppure per cinque sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare.
3.Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli decaduti, revocati o dimissionari scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Collegio dei Revisori dei Conti

art. 11 - nomina e attribuzioni
1)ll Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti.
2)ll Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Firenze e Prato, in occasione della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, provvederà altresì alla nomina di tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti, indicando il Presidente del Collegio; tutti dovranno essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
3)ll Collegio dei Revisori dei Conti
a)controlla che la Fondazione operi nel rispetto della legge e del presente Statuto;
b)verifica una volta ogni trimestre la consistenza delle disponibilità finanziarie e dei valori e la regolare tenuta della contabilità;
c)riferisce dell'attività svolta nella relazione sui bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione.
4)L'esito dei controlli trimestrali deve farsi risultare da verbale trascritto su un libro da conservare a cura del Segretario del Consiglio di Amministrazione.
5)ll Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione; resta comunque in carica fino a quando non sia stato provveduto ad eleggere il nuovo Collegio a norma del presente Statuto.

Scioglimento della Fondazione - rinvio

art. 12 - scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento della Fondazione dovrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione qualora ne faccia richiesta il Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Firenze e Prato fatto salvo comunque quanto disposto dallart.27 del Codice Civile.

Ultimata la liquidazione la Fondazione ha lobbligo di devolvere, eventuali residui patrimoniali ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali o ai fini di pubblica utilità, sentito lorganismo di controllo di cui allart.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662 salvo diversa destinazione disposta dalla Legge.

 

art. 13- rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le leggi vigenti in materia di fondazioni ivi compreso il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.