art. 1 Denominazione
Per iniziativa dellOrdine degli Architetti di Firenze
e Prato è costituita ai sensi dellarticolo 14
e seguenti del codice Civile una Fondazione denominata
"FONDAZIONE CENTRO STUDI E RICERCHE PROFESSIONE
ARCHITETTO organizzazione non lucrativa di utilità
sociale (ONLUS)"
art . 2 sede legale
La Fondazione ha sede legale in Firenze, piazza Stazione,
1.
Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire
nellambito della Regione Toscana uffici e dipendenze.
art. 3 Scopi e finalità
In armonia con la declaratoria contenuta nella Direttiva
CEE del 10 giugno 1985, la Fondazione, affiancando
l'Ordine degli Architetti di Firenze e Prato, ha come
scopo la valorizzazione nell'ambito della Regione Toscana
della disciplina dell'architettura e della professione
di architetto mediante:
a)l'organizzazione di corsi di aggiornamento istituzionali
su delega dell'Ordine professionale o di Università
e di corsi di formazione e di specializzazione di interesse
della categoria;
b)la promozione e la divulgazione di studi e di ricerche
sulle dinamiche di trasformazioni dell'edilizia e del
territorio;
c)l'organizzazione e la partecipazione al confrontò
pubblìco, attraverso tutte le forme opportune,
sui contenuti delle problematiche relative all'architettura
ed alla professione di architetto (seminari, mostre,
dibattiti, convegni e simili);
d)la raccolta, il coordinamento, la comparazione, la
pubblicazione delle informazioni e degli studi concernenti
l'attività relativa a settori di interesse degli
architetti;
e)la promozione, la difesa e l'adeguamento della figura
professionale dell'architetto alla scala europea.
f)La riqualificazione delle specifiche competenze professionali
e losservatorio permanenete dei nuovi ruoli e servizi
che caratterizzano lattività propria dellarchitetto;
g)La realizzazione di interventi che costituiscano le
condizioni per attivare la certificazione di qualità
connesse con lesercizio della professione.
Sono comunque vietate attività diverse da quelle
istituzionali sopraindicate, fatta sola eccezione per
quelle ad esse connesse o strumentali.
La Fondazione potrà compiere tutte le operazioni
e tutti gli atti che i suoi organi, secondo le rispettive
competenze, riterranno opportuni ed utili per il raggiungimento
delle sopra indicate finalità osservate in ogni
caso le disposizioni di legge.
La Fondazione non ha finì di lucro, è
apolitica e aconfessionale; eventuali avanzi di gestione
dovranno essere destinati esclusivamente ad incremento
del patrimonio.
La Fondazione ha lobbligo di impiegare gl utili o gli
avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
o per lincremento del patrimonio.
E inoltre fatto espresso divieto di distribuire anche
in modo indiretto utili e avanzi di gestione nnonchéfondi
riserve o capitale, durante la vita della Fondazione
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge statuto e regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura.
art. 4 - durata
La durata della Fondazione è illimitata.
art. 5 - patrimonio
1.Il patrimonio della Fondazione è costituito
dalle somme conferite, nellatto della costituzione,
dallOrdine degli Architetti di Firenze e Prato e potrà
essere incrementato con beni che potranno pervenire
a qualsiasi titolo alla Fondazione da Enti Pubblici
o privati e da persone fisiche.
2.La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi
e delle sue finalità, oltre che con il suo patrimonio,
con i contributi, le erogazioni e le sovvenzioni che
ad essa perverranno dal fondatore o da terzi a titolo
generico o per la realizzazione di specifiche attività,
manifestazioni o iniziative.
Consiglio di Amministrazione
art. 6 - composizione e cariche
1.Il Consiglio di Amministrazione è composto
da nove membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli
Architetti di Firenze e Prato e scelti tra coloro che,
per la loro attività o formazione culturale,
risultino rispondenti alle finalità della Fondazione
e siano rappresentativi delle aree territoriali delle
Province di Firenze e Prato nella misura di sei consiglieri
per larea fiorentina e di tre consiglieri per larea
pratese.
2.Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri un Presidente un Vice presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
3.Il Consiglio potrà delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più dei suoi membri.
4.Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, resta comunque in carica per la gestione ordinaria fino a quando non sarà stato provveduto ad eleggere il nuovo Consiglio a norma del presente Statuto.
5.Lattività della Fondazione è regolata dal presente Statuto e dal regolamento esecutivo approvato dal Consiglio di Amministrazione.
art. 7 - poteri del consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione,
nessuno eccettuato od escluso.
2. In particolare:
a)determina le linee generali di gestione e di sviluppo
della Fondazione;
b)entro tre mesi dal termine di ogni anno solare, presenterà
al fondatore il bilancio consuntivo ed una relazione
sulle attività svolte dalla Fondazione, nonché
il bilancio preventivo per l'anno in corso, anch'esso
corredato da una relazione sulle attività che
si intendono svolgere; i suddetti bilanci dovranno
essere accompagnati da una relazione del Collegio dei
Revisori dei conti;
c)può avvalersi di consulenti e collaboratori
esterni per settori specifici di attività stabilendo,
all'atto della nomina, le funzioni da espletare, la
durata dell'incarico e il compenso;
d)richiede al fondatore la designazione degli amministratori
da sostituire in caso di dimissioni o decadenza;
e)potrà nominare un Comitato Scientifico con
funzioni consultive che dura in carica come il Consiglio
di Amministrazione; il Comitato Scientifico sarà
costituito da esperti in numero non inferiore a tre
e non superiore a dieci ed eleggerà tra i suoi
membri un coordinatore.
3. La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.
4. Gli Amministratori con delega hanno la rappresentanza della Fondazione per l'esercizio dei poteri loro delegati.
art. 8 Regolamento attuativo
Il Regolamento attuativo dovrà contenere le norme
di specificazione dei seguenti argomenti:
1.modalità operative delle attività
2.divisione in settori operativi
3.costituzione comitati esecutivi responsabili (scientifico,
operativo)
4.ufficio di direzione
5.obbligo di valutare congiuntamente tra il Consiglio
dellOrdine degli Architetti di Firenze e Prato ed il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione il programma
annuale delle attività entri il mese di gennaio
di ogni anno.
6.obbligo di approvare da parte del Consiglio di Amministrazione
entro la data di approvazione del bilancio preventivo
annuale un programma annuale delle attività
unitamente al bilancio economico preventivo e consuntivo.
art.9 convocazione delle riunioni
1.il Consiglio di Amministrazione è convocato
dal Presidente, almeno una volta ogni bimestre oppure,
senza indugio, quando ne venga richiesto da almeno
tre dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori dei
Conti con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine
del giorno.
2.L'avviso di convocazione deve essere inoltrato, anche
ai Revisori dei Conti, mediante lettera raccomandata
oppure a mezzo telefax a chi ne abbia fatta richiesta
scritta, da spedire almeno sette giorni prima della
data della riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione
potrà essere effettuata con telegramma o telefax
o avviso recapitato a mano da spedire almeno tre giorni
prima di quello fissato per la riunione.
3.Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il
giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'elenco
delle materie da trattare.
4.La riunione è validamente costituita con la
presenza della maggioranza degli amministratori in
carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
5.Di ogni riunione deve redigersi il verbale che, sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario, dovrà essere
trascritto su un apposito libro tenuto a cura del Segretario.
art. 10 - decadenza e revoca
1.il Consiglio dell'Ordine degli Architetti ha diritto
di revocare in qualsiasi momento la nomina di uno o
più Consiglieri di Amministrazione della Fondazione
qualora insorgano motivi di indegnità o incompatibilità.
Con la comunicazione di revoca, dovranno essere designati
i nuovi amministratori a pena di inefficacia della
revoca stessa.
2.il Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa
o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti,
dichiarerà decaduti quei membri che risulteranno
assenti ingiustificati per tre sedute consecutive del
Consiglio stesso, oppure per cinque sedute anche non
consecutive nel corso di un anno solare.
3.Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli
decaduti, revocati o dimissionari scadono insieme con
quelli in carica all'atto della loro nomina.
Collegio dei Revisori dei Conti
art. 11 - nomina e attribuzioni
1)ll Collegio dei Revisori dei Conti è composto
dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti.
2)ll Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Firenze
e Prato, in occasione della nomina dei membri del Consiglio
di Amministrazione, provvederà altresì
alla nomina di tre Revisori dei Conti effettivi e due
supplenti, indicando il Presidente del Collegio; tutti
dovranno essere iscritti nel Registro dei Revisori
Contabili.
3)ll Collegio dei Revisori dei Conti
a)controlla che la Fondazione operi nel rispetto della
legge e del presente Statuto;
b)verifica una volta ogni trimestre la consistenza delle
disponibilità finanziarie e dei valori e la
regolare tenuta della contabilità;
c)riferisce dell'attività svolta nella relazione
sui bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal
Consiglio di Amministrazione.
4)L'esito dei controlli trimestrali deve farsi risultare
da verbale trascritto su un libro da conservare a cura
del Segretario del Consiglio di Amministrazione.
5)ll Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica
per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione;
resta comunque in carica fino a quando non sia stato
provveduto ad eleggere il nuovo Collegio a norma del
presente Statuto.
Scioglimento della Fondazione - rinvio
art. 12 - scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento della Fondazione dovrà essere
deliberato dal Consiglio di Amministrazione qualora
ne faccia richiesta il Consiglio dell'Ordine degli
Architetti di Firenze e Prato fatto salvo comunque
quanto disposto dallart.27 del Codice Civile.
Ultimata la liquidazione la Fondazione ha lobbligo di devolvere, eventuali residui patrimoniali ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali o ai fini di pubblica utilità, sentito lorganismo di controllo di cui allart.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662 salvo diversa destinazione disposta dalla Legge.
art. 13- rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano
le leggi vigenti in materia di fondazioni ivi compreso
il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.